La libertà dell’arte è garantita.
Art. 21 Cost. — La libertà dell'arte è garantita
#Panoramica
Cosa disciplina l'art. 21 Cost.?
L'art. 21 Cost. tutela la libertà dell'arte come diritto fondamentale autonomo. Questa disposizione garantisce il libero sviluppo di tutte le attività artistiche. Vi rientrano la creazione di opere d'arte, la loro diffusione e l'accesso all'arte. Lo Stato non può in linea di principio determinare cosa sia arte o valutarne il contenuto.
Chi è interessato?
La libertà dell'arte protegge diverse persone:
- Artiste e artisti di tutti i settori (pittori, musicisti, scrittori, operatori teatrali)
- Galleristi, editori e altri che diffondono l'arte
- Il pubblico che desidera avere accesso alle opere d'arte
- Anche le aziende possono invocare la libertà dell'arte se sono coinvolte nel processo artistico
Quali sono le conseguenze giuridiche?
La libertà dell'arte protegge in primo luogo dalla censura statale. Lo Stato non può vietare opere d'arte solo perché non gli piacciono. Una censura preventiva (controllo prima della pubblicazione) è in linea di principio inammissibile. Gli operatori artistici non hanno però diritto che lo Stato promuova finanziariamente la loro arte.
La libertà dell'arte ha tuttavia dei limiti. Quando le opere d'arte violano altri diritti fondamentali, occorre procedere a una ponderazione. Così un romanzo che rappresenta una persona riconoscibile sotto una cattiva luce può violare i suoi diritti della personalità. Anche i contenuti pornografici non rientrano automaticamente nella protezione della libertà dell'arte.
Esempio concreto:
Un'opera teatrale critica aspramente un politico e lo rappresenta come corrotto. Il teatro non può essere semplicemente vietato, anche se il politico si arrabbia. L'opera gode della protezione della libertà dell'arte. Se tuttavia l'opera diffondesse fatti chiaramente falsi sul politico e danneggiasse gravemente la sua reputazione, una ponderazione degli interessi potrebbe risultare a favore della protezione della personalità.
I tribunali verificano con particolare attenzione nelle opere artistiche satiriche o critiche se esiste un sufficiente rapporto con la realtà e se l'opera nel suo insieme ha un valore artistico.
Art. 21 Cost. — Libertà dell'arte
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 21 Cost. non ha una corrispondenza espressa nella vecchia Costituzione federale del 1874. Il Tribunale federale deduceva una protezione della creazione artistica dall'art. 55 vCost. (libertà di stampa) e dalla libertà d'espressione in senso generale (BGE 120 II 225 consid. 3b; BGE 117 Ia 478). Mancava un ancoraggio costituzionale autonomo; la garanzia era quindi assicurata per via giurisprudenziale e non di diritto positivo. Sul piano del diritto internazionale, l'art. 15 cpv. 3 Patto ONU I ricomprendeva la creazione artistica quale componente del diritto di partecipare alla vita culturale.
N. 2 Nell'avamprogetto del 1995 (AP 95) la libertà dell'arte e la libertà della scienza erano disciplinate in un unico articolo. Questa soluzione unitaria fu oggetto di critiche, poiché offuscava il significato autonomo di entrambe le libertà. Il Consiglio federale e gli esperti proposero in seguito articoli separati. L'avamprogetto del 1996 (AP 96) prevedeva all'art. 16 per la libertà dell'arte che non vi era alcuna disposizione corrispondente nella vecchia Cost. e la qualificava come diritto fondamentale materialmente nuovo (FF 1997 I 563, 592).
N. 3 Il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 giustificava l'ancoraggio autonomo come diritto fondamentale affermando che la libertà dell'arte protegge la creazione, la presentazione e l'opera d'arte stessa, andando quindi oltre la mera libertà d'espressione. Il Consiglio federale constatava espressamente che la libertà dell'arte non tutela soltanto gli artisti, bensì anche i mediatori culturali — quali galleristi, editori o curatori — (FF 1997 I 163 s.). Nonostante questa autonomia materiale, si precisava che la libertà dell'arte rappresenta un aspetto della libertà personale e della libertà d'opinione.
