Testo di legge
Fedlex ↗

1La libertà d’associazione è garantita.

2Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.

Art. 23 Cost. — Libertà di associazione

Panoramica

L'articolo 23 della Costituzione federale protegge il diritto di associarsi con altri (Schiess Rütimann, BSK BV, Art. 23 N. 10). La libertà di associazione è un diritto fondamentale con tre dimensioni: la libertà positiva di associazione (il diritto di fondare associazioni e di aderirvi), la libertà negativa di associazione (la protezione dalla coercizione all'adesione) e la libertà collettiva di associazione (la libertà dell'associazione stessa).

Che cosa disciplina la norma? L'art. 23 Cost. garantisce la libertà di formare associazioni, partiti e altre organizzazioni e di parteciparvi (cpv. 1 e 2). Al tempo stesso protegge dalla coercizione di dover aderire a un'associazione (cpv. 3). Le associazioni possono essere associazioni formali secondo l'art. 60 segg. CC o anche raggruppamenti informali senza struttura giuridica.

Chi è interessato? Tutte le persone fisiche e giuridiche possono invocare l'art. 23 Cost. Il Tribunale federale ha deciso che anche le persone giuridiche con scopo economico possono rivendicare la protezione dall'adesione coercitiva (DTF 124 I 107). La libertà di associazione è particolarmente rilevante per le associazioni professionali, i partiti politici, i sindacati e le iniziative civiche.

Quali conseguenze giuridiche ne derivano? Lo Stato non può richiedere autorizzazioni per la fondazione di associazioni o introdurre obblighi di registrazione. Per le associazioni con posizione di monopolio di fatto (come importanti associazioni professionali) sussistono maggiori obblighi di ammissione ed esclusione (Schiess Rütimann, BSK BV, Art. 23 N. 16). Il Tribunale federale ha stabilito che le associazioni professionali del servizio pubblico possono rivendicare il diritto di essere sentite in caso di importanti modifiche legislative (DTF 129 I 113).

Esempio pratico: Se un'infermiera vuole aderire all'Associazione svizzera delle professioni infermieristiche, non le può essere rifiutata arbitrariamente l'ammissione, poiché l'associazione esercita funzioni quasi monopolistiche nella professione (DTF 123 III 193). Viceversa, un architetto non può essere costretto ad aderire all'associazione degli architetti, anche se ciò comporta svantaggi professionali (Sentenza 2C_58/2009).

La libertà di associazione costituisce un'importante base della società democratica, poiché consente la formazione dell'opinione politica e l'impegno della società civile (FF 1997 I 175).