1La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
2Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
3Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
4Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
#Panoramica
L'art. 193 Cost. disciplina il procedimento per una revisione totale (rifacimento completo) della Costituzione federale. A differenza della revisione parziale, viene sostituita l'intera Costituzione.¹ Una revisione totale può essere proposta dal popolo con 100'000 firme (→ art. 138 Cost.) o da una delle due Camere. L'Assemblea federale può anche deciderla congiuntamente.²
Quando il popolo prende l'iniziativa o le due Camere sono in disaccordo, il popolo deve decidere in una votazione di principio. Questa votazione riguarda solo la questione se debba essere effettuata una revisione totale – non il suo contenuto.³ Se il popolo approva, Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati vengono immediatamente eletti ex novo. Le Camere neoelette fungono da assemblea costituente ed elaborano una Costituzione completamente nuova.⁴
Esempio: Un'iniziativa popolare richiede la completa riconfigurazione della Costituzione federale con un sistema di governo presidenziale. Dopo la riuscita votazione di principio, le Camere vengono elette ex novo ed elaborano una nuova Costituzione che viene sottoposta al popolo e ai Cantoni per l'approvazione.
Anche in caso di revisione totale non possono essere violate le disposizioni imperative del diritto internazionale (ius cogens). Vi rientrano ad esempio il divieto di tortura o il divieto di genocidio.⁵ La revisione totale non è mai stata effettuata dal 1874 – anche la riforma costituzionale del 1999 è avvenuta come revisione parziale.⁶
¹ Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, N. 1856. ² BBl 1997 I 422, 431. ³ Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4. Aufl. 2023, Art. 193 N. 3. ⁴ Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3586. ⁵ BGE 133 II 450 E. 7.1 (Nada-Entscheid). ⁶ BBl 1997 I 16.
Art. 193 Cost. — Revisione totale
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 193 Cost. si ricollega all'art. 118 della vecchia Costituzione federale del 1874, che disciplinava il procedimento di revisione totale in modo analogo. La versione vigente è stata recepita nel quadro dell'aggiornamento della Costituzione federale del 1999 senza modifiche materiali. Nel messaggio del 20 novembre 1996 il Consiglio federale ha qualificato espressamente la disposizione come puro aggiornamento («risanamento») del diritto costituzionale vigente; non si intendevano apportare novità di contenuto (FF 1997 I 360 seg.).
N. 2 L'unica aggiunta normativa sostanziale rispetto al diritto previgente è rappresentata dall'art. 193 cpv. 4 Cost., che sancisce espressamente le disposizioni imperative del diritto internazionale (ius cogens) quale limite materiale alla revisione totale. Secondo il messaggio del 1996, ciò corrisponde alla prassi già allora dominante e riproduce il «livello attuale della situazione giuridica»; la regolamentazione «non è da intendere come esaustiva, bensì lascia spazio a ulteriori sviluppi in questo settore» (FF 1997 I 432 seg., 447 seg.). Le Camere federali hanno accolto la proposta del Consiglio federale senza discussione; un dibattito nel merito del cpv. 4 non ha avuto luogo in plenaria (cfr. GAAC 1/2012, pag. 59 seg. [rapporto UFG del 28 dicembre 2006]).
N. 3 I precedenti storici risalgono alla revisione totale del 1874. In precedenza era già avvenuta una prima revisione totale della Costituzione federale del 1848 (cfr. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 1859). Il procedimento di revisione totale non è mai stato applicato concretamente dall'entrata in vigore della Cost. 1999; anche sotto la Cost. 1874 si sono avute soltanto le revisioni del 1874 e del 1999.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 193 Cost. è collocato nel titolo 5 della Costituzione federale («Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie»), accanto all'art. 192 Cost. (principio della rivedibilità), all'art. 194 Cost. (revisione parziale) e all'art. 195 Cost. (entrata in vigore). La norma è una norma procedurale (→ art. 192 Cost.) priva di contenuto direttamente soggettivo-giuridico. Non è giustiziabile nel senso che i singoli non possono ricavarne pretese tutelabili in sede giudiziaria.
N. 5 La norma rientra nell'ambito delle norme di organizzazione e di competenza (→ sulla differenziazione tipologica: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 79 segg.). L'art. 193 Cost. disciplina in modo esaustivo il procedimento di revisione totale a livello federale; un'applicazione sussidiaria dei procedimenti legislativi generali (↔ artt. 164 segg. Cost.) è esclusa nella misura in cui l'art. 193 Cost. prevede discipline specifiche.
