1La libertà d’associazione è garantita.
2Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
3Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Art. 23 Cost. — Libertà di associazione
#Panoramica
L'articolo 23 della Costituzione federale protegge il diritto di associarsi con altri (Schiess Rütimann, BSK BV, Art. 23 N. 10). La libertà di associazione è un diritto fondamentale con tre dimensioni: la libertà positiva di associazione (il diritto di fondare associazioni e di aderirvi), la libertà negativa di associazione (la protezione dalla coercizione all'adesione) e la libertà collettiva di associazione (la libertà dell'associazione stessa).
Che cosa disciplina la norma? L'art. 23 Cost. garantisce la libertà di formare associazioni, partiti e altre organizzazioni e di parteciparvi (cpv. 1 e 2). Al tempo stesso protegge dalla coercizione di dover aderire a un'associazione (cpv. 3). Le associazioni possono essere associazioni formali secondo l'art. 60 segg. CC o anche raggruppamenti informali senza struttura giuridica.
Chi è interessato? Tutte le persone fisiche e giuridiche possono invocare l'art. 23 Cost. Il Tribunale federale ha deciso che anche le persone giuridiche con scopo economico possono rivendicare la protezione dall'adesione coercitiva (DTF 124 I 107). La libertà di associazione è particolarmente rilevante per le associazioni professionali, i partiti politici, i sindacati e le iniziative civiche.
Quali conseguenze giuridiche ne derivano? Lo Stato non può richiedere autorizzazioni per la fondazione di associazioni o introdurre obblighi di registrazione. Per le associazioni con posizione di monopolio di fatto (come importanti associazioni professionali) sussistono maggiori obblighi di ammissione ed esclusione (Schiess Rütimann, BSK BV, Art. 23 N. 16). Il Tribunale federale ha stabilito che le associazioni professionali del servizio pubblico possono rivendicare il diritto di essere sentite in caso di importanti modifiche legislative (DTF 129 I 113).
Esempio pratico: Se un'infermiera vuole aderire all'Associazione svizzera delle professioni infermieristiche, non le può essere rifiutata arbitrariamente l'ammissione, poiché l'associazione esercita funzioni quasi monopolistiche nella professione (DTF 123 III 193). Viceversa, un architetto non può essere costretto ad aderire all'associazione degli architetti, anche se ciò comporta svantaggi professionali (Sentenza 2C_58/2009).
La libertà di associazione costituisce un'importante base della società democratica, poiché consente la formazione dell'opinione politica e l'impegno della società civile (FF 1997 I 175).
Art. 23 Cost. — Libertà di associazione
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 23 Cost. sostituisce il precedente art. 56 vCost., che conteneva unicamente il «diritto di formare associazioni». Il Consiglio federale ha qualificato la nuova formulazione come una concretizzazione adeguata ai tempi della libertà di associazione, che comprende esplicitamente sia l'aspetto positivo sia quello negativo (FF 1997 I 162 segg.). È stato sottolineato in particolare che la disposizione — a differenza della precedente — tutela anche i cittadini stranieri e intende il concetto di associazione in senso più ampio rispetto al diritto civile (FF 1997 I 162).
N. 2 Nell'avamprogetto del 1995 (AP 95) la libertà di associazione era sancita all'art. 19; la libertà sindacale seguiva all'art. 24 AP. Il collegamento sistematico stretto tra le due garanzie era voluto. Il Consiglio federale ha deliberatamente rinunciato a recepire il divieto di associazioni illecite o che mettono in pericolo lo Stato di cui all'art. 56 vCost. A fondamento di tale scelta ha addotto che un siffatto divieto era sufficientemente coperto dalla clausola generale sulle restrizioni e dalle disposizioni del CP (FF 1997 I 162 seg.). La struttura a tre capoversi — garanzia di principio, libertà di associazione positiva, libertà di associazione negativa — è stata deliberatamente scelta al fine di creare certezza del diritto (FF 1997 I 563, 592).
