Die richterlichen Behörden sind in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
#Panoramica
L'art. 191c Cost. protegge l'indipendenza di tutti i giudici e le giudici in Svizzera. La norma vale sia per i tribunali federali sia per i tribunali cantonali. Assicura che i giudici siano vincolati soltanto al diritto e non possano ricevere istruzioni da altri organi statali, partiti o terzi.
L'indipendenza giudiziaria ha due ambiti importanti: L'indipendenza esterna protegge da influenze esterne. L'indipendenza interna garantisce che ogni giudice nel collegio (tribunale con più giudici) possa formarsi la propria opinione.
Concretamente ciò significa: Un consigliere di Stato non può prescrivere a un giudice come deve decidere un caso. Un parlamentare non può mettere sotto pressione un giudice. Anche all'interno del tribunale nessuno può ordinare a un altro giudice di prendere una determinata decisione.
La regola protegge la separazione dei poteri (separazione tra legislativo, esecutivo e giudiziario). Fa sì che i tribunali possano decidere in modo equo e neutrale. Se un giudice dovesse seguire istruzioni, la sua decisione non sarebbe più indipendente.
In caso di violazioni dell'indipendenza giudiziaria le sentenze possono essere annullate. Il Tribunale federale ha per esempio annullato una sentenza perché un giudice aveva esercitato pressioni illecite su un avvocato. La norma funge quindi da importante garanzia per procedimenti giudiziari equi.
L'art. 191c Cost. completa il diritto a un tribunale indipendente dell'art. 30 Cost. e rafforza il principio dello Stato di diritto dell'art. 5 Cost.
#Dottrina
#1. Storia della nascita
N. 1 L'art. 191c Cost. è stato inserito nella Costituzione federale nel quadro della revisione totale della giustizia federale (riforma della giustizia) con la votazione popolare del 12 marzo 2000. La disposizione sancisce per la prima volta espressamente l'indipendenza giudiziaria a livello costituzionale (FF 1997 I 1, 522 segg.). Il costituente voleva così rafforzare la garanzia istituzionale della giustizia e garantire dal punto di vista costituzionale la separazione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario (FF 1997 I 575).
N. 2 Il messaggio sulla nuova Costituzione federale (FF 1997 I 522) sottolineava che l'indipendenza giudiziaria era già prima riconosciuta come principio costituzionale non scritto, ma il suo ancoraggio esplicito appariva necessario in vista della riforma della giustizia e del riordinamento del potere giudiziario confederato. La formulazione «vincolati soltanto al diritto» doveva chiarire che le giudici e i giudici non possono essere sottoposti a istruzioni estranee alla questione.
#2. Collocazione sistematica
N. 3 L'art. 191c Cost. si trova nel titolo 5 (Autorità federali), capitolo 3 (Tribunale federale e altre autorità giudiziarie), sezione 2 (Autorità giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni). La disposizione completa le garanzie procedurali dell'art. 29 Cost. (garanzie generali di procedura) e dell'art. 30 Cost. (procedimento giudiziario) mediante una garanzia istituzionale della giustizia.
N. 4 La collocazione sistematica chiarisce che l'art. 191c Cost. vale sia per i tribunali federali sia per i tribunali cantonali. La norma è strettamente collegata con:
- → Art. 30 cpv. 1 Cost. (diritto a un tribunale indipendente)
- → Art. 5 cpv. 1 Cost. (principio dello Stato di diritto quale base dell'attività statale)
- → Art. 190 Cost. (diritto determinante)
- ↔ Art. 191a e 191b Cost. (organizzazione e competenze dei tribunali)
#3. Elementi di fattispecie / Contenuto normativo
N. 5 Autorità giudiziarie: Il concetto comprende tutti gli organi statali incaricati dell'attività giudiziaria, indipendentemente dalla loro denominazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ne fanno parte non solo i tribunali ordinari, ma anche le autorità della giustizia amministrativa e i tribunali speciali come il Tribunale federale dei brevetti (DTF 147 III 577). Determinante è la funzione materiale, non la denominazione formale.
N. 6 Attività giudiziaria: È compresa la decisione autoritativa di controversie giuridiche nel caso singolo con effetto vincolante. L'amministrazione della giustizia non rientra nell'ambito di protezione, come ha chiarito il Tribunale federale in DTF 151 I 93. Nella delimitazione tra attività giudiziaria e amministrazione della giustizia occorre considerare il contesto concreto.