N. 4 Nelle deliberazioni parlamentari, la decisione di principio sull'ancoraggio rimase incontestata. Il rapporto in seno al Consiglio degli Stati (Inderkum Hansheiri come relatore) constatava che la libertà dell'arte non era stata sino ad allora riconosciuta come diritto fondamentale non scritto, ma era coperta dal Patto ONU I e dalla CEDU (Boll. Uff. 1998 CS, estratto separato). In sede di Consiglio nazionale, l'oratore della minoranza Thür Hanspeter (G/AG) propose di estendere l'articolo a una «libertà della cultura», sostenendo che altrimenti la delimitazione tra arte e cultura «solleverebbe problemi irrisolvibili» e che le attività culturali godrebbero di una protezione inferiore rispetto a quelle artistiche (Boll. Uff. 1998 CN, estratto separato). Il consigliere federale Koller Arnold si oppose alla proposta con l'argomento che «cultura» è un concetto ancora più vago di «arte» e non può fondare un diritto fondamentale giustiziabile; la cultura sarebbe inoltre disciplinata in altri articoli costituzionali — segnatamente nell'articolo sulla cultura — (Boll. Uff. 1998 CN, estratto separato). La relatrice di commissione Hubmann Vreni (S, ZH) illustrò che l'art. 21 Cost. (all'epoca denominato art. 17a) garantisce la libertà dell'arte, che fino ad allora era stata derivata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 55 vCost. (Boll. Uff. 1998 CN, estratto separato). La proposta della minoranza Thür fu respinta; la garanzia si limita alla libertà dell'arte.
N. 5 La formulazione concisa «La libertà dell'arte è garantita» corrisponde a una scelta legislativa consapevole: essa evita una definizione esaustiva del concetto di arte e lascia al giudice il margine necessario per lo sviluppo del diritto (FF 1997 I 163).
#2. Inquadramento sistematico
N. 6 L'art. 21 Cost. fa parte del catalogo dei diritti fondamentali di cui agli art. 7–36 Cost. ed è concepito come classico diritto di libertà (diritto di difesa contro le ingerenze dello Stato). È collocato in immediata vicinanza alla libertà della scienza (→ art. 20 Cost.) e alla libertà d'espressione (→ art. 16 Cost.), con le quali presenta sovrapposizioni materiali. La libertà dell'arte costituisce una garanzia autonoma che, nei confronti dell'art. 16 Cost., rappresenta una lex specialis nella misura in cui si tratta di espressione artistica; la libertà d'espressione rimane applicabile in parallelo, in particolare per il contenuto discorsivo di un'opera d'arte (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 534).
N. 7 In quanto diritto di difesa, l'art. 21 Cost. obbliga lo Stato principalmente ad astenersi dall'ingerire nella libertà della creazione artistica e della mediazione culturale. Qualsiasi restrizione richiede una base legale, deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali di terzi e deve rispettare il principio di proporzionalità (→ art. 36 Cost.). Un obbligo istituzionale di protezione dello Stato a favore dell'arte — ad esempio nel settore della promozione culturale — non può essere desunto dall'art. 21 Cost. da solo; non esiste un diritto soggettivo alla promozione statale (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 427 s.).
N. 8 La libertà dell'arte non esplica i suoi effetti soltanto nel rapporto cittadino–Stato (rapporto verticale), bensì irradia, quale principio costituzionale oggettivo, anche nel diritto privato (effetto orizzontale indiretto). Ciò si manifesta in particolare nel bilanciamento tra libertà dell'arte e protezione della personalità ai sensi dell'art. 28 CC (↔ art. 28 CC; → art. 7 Cost.).
N. 9 Nel rapporto con le garanzie internazionali, l'art. 21 Cost. corrisponde alla protezione accordata dall'art. 10 cpv. 1 CEDU alla libertà d'espressione, che secondo la giurisprudenza della Corte EDU comprende anche le forme di espressione artistica. L'art. 19 cpv. 2 Patto ONU II e l'art. 15 cpv. 3 Patto ONU I garantiscono parimenti il diritto alla creazione artistica. In caso di conflitto si applica → art. 190 Cost.: gli obblighi internazionali sono vincolanti anche qualora dovessero prevalere sulle leggi federali.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Concetto di arte
N. 10 L'art. 21 Cost. non definisce «arte». Il Tribunale federale ha rilevato che è nella natura dell'arte assumere costantemente nuove forme, infrangere le norme e rimettere in discussione ciò che esiste; pertanto non sarebbe possibile una definizione esaustiva (BGE 131 IV 64 consid. 10.1.3). Non si può fare riferimento né alla sola autopresentazione dell'artista — questi non ha un esclusivo diritto di definizione — né alla sola concezione dell'arte dell'uomo medio. Determinante è invece la prospettiva di un «osservatore artisticamente aperto» (BGE 131 IV 64 consid. 10.1.3).