N. 3 Nel procedimento di deliberazione parlamentare l'art. 23 Cost. non era contestato nel principio. Il consigliere agli Stati Inderkum, in qualità di relatore, ha osservato che la libertà di associazione era già precedentemente riconosciuta come diritto costituzionale non scritto ed era sostenuta dall'art. 11 CEDU. La struttura a tre capoversi apporta, secondo la valutazione del Parlamento, chiarezza in particolare sul contenuto negativo della garanzia, che necessitava di maggiore rilievo nella prassi. Dopo vari giri di appianamento delle divergenze, le due Camere hanno adottato la nuova Costituzione federale nella votazione finale del 18 dicembre 1998.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 23 Cost. appartiene ai diritti di libertà classici (artt. 7–36 Cost.) e tutela, quale diritto individuale di difesa, principalmente contro le ingerenze dello Stato nella libera associazione. La norma è strettamente connessa con l'art. 16 Cost. (libertà di opinione), poiché l'espressione collettiva di opinioni è regolarmente organizzata in forma associativa, e con ↔ l'art. 22 Cost. (libertà di riunione), che protegge il riunirsi spontaneo e temporaneo, mentre l'art. 23 Cost. si fonda su una struttura organizzativa duratura. Ai fini della delimitazione: la libertà di riunione e la libertà di associazione sono diritti fondamentali distinti; la giurisprudenza rilevante in materia di manifestazioni e cortei (DTF 127 I 164; DTF 124 I 267) va pertanto ricondotta all'art. 22 Cost. e non viene approfondita in questa sede.
N. 5 La libertà sindacale (→ art. 28 Cost.) è una species speciale della libertà di associazione nell'ambito del mondo del lavoro. Essa tutela in particolare il diritto di costituire sindacati e associazioni padronali, di aderirvi o di non aderirvi. Nella misura in cui vengono in questione aspetti specifici del diritto sindacale, l'art. 28 Cost. prevale quale lex specialis. L'art. 23 Cost. si applica in via sussidiaria e complementare.
N. 6 L'art. 23 Cost., in quanto diritto fondamentale, è assoggettato a restrizioni che si conformano all'→ art. 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità, contenuto essenziale). Il triplice test di proporzionalità (idoneità, necessità, esigibilità) di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost. si applica alle ingerenze in entrambe le dimensioni della libertà di associazione. L'art. 23 Cost. vale per le persone fisiche indipendentemente dalla cittadinanza, nonché in linea di principio anche per le persone giuridiche, nella misura in cui siano toccate nella loro attività associativa (DTF 140 I 201 consid. 6.5.2).
#3. Elementi costitutivi / contenuto della norma
3.1 Campo di tutela — libertà di associazione positiva (cpv. 1 e 2)
N. 7 Il cpv. 1 garantisce la libertà di associazione come principio; il cpv. 2 ne concretizza il contenuto positivo. Sono tutelati: (a) il diritto di costituire associazioni (inclusa la fondazione, la redazione degli statuti e la determinazione delle condizioni di ammissione); (b) il diritto di aderire o appartenere ad associazioni; (c) il diritto di partecipare alle attività di associazioni (collaborazione, rappresentanza, votazione). L'elencazione non è esaustiva; sono protetti anche gli effetti indiretti sull'attività associativa, come la formazione interna della volontà nonché il diritto di mantenere riservata la propria appartenenza a un'associazione (DTF 140 I 201 consid. 6.5.2, con riferimento a Rohner, in: Kommentar San Gallo, 2a ed. 2008, art. 23 N. 14).
N. 8 Il concetto costituzionale di associazione è più ampio di quello civilistico (artt. 60 segg. CC). Esso comprende qualsiasi forma di aggregazione volontaria, duratura e organizzata di persone private con uno scopo comune — indipendentemente dalla forma giuridica. Rientrano in tale nozione i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, le associazioni economiche, le comunità religiose e i gruppi d'interesse, così come le associazioni informali prive di personalità giuridica. Il messaggio sottolinea espressamente il «concetto di associazione inteso in senso ampio» (FF 1997 I 162). Non sono protetti gli enti di diritto pubblico costituiti dallo Stato che assolvono compiti pubblici.