N. 6 Il rapporto con l'art. 194 Cost. (revisione parziale) è centrale: l'art. 193 Cost. presuppone la revisione totale, l'art. 194 Cost. la revisione parziale. Entrambi gli articoli condividono il limite materiale dello ius cogens (art. 193 cpv. 4 Cost.; art. 194 cpv. 2 Cost.), mentre l'art. 194 Cost. prevede in aggiunta l'unità della materia quale limite formale. L'iniziativa popolare per la revisione totale è sempre formulata sotto forma di proposta generica (cfr. Lombardi, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [ed.], St. Galler Kommentar zur BV, 4ª ed. 2023 [SGK], osservazioni preliminari agli artt. 192–195 N. 4). ↔ art. 194 Cost.; → art. 192 Cost.; → art. 139 Cost.
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
3.1 Nozione di revisione totale (cpv. 1)
N. 7 Il diritto costituzionale non definisce espressamente la nozione di revisione totale. La dottrina dominante la intende come un rinnovamento integrale della carta costituzionale in quanto tale, e non come la mera modifica di singole disposizioni; è sufficiente che si manifesti la volontà di ricostituire integralmente l'ordinamento costituzionale nel suo complesso (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 3282 seg.; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 5). La completezza materiale non è un presupposto necessario: anche una nuova carta costituzionale che non disciplina singole materie può costituire una revisione totale.
N. 8 La delimitazione rispetto alla revisione parziale (→ art. 194 Cost.) è difficile nel caso concreto. Secondo Lombardi (SGK, osservazioni preliminari agli artt. 192–195 N. 3), il criterio decisivo è la volontà di rifondare l'ordinamento costituzionale; una revisione parziale che sostituisca di fatto l'intera costituzione rimane nondimeno una revisione parziale in senso formale. La prassi dell'Assemblea federale conosce la cosiddetta «revisione a pacchetto» nel procedimento di revisione totale, che secondo la dottrina e la prassi oggi dominanti è in linea di principio ammissibile (cfr. GAAC 58.1, decisione del 18 dicembre 1992; confermata in GAAC 1/2012, pag. 57).
3.2 Diritto di iniziativa (cpv. 1)
N. 9 Il cpv. 1 prevede tre vie per avviare la revisione totale:
-
Iniziativa popolare: 100 000 aventi diritto di voto possono presentare un'iniziativa per la revisione totale ai sensi dell'art. 138 Cost. (→ art. 138 Cost.). L'iniziativa popolare per la revisione totale deve essere sempre formulata sotto forma di proposta generica; un progetto elaborato non è possibile, poiché il cpv. 3 prevede la rielezione di entrambe le Camere, che sono chiamate a elaborare la nuova costituzione (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3287).
-
Iniziativa di una Camera: Ciascuna delle due Camere — Consiglio nazionale o Consiglio degli Stati — può proporre la revisione totale. A tal fine è sufficiente, ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 della legge federale sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10), una deliberazione della rispettiva Camera; non è prescritto un quorum qualificato.
-
Deliberazione dell'Assemblea federale: L'Assemblea federale può avviare la revisione totale mediante decreto federale, qualora entrambe le Camere siano concordi (art. 120 cpv. 2 LParl).
N. 10 Nel caso di un'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale si applicano le stesse condizioni di validità delle iniziative popolari per la revisione parziale, in particolare il rispetto delle disposizioni imperative del diritto internazionale e la fattibilità; l'Assemblea federale è competente per l'esame della validità (GAAC 1/2012, pag. 57 seg. [rapporto UFG del 28 dicembre 2006]).
3.3 Votazione popolare sull'esecuzione (cpv. 2)
N. 11 Se l'iniziativa proviene dal popolo o se le due Camere non sono concordi, il popolo decide in una votazione popolare se la revisione totale debba essere effettuata. L'oggetto della votazione non è il contenuto della futura costituzione, bensì unicamente la questione se il procedimento di revisione debba essere avviato (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1861). Il diritto di voto è disciplinato dalle disposizioni generali (→ art. 136 Cost.).