N. 7 Indipendenza: L'indipendenza giudiziaria ha due dimensioni:
- Indipendenza esterna: Protezione da influenze di altri poteri statali, partiti o terzi
- Indipendenza interna: Autonomia della singola persona giudice nel tribunale collegiale, protezione da gerarchie informali (DTF 149 I 14)
N. 8 Vincolati soltanto al diritto: Le giudici e i giudici sono vincolati esclusivamente all'ordinamento giuridico. Non possono né ricevere istruzioni né lasciarsi guidare da considerazioni estranee alla questione. Il vincolo al diritto include secondo l'art. 190 Cost. anche i trattati di diritto internazionale e le leggi federali, anche se dovessero essere contrarie alla Costituzione.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 9 L'art. 191c Cost. fonda una norma costituzionale oggettiva con diverse conseguenze giuridiche:
- Divieto di qualsiasi istruzione a giudici e giudici in procedimenti concreti
- Obbligo di separazione organizzativa della giustizia dal legislativo e dall'esecutivo
- Interventi costituzionalmente illeciti nell'indipendenza giudiziaria possono portare all'annullamento di sentenze
N. 10 La violazione dell'indipendenza giudiziaria può nel caso singolo costituire un motivo di ricusazione, come mostra DTF 137 I 227. Il Tribunale federale annullò una sentenza perché il tribunale superiore aveva esercitato pressione illecita sul difensore per ritirare l'appello.
N. 11 La garanzia istituzionale ha anche effetto preventivo: il legislatore deve garantire l'indipendenza giudiziaria nell'organizzazione dei tribunali. Ciò riguarda in particolare le procedure di elezione e rielezione (DTF 143 I 211), la retribuzione e i procedimenti disciplinari.
#5. Questioni controverse
N. 12 Portata per i tribunali speciali: È controverso in che misura le giudici e i giudici ausiliari godano della stessa protezione di indipendenza di quelli a tempo pieno. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 895) sostengono una posizione restrittiva, secondo cui per i giudici ausiliari sarebbero ammissibili certe limitazioni. Al contrario Kiener (in: BSK BV, 2a ed. 2024, art. 191c n. 8) sottolinea che la protezione dell'indipendenza vale per tutte le funzioni giudiziarie indipendentemente dalla persona.
N. 13 Rapporto con l'art. 30 cpv. 1 Cost.: La dottrina è divisa sul rapporto tra la garanzia istituzionale (art. 191c Cost.) e il diritto fondamentale individuale (art. 30 cpv. 1 Cost.). Steinmann (in: Commentario sangallese Cost., 4a ed. 2023, art. 191c n. 5) vede l'art. 191c Cost. come lex specialis per l'organizzazione dei tribunali. Waldmann (BSK BV, art. 30 n. 15) sostiene al contrario una concezione complementare di entrambe le norme.
N. 14 Amministrazione della giustizia: È discussa in modo controverso la delimitazione tra attività giudiziaria e amministrazione della giustizia. Il Tribunale federale escluse in DTF 151 I 93 la propria amministrazione della giustizia dall'ambito di protezione. Nella dottrina Biaggini (Commentario Cost., 2a ed. 2017, art. 191c n. 4) ed Ehrenzeller (Commentario sangallese Cost., art. 191c n. 12) criticano questa interpretazione restrittiva come troppo limitativa.
#6. Indicazioni pratiche
N. 15 In caso di sospetto di violazione dell'indipendenza giudiziaria si raccomanda il seguente procedimento:
- Documentazione di tutti gli eventi rilevanti (colloqui, scritti, istruzioni)
- Esame di una domanda di ricusazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 Cost.
- In caso di problemi sistematici: adizione dell'autorità di vigilanza o dell'amministrazione della giustizia
N. 16 Per l'organizzazione dei tribunali dall'art. 191c Cost. derivano esigenze concrete:
- La durata della carica deve offrire protezione sufficiente da revoca arbitraria
- La retribuzione non può dipendere dal caso singolo (evitare incentivi sbagliati)
- I procedimenti disciplinari devono soddisfare le esigenze dello Stato di diritto
N. 17 La procedura di assenso della SEM secondo l'art. 99 LStr fu qualificata in DTF 151 I 382 come violazione dell'indipendenza giudiziaria. Le autorità esecutive non possono sovrastare sentenze giudiziarie passate in giudicato. Questa giurisprudenza ha conseguenze di vasta portata per l'interazione tra amministrazione e giustizia nel diritto della migrazione.
#Giurisprudenza
#Indipendenza esterna dei giudici
BGE 137 I 227 del 4 maggio 2011
L'influenza giudiziale sul difensore per il ritiro dell'appello è inammissibile.
Definisce i limiti esterni dell'indipendenza giudiziale attraverso il divieto di indebite interferenze.
