Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.
Panoramica
L'art. 19 Cost. garantisce a tutti i bambini in Svizzera il diritto all'istruzione scolastica gratuita durante la scolarità obbligatoria. Questa disposizione è l'unico diritto fondamentale sociale nella Costituzione federale che genitori e bambini possono far valere direttamente dinanzi ai tribunali.
#Cosa viene disciplinato?
La norma crea un diritto costituzionale a un «insegnamento scolastico di base sufficiente e gratuito». Il concetto di «insegnamento scolastico di base» comprende l'intera scolarità obbligatoria di almeno nove anni – non solo la scuola elementare (FF 1997 I 146). «Sufficiente» significa che viene garantito uno standard minimo, ma non una promozione ottimale. Il Tribunale federale sottolinea: «È dovuto solo un insegnamento sufficiente, ma non ideale od ottimale» (DTF 138 I 162). «Gratuito» significa che tutto il materiale scolastico necessario, le escursioni obbligatorie e i campi devono essere gratuiti.
#Chi è interessato?
Tutti i bambini in età scolare hanno questo diritto – indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro statuto di soggiorno. Anche i bambini rifugiati e sans-papiers sono protetti. Il diritto fondamentale è particolarmente importante per i bambini con disabilità: hanno diritto a un'educazione speciale adeguata, dove l'integrazione nelle classi regolari ha la priorità.
#Quali conseguenze giuridiche sorgono?
Diversamente dagli obiettivi sociali nell'art. 41 Cost., gli interessati possono invocare direttamente l'art. 19 Cost. I Cantoni e i Comuni devono fornire e finanziare scuole sufficienti. In caso di esclusione scolastica, deve essere organizzata un'assistenza continua. I genitori possono adire i tribunali se i costi scolastici vengono illegalmente trasferiti su di loro.
#Esempi concreti
Un Comune richiede ai genitori 500 franchi per un campo da sci obbligatorio. Ciò viola l'art. 19 Cost., poiché tutte le attività scolastiche obbligatorie devono essere gratuite (DTF 144 I 1). Un bambino autistico ha bisogno di assistenza individuale nell'insegnamento regolare. La scuola cantonale deve fornire gratuitamente queste lezioni di assistenza, purché l'integrazione sia possibile (DTF 141 I 9).
#Questioni controverse
Si discute controversamente se il diritto comprenda anche i ginnasi inferiori durante la scolarità obbligatoria. Il Tribunale federale lo nega (DTF 133 I 156), ma Wyttenbach critica aspramente questa giurisprudenza (Wyttenbach, BSK BV, Art. 19 n. 11). Per le dispense motivate religiosamente, il Tribunale federale ha abbandonato la sua prassi precedente, generosa, e ora sottolinea la priorità dell'integrazione scolastica. Per l'homeschooling, i Cantoni concedono possibilità molto diverse – l'art. 19 Cost. non garantisce alcun diritto all'istruzione privata domestica (DTF 146 I 20).
Art. 19 Cost. — Insegnamento scolastico di base
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 19 Cost. risale all'art. 27 cpv. 2 della Costituzione federale del 1874, che garantiva la gratuità dell'«insegnamento primario» nelle scuole pubbliche. In occasione della revisione totale del 1999 la disposizione è stata adeguata terminologicamente, sostituendo «insegnamento primario» con «insegnamento scolastico di base» — una modifica lessicale che, secondo la genesi della norma, non ha comportato un'estensione materiale del campo di protezione (→ N. 9).
N. 2 L'avamprogetto originario del 1995 non prevedeva l'ancoraggio dell'insegnamento scolastico di base nel catalogo dei diritti fondamentali. L'art. 78 cpv. 2 del progetto allegato al messaggio conteneva la garanzia unicamente come norma di competenza nell'articolo sull'istruzione e la intendeva come «piccolo diritto sociale» privo di un autonomo contenuto giustiziale nella parte sui diritti fondamentali (FF 1997 I 277 seg.). Il messaggio non si pronuncia in modo definitivo sulla questione se il nuovo termine «insegnamento scolastico di base» estenda il campo di protezione rispetto al diritto previgente.