N. 12 Il cpv. 2 presuppone la concordanza di entrambe le Camere per evitare una votazione popolare. Se le Camere sono concordi, l'Assemblea federale delibera direttamente la revisione totale mediante decreto federale senza una previa votazione popolare (Lombardi, SGK, art. 193 N. 7). Il diritto popolare rimane tuttavia garantito in ogni caso ai sensi del cpv. 3: anche il decreto dell'Assemblea federale richiede l'approvazione definitiva mediante votazione popolare conformemente al cpv. 3, poiché popolo e Cantoni devono approvare la nuova costituzione (→ art. 195 Cost.).
3.4 Rielezione delle Camere (cpv. 3)
N. 13 Se il popolo approva la revisione totale — sia a seguito di una votazione popolare ai sensi del cpv. 2, sia mediante approvazione del decreto federale dell'Assemblea federale —, entrambe le Camere sono rielette. La rielezione mira a garantire che la nuova costituzione sia elaborata da un Parlamento dotato di una legittimazione democratica rinnovata. Il Parlamento neoeletto non è vincolato da istruzioni di quello precedente e gode di piena libertà di conformazione nell'elaborazione del nuovo testo costituzionale (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3289).
N. 14 Le modalità della rielezione sono disciplinate dalle norme generali sull'elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (→ artt. 143 segg. Cost.; legge federale sui diritti politici, RS 161.1). Le Camere neoelette deliberano la nuova costituzione; questa richiede l'approvazione di popolo e Cantoni (art. 195 Cost.). La Cost. non prevede un termine per l'elaborazione del nuovo testo costituzionale.
3.5 Limite delle norme imperative del diritto internazionale (cpv. 4)
N. 15 L'art. 193 cpv. 4 Cost. vieta di violare le disposizioni imperative del diritto internazionale (ius cogens). Questo limite è assoluto e non può essere superato dalla volontà popolare; nemmeno popolo e Cantoni possono derogare allo ius cogens (FF 1997 I 432 seg.; Lombardi, SGK, art. 193 N. 13). Il divieto si rivolge tanto all'Assemblea federale nell'avvio del procedimento di revisione, quanto al Parlamento neoeletto nell'elaborazione del nuovo testo costituzionale.
N. 16 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo ius cogens comprende «quelle norme di diritto internazionale dalle quali non è possibile derogare nemmeno con il comune accordo delle parti; i trattati internazionali contrari sono pertanto nulli (cfr. artt. 53, 64 e 71 CVDT)» (DTF 133 II 450 consid. 7.1). Nel nucleo essenziale rientrano il divieto di aggressione e di genocidio, il divieto di tortura, di schiavitù e di tratta di esseri umani, il divieto di pene collettive, il principio della responsabilità personale nel procedimento penale nonché il divieto di non respingimento (non-refoulement) (DTF 133 II 450 consid. 7.3; FF 1997 I 362, 433, 446). Il messaggio del 1996 precisa espressamente che le norme imperative del diritto internazionale «non possono essere descritte in astratto»; è «compito della prassi [...] sviluppare qui una giurisprudenza che tenga conto della dottrina» (FF 1997 I 446 seg.).
N. 17 Il limite del cpv. 4 è un limite materiale della revisione costituzionale. Si distingue dai limiti formali della revisione parziale (unità della forma, unità della materia ai sensi dell'art. 194 cpv. 3 Cost.), che non si applicano alla revisione totale. Poiché l'iniziativa per la revisione totale è sempre formulata sotto forma di proposta generica, il Parlamento neoeletto può conformare il testo costituzionale allo ius cogens; la rilevanza pratica del limite del cpv. 4 a livello di iniziativa è pertanto esigua (FF 1997 I 432; GAAC 1/2012, pag. 57 seg. [rapporto UFG del 28 dicembre 2006]).
#4. Effetti giuridici
N. 18 Un'iniziativa popolare per la revisione totale che violi lo ius cogens o che sia manifestamente inattuabile in concreto deve essere dichiarata nulla dall'Assemblea federale (art. 139 cpv. 3 Cost. per analogia; GAAC 1/2012, pag. 57). Nella pratica ciò è scarsamente rilevante, poiché una proposta generica per la revisione totale raramente ha un contenuto così specifico da rendere già accertabile a livello di iniziativa una violazione dello ius cogens.
