Testo di legge
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La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Art. 195 Cost. — Entrata in vigore

Panoramica

L'art. 195 Cost. disciplina quando le modifiche della Costituzione federale diventano efficaci. Una revisione costituzionale entra in vigore immediatamente se viene accettata dal popolo e dai Cantoni. Ciò significa che il giorno stesso della votazione la nuova disposizione costituzionale diventa diritto vigente.

Il Tribunale federale ha confermato questo principio nel caso delle abitazioni secondarie: l'art. 75b Cost. (iniziativa sulle abitazioni secondarie) è entrato in vigore direttamente l'11 marzo 2012, quando popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa (BGE 139 II 243 E. 8). Non è necessaria una pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

Questa efficacia immediata distingue le revisioni costituzionali dagli altri atti normativi. Per le leggi federali i termini referendari possono ritardare l'entrata in vigore. Le modifiche costituzionali invece diventano vincolanti direttamente con il risultato della votazione.

Esempio: L'11 marzo 2012 popolo e Cantoni hanno approvato l'iniziativa sulle abitazioni secondarie. Già in questo giorno valeva l'art. 75b Cost. e vietava nuove licenze edilizie per abitazioni secondarie nei Comuni con oltre il 20 per cento di quota di abitazioni secondarie. Le autorità edilizie dovevano applicare immediatamente la nuova regola, anche se la legge di esecuzione è arrivata solo più tardi (BGE 139 II 243 E. 9-11).

La nuova disposizione costituzionale tuttavia non è sempre immediatamente applicabile. Alcune norme necessitano ancora di leggi per l'attuazione (mandati legislativi). Altre contengono regole chiare che le autorità possono attuare direttamente. L'art. 195 Cost. disciplina solo l'entrata in vigore formale, non l'applicabilità pratica.

Disposizioni transitorie speciali negli art. 196-197 Cost. possono modificare l'efficacia temporale. Così una revisione costituzionale può entrare in vigore secondo l'art. 195 Cost., ma diventare praticamente efficace solo più tardi. Il Tribunale amministrativo dei Grigioni ha distinto nella sua decisione R 2012/100 del 9 novembre 2012 tra l'entrata in vigore formale secondo l'art. 195 Cost. e l'applicazione scaglionata tramite disposizioni transitorie.

L'art. 195 Cost. rafforza la democrazia diretta: la volontà popolare viene attuata immediatamente, senza ritardi da parte di autorità o parlamenti. Questa efficacia immediata è un pilastro fondamentale del diritto costituzionale svizzero.