Testo di legge
Fedlex ↗

1La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

2Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 192 Cost.

Panoramica

L'art. 192 Cost. disciplina i principi della revisione costituzionale (modifica della Costituzione federale). La disposizione stabilisce quando e come la Costituzione federale può essere modificata.

Chi è interessato? Tutti i cittadini svizzeri, poiché le modifiche costituzionali riguardano l'ordinamento fondamentale dello Stato. Sono direttamente coinvolti l'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati secondo l'art. 148 Cost.), le autorità federali e, nelle votazioni popolari, il corpo elettorale.

Che cosa disciplina la norma? Il capoverso 1 stabilisce il principio della rivedibilità in ogni tempo: la Costituzione può essere modificata in ogni momento interamente (revisione totale secondo l'art. 193 Cost.) o parzialmente (revisione parziale secondo l'art. 194 Cost.). Non esistono termini di blocco temporali. Il capoverso 2 stabilisce che le modifiche costituzionali seguono in linea di principio la procedura legislativa ordinaria secondo l'art. 163 segg. Cost., quando non sono prescritte procedure speciali.

Conseguenze giuridiche: Per le modifiche costituzionali ordinarie da parte dell'Assemblea federale, entrambe le Camere decidono la modifica. Il popolo può poi lanciare il referendum facoltativo secondo l'art. 141 Cost. Per le iniziative popolari per la modifica della Costituzione (art. 139 Cost.) è prescritta una votazione popolare obbligatoria.

Esempio: Se il Parlamento vuole introdurre un nuovo articolo costituzionale sulla protezione del clima, lo decide secondo la procedura ordinaria. Se 50'000 cittadini raccolgono firme contro la modifica (art. 141 cpv. 1 Cost.), il popolo deve votare in merito. La modifica entra in vigore solo in caso di approvazione.