Testo di legge
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Die richterlichen Behörden sind in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.

Panoramica

L'art. 191c Cost. protegge l'indipendenza di tutti i giudici e le giudici in Svizzera. La norma vale sia per i tribunali federali sia per i tribunali cantonali. Assicura che i giudici siano vincolati soltanto al diritto e non possano ricevere istruzioni da altri organi statali, partiti o terzi.

L'indipendenza giudiziaria ha due ambiti importanti: L'indipendenza esterna protegge da influenze esterne. L'indipendenza interna garantisce che ogni giudice nel collegio (tribunale con più giudici) possa formarsi la propria opinione.

Concretamente ciò significa: Un consigliere di Stato non può prescrivere a un giudice come deve decidere un caso. Un parlamentare non può mettere sotto pressione un giudice. Anche all'interno del tribunale nessuno può ordinare a un altro giudice di prendere una determinata decisione.

La regola protegge la separazione dei poteri (separazione tra legislativo, esecutivo e giudiziario). Fa sì che i tribunali possano decidere in modo equo e neutrale. Se un giudice dovesse seguire istruzioni, la sua decisione non sarebbe più indipendente.

In caso di violazioni dell'indipendenza giudiziaria le sentenze possono essere annullate. Il Tribunale federale ha per esempio annullato una sentenza perché un giudice aveva esercitato pressioni illecite su un avvocato. La norma funge quindi da importante garanzia per procedimenti giudiziari equi.

L'art. 191c Cost. completa il diritto a un tribunale indipendente dell'art. 30 Cost. e rafforza il principio dello Stato di diritto dell'art. 5 Cost.