1La libertà di riunione è garantita.
2Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.
Art. 22 Cost. — Libertà di riunione
#Panoramica
L'articolo 22 della Costituzione federale garantisce la libertà di riunione. Ogni persona ha il diritto di organizzare riunioni, di parteciparvi o di astenersi. Questo diritto fondamentale comprende le più svariate forme di raduno organizzato con scopo di formazione dell'opinione.
#Che cosa disciplina l'art. 22 Cost.?
La libertà di riunione protegge il diritto di riunirsi pacificamente con altre persone. Ciò comprende sia piccoli gruppi sia grandi manifestazioni. Secondo la giurisprudenza bastano già due persone per una riunione (BGE 129 IV 6 consid. 5.5.1). La protezione costituzionale non si riferisce principalmente al riunirsi fisico, bensì alla formazione collettiva dell'opinione (Hertig, BSK Cost., art. 22 n. 7).
È fondamentale che siano protette soltanto le riunioni pacifiche. Il Tribunale federale ha ribadito ripetutamente che la Costituzione, nonostante il tenore letterale divergente, protegge soltanto le riunioni pacifiche (BGE 129 IV 6 consid. 2.5; Hertig, BSK Cost., art. 22 n. 9). In caso di uso della violenza la protezione del diritto fondamentale viene meno, purché la violenza sovrasti completamente la componente di formazione dell'opinione.
#Chi è interessato?
Sono protette tutte le persone che organizzano una riunione, vi partecipano o se ne astengono consapevolmente. Ciò comprende privati, associazioni e gruppi politici. La qualità di titolare del diritto spetta a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio (Hertig, BSK Cost., art. 22 n. 10).
Sono possibili restrizioni: lo Stato può esigere un'autorizzazione per manifestazioni su suolo pubblico. La dottrina dominante considera questo obbligo di autorizzazione come una limitazione di un diritto fondamentale, che necessita di una base legale (Hertig, BSK Cost., art. 22 n. 18).
#Quali sono le conseguenze giuridiche?
Per manifestazioni su suolo pubblico sussiste in linea di principio un diritto condizionale all'utilizzo dello spazio pubblico. Le autorità devono provvedere con misure adeguate affinché le riunioni possano aver luogo (BGE 132 I 256 consid. 3).
Se una riunione comporta costi di polizia particolari, questi possono essere addossati agli organizzatori a determinate condizioni. Il Tribunale federale ha però sottolineato che l'imposizione di costi costituisce una limitazione di un diritto fondamentale e deve essere proporzionata per non avere un effetto dissuasivo (BGE 143 I 147 consid. 3.1 e 3.3).
#Esempio dalla prassi
Un gruppo pianifica una manifestazione contro i trasporti di scorie nucleari e a tal fine blocca per giorni i binari ferroviari. Il Tribunale federale ha qualificato tali azioni di blocco come coazione, che non sono più protette dalla libertà di riunione poiché superano chiaramente la misura tollerabile di influenza politica e sono collegate a mezzi contrari al diritto (BGE 129 IV 6 consid. 2.5 e 3.7).
Art. 22 Cost. — Libertà di riunione
#Dottrina
#1. Genesi storica
N. 1 La libertà di riunione è riconosciuta quale diritto costituzionale federale non scritto sin da BGE 87 I 114 consid. 2 (1961) ed è stata costantemente trattata dalla giurisprudenza del Tribunale federale anteriore al 1999 congiuntamente alla libertà d'opinione. Con la revisione totale della Costituzione federale del 1999, il diritto fondamentale è stato per la prima volta codificato espressamente (FF 1997 I 166 s.).
N. 2 Nel messaggio il Consiglio federale ha definito la libertà di riunione «elemento indispensabile dell'ordinamento statale democratico», intendendo con l'art. 22 Cost. recepire il diritto fondamentale non scritto e includere espressamente le manifestazioni nell'ambito di tutela (FF 1997 I 166). Al contempo si voleva precisare la componente negativa — il diritto di astenersi dalla partecipazione alle riunioni — (FF 1997 I 167, 592).
