Testo di legge
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Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 190 — Diritto determinante

Panoramica

L'art. 190 Cost. stabilisce quale diritto devono applicare i tribunali e le autorità in Svizzera. La disposizione rende vincolanti due tipi di diritto per tutte le autorità che applicano il diritto: le leggi federali e il diritto internazionale.

Le leggi federali sono leggi emanate dal Parlamento a Berna. Vi rientrano ad esempio il Codice penale, il Codice civile o la Legge sul lavoro. Anche se una tale legge viola la Costituzione, i tribunali devono comunque applicarla. Possono sì constatare che la legge è incostituzionale, ma devono comunque osservarla nel caso concreto.

Il diritto internazionale comprende i trattati internazionali che la Svizzera ha concluso. Esempi sono la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati o l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE. Questi trattati stanno in linea di principio al di sopra del diritto svizzero.

Un esempio pratico: un tribunale deve applicare una legge federale, anche se ritiene che questa legge limiti troppo la libertà di opinione. Il tribunale può indicare nella sua sentenza che la legge è problematica. Non può però modificare la legge – questo spetta al Parlamento.

La regola ha un'importante eccezione: in caso di collisioni tra legge federale e diritto internazionale, di regola prevale il diritto internazionale. Ciò vale particolarmente per i diritti dell'uomo. Solo se il Parlamento ha voluto consapevolmente violare un trattato internazionale, il tribunale può applicare la legge federale.

L'art. 190 Cost. fa sì che tutte le autorità in Svizzera giudichino secondo le stesse regole. La disposizione rafforza la certezza del diritto e impedisce l'arbitrio nell'applicazione del diritto.