N. 11 È meritevole di protezione qualsiasi forma di creazione artistica: letteratura, pittura, scultura, musica, cinema, teatro, danza e forme espressive più recenti quali la performance art, la video art e la street art. La satira è considerata una forma artistica particolare che rientra sia nell'art. 21 Cost. sia nell'→ art. 16 Cost. (decisione AIRR b.453 del 23 agosto 2002; decisione AIRR b.503 del 4 febbraio 2005). L'elemento decisivo è che la forma non sia consapevolmente congruente con il messaggio perseguito — la satira esagera, aliena e caricatura la realtà.
N. 12 Il Tribunale federale valuta il valore culturale di un'opera anche nel diritto penale (art. 197 n. 5 CP) secondo il criterio dell'osservatore artisticamente aperto: è necessario che il valore artistico prevalga sull'elemento contestato nell'impressione complessiva (BGE 131 IV 64 consid. 10.1.3). Determinante è l'impressione complessiva, non singoli elementi.
3.2 Ambito di tutela materiale
N. 13 L'ambito di tutela dell'art. 21 Cost. comprende tre dimensioni:
- Libertà di creazione: il diritto di creare un'opera d'arte secondo il proprio giudizio, senza prescrizioni statali di contenuto;
- Libertà di diffusione: il diritto di rendere un'opera compiuta accessibile al pubblico, di esporla, di metterla in scena o di pubblicarla;
- Libertà dell'opera d'arte: la protezione dell'opera d'arte in quanto tale contro la deturpazione, la soppressione o la distruzione ordinate dallo Stato.
Questa triade corrisponde alla triplice struttura di creazione, presentazione e opera d'arte descritta nel messaggio (FF 1997 I 163); è ampiamente recepita in dottrina (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 534; Müller/Schefer, op. cit., pag. 415 ss.; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862).
3.3 Ambito di tutela personale
N. 14 Sono protetti, secondo la volontà espressa del messaggio (FF 1997 I 163 s.), non solo gli artisti (pittrici, scrittori, musiciste, registi cinematografici ecc.), ma anche i mediatori culturali (editori, galleristi, curatori, direttori di teatro). Le persone giuridiche possono invocare la libertà dell'arte nella misura in cui partecipano alla produzione o alla diffusione dell'arte. Poiché la disposizione non presuppone la cittadinanza, possono avvalersene anche le persone straniere.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 15 Le restrizioni alla libertà dell'arte sono ammissibili soltanto se i requisiti dell'→ art. 36 Cost. sono soddisfatti cumulativamente: (1) base legale, (2) interesse pubblico o protezione dei diritti fondamentali di terzi, (3) proporzionalità (idoneità, necessità, ragionevolezza), e (4) rispetto del nucleo essenziale.
N. 16 Quando la libertà dell'arte entra in collisione con il diritto della personalità di terzi (→ art. 28 CC, → art. 7 Cost.), occorre procedere a una ponderazione degli interessi. Il Tribunale federale ha affermato in giurisprudenza costante sin da BGE 120 II 225 consid. 3b: «L'attività artistica deve tenersi nei limiti dell'ordinamento giuridico. Anche l'artista deve rispettare i diritti della personalità altrui. Si deve pertanto ponderare l'interesse del leso rispetto all'interesse dell'autore della lesione all'attività artistica, tenendo conto delle possibilità che sarebbero state a disposizione dell'artista per creare l'opera senza violare la personalità.» Il Tribunale federale ha espressamente confermato e precisato questa formula in BGE 135 III 145 consid. 4.3.
N. 17 La libertà dell'arte non esclude una condanna ai sensi dell'art. 197 CP (pornografia) qualora la rappresentazione non presenti un valore culturale meritevole di protezione (art. 197 n. 5 CP). A partire da BGE 128 IV 201 consid. 1.2, il Tribunale federale ha stabilito che nell'ambito dell'interpretazione conforme alla Costituzione occorre tenere conto dei diritti fondamentali — segnatamente gli art. 16 Cost., 20 Cost. e 21 Cost., nonché la dignità umana (→ art. 7 Cost.).