N. 3 Il disegno originario del Consiglio federale (art. 18 D-Cost.) conteneva un capoverso 3 che riservava espressamente la possibilità di subordinare a obbligo di autorizzazione le riunioni su suolo pubblico. Il consigliere nazionale Andreas Gross (S, ZH) ha chiesto la soppressione di tale capoverso, qualificandolo come «del tutto superfluo», in quanto «sovra-regolamentato» e lesivo «in modo non necessario della libertà». Per contro, il consigliere nazionale Jean-François Leuba (L, VD) ha proposto di mantenere il disegno del Consiglio federale, adducendo che gli organi comunali necessitavano della possibilità di ristabilire l'ordine in caso di riunioni concorrenti. Il relatore Pelli Fulvio (R, TI) ha appoggiato la maggioranza della commissione favorevole alla soppressione, ritenendo sufficiente l'art. 36 Cost. quale clausola generale di limitazione. Il relatore del Consiglio degli Stati Inderkum Hansheiri (C, UR) si è infine allineato al Consiglio nazionale, precisando tuttavia espressamente: «Se noi qui … seguiamo il Consiglio nazionale, non deve sorgere il malinteso che sia inammissibile esigere un'autorizzazione per riunioni e manifestazioni su suolo pubblico.» La conferenza di conciliazione ha confermato la soppressione e ambedue le Camere hanno approvato il testo il 18 dicembre 1998.
N. 4 Il Tribunale federale ha recepito la genesi storica nella sentenza di principio BGE 127 I 164 consid. 3, precisando che la soppressione del capoverso 3 «secondo la genesi storica non riveste alcun significato» quanto all'ammissibilità di un obbligo di autorizzazione (con rinvio a FF 1997 I 167 e 592). I dibattiti parlamentari confermano pertanto che il legislatore non intendeva discostarsi dalla giurisprudenza vigente in materia di obbligo di autorizzazione.
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 22 Cost. è un diritto fondamentale inserito nella sezione «Diritti fondamentali» della Costituzione federale (art. 7–36 Cost.) e appartiene ai diritti fondamentali di comunicazione, accanto alla libertà d'opinione e d'informazione (→ art. 16 Cost.), alla libertà dei media (→ art. 17 Cost.) e alla libertà di associazione (→ art. 23 Cost.). Si tratta di un classico diritto di difesa con una componente di diritto a prestazioni, che entra in gioco segnatamente in caso di manifestazioni su suolo pubblico (→ N. 13).
N. 6 La norma presenta sia una dimensione individuale sia una dimensione collettiva: tutela il singolo contro le ingerenze statali nella sua partecipazione a riunioni, ma al contempo protegge la riunione quale fenomeno collettivo. Le limitazioni soggiacciono ai limiti generali dei diritti fondamentali ai sensi dell'→ art. 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità, tutela del nucleo essenziale).
N. 7 Sul piano del diritto internazionale, l'art. 22 Cost. corrisponde all'art. 11 CEDU (libertà di riunione e di associazione) e all'art. 21 Patto ONU II. Il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le garanzie dell'art. 11 CEDU e dell'art. 21 Patto ONU II non vanno oltre la garanzia del diritto costituzionale federale quanto a contenuto e portata della tutela (BGE 132 I 256 consid. 3 i.f.; BGE 148 I 33 consid. 6.2). Determinante è in primo luogo l'art. 22 Cost. e la relativa giurisprudenza del Tribunale federale.
N. 8 La libertà di riunione costituisce un presupposto centrale per la libera formazione della volontà democratica e per l'esercizio dei diritti politici (↔ art. 34 Cost.). Essa adempie una «funzione di valvola, di allarme, di controllo e di innovazione» nella società democratica (Hertig, BSK BV, art. 22 N. 1).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Nozione di riunione
N. 9 La nozione di riunione va interpretata in senso ampio. Riunioni ai sensi dell'art. 22 Cost. sono «le più svariate forme di incontro tra persone nell'ambito di una certa organizzazione con uno scopo — inteso in senso ampio — di formazione o espressione reciproca di opinioni» (BGE 143 I 147 consid. 3.1; BGE 127 I 164 consid. 3b; BGE 137 I 31 consid. 6.1). Sono comprese le manifestazioni politiche, i cortei, i sit-in, le proteste per il clima, gli eventi sportivi con carattere collettivo, come pure le assemblee apolitiche. È necessaria una certa struttura organizzativa; semplici assembramenti casuali privi di uno scopo comune di formazione di opinione non rientrano nell'art. 22 Cost.