N. 9 Il campo di tutela comprende anche l'autonomia interna delle associazioni: esse possono in linea di principio determinare liberamente il proprio scopo, la propria struttura organizzativa e la propria composizione. Ciò include — aspetto di particolare rilievo pratico — il diritto di escludere dalla membership determinate categorie di persone. Tuttavia, pongono limiti le collisioni tra diritti fondamentali, in particolare con ↔ l'art. 8 cpv. 2 e 3 Cost. (divieto di discriminazione, parità dei sessi). Per la risoluzione di tali collisioni → N. 15 segg.
3.2 Destinatari degli obblighi
N. 10 In quanto diritto di difesa, l'art. 23 Cost. obbliga primariamente lo Stato (Confederazione, Cantoni, Comuni nonché i privati nell'esercizio di compiti statali, → art. 35 cpv. 2 Cost.). La tutela si estende alle ingerenze dirette (divieto, scioglimento di un'associazione) come agli ostacoli indiretti al libero sviluppo dell'attività associativa, ad esempio prescrizioni delle autorità che di fatto orientano l'adesione o rendono più difficile l'attività. I privati non sono in linea di principio direttamente obbligati; essi sono tuttavia soggetti ai limiti del diritto civile (art. 28 CC, protezione della personalità).
3.3 Libertà di associazione negativa (cpv. 3)
N. 11 Il cpv. 3 codifica esplicitamente la libertà di associazione negativa: nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte. Questa dimensione era già riconosciuta prima del 1999 come diritto costituzionale non scritto (DTF 110 Ia 36 consid. 3b, 4: «La libertà di associazione non comprende soltanto il diritto di fondare liberamente un'associazione o di farne parte, ma garantisce anche il diritto di non dover appartenere a un'associazione contro la propria volontà»). Con l'esplicito ancoraggio nel cpv. 3, il costituente ha chiarito che questa garanzia non gode di una protezione inferiore rispetto alla dimensione positiva.
N. 12 Anche le costrizioni indirette ed economiche che di fatto obbligano ad aderire o a rimanere in un'associazione rientrano nel divieto del cpv. 3. Ciò assume particolare rilievo pratico nel diritto collettivo del lavoro. Il Tribunale federale ha stabilito in DTF 124 I 107 consid. 4 che un'iniziativa popolare cantonale che subordina il sostegno statale alle imprese alla conclusione di un contratto collettivo di lavoro viola la libertà di associazione negativa, poiché obbliga di fatto le imprese ad aderire a un'associazione padronale; una tale misura costituisce «une atteinte disproportionnée à la liberté d'association». Lo stesso vale per le normative sugli orari di chiusura dei negozi: in DTF 130 I 279 consid. 2.3 seg. il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale un'ordinanza basilese in base alla quale l'estensione degli orari di apertura era consentita soltanto nel rispetto di un determinato contratto collettivo di lavoro. Il collegamento della disciplina degli orari di apertura con l'obbligo del CCL perseguiva la protezione dei lavoratori — un settore esaurientemente disciplinato dalla legge federale sul lavoro — e comportava al contempo una costrizione indiretta alla conclusione ovvero al rispetto di un determinato CCL senza che fossero rispettati i presupposti per la dichiarazione di obbligatorietà generale previsti dal diritto federale.
