1Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.
2Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.
Art. 24 Cost. — Libertà di domicilio
#Panoramica
L'art. 24 Cost. garantisce ai cittadini svizzeri due diritti fondamentali di circolazione. In primo luogo il diritto di stabilimento (domicilio) in qualsiasi luogo della Svizzera. In secondo luogo il diritto di lasciare la Svizzera o di rientrarvi.
Questi diritti fondamentali spettano soltanto alle persone con cittadinanza svizzera. Gli stranieri ne sono esclusi, come confermato dal Tribunale federale in BGE 127 I 97 e ribadito da BSK BV-Rudin N. 16. La libertà di domicilio comprende la protezione dall'arbitrio statale nel cambio di domicilio e il diritto alla libera emigrazione.
Il Tribunale federale esamina rigorosamente le restrizioni alla libertà di domicilio secondo l'art. 36 Cost. In BGE 147 I 103, ad esempio, ha dichiarato sproporzionati gli allontanamenti polizieschi dei nomadi, in quanto violavano la loro libertà costituzionale di circolazione. Le restrizioni ammissibili devono essere previste dalla legge, essere nell'interesse pubblico e proporzionate.
Nella pratica l'importanza emerge particolarmente nel diritto di famiglia. In BGE 142 III 481 il Tribunale federale ha deciso sul trasferimento di figli all'estero. Ha stabilito che la libertà di domicilio dei genitori deve essere considerata in tali decisioni.
Un esempio pratico: una cittadina svizzera può trasferirsi da Zurigo a Ginevra senza necessità di autorizzazione delle autorità. Può anche emigrare all'estero. Le autorità non possono rifiutarle i documenti necessari, nemmeno a causa di tasse non pagate (divieto di arbitrio secondo BGE 127 I 97).
La libertà di domicilio è strettamente collegata ad altri diritti fondamentali. Completa la libertà generale di circolazione secondo l'art. 10 cpv. 2 Cost. e interagisce con la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) nonché con le garanzie procedurali (art. 29 Cost.).
Art. 24 Cost. – Libertà di domicilio
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 24 Cost. riprende quasi letteralmente la libertà di domicilio sancita dall'art. 45 cpv. 1 della Costituzione federale del 1874. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha qualificato la disposizione come continuità materiale rispetto al diritto costituzionale previgente: «La libertà di domicilio corrisponde all'art. 45 cpv. 1 Cost. vigente» (FF 1997 I 157). I Cantoni e i Comuni rimangono obbligati a consentire a ogni cittadina e cittadino svizzero di stabilirsi sul loro territorio (FF 1997 I 157).
N. 2 Rispetto all'avamprogetto del 1995 (AP 1995) e al progetto allegato al messaggio sono state adottate due scelte materiali: in primo luogo, la libertà di domicilio è stata espressamente limitata alle cittadine e ai cittadini svizzeri; un'estensione agli stranieri con permesso di domicilio era stata discussa nella procedura di consultazione, ma era stata esplicitamente respinta dal Consiglio federale (FF 1997 I 157). In secondo luogo, il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi è stato espressamente codificato al capoverso 2, al fine di garantire l'accesso alla Svizzera costituzionalmente assicurato anche alle cittadine e ai cittadini svizzeri nati all'estero (FF 1997 I 568).
N. 3 Nel procedimento parlamentare la formulazione del capoverso 2 era controversa. Il consigliere agli Stati Marty Dick (relatore, TI) ha sottolineato nelle deliberazioni del Consiglio degli Stati che per le cittadine e i cittadini svizzeri nati all'estero occorreva normativizzare il diritto di entrare in Svizzera («entrer en Suisse») anziché il diritto di tornare («revenir»). Questa correzione tiene conto del fatto che le cittadine e i cittadini svizzeri che non hanno mai vissuto in Svizzera non possono vantare un «diritto di ritorno» in senso tecnico, ma devono godere del diritto di entrata quale parte integrante della loro cittadinanza. La struttura a due capoversi — domicilio in Svizzera (cpv. 1) e libertà di uscita ed entrata (cpv. 2) — è stata approvata da entrambe le Camere nel voto finale del 18 dicembre 1998.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 24 Cost. fa parte del catalogo dei diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.) ed è concepito come classico diritto di libertà. La norma contiene due garanzie materialmente affini ma strutturalmente autonome: la libertà di domicilio in Svizzera (cpv. 1) e la libertà di uscita ed entrata (cpv. 2). Entrambe le garanzie sono diritti soggettivi di difesa contro ingerenze statali; non fondano pretese a prestazioni nei confronti dello Stato (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 463).