N. 10 Le manifestazioni e i cortei si distinguono da altre riunioni in particolare per la loro specifica funzione di appello: mirano a richiamare l'attenzione del pubblico su una preoccupazione dei partecipanti (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 581; Malinverni, CR CO I, art. 22 Cost. N. 24; Errass, SGK BV, art. 22 N. 15). Tale effetto di appello è determinante per l'esame della proporzionalità in caso di limitazioni.
N. 11 L'art. 22 cpv. 2 Cost. menziona espressamente tre componenti: il diritto di organizzare riunioni, il diritto di parteciparvi e il diritto di astenersi dalla partecipazione (libertà negativa di riunione). Il diritto di astenersi tutela contro la costrizione a partecipare a riunioni, ad esempio mediante obbligo di coalizione. L'art. 22 Cost. protegge inoltre contro misure statali volte a ostacolare la convocazione, l'organizzazione, lo svolgimento o la strutturazione di una riunione (BGE 127 I 164 consid. 3b).
N. 12 Solo le riunioni pacifiche godono della tutela dell'art. 22 Cost. Se, nel corso di una riunione inizialmente pacifica, la violenza raggiunge un'intensità tale da far passare completamente in secondo piano la componente di formazione di opinione, la tutela del diritto fondamentale può venire meno. Piccoli gruppi che commettono atti di vandalismo ai margini non sopprimono tuttavia la tutela del diritto fondamentale per la riunione nel suo insieme (BGE 143 I 147 consid. 3.2 con rinvio a Müller/Schefer, op. cit., pag. 585; Hertig, BSK BV, art. 22 N. 8 s.).
3.2 Dimensione di diritto a prestazioni per le manifestazioni su suolo pubblico
N. 13 La libertà di riunione acquista, in relazione alle manifestazioni su suolo pubblico, un «carattere che va al di là dei puri diritti di difesa» con «un certo elemento di prestazione»: i diritti fondamentali impongono, entro certi limiti, che il suolo pubblico venga messo a disposizione per manifestazioni con funzione di appello (BGE 127 I 164 consid. 3c; BGE 132 I 256 consid. 3; BGE 143 I 147 consid. 3.2). Tale diritto condizionato non consente tuttavia di esigere un determinato luogo, orario o determinate condizioni marginali.
N. 14 Le autorità sono obbligate, al di là della messa a disposizione del suolo pubblico, ad adottare misure adeguate — in particolare garantendo una sufficiente protezione di polizia — per fare in modo che le manifestazioni pubbliche possano effettivamente svolgersi e non siano disturbate o impedite da ambienti avversi (BGE 127 I 164 consid. 3c; BGE 132 I 256 consid. 4.3; cfr. Corte EDU, Plattform «Ärzte für das Leben» c. Austria del 21 giugno 1988, Serie A vol. 139, punto 32–34). Alla collettività compete un ampio margine di apprezzamento riguardo ai mezzi che possono essere ragionevolmente impiegati.
N. 15 Le manifestazioni costituiscono una forma di uso comune accresciuto (BGE 127 I 164 consid. 3b; BGE 124 I 267 consid. 3a). A causa della connessa limitazione del pari utilizzo da parte di estranei, possono essere sottoposte a un obbligo di autorizzazione. La soppressione del capoverso 3 originario del disegno non modifica tale situazione (→ N. 4). Per l'obbligo di autorizzazione è necessaria una base legale (BGE 127 I 164 consid. 3a con rinvio a Weber-Dürler).
#4. Conseguenze giuridiche
4.1 Limitazioni e proporzionalità
N. 16 Le limitazioni della libertà di riunione richiedono, ai sensi dell'→ art. 36 Cost., una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate, nonché rispettare il nucleo essenziale. Ingerenze gravi — come un divieto di fatto di manifestare — presuppongono una base legale formale (BGE 148 I 33 consid. 5.1).
N. 17 Nel procedimento di autorizzazione per manifestazioni su suolo pubblico, l'autorità deve procedere a un'esauriente e neutrale ponderazione degli interessi. Può considerare: (1) motivi di polizia (sicurezza, prevenzione di atti di violenza); (2) l'utilizzazione appropriata degli impianti pubblici nell'interesse generale; (3) la lesione dei diritti di libertà di terzi non coinvolti (BGE 127 I 164 consid. 3b; BGE 132 I 256 consid. 3; BGE 143 I 147 consid. 3.2). È inammissibile prendere in considerazione il contenuto politico della manifestazione.