N. 19 Se la votazione popolare ai sensi del cpv. 2 ha esito negativo, la Costituzione federale vigente rimane in vigore immutata. Il procedimento di revisione è concluso; una nuova iniziativa per la revisione totale è ammissibile (la Cost. non prevede alcun termine di blocco).
N. 20 Se il popolo approva la revisione totale, sorge l'obbligo giuridico della rielezione di entrambe le Camere (cpv. 3). Questa conseguenza giuridica è imperativa e non può essere soppressa mediante delibera parlamentare; deriva direttamente dalla Costituzione. Il Parlamento neoeletto ha l'obbligo di elaborare un progetto di nuova Costituzione federale; non è prescritto alcun termine. La nuova costituzione richiede l'approvazione di popolo e Cantoni a doppia maggioranza (→ art. 195 Cost.).
N. 21 Se l'Assemblea federale (vecchia o neoeletta) viola il limite del cpv. 4, il testo costituzionale in questione è inficiato dalla violazione del diritto internazionale. Sulle conseguenze giuridiche di ordine interno di tale violazione — in particolare sulla questione dell'obbligo di applicazione ai sensi dell'→ art. 190 Cost. — non esiste una dottrina consolidata; esse non sono mai diventate rilevanti nella prassi.
#5. Questioni controverse
5.1 Portata del limite materiale (cpv. 4): ius cogens o diritto internazionale più ampio?
N. 22 La questione controversa più rilevante riguarda se con «disposizioni imperative del diritto internazionale» di cui al cpv. 4 si intenda esclusivamente lo ius cogens riconosciuto dalla comunità internazionale (art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, CVDT) oppure se la nozione abbia un campo di applicazione più ampio.
N. 23 Il Consiglio federale e la prassi dominante sostengono un'interpretazione restrittiva: soltanto lo ius cogens ai sensi dell'art. 53 CVDT costituisce un limite materiale alla revisione costituzionale; il diritto internazionale non imperativo — anche se di fatto indenunciabile — non è sufficiente (FF 1997 I 432, 446 seg.; FF 2004 3292 seg. [messaggio iniziativa popolare «Tutela degli animali – sì!»]; FF 2006 8962 [messaggio iniziativa popolare «per naturalizzazioni democratiche»]; GAAC 1/2012, pag. 60 segg.). Questa linea è condivisa anche da Lombardi (SGK, art. 193 N. 13 seg.) e Tschannen (Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4ª ed. 2016, § 44 N. 25) nonché da Baumann (Der Einfluss des Völkerrechts auf die Gewaltenteilung, 2002, pag. 280, N. 364; pag. 290 seg., N. 375): Baumann argomenta che al di fuori del nucleo del diritto internazionale non esisterebbe nulla che fosse «sufficientemente legittimato a limitare popolo e Cantoni nella loro libertà di decidere sulle modifiche costituzionali» (Baumann, op. cit., pag. 290, N. 375).
N. 24 Un'interpretazione estensiva è sostenuta in particolare da Hangartner e Wildhaber: essi plaidano per l'inclusione delle «disposizioni di fatto imperative del diritto internazionale», ossia dei trattati internazionali di notevole portata che sono giuridicamente o di fatto indenunciabili (Hangartner, in: SGK, 2ª ed. 2002, art. 139 N. 29; Wildhaber, Neues zur Gültigkeit von Initiativen, in: De la constitution: études en l'honneur de Jean-François Aubert, 1996, pag. 293 segg., 299). L'argomentazione: poiché in caso di indenunciabilità di fatto — come per lo ius cogens — alla Svizzera non resterebbe alcuna possibilità di sottrarsi al vincolo, sarebbe imposta una parità di trattamento. Il Consiglio federale ha espressamente respinto questa posizione in diversi messaggi (FF 2004 3292 seg.; FF 2006 8962; cfr. GAAC 1/2012, pag. 60).
N. 25 Biaggini intende l'espressione «disposizioni imperative del diritto internazionale» come nozione giuridica autonoma svizzera, che potrebbe andare oltre lo ius cogens riconosciuto a livello internazionale (Biaggini, Das Verhältnis der Schweiz zur internationalen Gemeinschaft, AJP/PJA 6/1999, pag. 722 segg., 728); anche Rhinow non esclude ulteriori limiti materiali non scritti (Rhinow, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrecht, 2003, pag. 564, N. 3191). Entrambe le posizioni rimangono senza effetti pratici, poiché le autorità federali si attengono all'interpretazione restrittiva.