N. 18 Le restrizioni statali alla libertà dell'arte mediante misure di diritto ambientale (ad es. limitazioni temporali di installazioni luminose) sono ammissibili qualora siano rispettati i requisiti del principio di proporzionalità. Il Tribunale federale, nella sentenza 1C_250/2013 del 12 dicembre 2013 consid. 5.7, ha lasciato aperta la questione se le illuminazioni ornamentali rientrino nella protezione dell'art. 21 Cost. e ha qualificato come ingerenza di lieve entità l'obbligo di spegnimento a partire dalle ore 22:00, giustificato dall'interesse pubblico alla riduzione delle emissioni luminose (→ art. 36 Cost.).
N. 19 Dalla libertà dell'arte non deriva alcun diritto diretto alla promozione statale. Laddove lo Stato promuova volontariamente l'arte, deve applicare criteri conformi alla Costituzione; la libertà dell'arte vincola le autorità nella definizione delle decisioni di promozione (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1865). Il precetto di indipendenza dell'arte dallo Stato obbliga lo Stato che promuove a mantenere la neutralità di contenuto.
#5. Questioni controverse
5.1 Concetto di arte: approccio formale vs. materiale
N. 20 È controverso secondo quale criterio debba essere determinato il concetto di arte. Un approccio materiale si aggancia a caratteristiche di contenuto o estetiche; presuppone che l'opera presenti un determinato tipo di messaggio o qualità formale. Un approccio formale si interroga invece sul contesto comunicativo: l'opera è presentata in un contesto artistico ed è recepita come arte? Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 409 ss.) si pronunciano a favore di una combinazione di entrambi gli approcci, al fine di non escludere a priori le opere d'avanguardia pur conferendo al concetto di arte un profilo sufficientemente netto. Il Tribunale federale ha sviluppato in BGE 131 IV 64 consid. 10.1.3 il parametro dell'«osservatore artisticamente aperto», che non segue né l'autopresentazione dell'artista né la concezione comune, bensì adotta una prospettiva di mediazione.
5.2 Delimitazione tra libertà dell'arte e libertà della cultura
N. 21 La questione se, accanto alla libertà dell'arte, si debba riconoscere una «libertà della cultura» non scritta come diritto fondamentale autonomo era un punto centrale di controversia nel processo parlamentare (→ N. 4). Gross Andreas (gruppo PS) avvertiva che dall'assenza di una libertà della cultura espressa si sarebbe potuto concludere che le manifestazioni culturali godono in futuro di una protezione inferiore rispetto a quelle artistiche (Boll. Uff. 1998 CN, estratto separato). Il consigliere federale Koller sostenne invece che «cultura» è un «termine onnicomprensivo che non era oggetto di una protezione costituzionale autonoma e direttamente azionabile» (Boll. Uff. 1998 CN, estratto separato). In dottrina la questione riceve risposte divergenti: Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1860) sottolineano che le attività culturali al di fuori dell'ambito artistico in senso stretto sono coperte dall'→ art. 16 Cost. (libertà d'espressione) e dall'→ art. 10 cpv. 2 Cost. (libertà personale). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 536) sostengono che l'art. 21 Cost. intende l'«arte» in senso stretto e non ricomprende direttamente le attività culturali prive di carattere artistico.
5.3 Obblighi statali di promozione e protezione
N. 22 Se l'art. 21 Cost. generi obblighi statali di protezione (dimensione prestazionale) è controverso in dottrina. Müller/Schefer (op. cit., pag. 427 s.) riconoscono una dimensione di diritto oggettivo che obbliga il legislatore a creare un quadro normativo che consenta effettivamente la creazione artistica (ad es. mediante la protezione del diritto d'autore). Un obbligo prestazionale di diritto soggettivo — ossia un diritto azionabile a sovvenzioni o a spazi espositivi — non sussiste invece secondo l'opinione dominante. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1865) deducono tuttavia dall'art. 21 Cost. il precetto secondo cui la promozione statale dell'arte deve essere neutrale sul piano dei contenuti e non può orientarsi verso una determinata corrente artistica.