N. 18 Il principio di proporzionalità esige che nel procedimento di autorizzazione vengano esaminate alternative, oneri e condizioni prima di vietare una manifestazione. Gli organizzatori non possono pretendere di svolgere una manifestazione in un determinato luogo, in un determinato momento e secondo condizioni marginali da loro stessi stabilite (BGE 127 I 164 consid. 3c; BGE 132 I 256 consid. 3). Laddove esista un'alternativa che tenga adeguatamente conto dell'esigenza di pubblicità degli organizzatori, il ricorso ad essa è ammissibile e dovuto (BGE 127 I 164 consid. 5c; da ultimo confermato in BGE 151 I 257).
N. 19 Il «chilling effect» (effetto dissuasivo) quale pregiudizio indiretto della libertà di riunione è rilevante dal punto di vista costituzionale. Le reazioni delle autorità che inducono i titolari del diritto ad astenersi dall'esercizio futuro del diritto fondamentale devono essere valutate sotto il profilo della proporzionalità (BGE 143 I 147 consid. 3.3; BGE 147 I 372 consid. 4.4.2). Ciò vale segnatamente per l'addebito dei costi di polizia agli organizzatori e per le misure di procedura penale quali i profili del DNA relativi a partecipanti pacifici alle manifestazioni.
N. 20 Gli organizzatori di manifestazioni quali autori diretti del turbine possono in linea di principio essere considerati responsabili e obbligati a sopportare i costi degli interventi di polizia, senza che ciò violi l'art. 22 Cost. — a condizione che l'obbligo di sopportare i costi sia proporzionato (BGE 143 I 147 consid. 5.2). Un'imposizione forfettaria dell'obbligo di sopportare i costi ai singoli partecipanti senza distinzione in base alla concreta quota di disturbo viola il principio di equivalenza (BGE 143 I 147 consid. 12.4).
4.2 Obbligo statale di protezione
N. 21 L'art. 22 Cost. fonda, accanto alla dimensione difensiva, anche un obbligo statale di protezione nei confronti di privati terzi che minacciano di disturbare o impedire le riunioni (→ art. 35 cpv. 1 Cost.). Le autorità sono tenute ad adoperarsi attivamente per la protezione dei partecipanti alle riunioni. L'obbligo di protezione non è tuttavia assoluto; in presenza di un pericolo concreto e serio di gravi disordini violenti non controllabili mediante un proporzionato intervento della polizia, il rifiuto dell'autorizzazione può eccezionalmente essere giustificato (BGE 132 I 256 consid. 4.6).
#5. Questioni controverse
5.1 La libertà di manifestare quale diritto fondamentale autonomo?
N. 22 Sotto la vecchia Costituzione federale, il Tribunale federale negava il riconoscimento di una «libertà di manifestare» autonoma nel senso di un diritto illimitato all'uso del suolo pubblico (BGE 100 Ia 392 consid. 4b). Sotto l'art. 22 Cost. il Tribunale prosegue questa linea: esiste soltanto un diritto condizionato all'uso del suolo pubblico per le manifestazioni, non un diritto incondizionato di manifestare (BGE 127 I 164 consid. 3c). In dottrina è controverso se l'art. 22 Cost. — in particolare in ragione della normazione esplicita e dell'elemento di prestazione — fondi una posizione di diritto più forte rispetto al precedente diritto non scritto. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 533 ss. affermano un maggiore effetto normativo dell'esplicita codificazione. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 1862 s. sottolineano per contro che la continuità della giurisprudenza è sostenuta dalla genesi storica (→ N. 3–4).
5.2 Teoria del diritto reale vs. teoria dei diritti fondamentali
N. 23 Riguardo all'ammissibilità degli obblighi di autorizzazione per manifestazioni su suolo pubblico, esisteva storicamente una controversia tra la teoria del diritto reale (l'uso comune accresciuto necessita di un'autorizzazione secondo i principi del diritto reale) e la teoria dei diritti fondamentali (qualsiasi limitazione richiede una base legale ai sensi dell'art. 36 Cost.). Nei dibattiti parlamentari del 1998 tale controversia è stata discussa in modo contrastante (AB 1998 SR Separatdruck, Inderkum; AB 1998 NR Separatdruck, Koller Arnold). Il Tribunale federale ha precisato sin da BGE 127 I 164 consid. 3a che l'obbligo di autorizzazione richiede una base legale. La scelta esplicita a favore della teoria dei diritti fondamentali è da valutare positivamente, poiché garantisce il vincolo delle autorità al principio di proporzionalità.