N. 13 Il Tribunale federale riconosce che i vincoli di affiliazione obbligatoria negli enti di diritto pubblico possono essere ammissibili qualora sussista un interesse pubblico sufficiente (cfr. DTF 124 I 107 consid. 4b; DTF 110 Ia 36 consid. 3a). Tali enti a membership obbligatoria sono tuttavia soggetti a particolari restrizioni: possono svolgere soltanto le attività compatibili con il loro scopo legale e con l'ampiezza dell'affiliazione obbligatoria. Un ente di diritto pubblico con affiliazione obbligatoria è in particolare tenuto alla neutralità politico-partitica; il Tribunale federale ha desunto dalla libertà di associazione negativa il diritto che l'organizzazione obbligatoria «non sia considerata un'organizzazione politica» (DTF 110 Ia 36 consid. 4). Il Tribunale amministrativo federale ha esteso questi principi alle organizzazioni di settore, rilevando che un obbligo contributivo indiretto tramite associazioni cooperative regionali può essere giustificato qualora siano soddisfatti i presupposti dell'art. 36 Cost. (DTAF 2021 I/2 del 30 marzo 2021).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 Le violazioni dell'art. 23 Cost. comportano in primo luogo l'annullamento o la rettifica dell'atto statale illegittimo (controllo astratto o concreto delle norme, ricorso di diritto pubblico, ricorso costituzionale sussidiario). Obblighi di tutela dello Stato derivano dall'art. 35 cpv. 1 Cost.: la Confederazione e i Cantoni devono creare l'infrastruttura che consente la libera vita associativa — in particolare attraverso il diritto delle associazioni del CC (artt. 60 segg.). Non sussistono in linea di principio obblighi di prestazione statali a favore di singole associazioni; in particolare non esiste un diritto incondizionato al riconoscimento o al sussidio statale (DTF 140 I 201 consid. 6.5.2).
#5. Questioni controverse
N. 15 Collisione tra diritti fondamentali: libertà di associazione vs. parità dei sessi. Il campo di conflitto più significativo riguarda la collisione tra l'art. 23 Cost. (autonomia interna delle associazioni, in particolare l'esclusione di soci) e l'art. 8 cpv. 2 e 3 Cost. (divieto di discriminazione, parità dei sessi). Il Tribunale federale ha applicato in DTF 140 I 201 consid. 6.6 seg. la metodologia del «giusto equilibrio» e ha fatto prevalere — fondandosi sul principio di proporzionalità — la libertà di associazione della sezione zuaviana vodese rispetto all'esigenza di parità dell'Università di Losanna: poiché l'Università avrebbe disposto di mezzi meno incisivi e i concreti svantaggi per le donne escluse erano limitati, il diniego di riconoscimento era nelle circostanze dell'epoca sproporzionato.
N. 16 Questa soluzione ha suscitato critiche unanimi in dottrina. Buser (PJA 2014, p. 1715 segg.) ha qualificato la ponderazione degli interessi come «orientata unilateralmente alla violazione della libertà di associazione». Weerts (RDAF 2015 I, p. 272 segg.) ha avvertito che la sentenza potrebbe in generale limitare le misure di parità non appena esse si scontrano con un diritto fondamentale nella sua dimensione difensiva. Riemer (recht 2014, p. 233 seg.) ha ravvisato nel risultato un «riconoscimento della discriminazione sessuale tra privati da parte del diritto pubblico». Errass e Pétermann (Kommentar San Gallo, 4a ed. 2023, art. 23 N. 24; CR Cst., art. 23 N. 50) hanno qualificato la DTF 140 I 201 come «in ogni caso problematica» ovvero la ponderazione degli interessi come «contestable». Alla luce di queste critiche e dell'evoluzione sociopolitica (tra l'altro Strategia Parità 2030, ratifica della Convenzione di Istanbul), il Tribunale federale ha operato in DTF 151 I 337 consid. 7–9 un mutamento di giurisprudenza: ha riconosciuto che, in assenza di un nesso oggettivo tra lo scopo dell'associazione e il criterio di esclusione, l'obbligo di parità dell'Università prevale e il diniego di riconoscimento è ora proporzionato. Il contenuto essenziale della libertà di associazione rimane intatto, poiché l'associazione può continuare a svolgere senza impedimenti la propria attività di diritto privato.