N. 5 Il diritto fondamentale tutela una forma specifica di libertà personale (↔ art. 10 cpv. 2 Cost.) — ossia la mobilità spaziale — ed è pertanto strettamente connesso con la libertà d'azione generale. Esso si sovrappone alla libertà economica (→ art. 27 Cost.) nella misura in cui la mobilità professionale dipende spesso dalla scelta del domicilio; il Tribunale federale ha tuttavia precisato che per le attività nell'esercizio della potestà pubblica è determinante solo l'art. 24 Cost., mentre l'art. 27 Cost. non è applicabile (DTF 128 I 280 consid. 3). Nel campo dell'uscita e dell'entrata esistono analogie con l'art. 2 Protocollo n. 4 CEDU, il quale garantisce la libera circolazione nell'ambito degli Stati contraenti, nonché il diritto di uscire per chiunque e il diritto di entrare nel proprio paese (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1590 segg.).
N. 6 I presupposti per le restrizioni sono retti dall'art. 36 Cost.: base legale (cpv. 1), interesse pubblico o protezione dei diritti fondamentali di terzi (cpv. 2), proporzionalità (cpv. 3) e inviolabilità del nucleo essenziale (cpv. 4). → L'art. 36 Cost. si applica a tutti gli articoli sui diritti fondamentali (art. 7–34 Cost.).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
3.1 Ambito di protezione personale (cpv. 1 e 2)
N. 7 L'art. 24 Cost. spetta esclusivamente alle cittadine e ai cittadini svizzeri. È determinante la cittadinanza ai sensi della legge sulla cittadinanza (RS 141.0). Sono incluse le persone con doppia cittadinanza. Gli stranieri con permesso di domicilio non possono invocare l'art. 24 Cost.; per loro sono determinanti la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) nonché l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC, RS 0.142.112.681) (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 463). Questa scelta legislativa di limitare il diritto alle cittadine e ai cittadini svizzeri era consapevole e corrisponde al contenuto del vecchio art. 45 Cost. 1874 (FF 1997 I 157).
N. 8 L'art. 24 Cost. si applica senza restrizioni anche alle persone sotto tutela o curatela; la loro condizione di persone bisognose di protezione non modifica la titolarità del diritto. Tuttavia, l'art. 377 cpv. 1 CC può subordinare il cambiamento di domicilio all'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Questa riserva è costituzionalmente ammissibile, ma deve essere applicata in modo proporzionale (DTF 131 I 266 consid. 3).
3.2 Ambito di protezione materiale: libertà di domicilio (cpv. 1)
N. 9 L'ambito di protezione materiale del cpv. 1 comprende la possibilità di soggiornare personalmente in qualsiasi luogo della Svizzera. Il Tribunale federale ha espresso ciò nella sua formula di principio come segue: «La libertà di domicilio garantisce la possibilità di soggiornare personalmente in qualsiasi luogo della Svizzera; essa ordina ai Cantoni e ai Comuni di consentire a ogni cittadino svizzero di stabilirsi sul loro territorio e vieta loro al tempo stesso di impedire o rendere difficoltosa la trasposizione del domicilio una volta scelto» (DTF 128 I 280 consid. 4.1.1; con riferimento a DTF 108 Ia 248 consid. 1). La norma ha quindi una dimensione positiva (pretesa di stabilirsi nel territorio scelto) e una dimensione negativa (divieto di rendere difficoltoso il cambiamento di domicilio).
N. 10 «Domicilio» ai sensi del cpv. 1 designa il domicilio civile conformemente agli art. 23 segg. CC, ossia il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il termine non comprende quindi il semplice soggiorno temporaneo, bensì l'insediamento duraturo. Gli obblighi di notificazione in caso di soggiorno professionale in un Comune diverso da quello di domicilio non limitano la libertà di domicilio, purché non siano configurati come soggetti ad autorizzazione (layer giurisprudenza, DTF 148 I 97).
N. 11 Il diritto fondamentale contiene una dimensione federale: in uno Stato federale in cui i Cantoni e i Comuni formano propri territori di sovranità, l'art. 24 cpv. 1 Cost. vieta a un ente pubblico di impedire o rendere difficoltoso il domicilio di cittadine e cittadini svizzeri che non sono sudditi del proprio territorio cantonale. Questo è il nucleo storico della norma, che risale all'eliminazione delle restrizioni cantonali al domicilio anteriori al 1874 (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 728).