5.3 Limitazioni legate alla pandemia e tutela del nucleo essenziale
N. 24 La giurisprudenza Covid-19 ha sollevato importanti questioni di principio sull'intensità delle ingerenze. Il Tribunale federale ha stabilito in BGE 148 I 33 consid. 7.7–7.8 che la limitazione delle manifestazioni politiche a 15 persone «svuota praticamente» la libertà di riunione «del suo contenuto» — il che equivale a un divieto di fatto — e va qualificata come sproporzionata. Per contro, una limitazione a 300 persone nel Cantone Uri è stata valutata come proporzionata (BGE 148 I 19). Tali decisioni evidenziano che le manifestazioni, in ragione della loro funzione democratica (↔ art. 34 Cost.), godono di un trattamento privilegiato anche in situazioni eccezionali. In dottrina rimane aperta la questione se un divieto assoluto di manifestare — anche nelle situazioni pandemiche più gravi — violerebbe il nucleo essenziale ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 Cost.; Biaggini, BV Kommentar, 2a ed. 2017, art. 22 N. 7 sottolinea il carattere indispensabile della libertà di riunione per l'ordinamento democratico, senza rispondere definitivamente a tale questione.
5.4 «Chilling effect» in caso di misure coercitive penali procedurali
N. 25 La portata della libertà di riunione quale limite alle misure coercitive penali procedurali è stata precisata dalla BGE 147 I 372. Un rilevamento sistematico a fini identificativi e la creazione di profili del DNA di partecipanti a manifestazioni pacifiche viola la proporzionalità e produce un inammissibile «chilling effect». È rimasta aperta la questione se i profili del DNA relativi a manifestazioni pacifiche costituiscano sempre un'ingerenza grave oppure soltanto lieve nell'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.) — una questione rispetto alla quale il Tribunale federale ha accennato a un cambiamento di rotta in tale sentenza (consid. 2.3), senza tuttavia attuarlo definitivamente.
#6. Note pratiche
N. 26 Procedimento di autorizzazione: Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono di regola presentare tempestivamente una domanda (cfr. BGE 127 I 164 consid. 6a: «È essenziale che tali domande vengano presentate sufficientemente per tempo»). L'autorità è tenuta a effettuare una neutrale ponderazione degli interessi nel rispetto del contenuto ideale dei diritti fondamentali. Non può fare del contenuto della manifestazione un motivo di rifiuto.
N. 27 Oneri: Prima di pronunciare un divieto, l'autorità deve esaminare la possibilità di imporre oneri (adattamento del percorso, spostamento dell'orario, limitazioni del numero dei partecipanti, obbligo di servizio d'ordine). Gli oneri devono a loro volta essere proporzionati; in particolare, l'autorità non può obbligare gli organizzatori ad assumersi compiti di polizia fondamentali (BGE 143 I 147 consid. 5.3.3).
N. 28 Riunioni spontanee: Le riunioni organizzate a breve termine in risposta a eventi attuali non possono essere sottoposte a un previo obbligo di autorizzazione nella misura in cui ciò vanificherebbe di fatto l'esercizio del diritto fondamentale. La riunione spontanea si distingue dall'obbligo di notifica; in caso di vera riunione spontanea viene meno anche l'obbligo di sopportare i costi ai sensi del § 32b cpv. 3 PolG/LU-tipo (BGE 143 I 147 consid. 5.3.2).
N. 29 Principio del perturbatore e sopportazione dei costi: Gli organizzatori di manifestazioni sono responsabili quali autori diretti del turbine per i costi di polizia in linea di principio solo in caso di violazione almeno gravemente negligente di oneri di autorizzazione proporzionati (BGE 143 I 147 consid. 5.3.4). I singoli partecipanti alle manifestazioni possono essere chiamati a sopportare i costi soltanto in misura della loro concreta quota di disturbo e non in modo forfettario (BGE 143 I 147 consid. 12.3 s.).
