Testo di legge
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1Die Kantone bestellen richterliche Behörden für die Beurteilung von zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie von Straffällen.

2Sie können gemeinsame richterliche Behörden einsetzen.

Art. 191b Cost.

Panoramica

L'art. 191b Cost. obbliga i Cantoni a istituire tribunali. Ogni Cantone deve nominare autorità giudiziarie (tribunali) che decidano sulle controversie giuridiche. Ciò riguarda tutti i settori giuridici importanti: diritto civile, diritto penale e diritto pubblico.

I Cantoni hanno grande libertà nell'organizzazione dei loro tribunali. Possono decidere autonomamente quante istanze avere e come organizzarle. È importante solo che i tribunali siano indipendenti e decidano secondo principi giuridici.

Più Cantoni possono anche istituire tribunali comuni. Ciò è particolarmente utile in settori giuridici specializzati, dove un singolo Cantone ha troppo pochi casi. Nascono così, per esempio, commissioni di ricorso intercantonali per le scuole universitarie professionali o nel settore delle lotterie.

Esempio: Il Cantone di Zurigo deve avere un tribunale civile che decida sulle controversie contrattuali. Può però istituire insieme ad altri Cantoni un tribunale speciale per questioni universitarie, se ciò è più sensato.

La normativa garantisce che ogni persona in Svizzera abbia accesso a un tribunale indipendente. Il Tribunale federale verifica se i tribunali cantonali soddisfano i requisiti minimi. Particolarmente importante è che i giudici possano decidere indipendentemente dalla politica e dall'amministrazione.

I Cantoni devono istituire tribunali anche quando preferirebbero impiegare autorità amministrative. Il diritto a un tribunale indipendente è un diritto fondamentale al quale non si può rinunciare.