3.3 Ambito di protezione materiale: libertà di uscita ed entrata (cpv. 2)
N. 12 Il capoverso 2 garantisce il diritto di lasciare la Svizzera (libertà di uscita) e di entrarvi (libertà di entrata). Entrambi i diritti sono concepiti come diritti soggettivi di difesa. La libertà di uscita protegge da misure statali che impediscano a una persona di lasciare il territorio — ad esempio attraverso il ritiro del passaporto, divieti di uscita o ostacoli pratici come il rifiuto di un'attestazione di partenza a causa di debiti fiscali (cfr. layer giurisprudenza, DTF 127 I 97). La libertà di entrata assicura a ogni cittadino svizzero il diritto di accedere al proprio paese; essa non può essere elusa da misure statali che impediscano di fatto l'entrata.
N. 13 A differenza dell'art. 2 Protocollo n. 4 CEDU, che formula il diritto di entrata rispetto al «proprio paese», l'art. 24 cpv. 2 Cost. è limitato sotto il profilo personale dalla cittadinanza. I cittadini stranieri non possono invocare il cpv. 2; per loro si applicano il diritto degli stranieri e, se del caso, l'ALC. La deliberata rinuncia a un'estensione corrisponde alla volontà del legislatore storico (FF 1997 I 157).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 Le ingerenze nell'art. 24 Cost. devono soddisfare cumulativamente i presupposti dell'art. 36 Cost. Il Tribunale federale applica un esame della proporzionalità differenziato agli obblighi di domicilio per funzionari e titolari di cariche: sono determinanti la necessità di servizio (ad es. reperibilità, disponibilità) e il legame del titolare della carica con la popolazione; motivi puramente fiscali a sostegno di un obbligo di domicilio sono esclusi a priori quale interesse pubblico (DTF 128 I 280 consid. 4.2, con riferimento a DTF 118 Ia 410).
N. 15 Il nucleo essenziale dell'art. 24 Cost. è inviolabile (art. 36 cpv. 4 Cost.). Un divieto assoluto di domicilio per le cittadine e i cittadini svizzeri in un determinato Cantone o in un determinato Comune violerebbe il nucleo essenziale. Violerebbe parimenti il nucleo essenziale una misura statale che impedisca durevolmente a una persona di uscire dal paese o le neghi durevolmente l'entrata in Svizzera (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pp. 729 seg.).
N. 16 La libertà di domicilio deve essere presa in considerazione nell'applicazione delle norme di diritto privato quando sono coinvolti organi statali. Nella DTF 142 III 481 consid. 2.5 il Tribunale federale ha rilevato che il legislatore, in occasione della revisione dell'art. 301a CC, ha inteso espressamente rispettare la libertà di domicilio e di movimento dei genitori, e che la versione originale del progetto del Consiglio federale — che avrebbe esteso l'obbligo di consenso anche al cambiamento di domicilio del genitore stesso — aveva suscitato riserve costituzionali in relazione all'art. 24 Cost. Il dibattito parlamentare (Boll. Uff. 2013 S 12 segg.) ha condotto alla limitazione dell'obbligo di consenso al luogo di residenza del figlio.
#5. Questioni controverse
5.1 Portata della protezione contro gli obblighi di domicilio
N. 17 È controverso in quale misura l'art. 24 Cost. tuteli la libertà di scelta del luogo di residenza rispetto alle esigenze del datore di lavoro. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 729) sottolineano che gli obblighi di domicilio per i funzionari sono conformi alla Costituzione solo se esiste un nesso oggettivo con l'esercizio della funzione e sono esclusi motivi puramente organizzativi o fiscali. Il Tribunale federale segue questa linea, ma riconosce ai titolari di cariche in funzioni di autorità pubblica con ampia indipendenza gerarchica un particolare obbligo di radicamento: l'esercizio di tale potestà pubblica «rientra in linea di principio nella competenza normativa dei Cantoni» e un obbligo di domicilio è legittimo alla luce del principio democratico federale (DTF 128 I 280 consid. 4.3). Hangartner/Kley (Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen, 2000, n. 1576) sostengono questa linea con l'argomento che i titolari della potestà pubblica necessitano di legittimazione democratica nel rispettivo ente pubblico.