N. 3 Nel procedimento parlamentare l'art. 19 Cost. è stato inserito nella sua forma attuale come diritto fondamentale autonomo nel catalogo dei diritti fondamentali. La consigliera nazionale Hubmann ha sottolineato che l'inserimento nel catalogo dei diritti fondamentali era nuovo e significativo; il consigliere nazionale Widmer ha rilevato che tale ancoraggio era particolarmente importante «in un'epoca in cui si discute sempre più della privatizzazione di tutti i livelli scolastici» (BU 1998 CN Separatdruck, pag. 206 segg.). Il consigliere federale Koller ha qualificato espressamente il diritto all'insegnamento scolastico di base come «diritto sociale direttamente azionabile» (BU 1998 CS Separatdruck, pag. 157).
N. 4 In seno al Consiglio nazionale era controversa una proposta di minoranza del consigliere nazionale Gysin Remo, che intendeva inserire un capoverso 2: i giovani avrebbero dovuto avere diritto a una formazione professionale corrispondente alle loro capacità. Questa proposta è stata respinta. Il consigliere federale Koller ha motivato il rigetto affermando che l'istanza era «incontestata», ma che coerentemente era stata recepita non tra i diritti fondamentali, bensì come obiettivo sociale nell'art. 41 Cost. Il consigliere nazionale Pelli ha addotto quattro motivi di rigetto: superamento del mandato di aggiornamento, ingerenza nelle competenze cantonali, delimitazione poco chiara rispetto ai livelli formativi superiori, nonché il rischio di un obbligo statale di creare posti di tirocinio (BU 1998 CN Separatdruck, pag. 207 seg.). Anche Koller ha sottolineato espressamente che il diritto non fonda «nessun diritto alla frequenza gratuita di una scuola privata» (BU 1998 CS Separatdruck, pag. 157).
N. 5 Il consigliere agli Stati Inderkum (relatore) ha illustrato che «l'insegnamento scolastico di base equivale alla durata della scolarità obbligatoria e ciò che vale come insegnamento obbligatorio sufficiente è pertanto stabilito dai Cantoni» (BU 1998 CS Separatdruck, pag. 157). Il Tribunale federale ha valutato questa affermazione come indicazione contraria a un'estensione materiale del campo di protezione (DTF 133 I 156 consid. 3.5.3).
#2. Collocazione sistematica
N. 6 L'art. 19 Cost. si trova nel secondo capitolo della Costituzione federale (Diritti fondamentali, artt. 7–36 Cost.). In quanto diritto fondamentale sociale, a differenza dei classici diritti di libertà fonda una pretesa di prestazioni nei confronti dello Stato, non una posizione difensiva. Appartiene pertanto a quel gruppo di diritti fondamentali sociali direttamente giustiziabili (accanto all'art. 12 Cost.: diritto all'aiuto in situazioni di bisogno), che si distinguono categorialmente dai semplici obiettivi sociali programmatici di cui all'art. 41 Cost. (DTF 129 I 12 consid. 4.3 seg.).
N. 7 L'art. 19 Cost. è strettamente connesso all'art. 62 Cost.: mentre l'art. 19 Cost. garantisce il diritto individuale soggettivo, l'art. 62 Cost. contiene la configurazione istituzionale della sovranità scolastica dei Cantoni e la norma di competenza di diritto oggettivo (↔ art. 62 Cost.). Entrambe le disposizioni vanno lette congiuntamente; dal punto di vista degli allievi soggetti all'obbligo scolastico fondano un «diritto-obbligo» — al diritto individuale all'istruzione corrisponde l'obbligo individuale di frequentare la scuola (DTF 144 I 1 consid. 2.1; DTF 149 I 282 consid. 3.3.1).