5.4 Rapporto tra libertà dell'arte e protezione della personalità
N. 23 Di particolare rilevanza pratica è la collisione tra la libertà dell'arte e il diritto della personalità di persone reali riconoscibilmente rappresentate in un'opera d'arte. Il Tribunale federale ha sviluppato sin da BGE 120 II 225 una formula di ponderazione che è stata affinata in BGE 135 III 145: la libertà dell'arte giustifica una violazione della personalità quando l'interesse all'attività artistica prevale sull'interesse del leso e all'artista non era disponibile alcuna alternativa ragionevole per creare l'opera senza violare la personalità. Questa ponderazione caso per caso è ampiamente accettata in dottrina; Geiser (Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch Kunstwerke, Basilea 1990, n. 9.73) aveva già elaborato criteri corrispondenti prima della nuova Cost. Rimane controversa la questione di come debba essere concretamente misurato il peso della libertà dell'arte in rapporto ad altri beni protetti — onore, sfera privata, protezione dei dati.
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 Verifica dell'ambito di tutela materiale: prima di qualsiasi esame di una violazione dell'art. 21 Cost. occorre chiarire se l'attività contestata rientri effettivamente nell'ambito di tutela della libertà dell'arte. Il Tribunale federale ha negato la protezione dell'art. 21 Cost. ad esempio nel caso di rappresentazioni pornografiche puramente commerciali prive di un riconoscibile valore artistico proprio (BGE 128 IV 201 consid. 1.2; BGE 131 IV 64 consid. 10.4).
N. 25 Collisione con il diritto della personalità (art. 28 CC): nei procedimenti in cui una persona afferma di essere stata lesa nella propria personalità da un'opera d'arte, si applica il seguente schema di verifica: (1) Si tratta di un'opera d'arte in senso giuridico? (2) La persona attrice è soggettivamente riconoscibile? (3) L'interesse della persona lesa prevale sull'interesse dell'artista all'attività artistica? (4) Era disponibile all'artista un'alternativa ragionevole? (BGE 135 III 145 consid. 4.3; BGE 120 II 225 consid. 3b).
N. 26 Decisioni statali di promozione: nell'impugnazione di decisioni in materia di promozione dell'arte occorre tenere presente che l'art. 21 Cost. non fonda alcun diritto alla promozione. I motivi di impugnazione sono invece il divieto dell'arbitrio (→ art. 9 Cost.), il principio di uguaglianza giuridica (→ art. 8 Cost.) e le garanzie procedurali generali (→ art. 29 Cost.). La libertà dell'arte può tuttavia essere invocata quando l'autorità di promozione esercita il proprio potere discrezionale per svantaggiare o favorire una determinata corrente artistica.
N. 27 Proporzionalità delle restrizioni statali: in caso di restrizioni alla libertà dell'arte mediante divieti di rappresentazione, esposizione o distribuzione, il triplice test di proporzionalità (idoneità, necessità, ragionevolezza) ai sensi dell'→ art. 36 cpv. 3 Cost. deve essere applicato rigorosamente. Il mezzo più mite disponibile deve essere sempre preferito (ad es. limitazioni di età invece del divieto totale; limitazioni temporali invece dell'interdizione completa). Il nucleo essenziale della libertà dell'arte — il diritto di esercitare in genere un'attività artistica — non può essere intaccato (→ art. 36 cpv. 4 Cost.).
N. 28 Esame parallelo CEDU: chi lamenta una violazione dell'art. 21 Cost. dovrebbe verificare se sia contestualmente violato l'art. 10 CEDU. La giurisprudenza della Corte EDU sulla protezione dell'espressione artistica — segnatamente nell'ambito della satira e della provocazione — deve essere presa in considerazione per l'interpretazione dell'art. 21 Cost. Il Tribunale federale esamina regolarmente l'art. 10 CEDU accanto all'art. 21 Cost. (BGE 128 IV 201 consid. 1.4).
#Giurisprudenza
#Principi generali sulla libertà dell'arte
DTF 135 III 145 (25 settembre 2008) Opera d'arte sotto forma di romanzo; lesione della personalità vs. libertà dell'arte. Un romanzo gode della protezione della libertà dell'arte, anche se rappresenta persone in modo riconoscibile e lede i loro diritti della personalità.
«È garantita la libertà dell'arte (art. 21 Cost.). Anche la libertà dell'arte sancita nell'art. 21 Cost. non costituisce un lasciapassare. Piuttosto occorre ponderare tra il diritto della personalità dei ricorrenti e il prevalente interesse pubblico o privato del lesore quale motivo di giustificazione.»
