Testo di legge
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Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

1Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2La tassa ammonta a: Fr. a. per gli autocarri e i veicoli articolati: – di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate 650 – di oltre 12 fino a 18 tonnellate 2000 – di oltre 18 fino a 26 tonnellate 3000 – di oltre 26 tonnellate 4000 b. per i rimorchi: – di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate 650 – di oltre 8 fino a 10 tonnellate 1500 – di oltre 10 tonnellate 2000 c. per gli autobus: 650

3L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

4Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958 RS 741.01 sulla circolazione stradale.

5Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

6Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

7In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

8Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 RS 641.81 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

1I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all’articolo 87 a capoverso 2, i mezzi di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 2. Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017 , in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731 ; FF 2015 1717 , 2016 6825 7467 , 2017 2961 ). 2bis Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l’infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all’articolo 87 a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all’articolo 86 capoverso 2 lettera e. Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017 , in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731 ; FF 2015 1717 , 2016 6825 7467 , 2017 2961 ). 2ter L’aliquota di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l’entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento. Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017 , in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731 ; FF 2015 1717 , 2016 6825 7467 , 2017 2961 ).

3Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87 a capoverso 2. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014 , in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645 ; FF 2010 5843 , 2012 1283 , 2013 4003 5646, 2014 3507 3511 ).

4I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1. Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare. Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

1La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

2La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi. Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.

1Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

2Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964 RS 822.11 sul lavoro. Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima. La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

1La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035. Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018 , in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU 2019 769 ; FF 2016 5609 , 2017 3611 , 2018 2297 ).

2Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue: [tab] ...

3Il provento dell’aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009 , in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821 ; FF 2005 4151 , 2008 4573 , 2009 3753 3759 3761 7599 ).

4Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 2009 RS 641.20 sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014 , in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645 ; FF 2010 5843 , 2012 1283 , 2013 4003 5646, 2014 3507 3511 ).

5Il provento dell’aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87 a. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014 , in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645 ; FF 2010 5843 , 2012 1283 , 2013 4003 5646, 2014 3507 3511 ).

Art. 196 Cost.

Panoramica

L'art. 196 Cost. contiene diverse disposizioni transitorie che valevano all'entrata in vigore della nuova Costituzione federale il 1° gennaio 2000. Queste disposizioni disciplinano la transizione dal vecchio al nuovo diritto costituzionale e stabiliscono termini temporali per importanti compiti statali.

Cosa disciplina la disposizione? La disposizione comprende 16 diverse regolamentazioni transitorie su trasporti, imposte e altri compiti statali. Particolarmente importanti sono le limitazioni temporali delle imposte federali: la Confederazione può riscuotere l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto solo fino alla fine del 2035 (art. 196 n. 13 e 14 Cost.). Questa limitazione tutela il federalismo, poiché normalmente i Cantoni sono competenti per le imposte dirette.

Chi è interessato? Sono interessati soprattutto la Confederazione e i Cantoni. La Confederazione deve raggiungere determinati obiettivi entro scadenze fisse. I Cantoni devono per esempio riconoscere reciprocamente i titoli di formazione, finché la Confederazione non emana leggi corrispondenti (art. 196 n. 5 Cost.). Anche i contribuenti e le imprese di trasporto sono interessati da diverse regolamentazioni.

Quali sono le conseguenze giuridiche? Molte disposizioni oggi non sono più applicabili, perché i loro termini sono scaduti o sono state emanate le leggi corrispondenti. Dal 2001 vale la legge sulla tassa sul traffico pesante, per cui la tassa forfettaria sul traffico pesante (art. 196 n. 2 Cost.) non viene più riscossa. Per quanto riguarda le competenze fiscali, la competenza di riscossione termina automaticamente il 31 dicembre 2035, salvo che il popolo approvi una proroga.

Esempio concreto: Un architetto con diploma di Basilea può lavorare a Zurigo dal 2000. Ciò vale in base all'obbligo transitorio di riconoscimento reciproco (art. 196 n. 5 Cost.), finché la legge federale sul mercato interno non ha disciplinato definitivamente questo riconoscimento.