N. 8 La pretesa interagisce con altri diritti fondamentali: → l'art. 11 Cost. (protezione dei fanciulli e degli adolescenti) completa la pretesa al diritto all'istruzione, ma non fonda pretese di prestazione giustiziabili che vadano oltre l'art. 19 Cost. (DTF 133 I 156 consid. 3.6.4). → L'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione) e → l'art. 8 cpv. 4 Cost. (parità dei disabili) caratterizzano il campo di protezione segnatamente nell'ambito della scuola speciale. Il diritto educativo dei genitori ai sensi di → art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU è soggetto, in ambito scolastico, alla riserva del diritto scolastico cantonale (DTF 146 I 20 consid. 5.2.2). L'obiettivo sociale di cui all'→ art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. (formazione secondo le capacità individuali) non fonda invece pretese dirette (→ art. 41 cpv. 4 Cost.).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
3.1 Carattere della norma: diritto fondamentale sociale
N. 9 L'art. 19 Cost. è un diritto fondamentale sociale con pretesa di prestazione direttamente giustiziabile. Esso «conferisce un diritto individuale soggettivo a una prestazione statale, ossia a una formazione di base» e serve «in particolare alla realizzazione della parità delle opportunità» (DTF 129 I 12 consid. 4.1). La pretesa è azionabile ai sensi dell'art. 189 cpv. 1 lett. a Cost. (diritto costituzionale). Le restrizioni della pretesa di prestazione devono essere valutate secondo un principio di proporzionalità modificato (applicazione per analogia dell'art. 36 Cost.), fermo restando che il nucleo essenziale della pretesa rimane intangibile (DTF 129 I 12 consid. 6.4; DTF 144 I 1 consid. 2.3).
3.2 Ambito di applicazione personale
N. 10 Titolari della pretesa sono tutti i fanciulli e gli adolescenti, dal ciclo elementare obbligatorio fino al termine del livello secondario I (scuola dell'obbligo, 9° anno scolastico), indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro statuto di soggiorno. La pretesa dura in linea di principio fino alla fine della scolarità obbligatoria (DTF 129 I 35 consid. 7; DTF 144 I 1 consid. 2.1). Essa riguarda sia i fanciulli non disabili sia quelli disabili, per i quali esiste una pretesa a una scuola speciale adeguata alla disabilità (DTF 130 I 352 consid. 3.3; → N. 15 segg.).
3.3 Nozione di «insegnamento scolastico di base»
N. 11 La nozione di «insegnamento scolastico di base» comprende l'insegnamento obbligatorio della scuola pubblica (ciclo elementare, nella misura in cui è obbligatorio, livello primario e livello secondario I). Non equivale a «insegnamento primario» nel senso scolastico-organizzativo — il termine è stato scelto per evitare ambiguità concettuali, senza modificare il campo di protezione rispetto all'art. 27 cpv. 2 vCost. (DTF 133 I 156 consid. 3.5.1 seg.). Le scuole medie (ginnasi inferiori) non rientrano nella nozione di «insegnamento scolastico di base» nemmeno quando l'insegnamento si svolge ancora durante la scolarità obbligatoria; la garanzia di gratuità dell'art. 19 Cost. non si applica loro in linea di principio (DTF 133 I 156 consid. 3.5.3). Al contrario, il sostegno linguistico prescolastico configurato come obbligatorio può rientrare nell'ambito di applicazione qualora estenda funzionalmente la scolarità obbligatoria verso il basso (DTF 149 I 282 consid. 3.4.5; → N. 14).