N. 17 Effetto di tutela diretto vs. indiretto. È controversa la portata dell'effetto orizzontale indiretto dell'art. 23 Cost. La dottrina dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 749; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 603 seg.) ammette un effetto indiretto tramite le clausole generali del diritto privato (in particolare l'art. 28 CC), ma nega un vincolo orizzontale diretto dei privati all'art. 23 Cost. Il Tribunale federale segue questo approccio: DTF 140 I 201 consid. 6.5.2 conferma che l'effetto di tutela della libertà di associazione — mediato dall'art. 35 cpv. 2 Cost. — opera anche contro gli enti statali che penalizzano le associazioni negando loro prestazioni.
N. 18 Portata della libertà di associazione negativa in caso di affiliazione obbligatoria. Tra la dimensione positiva e quella negativa sussiste una tensione strutturale: una tutela eccessivamente rigida contro l'affiliazione obbligatoria può compromettere una legittima regolazione collettiva. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862) sottolineano che la libertà di associazione negativa non deve essere intesa come divieto assoluto di qualsiasi affiliazione obbligatoria; ciò che è decisivo è sempre la proporzionalità dell'ingerenza statale e il peso dell'interesse pubblico. Il Tribunale federale lo conferma: le affiliazioni obbligatorie sono ammissibili qualora lo scopo dell'ente corrisponda al campo d'attività limitato (DTF 110 Ia 36 consid. 3a) e non esista un'alternativa con minore intensità di ingerenza (DTF 124 I 107 consid. 4c).
#6. Note pratiche
N. 19 Esame dell'ingerenza (libertà di associazione positiva). In presenza di misure statali che riguardano la costituzione, l'adesione o l'attività di associazioni, occorre sempre verificare secondo l'art. 36 Cost.: (1) base legale (legalità), (2) interesse pubblico o tutela di un altro diritto fondamentale, (3) proporzionalità (idoneità, necessità, esigibilità), (4) contenuto essenziale (art. 36 cpv. 4 Cost.). I divieti di associazioni richiedono una base nella legge in senso formale e sono soggetti a requisiti di proporzionalità particolarmente severi. Il divieto di associazioni illecite è coperto dal CP e dalla clausola generale sulle restrizioni; una base costituzionale espressa manca deliberatamente (FF 1997 I 162 seg.).
N. 20 Riferimento alla CEDU. L'art. 23 Cost. va interpretato alla luce dell'art. 11 CEDU, che garantisce la libertà di riunione e di associazione incluso il diritto sindacale. La giurisprudenza della Corte EDU sulla libertà di associazione negativa (in particolare Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islanda, 30.6.1993; Gustafsson c. Svezia, 25.4.1996) è determinante: lo Stato deve intervenire attivamente per proteggere la libertà di associazione negativa contro pressioni indebite da parte di altri privati (in particolare sindacati o associazioni padronali). Il Tribunale federale ha esplicitamente recepito questa giurisprudenza in DTF 124 I 107 consid. 4.
N. 21 Collisioni tra diritti fondamentali. In caso di collisioni con l'art. 8 Cost., è decisivo secondo DTF 151 I 337 consid. 8.5 se esista un nesso oggettivo tra lo scopo dell'associazione e il criterio di esclusione. In assenza di tale nesso (come tipicamente nel caso di esclusione delle donne da un'associazione non specificamente di genere), l'esigenza di parità degli istituti statali prevale, nella misura in cui il nucleo della libertà associativa di diritto privato rimanga intatto. Le associazioni possono continuare a far valere l'art. 23 Cost. nei confronti dei privati; gli enti statali invece devono ponderare attentamente gli interessi di entrambi i diritti fondamentali in collisione.
N. 22 Diritto sindacale e CCL. Il collegamento di prestazioni o autorizzazioni statali all'adesione o al rispetto di un CCL è ammissibile soltanto qualora siano rispettati i presupposti della dichiarazione di obbligatorietà generale. Le autorità non possono utilizzare il diritto sugli orari di chiusura o il diritto delle autorizzazioni come strumento di pressione per far valere esigenze di tutela dei lavoratori che il diritto federale disciplina esaurientemente (DTF 130 I 279 consid. 2.3 seg.; DTF 124 I 107 consid. 4c). In particolare, il collegamento indiretto delle autorizzazioni di esercizio con obblighi di CCL va qualificato come affiliazione obbligatoria indiretta inammissibile ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 Cost.