Sentenza 5C.26/2003 (27 maggio 2003) Ritratti senza consenso; ponderazione degli interessi tra libertà dell'arte e diritto della personalità. Il tribunale cantonale doveva ponderare tra il diritto della personalità delle persone ritratte e la libertà dell'arte.
«La libertà dell'arte sancita nell'art. 21 Cost. non costituisce un lasciapassare. Piuttosto occorre ponderare tra il diritto della personalità dei ricorrenti e il prevalente interesse pubblico o privato del lesore quale motivo di giustificazione.»
#Libertà dell'arte e diritto penale
DTF 128 IV 201 (26 luglio 2002) Pornografia dura; libertà di opinione e dell'arte come motivo di giustificazione. La libertà dell'arte non giustifica la diffusione di contenuti pornografici che mostrano atti sessuali con violenze o escrementi umani.
«Nell'interpretazione conforme alla Costituzione richiesta devono essere considerati anche i diritti fondamentali, come la libertà di opinione (art. 16 Cost.), la libertà della scienza (art. 20 Cost.) e la libertà dell'arte (art. 21 Cost.), ma anche la dignità umana (art. 7 Cost.).»
#Satira e libertà dell'arte
Decisione UBI b.453 (23 agosto 2002) Televisione Svizzera DRS, contributo satirico su Swissair. I contributi satirici rientrano sia nella libertà di opinione sia nella libertà dell'arte.
«La satira è un mezzo particolare di espressione dell'opinione, in cui la forma si rapporta consapevolmente in modo non congruente con l'affermazione perseguita. La satira rientra nell'ambito di protezione della libertà di opinione e dell'arte contenuta negli art. 16 Cost. risp. 21 Cost. nonché nell'art. 10 CEDU.»
Decisione UBI b.503 (4 febbraio 2005) Contributo comico su Padre Harald; privilegio della satira secondo l'art. 21 Cost. Le rappresentazioni satiriche godono di particolare protezione sotto la libertà dell'arte.
«La satira esagera la realtà, la estrania, la trasforma, torna ad essa, la banalizza, la caricatura, la rende ridicola. La satira rientra nell'ambito di protezione della libertà di opinione e dell'arte contenuta negli art. 16 Cost. risp. 21 Cost. nonché nell'art. 10 CEDU.»
Decisione UBI b.958 (2 novembre 2023) Televisione SRF, trasmissione satirica "Das VAR's"; limiti del privilegio della satira. Anche le rappresentazioni satiriche hanno limiti e possono ledere la dignità umana.
«La sequenza della Sechseläuten con il Ku-Klux-Klan supera i privilegi della satira garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101).»
#Libertà dell'arte e interesse pubblico
DTF 140 II 33 (2013) Emissioni luminose nell'illuminazione natalizia e decorativa; libertà dell'arte vs. protezione dell'ambiente. La libertà dell'arte non giustifica emissioni luminose illimitate, anche se servono a scopi artistici o decorativi.
«L'illuminazione decorativa permanente è stata limitata fino alle ore 22.00. Ciò limita solo lievemente la garanzia della proprietà e altri eventuali diritti fondamentali dei ricorrenti ed è proporzionato.»
#Libertà di riunione con elementi artistici
Sentenza 1P.53/2001 (20 settembre 2001) Manifestazione contro il Forum economico mondiale; espressione artistica dell'opinione. Le manifestazioni con elementi artistici godono della protezione della libertà di opinione e di riunione, anche se l'art. 21 Cost. non è direttamente applicabile.
«La libertà di riunione e la libertà di opinione possono essere completate da forme di espressione artistiche, senza che ciò modifichi i requisiti costituzionali.»
#Nuovi sviluppi
VB.2023.00719 (9 gennaio 2025) Contributo di promozione concettuale per teatro; promozione statale dell'arte. La libertà dell'arte non fonda un diritto alla promozione statale, ma lo Stato deve applicare criteri conformi alla Costituzione nelle decisioni di promozione.
«Le censure del ricorrente, secondo cui i membri della giuria Promozione concettuale danza e teatro sarebbero prevenuti e la giuria non sarebbe composta secondo le direttive, riguardano l'applicazione equa dei criteri di promozione nell'ambito della promozione artistica.»