3.4 «Sufficiente»: livello minimo qualitativo
N. 12 Il requisito della «sufficienza» obbliga lo Stato a un insegnamento «adeguato e idoneo per il singolo individuo, che sia sufficiente a preparare adeguatamente gli allievi a una vita autonoma e responsabile nella quotidianità moderna» (DTF 138 I 162 consid. 3.1; DTF 129 I 12 consid. 4.2). La pretesa è violata «quando la formazione del fanciullo è limitata in misura tale che la parità delle opportunità non è più garantita, ovvero quando non gli vengono trasmessi contenuti didattici considerati indispensabili nel nostro ordinamento di valori» (DTF 129 I 12 consid. 4.2; DTF 130 I 352 consid. 3.2). Non vi è alcuna pretesa a un insegnamento ideale o ottimale; la capacità finanziaria dello Stato fissa un limite esterno (DTF 138 I 162 consid. 4.6.2; DTF 129 I 12 consid. 6.4). L'insegnamento deve essere impartito in linea di principio nel luogo di domicilio; la distanza geografica non può compromettere il mandato formativo (DTF 129 I 12 consid. 4.2). Il mandato integrativo della scuola — promuovere la capacità di convivenza nella società — fa parimenti parte dell'insegnamento «sufficiente» (DTF 146 I 20 consid. 5.2.2).
3.5 «Gratuito»: dimensione finanziaria
N. 13 La gratuità esclude anzitutto la riscossione di tasse scolastiche. Secondo la dottrina oggi dominante e la giurisprudenza consolidata, essa si estende inoltre a «tutti i mezzi necessari e direttamente al servizio dello scopo didattico», segnatamente sussidi didattici e materiale scolastico (DTF 144 I 1 consid. 2.2; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 792). Per le escursioni e i campeggi obbligatori, ai genitori possono essere addebitate solo quelle spese che risparmiano effettivamente grazie all'assenza dei figli (quota vitto) (DTF 144 I 1 consid. 3.1). Se un corso di lingua è ritenuto dalla scuola necessario per un insegnamento sufficiente, deve obbligatoriamente essere offerto gratuitamente (DTF 144 I 1 consid. 3.2; DTF 149 I 282 consid. 3.3.3). La gratuità è cogente anche per le prestazioni di scuola speciale, anche quando la scuola eroga una prestazione non espressamente prevista dalla legge (DTF 141 I 9 consid. 4.1). Dalla gratuità deriva, quale «necessario contraltare all'obbligo scolastico», anche una pretesa alla copertura delle spese di trasporto qualora il tragitto scolastico sia irragionevole per eccessiva lunghezza o pericolosità (DTF 149 I 282 consid. 3.5.3; sentenza 2C_433/2011 del 1.6.2012 consid. 3.3).
N. 14 Non sussiste gratuità in forza dell'art. 19 Cost. per: l'insegnamento nelle scuole medie pubbliche (ginnasi inferiori), anche se impartito durante la scolarità obbligatoria (DTF 133 I 156 consid. 3.5.3); le offerte extrascolastiche facoltative; nonché le scuole private che non assolvono l'obbligo scolastico statale. La pretesa alla gratuità vale inoltre per il ciclo elementare obbligatorio, non appena quest'ultimo è dichiarato obbligatorio (sentenza 2C_433/2011 consid. 3.3).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 15 Se lo Stato viola la pretesa fondata sull'art. 19 Cost., la persona interessata può ricorrere in via giudiziaria per ottenere la prestazione. La pretesa è direttamente eseguibile dinanzi al Tribunale federale (art. 189 cpv. 1 lett. a Cost.). Nell'ambito del controllo astratto delle norme, il Tribunale federale esamina liberamente la conformità costituzionale degli atti normativi cantonali; annulla una norma quando questa si sottrae a qualsiasi interpretazione conforme alla Costituzione (DTF 129 I 12 consid. 3.2). Così il Tribunale federale ha annullato in DTF 144 I 1 una legislazione scolastica turgoviese che prevedeva contributi dei genitori per campeggi, escursioni e corsi di lingua obbligatori.