N. 23 Affiliazione obbligatoria in organizzazioni di settore. Gli obblighi contributivi e di affiliazione nelle organizzazioni economiche di settore devono essere misurati in base ai presupposti dell'art. 36 Cost. Una base legale sufficiente, un interesse pubblico legittimo (ad es. ordinamento del mercato, garanzia della qualità) e la proporzionalità sono cumulativamente richiesti. Il Tribunale amministrativo federale ha affermato in DTAF 2021 I/2 la proporzionalità di un obbligo contributivo indiretto tramite associazioni cooperative regionali, nella misura in cui l'art. 36 Cost. sia soddisfatto. Per gli enti obbligatori nel settore della rappresentanza degli interessi studenteschi vige il principio della neutralità politico-partitica (DTF 110 Ia 36 consid. 3b, 4).
Art. 23 Cost. — Libertà di associazione
#Giurisprudenza
#Fondamenti della libertà di associazione
DTF 124 I 107 del 29 aprile 1998
Libertà di associazione positiva e negativa come due facce di una garanzia. La libertà di associazione negativa garantisce il diritto di non appartenere a un'associazione o di lasciarla.
Definizione fondamentale della libertà di associazione nel contesto di un'iniziativa popolare cantonale sul diritto dei contratti collettivi di lavoro.
«Art. 56 Cst. garantiert la liberté d'association. Dans son aspect positif, cette liberté permet aux particuliers de créer des associations, d'en devenir membre, d'exercer en leur sein des activités, et de les dissoudre. Dans son aspect négatif, elle garantit le droit de ne pas être obligé de faire partie d'une association, ou de la quitter.»
DTF 110 Ia 36 del 25 gennaio 1984
Libertà di associazione negativa in caso di affiliazione obbligatoria a corporazioni di diritto pubblico. Gli studenti hanno diritto a che la loro corporazione obbligatoria non sia considerata un'organizzazione politica.
Sentenza fondamentale sulla libertà di associazione negativa in caso di affiliazione involontaria.
«Aus dem negativen Effekt der verfassungsmässigen Garantie der Vereinsfreiheit lässt sich der Anspruch darauf ableiten, dass die Organisation, der die Studierenden von Gesetzes wegen und ohne Austrittsmöglichkeit angehören, nicht als eine politische betrachtet wird.»
#Libertà di associazione e parità dei sessi
DTF 140 I 201 del 21 marzo 2014
Collisione di diritti fondamentali tra libertà di associazione e parità di diritti tra uomo e donna. Le università possono rifiutare a un'associazione studentesca che esclude le donne lo status di associazione universitaria.
Prima sentenza di principio sulla risoluzione della collisione tra libertà di associazione e parità dei sessi.
«Darf ein Verwaltungsträger, der eine staatliche Aufgabe wahrnimmt und deswegen an die Grundrechte gebunden ist, einer zivilrechtlichen Studentenverbindung den Status als universitäre Vereinigung verwehren und die zugehörigen Leistungen verweigern, weil sie Frauen von der Mitgliedschaft ausschliesst?»
DTF 151 I 337 del 25 marzo 2025
Cambiamento di giurisprudenza a favore della parità dei sessi. L'università può rifiutare il riconoscimento a un'associazione studentesca esclusivamente maschile se non sussiste un nesso oggettivo tra scopo dell'associazione ed esclusione di un sesso.
Giurisprudenza attuale sulla ponderazione tra libertà di associazione e divieto di discriminazione.
«Die Universität verfügt aufgrund ihrer Autonomie über ein erhebliches Entscheidungsermessen bezüglich der Anerkennung einer universitären Vereinigung. Sie muss jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Grundrechten, an welche sie gebunden ist, wahren.»