N. 26 Il Tribunale federale non si è finora pronunciato direttamente sull'art. 193 cpv. 4 Cost. La sentenza di principio DTF 133 II 450 consid. 7.1 segg. (Nada) definisce la nozione di ius cogens per il diritto svizzero; essa non riguarda direttamente l'art. 193 Cost., ma è determinante per l'interpretazione del cpv. 4.
5.2 Ulteriori limiti materiali alla revisione totale?
N. 27 In dottrina viene sollevata sporadicamente la questione se, accanto allo ius cogens, esistano ulteriori limiti materiali alla revisione totale — ad esempio sotto forma di principi costituzionali intangibili (democrazia, federalismo, stato di diritto). Il Consiglio federale ha escluso questa possibilità con l'argomento che all'interno della costituzione non esiste una gerarchia normativa e che mancano criteri oggettivi per la selezione di disposizioni intangibili (GAAC 1/2012, pag. 71). La dottrina dominante segue questa posizione; un'opinione minoritaria rimane priva di fondamento sicuro nel diritto positivo (cfr. Lombardi, SGK, osservazioni preliminari agli artt. 192–195 N. 5; Tschannen, op. cit., § 44 N. 28).
5.3 Applicabilità della tutela del diritto di voto al procedimento di revisione totale
N. 28 È controverso se le condizioni generali di validità delle iniziative popolari (unità della forma, unità della materia ai sensi dell'art. 194 cpv. 3 Cost.) si applichino per analogia alle iniziative per la revisione totale. L'Ufficio federale di giustizia ha precisato nel rapporto del 28 dicembre 2006 che i criteri di validità della fattibilità e del rispetto dello ius cogens si applicano alle iniziative per la revisione totale; il criterio dell'unità della materia vale invece espressamente soltanto per la revisione parziale (GAAC 1/2012, pag. 57; Lombardi, SGK, osservazioni preliminari agli artt. 192–195 N. 9).
#6. Note pratiche
N. 29 Rarità storica: Il procedimento di cui all'art. 193 Cost. non è mai stato avviato dall'entrata in vigore della Cost. 1999. Anche sotto la Cost. 1874 vi fu una sola revisione totale (1999). La rilevanza pratica della norma è pertanto esigua; essa va intesa principalmente come «riserva di emergenza» del sistema democratico, che consente una completa ridefinizione dell'ordinamento nell'ambito del quadro costituzionale.
N. 30 Esame della validità di un'iniziativa popolare per la revisione totale: Se vengono depositate 100 000 firme per un'iniziativa per la revisione totale (→ art. 138 Cost.), la Cancelleria federale esamina innanzitutto i presupposti formali (quorum di firme, unità della forma ecc.). L'Assemblea federale decide poi sulla validità. Il parametro è unicamente il rispetto delle disposizioni imperative del diritto internazionale e della fattibilità; il criterio dell'unità della materia non è applicabile (GAAC 1/2012, pag. 57 seg.).
N. 31 Rapporto con l'art. 190 Cost.: Se una nuova Costituzione federale adottata mediante il procedimento di cui all'art. 193 Cost. contenesse una contraddizione con trattati internazionali, occorre tenere conto dell'art. 190 Cost.: le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e le altre autorità che applicano il diritto. In caso di conflitto, le autorità devono applicare il diritto internazionale; ciò vale in linea di principio anche per un nuovo testo costituzionale, nella misura in cui questo non deroghi espressamente agli obblighi internazionali (→ art. 190 Cost.; DTF 133 II 450 consid. 6.1).
N. 32 Procedimento parlamentare: Se una Camera propone la revisione totale (cpv. 1, 2ª variante) senza che vi sia concordanza con l'altra Camera, oppure se l'iniziativa proviene dal popolo, deve obbligatoriamente essere effettuata una votazione popolare sull'esecuzione (cpv. 2). In tale votazione viene posta soltanto la questione di principio; il contenuto della futura costituzione non è oggetto di questa votazione. La votazione popolare è disciplinata sotto il profilo procedurale dalle disposizioni generali (→ art. 136 Cost.; legge federale sui diritti politici, RS 161.1, artt. 75 segg.).