N. 16 Per i fanciulli con disabilità, dall'art. 19 Cost. in combinato disposto con l'art. 62 cpv. 3 Cost. e l'art. 20 LDis emerge una pretesa a una scuola speciale adeguata alla disabilità. Il principio della scolarizzazione integrativa ha priorità rispetto alla scuola speciale separata, a condizione che l'integrazione sia «almeno equivalente» (DTF 138 I 162 consid. 4.1 seg.). Il margine di manovra cantonale comprende la configurazione organizzativa della scuola speciale, non però il nucleo della pretesa a un'istruzione adeguata (DTF 130 I 352 consid. 3.2 seg.; DTF 141 I 9).
N. 17 In caso di esclusioni scolastiche disciplinari, il Comune deve garantire che la pretesa formativa dell'allievo escluso non venga definitivamente vanificata durante la scolarità obbligatoria: deve «di regola garantire la continuità della presa a carico degli allievi esclusi da parte di persone idonee o di istituzioni pubbliche» (DTF 129 I 12 consid. 9.5; DTF 129 I 35). L'esclusione scolastica temporanea quale ultima ratio rimane ammissibile, ma è soggetta al precetto di proporzionalità modificato (→ N. 9).
N. 18 L'art. 19 Cost. non fonda alcuna pretesa all'istruzione privata domiciliare (homeschooling). La disciplina dell'ammissibilità dell'homeschooling rientra nel potere discrezionale cantonale; anche divieti molto restrittivi non violano l'art. 19 Cost., fintanto che il Cantone offre un insegnamento sufficiente e gratuito nelle scuole pubbliche (DTF 146 I 20 consid. 4.3 e 5.5).
#5. Questioni controverse
5.1 Portata della garanzia di gratuità
N. 19 La portata della garanzia di gratuità è stata a lungo controversa. La dottrina e la giurisprudenza più risalenti limitavano la gratuità alla vera e propria tassa scolastica (insegnamento da parte di docenti); i costi per sussidi didattici e materiale scolastico potevano essere trasferiti ai genitori (così ancora Borghi, Kommentar BV 1874, art. 27 N. 60). La dottrina più recente si è espressa uniformemente a favore di un'interpretazione estensiva, secondo cui sono compresi tutti i mezzi direttamente al servizio dello scopo didattico (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 792; Kägi-Diener/Bernet, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 19 N. 59). Il Tribunale federale ha recepito in DTF 144 I 1 consid. 2.2 questa posizione estensiva, respingendo così una precedente opinione minoritaria in dottrina (Rüssli, Kommentar KV/ZH, art. 116 N. 16 segg.; Plotke, Schulrecht, 2a ed. 2003, pag. 182 seg.); i contributi per campeggi scolastici e corsi di lingua obbligatori sono incostituzionali.
5.2 Estensione ai ginnasi inferiori
N. 20 La modifica terminologica da «insegnamento primario» a «insegnamento scolastico di base» ha sollevato la questione se anche l'insegnamento nelle scuole medie pubbliche (ginnasi inferiori) durante la scolarità obbligatoria rientri nella garanzia di gratuità. Plotke (Grundschulunterricht, ZBl 106/2005 pag. 566) e in parte Rhinow (Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basilea 2003, pag. 545, N. 3103 segg.) hanno risposto affermativamente a un'estensione a questo livello, sulla base di un'interpretazione sistematica. La dottrina maggioritaria — in particolare Kägi-Diener, St. Galler Kommentar, art. 19 N. 11; Mahon, Petit commentaire, art. 19 N. 6 seg.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2a ed. 2006, pag. 685 segg. — ha negato tale estensione. Il Tribunale federale ha seguito la dottrina maggioritaria: il termine «insegnamento scolastico di base» non ha comportato un'estensione materiale (DTF 133 I 156 consid. 3.5.3), poiché nelle deliberazioni parlamentari non era riconoscibile alcuna corrispondente intenzione e le proposte più estese sono state espressamente respinte.