N. 18 Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1590) rilevano che il Tribunale federale, in decisioni più recenti, ha segnalato una crescente reticenza verso gli obblighi di domicilio cantonali nei casi in cui non è in gioco una vera e propria attività di autorità pubblica. Questa apertura corrisponde all'evoluzione sociale di una maggiore mobilità professionale, senza tuttavia toccare il nucleo degli obblighi di domicilio per le vere funzioni di autorità pubblica. Se per determinate categorie — ad es. le direttrici scolastiche — l'obbligo di domicilio possa essere mantenuto è, secondo il Tribunale federale, una questione di proporzionalità nel caso concreto.
5.2 Ambito di protezione nei confronti delle comunità nomadi
N. 19 La questione se l'art. 24 cpv. 1 Cost. tuteli anche uno stile di vita nomade — ossia non il domicilio fisso, bensì la libertà di non scegliere un domicilio fisso — non è ancora stata definitivamente chiarita dalla giurisprudenza. Nella DTF 145 I 73 consid. 7.1.1 il Tribunale federale ha rilevato che l'art. 24 cpv. 1 Cost. garantisce alle comunità nomadi la libertà di stabilirsi «in un luogo del paese», senza che ciò fondi una pretesa alla messa a disposizione di aree di sosta da parte degli enti pubblici. Lo sgombero di un insediamento abusivo non viola l'art. 24 Cost., purché sia rispettata la proporzionalità. Sambuc Bloise (La situation juridique des Tziganes en Suisse, 2007, p. 384) e la giurisprudenza della Corte EDU (Chapman c. Royaume-Uni, §§ 73–74) esigono invece che le misure statali di pianificazione e amministrazione tengano debitamente conto della situazione di vita specifica delle comunità nomadi, il che apre un campo di tensione tra il diritto di difesa negativo e possibili obblighi positivi di protezione derivanti dall'art. 8 CEDU.
5.3 Rapporto tra la libertà di domicilio dei genitori e il bene del figlio
N. 20 In caso di trasferimento all'estero di un genitore titolare dell'autorità parentale si crea una collisione tra l'art. 24 Cost. e il bene del figlio (art. 11 Cost.). Il Tribunale federale ha precisato nella DTF 142 III 481 consid. 2.5 che il legislatore ha scelto la libertà di domicilio come punto di partenza: i motivi del genitore che si trasferisce non sono soggetti a esame giudiziario; la volontà di trasferirsi va accettata come data, e gli interessi del figlio devono essere adattati di conseguenza (art. 301a cpv. 5 CC). Büchler/Maranta (Das neue Recht der elterlichen Sorge, Jusletter 11 agosto 2014, n. 84 seg.) e Fassbind (AJP 2014, p. 697) accolgono favorevolmente questa interpretazione rispettosa dei diritti fondamentali. Un'opinione minoritaria — Coester-Waltjen (iFamZ 2012, p. 313) — critica il fatto che in tal modo l'autonomia dei genitori venga nel risultato anteposta al bene del figlio, il che minerebbe la valutazione dell'art. 11 Cost. Il Tribunale federale replica a questa critica con l'argomento che diritti di libertà strutturalmente analoghi (libertà di divorzio, libertà matrimoniale) non vengono nemmeno essi limitati per il solo fatto che esistano figli comuni.
#6. Note pratiche
N. 21 Obblighi di domicilio per dipendenti pubblici e titolari di cariche: Un obbligo di domicilio è conforme alla Costituzione se (i) esiste una base legale, (ii) è dimostrabile un interesse pubblico oggettivo (necessità di servizio o legame con la popolazione) e (iii) la regolamentazione è proporzionale. Motivi puramente fiscali non sono sufficienti (DTF 128 I 280 consid. 4.2). Nel caso concreto, un obbligo di domicilio di principio giustificato può risultare comunque sproporzionato qualora le circostanze personali impongano una deroga (DTF 128 I 280 consid. 4.5). Il principio guida è il pensiero democratico di fondo secondo cui la potestà pubblica è esercitata da coloro che vi sono assoggettati — in particolare per i titolari di cariche nell'esercizio della potestà pubblica con ampia indipendenza gerarchica.
N. 22 Diritti politici e obbligo di domicilio: Un obbligo di domicilio per i titolari di cariche elettive, quale condizione di eleggibilità, tocca l'ambito di protezione dei diritti politici ed è pertanto impugnabile con ricorso in materia di diritto di voto (DTF 128 I 34 consid. 1d). L'autorità non può, senza un'espressa base legale, creare eccezioni a un obbligo di domicilio chiaramente formulato; occorre percorrere la via della revisione legislativa (DTF 128 I 34 consid. 3d).