«L'influenza giudiziale sul rappresentante dell'imputato per indurlo a ritirare l'appello è inammissibile. Una prassi giudiziaria che non soddisfa i requisiti del giudice costituzionale e dell'indipendenza giudiziale può fondare l'apparenza di prevenzione di tutti i membri di un collegio giudicante.»
BGE 143 I 211 del 30 marzo 2017
Il sistema solettese di rielezione per i presidenti di tribunale di circondario protegge l'indipendenza giudiziale.
La stabilità della durata in carica serve all'indipendenza giudiziale ed è conforme alla Costituzione.
«I giudici in carica possono quindi contare su una certa stabilità. Ciò serve all'indipendenza giudiziale ed è compatibile con la libertà di elezione e di voto, dato che rimane possibile la revoca.»
#Indipendenza interna e gerarchie informali
BGE 149 I 14 del 9 settembre 2022
L'impiego di cancellieri giudiziari come giudici nella stessa camera viola l'indipendenza giudiziale.
Decisione di principio sull'indipendenza interna e sulle doppie funzioni problematiche.
«L'ambito di protezione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU comprende non solo l'indipendenza giudiziale diretta contro influenze esterne, ma anche l'indipendenza interna delle persone del tribunale, segnatamente l'autonomia dei singoli membri del tribunale nel tribunale collegiale. L'impiego qui da giudicare di una cancelliera giudiziaria e di un cancelliere giudiziario della camera decidente come giudice nella stessa camera non è compatibile con il diritto a un tribunale indipendente.»
#Amministrazione della giustizia e indipendenza istituzionale
BGE 151 I 93 del 22 agosto 2024
I tribunali non dispongono nell'ambito della propria amministrazione della giustizia dell'indipendenza giudiziale necessaria.
Definisce i limiti dell'autoamministrazione giudiziale alla luce della garanzia di indipendenza.
«Nell'ambito della propria amministrazione della giustizia, i tribunali non dispongono dell'indipendenza giudiziale necessaria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost.»
BGE 137 I 1 del 17 gennaio 2011
Rifiuto di comunicare le diarie dei giudici per proteggere l'indipendenza giudiziale.
La trasparenza deve essere soppesata con la protezione dell'indipendenza.
«La comunicazione delle diarie versate a un giudice porterebbe a influenzare il suo modo di lavorare e quindi anche l'esito di un procedimento attraverso elementi estranei al processo, mettendo così in discussione l'indipendenza del tribunale.»
#Separazione dei poteri e indipendenza
BGE 151 I 382 del 19 marzo 2025
La procedura di consenso della SEM per le sentenze dei tribunali cantonali viola la separazione dei poteri e l'indipendenza giudiziale.
Ultima decisione di principio sui limiti del controllo dell'esecutivo sulle decisioni giudiziarie.
«La competenza della SEM di annullare decisioni passate in giudicato di istanze giudiziarie cantonali viola il principio della separazione dei poteri e il diritto all'indipendenza giudiziale.»
#Aspetti di diritto organizzativo
BGE 119 V 375 del 29 ottobre 1993
L'elezione da parte del Consiglio di Stato non mette automaticamente in discussione l'indipendenza giudiziale.
Prima decisione di principio sulle forme ammissibili di nomina delle autorità giudiziarie.
«La commissione di ricorso per l'assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Zurigo costituisce un tribunale fondato sulla legge ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Il fatto che i suoi membri siano eletti dal Consiglio di Stato non mette di per sé in discussione la loro indipendenza giudiziale.»
#Tribunali speciali e giudici non professionali
BGE 147 III 577 del 30 agosto 2021
Al Tribunale federale dei brevetti, a causa dell'organizzazione non professionale, occorre prestare particolare attenzione all'indipendenza giudiziale.
Precisa i requisiti per i tribunali speciali con organizzazione giudiziale mista.
«Al Tribunale federale dei brevetti, un tribunale specializzato con giudici prevalentemente non professionali, occorre prestare particolare attenzione all'indipendenza giudiziale, tenendo però conto anche dell'organizzazione voluta dal legislatore.»
#Rapporto con l'art. 30 Cost.
BGE 127 I 196 del 19 settembre 2001
L'indipendenza dei giudici istruttori si valuta secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., non secondo l'art. 30 cpv. 1 Cost.
Delimitazione tra diversi tipi di procedura e corrispondenti garanzie di indipendenza.
«L'indipendenza di un giudice istruttore che esercita la sua funzione di istruzione penale e di accusa non si valuta secondo l'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU, ma secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost.»