5.3 Limitabilità ai sensi dell'art. 36 Cost.?
N. 21 Se i diritti fondamentali sociali siano direttamente soggetti al regime di limitazione dell'art. 36 Cost. era dogmaticamente controverso. Il messaggio del 1996 e una parte della dottrina (Meyer-Blaser/Gächter, Verfassungsrecht der Schweiz, § 34 N. 37; Weber-Dürler, Grundrechtseingriffe, pag. 151 seg.) negavano l'applicabilità diretta, poiché l'art. 36 Cost. è concepito per i diritti di libertà. Il Tribunale federale ha confermato questa posizione in DTF 129 I 12 consid. 6.3 seg. e ha sviluppato un'applicazione parziale per analogia dell'art. 36 Cost.: le concretizzazioni restrittive sono ammissibili nella misura in cui servono a interessi pubblici o privati preponderanti e sono proporzionate, fermo restando che il nucleo essenziale della pretesa deve essere comunque preservato (FF 1997 I 194 seg.; DTF 144 I 1 consid. 2.3).
5.4 Homeschooling e diritto educativo dei genitori
N. 22 La compatibilità di divieti molto restrittivi dell'homeschooling con il diritto educativo dei genitori (art. 13 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU) è stata discussa in dottrina. Reich («Homeschooling» zwischen elterlichem Erziehungsrecht, staatlicher Schulpflicht und Kindeswohl, ZBl 113/2012 pag. 567 segg., pag. 598 seg.) sostiene che un obbligo scolastico cantonale costituisca un'ingerenza nel diritto educativo dei genitori qualora l'istruzione domiciliare soddisfi i requisiti dell'art. 62 cpv. 2 Cost. e tuteli il bene del fanciullo. Kägi-Diener (St. Galler Kommentar, art. 19 N. 23) e Wyttenbach (Basler Kommentar BV, art. 19 N. 28) sottolineano per contro l'ampio margine di manovra dei Cantoni e il mandato integrativo della scuola. Il Tribunale federale ha dichiarato conformi alla Costituzione in DTF 146 I 20 consid. 5.5 anche regolamentazioni cantonali molto restrittive; la questione dell'homeschooling rientrerebbe «nel potere discrezionale dei Cantoni». Una pretesa fondata su un'«opinione dottrinale isolata» è stata espressamente negata.
#6. Indicazioni pratiche
N. 23 Per i genitori e gli allievi vale quanto segue: ogni fanciullo, indipendentemente dalla nazionalità, dalla disabilità o dalla competenza linguistica, ha diritto a un insegnamento scolastico di base sufficiente e gratuito per almeno nove anni scolastici (ciclo elementare obbligatorio + livello primario + livello secondario I). Le leggi scolastiche cantonali che prevedono contributi per manifestazioni scolastiche obbligatorie devono essere valutate alla luce di DTF 144 I 1: possono essere richieste solo le spese risparmiate per il vitto.
N. 24 Il margine di manovra cantonale nella configurazione dell'insegnamento scolastico di base (piano di studio, organizzazione scolastica, sussidi didattici, lingua d'insegnamento) è considerevole. Il Tribunale federale interviene quando il livello minimo garantito dalla Costituzione — parità delle opportunità e preparazione a una vita autonoma e responsabile — non è più garantito. Per le decisioni di scuola speciale vale: i Cantoni non sono tenuti alla soluzione ottimale, ma devono garantire una scolarizzazione adeguata e conforme alla disabilità; la scuola speciale integrativa ha in linea di principio la precedenza (DTF 138 I 162 consid. 4.2).
N. 25 Le esclusioni scolastiche disciplinari durante la scolarità obbligatoria sono ammissibili quale ultima ratio, richiedono una sufficiente base legale e un interesse pubblico o privato preponderante; sono ammissibili solo per un periodo limitato. Il Comune deve garantire una presa a carico sostitutiva per gli allievi esclusi (DTF 129 I 12 consid. 9.4 seg.; DTF 129 I 35).