N. 30 Rapporto con l'art. 11 CEDU: Per la prassi occorre considerare che l'art. 11 CEDU non conferisce diritti più estesi di quelli dell'art. 22 Cost. La Corte EDU ricava tuttavia dall'art. 11 CEDU obblighi positivi che corrispondono alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di obbligo di protezione (Corte EDU, Plattform «Ärzte für das Leben» c. Austria, 21 giugno 1988). La giurisprudenza della Corte EDU in materia di divieti di manifestazione e di riunione va presa in considerazione a titolo complementare nell'esame della proporzionalità.
N. 31 Pandemia e situazioni eccezionali analoghe: I divieti di manifestazione o le limitazioni del numero di partecipanti per le manifestazioni politiche soggiacciono a un maggiore obbligo di giustificazione. La soluzione differenziata tramite il procedimento di autorizzazione con oneri di limitazione del rischio è di regola da preferire, quale mezzo più mite, a un divieto generalizzato (BGE 148 I 33 consid. 7.7.3). Le manifestazioni non possono essere equiparate a eventi privati a causa della loro importanza democratica.
#Giurisprudenza
#Fondamenti e ambito di protezione
BGE 127 I 164 (20.9.2001)
Principi fondamentali della libertà di riunione nelle manifestazioni su suolo pubblico.
Il Tribunale federale ha precisato la dogmatica fondamentale della libertà di riunione in relazione al rifiuto di una dimostrazione al WEF 2001 a Davos.
«La libertà di opinione e di riunione assumono, nell'ambito delle dimostrazioni, un carattere che va oltre i puri diritti di difesa e presentano un certo elemento prestazionale. I diritti fondamentali menzionati impongono entro certi limiti che venga messo a disposizione il suolo pubblico.»
BGE 143 I 147 (1.1.2017)
Libertà di opinione e di riunione nell'imposizione di costi per le manifestazioni.
Precisazione dell'ambito di protezione e del concetto di «chilling effect» per i diritti fondamentali ideali.
«La libertà di opinione e di riunione possono essere compromesse non solo da interventi diretti come divieti e sanzioni. Sono pensabili anche compromissioni indirette di questi diritti fondamentali nel senso che l'interessato, a causa di una reazione delle autorità, non osa più fare uso del diritto fondamentale.»
#Obbligo di autorizzazione e ponderazione degli interessi
BGE 132 I 256 (1.8.2006)
Rifiuto di una manifestazione il 1° agosto 2006 a Brunnen.
Principi dei doveri di protezione delle autorità di fronte a controdimostrazioni minacciose.
«Le autorità sono obbligate, oltre alla messa a disposizione del suolo pubblico, a provvedere mediante misure adeguate - segnatamente attraverso la concessione di una protezione policesca sufficiente - affinché le manifestazioni pubbliche possano effettivamente svolgersi e non siano disturbate o impedite da gruppi avversari.»
BGE 142 I 121 (20.4.2016)
Fermo di polizia di un potenziale partecipante a una dimostrazione non autorizzata.
Proporzionalità delle misure preventive di polizia nelle dimostrazioni.
«Il fermo del ricorrente della durata di circa due ore e mezza nell'ambito di un accerchiamento policesco, nonché il successivo fermo di quasi tre ore e mezza per il controllo di sicurezza rappresentavano complessivamente una privazione della libertà sproporzionata.»
#Sopportazione dei costi e concetto di perturbatore
BGE 143 I 147 (1.1.2017)
Obbligo di sopportazione dei costi per manifestazioni con uso della violenza secondo la legge di polizia lucernese.
Principi sulla sopportazione dei costi da parte degli organizzatori in caso di dimostrazioni violente.
«Gli organizzatori di manifestazioni quali causa-autori possono in linea di principio essere chiamati in causa come perturbatori senza violazione dell'art. 22 Cost., purché l'obbligo di sopportazione dei costi sia configurato in modo proporzionato.»
#Limitazioni dovute alla pandemia
BGE 148 I 33 (3.9.2021)
Limitazione del numero di partecipanti alle manifestazioni a 15 persone dovuta al Covid-19.
Decisione determinante sulla proporzionalità delle misure pandemiche nelle dimostrazioni.
«L'obbligo di autorizzazione in linea di principio per le manifestazioni su suolo pubblico permette soluzioni differenziate e l'imposizione di oneri limitanti il rischio nel caso singolo. Su questo sfondo e con riguardo all'elevato significato democratico delle manifestazioni, la limitazione del numero di partecipanti a 15 persone appare sproporzionata.»