N. 23 Restrizione della libertà di domicilio da parte del diritto di protezione dei minori: In caso di approvazione di un cambiamento di domicilio per persone sotto tutela (art. 377 cpv. 1 CC), l'autorità competente deve rispettare il principio di proporzionalità. Il cambiamento deve essere autorizzato se corrisponde all'interesse ben inteso della persona sotto curatela; gli interessi fiscali dell'autorità cedente non costituiscono un motivo legittimo di diniego (DTF 131 I 266 consid. 3 e 4.1).
N. 24 Libertà di uscita ed entrata nella prassi: L'art. 24 cpv. 2 Cost. impedisce misure statali che ostacolino di fatto una cittadina o un cittadino svizzero nel lasciare la Svizzera. Il rifiuto di prestazioni amministrative (ad es. attestazione di partenza) per obbligazioni di diritto civile come i debiti fiscali è arbitrario e viola il diritto fondamentale (cfr. layer giurisprudenza, DTF 127 I 97). Le restrizioni del passaporto sono ammissibili solo nei limiti dell'art. 36 Cost.; è indispensabile una specifica base legale.
N. 25 Riferimenti di diritto internazionale: L'art. 24 Cost. va interpretato alla luce dell'art. 2 Protocollo n. 4 CEDU. A differenza della CEDU, la Cost. limita la garanzia della libera circolazione alle cittadine e ai cittadini svizzeri; per i cittadini degli Stati UE/AELS si applica l'ALC (RS 0.142.112.681), che fonda autonomi diritti di libera circolazione. Il Tribunale federale ha precisato che l'attività di autorità pubblica degli ufficiali pubblici è esclusa dall'ALC (art. 10 e 16 All. I ALC; DTF 128 I 280 consid. 3). → L'art. 190 Cost. (diritto determinante) deve essere preso in considerazione in caso di eventuali conflitti tra l'art. 24 Cost. e l'ALC.
Giurisprudenza
#Principi della libertà di domicilio
#Contenuto e portata
DTF 148 I 97 del 21.1.2021 L'art. 24 Cost. garantisce il diritto alla libera scelta del domicilio in Svizzera. Definisce il contenuto e la portata della libertà di domicilio e delimita le competenze cantonali.
«Die Niederlassungsfreiheit garantiert ad ogni persona di cittadinanza svizzera la possibilità di eleggere qualsiasi luogo della Svizzera come luogo di residenza e di ricevere i corrispondenti annunci. D'altro canto, impone ai Cantoni e ai Comuni di permettere ad ogni cittadino svizzero di stabilirsi sul loro territorio, di iscriverlo negli appositi registri.»
DTF 128 I 280 del 1.1.2002 La libertà di domicilio protegge la possibilità di soggiorno personale in qualsiasi luogo della Svizzera. Decisione fondamentale sulla portata del diritto fondamentale nell'ambito delle attività di pubblico potere.
«La libertà di domicilio garantisce pertanto la possibilità di soggiorno personale in qualsiasi luogo della Svizzera; impone ai Cantoni e ai Comuni di consentire a ogni cittadino svizzero di stabilirsi sul loro territorio e vieta loro al contempo di ostacolare il trasferimento del domicilio da un luogo all'altro.»
#Obblighi di domicilio e limitazioni professionali
#Attività di pubblico potere
DTF 128 I 280 del 1.1.2002 L'obbligo di domicilio per i pubblici ufficiali è compatibile con l'art. 24 Cost. Precisa le limitazioni ammissibili della libertà di domicilio per compiti di pubblico potere.
«La normativa del Cantone Appenzello Interno secondo cui l'autorizzazione di pubblico ufficiale per l'autenticazione è riservata alle persone con domicilio nel Cantone è compatibile con la Costituzione federale e in particolare con la libertà di domicilio.»
DTF 128 I 34 del 1.1.2001 L'obbligo di domicilio per i governatori riguarda il diritto di eleggibilità passivo. Mostra il nesso tra libertà di domicilio e diritti politici.
«L'obbligo di domicilio, come le classiche disposizioni di incompatibilità, rientra nell'ambito di protezione dei diritti politici di cui all'art. 85 lett. a OG.»
#Mobilità professionale e obbligo di notifica
DTF 148 I 97 del 21.1.2021
L'obbligo di notifica in caso di soggiorno professionale è ammissibile, ma non può essere soggetto ad autorizzazione.