N. 26 Per le offerte di promozione linguistica prescolastica occorre distinguere: le offerte facoltative non rientrano nell'art. 19 Cost. Non appena un Cantone configura un'offerta come obbligatoria, estende con ciò l'obbligo scolastico e il principio di gratuità si applica cogentemente; i contributi dei genitori sono allora incostituzionali (DTF 149 I 282 consid. 3.4.5, 3.5.1 seg.).
N. 27 Scuole private: l'art. 19 Cost. non fonda alcuna pretesa alla frequenza gratuita di una scuola privata (BU 1998 CS Separatdruck, pag. 157, votum Koller; DTF 146 I 20 consid. 4.2). I Cantoni possono estendere volontariamente la gratuità alle scuole private, ma non vi sono tenuti dal diritto federale. La scuola pubblica deve tuttavia mettere sempre a disposizione un'offerta sufficiente e gratuita, cosicché i genitori non siano di fatto costretti a ricorrere a una scuola privata.
N. 28 Diritto internazionale: l'art. 13 cpv. 2 lett. a del Patto ONU I (RS 0.103.1) e l'art. 28 cpv. 1 lett. a CDF (RS 0.107) garantiscono pretese analoghe all'insegnamento primario gratuito. Il Tribunale federale ha tuttavia chiarito che, in rapporto all'art. 19 Cost., da queste disposizioni non derivano pretese più estese (DTF 133 I 156 consid. 3.6.4; DTF 144 I 1 consid. 2.1). L'art. 2 del Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU (PA 1 CEDU) non è ratificato dalla Svizzera, ma viene utilizzato come sussidio interpretativo per il diritto educativo dei genitori (art. 13 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU) (DTF 146 I 20 consid. 5.3).
Art. 19 — Istruzione elementare
#Giurisprudenza
#I. Contenuto e portata del diritto fondamentale
DTF 129 I 12 del 7.11.2002 — Natura giuridica e contenuto minimo
Il Tribunale federale ha definito l'art. 19 Cost. come diritto fondamentale sociale che fonda una pretesa individuale soggettiva a una prestazione statale.
«Dall'art. 19 Cost. risulta il diritto a un'istruzione elementare gratuita presso scuole pubbliche, corrispondente alle capacità individuali del bambino e al suo sviluppo della personalità, durante la scolarità obbligatoria di almeno nove anni.»
Sentenza fondamentale sulla dogmatica dei diritti fondamentali sociali e la loro distinzione dai diritti di libertà, con definizione dei requisiti minimi.
DTF 144 I 1 del 7.12.2017 — Portata della gratuità
Il Tribunale federale ha concretizzato la portata della gratuità garantita dal diritto costituzionale.
«Il diritto all'istruzione gratuita comprende tutti i mezzi necessari e direttamente al servizio dello scopo dell'istruzione.»
Il Tribunale ha annullato la legislazione scolastica turgoviese che addossava ai genitori i costi per campi, escursioni e corsi di lingua. Sentenza guida per la determinazione dei limiti della gratuità.
DTF 133 I 156 del 7.5.2007 — Delimitazione tra istruzione elementare e ginnasiale
Il Tribunale federale ha chiarito che la garanzia di gratuità, nonostante il cambiamento terminologico da «istruzione primaria» a «istruzione elementare», non si estende ai livelli ginnasiali.
«Il diritto costituzionale federale alla gratuità dell'istruzione elementare di principio non si estende anche all'istruzione presso gli (statali) sotto-ginnasi, benché questa rientri ancora nella scolarità obbligatoria.»
Importante delimitazione per l'interpretazione del termine «istruzione elementare».
#II. Educazione speciale e disabilità
DTF 141 I 9 del 4.12.2014 — Gratuità nell'educazione speciale
Il Tribunale federale ha sottolineato la gratuità imperativa anche nell'educazione speciale integrativa.
«L'istruzione elementare sufficiente è imperativamente gratuita, anche quando la scuola fornisce una prestazione non prevista dalla legge.»
Rilevante per la parificazione dei bambini disabili nel sistema educativo.