#Libertà di associazione e libertà di riunione
DTF 127 I 164 del 20 settembre 2001
Libertà d'opinione e di riunione nelle manifestazioni su suolo pubblico. Obbligo di autorizzazione e ponderazione degli interessi nel rispetto del contenuto ideale dei diritti fondamentali.
Sentenza guida sull'esercizio pratico dei diritti fondamentali collettivi nello spazio pubblico.
«In materieller Hinsicht machen die Beschwerdeführer eine Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit geltend. Das Vorhandensein einer kommunalen gesetzlichen Grundlage für das Erfordernis einer Bewilligung zur Durchführung von Kundgebungen auf öffentlichem Grund bestreiten sie nicht.»
DTF 124 I 267 del 26 agosto 1998
Libertà di riunione e restrizioni territoriali. Nessun diritto allo svolgimento di una manifestazione su una determinata piazza pubblica. Ammissibilità di un divieto generale di manifestazione in caso di funzione particolare della piazza.
Limiti della libertà di riunione in presenza di particolari caratteristiche locali.
«Kundgebungen auf öffentlichem Grund stellen eine Form des gesteigerten Gemeingebrauchs dar und dürfen daher weitergehenden Beschränkungen unterworfen werden als Versammlungen auf privatem Grund.»
#Libertà di associazione negativa e affiliazione obbligatoria
DTF 130 I 279 del 13 luglio 2004
Violazione della libertà di associazione negativa attraverso vincolo obbligatorio a contratti collettivi di lavoro. Le disposizioni cantonali che collegano orari di apertura prolungati al rispetto di CCL sono sproporzionate.
Applicazione della libertà di associazione negativa nel diritto del lavoro.
«Eine kantonale Ladenschlussvorschrift, wonach verlängerte Öffnungszeiten nur bei Beachtung eines Gesamtarbeitsvertrages bewilligt werden, verletzt die negative Vereinigungsfreiheit, da sie faktisch zum Beitritt zu einem Arbeitgeberverband zwingt.»
DTAF 2021 I/2 del 30 marzo 2021
Affiliazione obbligatoria a organizzazioni di categoria. L'obbligo indiretto di contributi tramite federazioni cooperative regionali può essere giustificato se sono soddisfatti i presupposti dell'art. 36 Cost.
Prassi attuale sulla libertà di associazione negativa nelle associazioni economiche obbligatorie.
«Die positive Vereinigungsfreiheit umfasst das Recht, Vereinigungen zu bilden, Vereinigungen beizutreten oder anzugehören und sich an den Tätigkeiten von Vereinigungen zu beteiligen (sog. positive Vereinigungsfreiheit). Der Schutz vor Zwangsmitgliedschaft (sog. negative Vereinigungsfreiheit) wird durch Art. 23 Abs. 3 BV garantiert.»
#Libertà di associazione nel procedimento penale
Sentenza 6P.33/2006 del 15 maggio 2006
Libertà di associazione come censura nel procedimento penale. Libertà d'opinione, di informazione e di associazione possono essere violate anche nel contesto penale.
Aspetti processuali della libertà di associazione.
«Art. 9 BV (Strafverfahren; Willkür); Art. 16 BV (Meinungs- und Informationsfreiheit); Art. 23 BV (Vereinigungsfreiheit). Verfahrensrechtlicher Schutz der Grundrechte auch im Strafverfahren.»
#Sistema scolastico privato e libertà di associazione
Sentenza 2C_807/2015 del 18 ottobre 2016
Autorizzazione alla gestione di una scuola privata con sezione della scuola dell'infanzia. La libertà di associazione comprende anche il diritto di fondare e gestire istituti di formazione.
Libertà di associazione nel settore educativo nel rispetto dell'obbligo di vigilanza statale.
«Ein Verein kann zur Wahrung der eigenen Interessen Beschwerde führen, wenn er durch staatliche Massnahmen in seiner grundrechtlich geschützten Vereinigungsfreiheit betroffen ist.»