N. 33 Rielezione: In caso di approvazione popolare della revisione totale (cpv. 3), entrambe le Camere devono essere rielette integralmente. Ciò comporta effetti pratici sulle attività parlamentari in corso e sulla durata residua dei mandati. La durata del mandato delle Camere neoelette decorre dalla loro elezione e si misura secondo il sistema ordinario della durata in carica (→ art. 145 Cost.). L'elaborazione del nuovo testo costituzionale da parte delle Camere neoelette non è soggetta ad alcun termine; il risultato deve essere approvato in una votazione popolare definitiva — con doppia maggioranza di popolo e Cantoni — (→ art. 195 Cost.).
#Giurisprudenza
L'art. 193 Cost. quale norma puramente procedurale per la revisione totale della Costituzione federale non è stato finora praticamente mai oggetto diretto della giurisprudenza del Tribunale federale. Le poche decisioni disponibili concernono principalmente i presupposti di validità per le iniziative popolari e il limite delle disposizioni imperative del diritto internazionale.
#Presupposti di validità per le iniziative popolari di revisione totale
Rapporto del Consiglio federale del 1° maggio 2012 sulla validità delle iniziative popolari 5 maggio 2012 L'Assemblea federale ha stabilito che le iniziative popolari di revisione totale della Costituzione federale devono soddisfare gli stessi criteri di validità delle iniziative di revisione parziale. Questo principio è rilevante per la prassi dell'art. 193 Cost., poiché anche una revisione totale proposta dal popolo deve rispettare i limiti materiali.
«Le iniziative popolari di revisione totale della Costituzione federale devono ugualmente soddisfare questi criteri di validità. I presupposti per la validità delle iniziative popolari esaminati in questo rapporto, ovvero la fattibilità e il rispetto delle disposizioni imperative del diritto internazionale, valgono dunque sia per le revisioni parziali che per quelle totali.»
#Disposizioni imperative del diritto internazionale come limite
DTF 133 II 450 (decisione Nada) 14 novembre 2007 Il Tribunale federale ha precisato il concetto di disposizioni imperative del diritto internazionale (ius cogens) quale limite assoluto dell'azione statale. Questa definizione è determinante per la valutazione del limite secondo l'art. 193 cpv. 4 Cost.
«Il limite dell'obbligo di applicazione per le risoluzioni del Consiglio di sicurezza è tuttavia costituito dallo ius cogens quale diritto imperativo, vincolante per tutti i soggetti di diritto internazionale. Per ius cogens o diritto internazionale imperativo si intendono quelle norme del diritto internazionale dalle quali non è consentito derogare nemmeno con consenso reciproco.»
#Unità della materia nelle revisioni costituzionali
DTF 129 I 366 27 agosto 2003 Il Tribunale federale ha confermato che il principio dell'unità della materia vale anche per le revisioni costituzionali, ma ha distinto tra revisioni parziali e totali. La decisione mostra la rilevanza del principio per le procedure di revisione, dove per le revisioni totali è sufficiente una connessione più ampia.
«L'iniziativa, che ha in particolare l'obiettivo di trasferire disposizioni da diverse leggi nella costituzione, non può essere qualificata come iniziativa di revisione totale della costituzione cantonale, anche se avanza questa pretesa. Il principio dell'unità della materia vale tuttavia in generale anche secondo il diritto federale.»
#Procedura parlamentare e ripartizione delle competenze
Le deliberazioni parlamentari degli anni Ottanta e Novanta rinvenute mostrano che le disposizioni procedurali dell'art. 193 Cost. non sono mai state applicate nella prassi. L'ultima discussione seria su una revisione totale ha avuto luogo nell'ambito della riforma costituzionale del 1999, che tuttavia è stata realizzata come revisione parziale.
#Conclusioni sulla giurisprudenza
Il numero esiguo di decisioni rilevanti rispecchia la straordinaria rarità delle procedure di revisione totale. L'art. 193 Cost. rappresenta uno strumento procedurale teorico, la cui importanza pratica è minima. I limiti giuridici più importanti — fattibilità e disposizioni imperative del diritto internazionale — sono tuttavia chiariti dalla giurisprudenza generale sulle iniziative popolari.