DTF 138 I 162 del 13.4.2012 — Margine di manovra e standard minimi
Il Tribunale federale ha definito i limiti della libertà di configurazione cantonale nell'educazione speciale.
«I requisiti minimi del diritto federale richiedono soltanto un'offerta formativa adeguata e secondo l'esperienza sufficiente presso scuole pubbliche, ma non la scolarizzazione ottimale ovvero più adeguata di un bambino.»
Decisione di principio sul rapporto tra pretesa e capacità prestazionale statale.
DTF 130 I 352 del 24.11.2004 — Educazione speciale al di fuori del Cantone di domicilio
Il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto a un'educazione speciale adeguata anche in caso di ripartizione intercantonale dei costi.
«Ai Cantoni compete un considerevole margine di configurazione nella regolamentazione del sistema scolastico elementare; essi devono garantire anche ai disabili un'istruzione elementare gratuita corrispondente alle capacità individuali del bambino e al suo sviluppo della personalità.»
Giurisprudenza rilevante per la ripartizione federalista dei costi.
#III. Diritto disciplinare ed esclusione scolastica
DTF 129 I 35 del 7.11.2002 — Limiti dell'esclusione scolastica disciplinare
Il Tribunale federale ha precisato i limiti costituzionali per le esclusioni scolastiche durante la scolarità obbligatoria.
«La collettività pubblica deve di regola garantire un'assistenza continuativa degli scolari elementari esclusi tramite persone idonee o istituzioni pubbliche.»
Decisione complementare al DTF 129 I 12 per i limiti delle misure disciplinari.
#IV. Istruzione privata e diritti educativi dei genitori
DTF 146 I 20 del 22.8.2019 — Homeschooling
Il Tribunale federale ha negato un diritto all'istruzione privata domestica.
«L'art. 19 in relazione con l'art. 62 cpv. 2 Cost. non garantisce alcun diritto all'istruzione privata individuale.»
Il Tribunale ha confermato la sovranità normativa cantonale sull'ammissione dell'homeschooling. Decisione determinante sul rapporto tra diritti educativi dei genitori e obbligo scolastico statale.
#V. Costi di trasporto e organizzazione scolastica
DTF 140 I 153 del 5.10.2014 — Costi di trasporto nell'educazione speciale
Il Tribunale federale si è occupato della natura giuridica dell'assunzione dei costi di trasporto.
«Al diritto all'istruzione elementare sufficiente e gratuita corrisponde di principio anche un diritto all'assunzione dei costi di trasporto necessari per la frequenza scolastica.»
Importante concretizzazione per i bambini con bisogni particolari.
#VI. Misure COVID-19 e attività scolastica
DTF 148 I 89 del 4.11.2020 — Obbligo di mascherina a scuola
Il Tribunale federale ha esaminato le misure di protezione COVID-19 sotto il profilo della proporzionalità.
«Secondo lo stato attuale delle conoscenze è da presumere che anche nelle scuole sussista un certo rischio di diffusione dei virus Corona e che l'uso di mascherine facciali contribuisca a ridurre questo rischio.»
La decisione mostra i limiti del diritto fondamentale in caso di misure di protezione pandemica. Il Tribunale federale ha confermato l'obbligo di portare la mascherina a partire dal 5° anno scolastico come proporzionato.
#VII. Insegnamento linguistico e integrazione
DTF 139 I 229 del 5.12.2011 — Lingua scolastica nei Grigioni
Il Tribunale federale ha trattato il cambiamento della lingua scolastica nel contesto della libertà linguistica.
«La decisione del Governo grigionese secondo cui un cambiamento della lingua scolastica dal Rumantsch Grischun all'idioma o viceversa può avvenire di principio soltanto all'inizio della 1ª classe elementare, non tocca l'ambito di protezione della libertà linguistica.»
Rilevante per il rapporto tra art. 19 Cost. e art. 18 Cost. (libertà linguistica).