Giurisprudenza attuale sui domicili secondari per motivi professionali.
«L'obbligo di notifica in caso di soggiorno professionale in un Comune diverso da quello di domicilio non limita l'esercizio della libertà di domicilio. La notifica non può tuttavia essere sottoposta a un regime di autorizzazione.»
#Libertà di circolazione (art. 24 cpv. 2 Cost.)
#Libertà di emigrazione
DTF 127 I 97 del 1.1.2001 Il rifiuto di un attestato di cancellazione per debiti fiscali viola il divieto dell'arbitrio. Decisione importante sull'esercizio pratico della libertà di emigrazione.
«Viola il divieto dell'arbitrio il rifiutare a una persona la conferma della cancellazione anagrafica di polizia perché ha debiti fiscali aperti.»
#Diritto di famiglia e benessere del minore
DTF 142 III 481 dell'11.3.2016 Il trasferimento di un bambino all'estero richiede una ponderazione tra la libertà di circolazione dei genitori e il benessere del minore. Decisione di principio sulla tensione tra mobilità genitoriale e interessi del bambino.
«Il nuovo diritto statuisce come principio generale l'autorità parentale comune [...] Con il nuovo diritto viene rispettata anche la libertà di domicilio rispettivamente di circolazione dei genitori.»
DTF 131 I 266 del 27.4.2005 Il cambiamento di domicilio delle persone sotto curatela è soggetto al principio di proporzionalità. Mostra i limiti delle limitazioni statali della libertà di domicilio.
«La limitazione della libertà di domicilio basata sull'art. 377 cpv. 1 CC dev'essere proporzionata.»
#Comunità nomadi
#Protezione dello stile di vita nomade
DTF 145 I 73 del 13.2.2019 Lo sgombero di campi abusivi non viola l'art. 24 Cost. Decisione importante sulla protezione delle comunità nomadi e sui limiti della loro libertà di domicilio.
«Lo sgombero di un campo abusivo - previsto negli art. 24 - 28 LSCN - non viola né la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.) né la libertà di domicilio (art. 24 Cost.) né le garanzie generali di procedura (art. 29 Cost.).»
#Riferimenti intercantonali e internazionali
#Federalismo e conflitti di competenza
DTF 131 I 266 del 27.4.2005 Il Tribunale federale decide i conflitti di competenza tra le autorità tutelari cantonali. Mostra l'importanza della libertà di domicilio per l'equilibrio federale.
«Portata dell'art. 83 lett. e OG nelle controversie tra le autorità tutelari cantonali riguardo al cambiamento di domicilio delle persone sotto curatela.»
#Diritto europeo e libera circolazione delle persone
DTF 135 II 1 del 12.11.2008 L'annullamento di una naturalizzazione comporta la restituzione dello statuto di diritto degli stranieri. Mostra la delimitazione tra libertà di domicilio svizzera e libera circolazione delle persone europea.
«Con l'annullamento della naturalizzazione la persona interessata viene rimessa, sotto riserva di eventuali cause di estinzione, nella stessa posizione giuridica di diritto degli stranieri che aveva prima della naturalizzazione.»
DTF 135 I 153 del 27.3.2009
Ricongiungimento familiare e ricongiungimento familiare inverso per bambini svizzeri.
Collegamento tra l'art. 24 Cost. e disposizioni di diritto degli stranieri.
«Se l'espatrio di familiari aventi diritto alla presenza di una persona straniera che deve lasciare la Svizzera non appare senza altro ragionevole, dev'essere effettuata una ponderazione secondo l'art. 8 n. 2 CEDU.»
#Sviluppi attuali
#Sistema di notifica e digitalizzazione
VB.2022.00722 del 22.8.2024 (Tribunale amministrativo ZH) Obbligo di notifica di polizia per cittadini svizzeri residenti all'estero con soggiorno regolare. Giurisprudenza cantonale più recente sull'attuazione pratica dell'obbligo di notifica.
La legge sull'armonizzazione dei registri definisce concetti come Comune di domicilio e Comune di dimora a livello di diritto federale.
#Ricongiungimento familiare in casi complessi
2C 273/2023 del 30.5.2024 Entrata per presa di domicilio e rilascio di un permesso di dimora. Decisione più recente del Tribunale federale sulla delimitazione tra diritto svizzero e di diritto degli stranieri al soggiorno.