BGE 148 I 19 (3.9.2021)
Limitazione a 300 persone nel Canton Uri dovuta al Covid-19.
Conferma della particolare posizione costituzionale delle manifestazioni anche in tempi di pandemia.
«La limitazione del numero di partecipanti alle manifestazioni politiche e della società civile a 300 persone è proporzionata considerando il margine di apprezzamento spettante al Consiglio di Stato e la concreta situazione epidemiologica.»
BGE 147 I 450 (8.7.2021)
Divieto di manifestazioni del Canton Svitto per il contenimento della pandemia di Covid-19.
Proporzionalità dei divieti generali di manifestazione durante la pandemia.
«Il divieto di manifestazioni del Canton Svitto si rivela proporzionato considerando il margine di apprezzamento spettante al Consiglio di Stato nella valutazione della situazione epidemiologica.»
#Aspetti di diritto processuale penale
BGE 147 I 372 (22.4.2021)
Profilo DNA e schedatura dattiloscopia per partecipazione pacifica a manifestazione.
Protezione della libertà di riunione da interventi processuali penali sproporzionati.
«Un'azione di protesta pacifica è protetta dalla libertà di riunione e di espressione; il profilo DNA e la schedatura dattiloscopia si rivelano sproporzionati se non sussistono indizi rilevanti e concreti per ulteriori reati.»
BGE 134 IV 216 (3.4.2008)
Blocco autostradale nell'ambito di uno sciopero e la fattispecie della coazione.
Limiti tra dimostrazione lecita e coazione punibile.
«Il diritto di sciopero e la libertà di riunione non giustificano qualsiasi impedimento del traffico. Un blocco del traffico su un'autostrada nell'ambito di uno sciopero può realizzare la fattispecie della coazione.»
#Allontanamenti e ordinanze di divieto di avvicinamento
BGE 132 I 49 (25.1.2006)
Ordinanze di allontanamento e divieto di avvicinamento prima di manifestazioni sportive.
Rapporto tra misure preventive di polizia e libertà di riunione.
«Da un'invocazione autonoma della dignità umana gli interessati non possono derivare nulla a loro favore; essi possono invocare la libertà di riunione, la libertà personale, il divieto di discriminazione e il divieto dell'arbitrio.»
BGE 147 I 103 (29.4.2020)
Sproporzionalità del collegamento automatico delle misure di allontanamento con minaccia penale.
Protezione della libertà di riunione da misure preventive con carattere penale.
«Il collegamento automatico tra le misure di allontanamento e divieto di avvicinamento con la minaccia penale secondo l'art. 292 CP si rivela un intervento sproporzionato nella libertà di riunione.»
#Concordato hooligans e manifestazioni sportive
BGE 137 I 31 (13.10.2010)
Concordato sulle misure contro la violenza nelle manifestazioni sportive.
Compatibilità delle misure preventive con la libertà di riunione.
«Le misure previste nel concordato (divieto di zona, obbligo di presentarsi e custodia di polizia) sono di natura policesca e costituiscono interventi nella libertà di riunione che sono tuttavia proporzionati nelle circostanze date.»
BGE 140 I 2 (1.1.2014)
Controllo astratto delle norme riguardo al concordato hooligans.
Costituzionalità delle misure preventive contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
«Le disposizioni del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive resistono davanti alla libertà di riunione, purché siano configurate in modo proporzionato.»
#Sviluppi attuali
BGE 151 I 257 (8.10.2024)
Manifestazione di marcia WEF su percorso alternativo anziché su strada cantonale.
Proporzionalità delle limitazioni di percorso e loro effetto sull'efficacia di appello.
«L'intervento nella libertà di opinione e di riunione connesso allo spostamento del percorso si rivela sproporzionato, perché la manifestazione avrebbe potuto essere autorizzata sotto oneri e condizioni almeno per tratti nel senso di una misura più mite lungo la strada cantonale.»
#Manifestazioni private e clausola generale di polizia
BGE 147 I 161 (3.8.2020)
Divieto di una manifestazione in spazio privato e concetto di perturbatore.
Ambito di protezione della libertà di riunione anche per locali privati.
«L'ambito di applicazione della clausola generale di polizia quale base legale per un intervento nella libertà di riunione è in linea di principio limitato a emergenze imprevedibili che non sono regolate da leggi speciali.»