Testo di legge
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La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.

Art. 20 Cost. — Libertà della scienza

Panoramica

L'art. 20 Cost. garantisce la libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica. Questa disposizione protegge sia le scuole universitarie che i singoli ricercatori e ricercatrici da ingerenze statali nella loro attività scientifica.

Che cosa disciplina la norma?

La libertà della scienza comprende tre settori fondamentali: la libertà di ricerca (libera scelta del tema di ricerca, dei metodi e dell'esecuzione), la libertà d'insegnamento (libera organizzazione delle attività didattiche) e la libertà d'apprendimento (libera scelta dell'indirizzo formativo). Il diritto fondamentale protegge soprattutto dalla censura statale delle pubblicazioni scientifiche e dai divieti amministrativi di determinati indirizzi di ricerca.

Chi è interessato?

Legittimati sono tutte le persone che svolgono attività scientifica — dalle professoresse universitarie ai ricercatori nei laboratori privati. Anche gli studenti possono invocare la libertà della scienza, ad esempio per la libera scelta del loro indirizzo di studi. Vincolati sono tutti gli enti statali: Confederazione, Cantoni e Comuni.

Quali conseguenze giuridiche vi sono?

La libertà della scienza non è illimitata. Negli esperimenti su animali l'utilità della ricerca deve essere soppesata contro il benessere degli animali (BGE 135 II 384 sugli esperimenti sui primati). Per l'accesso agli archivi l'art. 20 Cost. non concede un diritto generale ai documenti non pubblici, bensì soltanto un diritto condizionato, se altrimenti la ricerca diventerebbe impossibile (BGE 135 II 384 sugli atti penali).

Significato pratico

Nella pratica i conflitti sorgono per lo più in settori di ricerca delicati. Nella ricerca sulla biosicurezza la dottrina discute se le pubblicazioni di conoscenze pericolose possano essere limitate (BSK BV-Hertig N. 18). Negli studi clinici devono essere salvaguardati i diritti dei pazienti. Nel promuovimento della ricerca gli enti statali non possono effettuare censure di contenuto.

Ulteriori informazioni

L'art. 20 Cost. è strettamente collegato con la libertà d'opinione (→ art. 16 Cost.) e la libertà d'azione generale. A livello internazionale la norma corrisponde all'art. 13 Patto ONU I e all'art. 10 CEDU. Disposizioni speciali si trovano nella legislazione sulle scuole universitarie (→ art. 63a Cost.) e nel diritto del promuovimento della ricerca.