Testo di legge
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1Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

2Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 24 Cost. — Libertà di domicilio

Panoramica

L'art. 24 Cost. garantisce ai cittadini svizzeri due diritti fondamentali di circolazione. In primo luogo il diritto di stabilimento (domicilio) in qualsiasi luogo della Svizzera. In secondo luogo il diritto di lasciare la Svizzera o di rientrarvi.

Questi diritti fondamentali spettano soltanto alle persone con cittadinanza svizzera. Gli stranieri ne sono esclusi, come confermato dal Tribunale federale in BGE 127 I 97 e ribadito da BSK BV-Rudin N. 16. La libertà di domicilio comprende la protezione dall'arbitrio statale nel cambio di domicilio e il diritto alla libera emigrazione.

Il Tribunale federale esamina rigorosamente le restrizioni alla libertà di domicilio secondo l'art. 36 Cost. In BGE 147 I 103, ad esempio, ha dichiarato sproporzionati gli allontanamenti polizieschi dei nomadi, in quanto violavano la loro libertà costituzionale di circolazione. Le restrizioni ammissibili devono essere previste dalla legge, essere nell'interesse pubblico e proporzionate.

Nella pratica l'importanza emerge particolarmente nel diritto di famiglia. In BGE 142 III 481 il Tribunale federale ha deciso sul trasferimento di figli all'estero. Ha stabilito che la libertà di domicilio dei genitori deve essere considerata in tali decisioni.

Un esempio pratico: una cittadina svizzera può trasferirsi da Zurigo a Ginevra senza necessità di autorizzazione delle autorità. Può anche emigrare all'estero. Le autorità non possono rifiutarle i documenti necessari, nemmeno a causa di tasse non pagate (divieto di arbitrio secondo BGE 127 I 97).

La libertà di domicilio è strettamente collegata ad altri diritti fondamentali. Completa la libertà generale di circolazione secondo l'art. 10 cpv. 2 Cost. e interagisce con la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) nonché con le garanzie procedurali (art. 29 Cost.).