1Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; c. del diritto intercantonale; d. dei diritti costituzionali cantonali; e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
1bis ... Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 ). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009 , con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
2Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
3La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
Art. 189 Cost. - Competenze del Tribunale federale
L'art. 189 Cost. disciplina le competenze più importanti del Tribunale federale. Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Svizzera (art. 188 Cost.) e verifica se le autorità hanno applicato correttamente il diritto.
Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro decisioni che violano diversi settori del diritto. Tra questi vi sono il diritto federale (Costituzione, leggi, ordinanze), il diritto internazionale (trattati internazionali come la CEDU), il diritto intercantonale (accordi tra Cantoni), i diritti fondamentali cantonali e l'autonomia comunale. Il Tribunale federale può essere adito anche in caso di violazioni dei diritti politici (diritto di voto e di eleggibilità).
Particolarmente importante è la competenza per le controversie tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni. In questi casi il Tribunale federale decide come unica istanza (DTF 137 III 593).
Non tutte le decisioni possono essere impugnate presso il Tribunale federale. Gli atti dell'Assemblea federale (Parlamento) e del Consiglio federale non possono in linea di principio essere impugnati (DTF 129 II 193, DTF 147 I 194). Ciò tutela la separazione dei poteri (separazione tra giustizia e politica).
Un esempio: un Cantone emana una legge che limita la libertà d'opinione. Le persone interessate possono presentare un ricorso presso il Tribunale federale e sostenere che la legge cantonale viola il loro diritto fondamentale di cui all'art. 16 Cost. Il Tribunale federale verifica quindi se la legge cantonale è compatibile con il diritto federale.
La legge può attribuire al Tribunale federale ulteriori competenze (cpv. 3). Le più importanti sono disciplinate nella Legge sul Tribunale federale (LTF) e nella Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF).
N. 1 L'art. 189 Cost. è stato creato nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale del 18 aprile 1999 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2000. La disposizione ha ripreso sostanzialmente le competenze del Tribunale federale già esistenti sotto la vecchia Costituzione federale del 1874, riunendole però per la prima volta in un'unica norma costituzionale (FF 1997 I 1, 480 ss.).
N. 2 La riforma della giustizia del 12 marzo 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha comportato importanti modifiche. In particolare è stato abrogato l'art. 189 cpv. 1bis, che disciplinava le competenze amministrativo-giudiziarie del Tribunale federale. Queste sono state ora ancorate a livello di legge nella Legge sul Tribunale federale (LTF) e nella Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) (DTF 138 I 61 consid. 3; FF 2001 4202, 4335 ss.).
N. 3 Con l'art. 189 Cost. il costituente ha perseguito l'obiettivo di ancorare a livello costituzionale le competenze essenziali del Tribunale federale e rafforzare così lo Stato di diritto. Allo stesso tempo si voleva lasciare al legislatore un certo margine di manovra per la configurazione delle competenze del Tribunale federale, il che si esprime nei cpv. 3 e 4 della disposizione (FF 1997 I 480).
N. 4 L'art. 189 Cost. si trova nel 5° titolo della Costituzione federale sulle autorità federali, nel 4° capitolo sul Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie. La norma completa l'art. 188 Cost., che definisce la posizione del Tribunale federale quale suprema autorità giudiziaria della Confederazione.
N. 5 La disposizione è in stretto rapporto sistematico con:
→ Art. 190 Cost. (diritto determinante), che stabilisce il vincolo del Tribunale federale alle leggi federali e al diritto internazionale
→ Art. 191 Cost. (accesso al Tribunale federale), che garantisce il diritto di accesso al Tribunale federale
↔ Art. 29a Cost. (garanzia della via giudiziaria), che assicura il diritto alla valutazione da parte di un'autorità giudiziaria
→ Art. 5 Cost. (principi dell'attività statale sotto l'impero del diritto), in particolare il principio di legalità
N. 6 Nel contesto della struttura statale federale è significativo il legame con l'art. 3 Cost. (Cantoni) e l'art. 42 Cost. (compiti della Confederazione). Le competenze ancorate nell'art. 189 cpv. 1 lett. d ed e Cost. per i diritti costituzionali cantonali e l'autonomia comunale sottolineano il ruolo del Tribunale federale quale custode del federalismo (DTF 143 I 272 consid. 2.2).
N. 7 Il concetto di "controversie" comprende tutte le controversie giuridiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di questioni di diritto civile, penale o pubblico. Sono incluse sia le violazioni di diritto individuali sia i procedimenti di controllo astratto delle norme (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Commentario di San Gallo alla Cost., 4a ed. 2023, art. 189 n. 3).
N. 8 Lett. a (diritto federale): Comprende l'intero ordinamento giuridico della Confederazione, inclusi Costituzione, leggi, ordinanze e decreti federali di obbligatorietà generale. La competenza praticamente più importante del Tribunale federale (Waldmann/Belser/Epiney, BSK Cost., 2a ed. 2024, art. 189 n. 5).
N. 9 Lett. b (diritto internazionale): Comprende tutte le norme di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera, in particolare i trattati internazionali, il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto. DTF 145 IV 364 consid. 3.3 sottolinea l'importanza di questa competenza per la verifica della compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi internazionali.
N. 10 Lett. c (diritto intercantonale): Riguarda i trattati tra Cantoni (concordati) nonché il diritto stabilito da organi intercantonali. Di rilevanza pratica sono in particolare i concordati scolastici e di polizia (Rhinow/Schefer/Uebersax, Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, n. 3489).
N. 11 Lett. d (diritti costituzionali cantonali): Comprende tutti i diritti soggettivi ancorati nelle costituzioni cantonali, nella misura in cui vadano oltre lo standard minimo del diritto costituzionale federale. DTF 128 I 3 consid. 1a conferma l'azionabilità autonoma dei diritti fondamentali cantonali.
N. 12 Lett. e (autonomia comunale): L'autonomia comunale è protetta sia dall'art. 50 Cost. sia dal diritto costituzionale cantonale. DTF 143 I 272 consid. 2.3 precisa che è compresa anche l'autonomia garantita dalla costituzione cantonale di altri enti di diritto pubblico (ad es. comuni scolastici).
N. 13 Lett. f (diritti politici): Comprende le violazioni delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. La competenza sussiste sia per la tutela giuridica preventiva sia per quella successiva (DTF 138 I 61 consid. 3-4).
Cpv. 2: Controversie tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni
N. 14 Questa competenza fa del Tribunale federale l'unica istanza per i conflitti di competenza federalistici. Sono comprese sia le controversie di diritto pubblico sia quelle di diritto civile (DTF 137 III 593 consid. 1-4). L'azione avviene secondo l'art. 120 LTF.
Cpv. 3: Estensione legale delle competenze
N. 15 Il legislatore può attribuire al Tribunale federale ulteriori competenze. Esempi importanti sono le competenze secondo la Legge sul Tribunale federale, la Legge sul Tribunale amministrativo federale e competenze di leggi speciali (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale federale svizzero, 10a ed. 2020, n. 1684).
Cpv. 4: Clausola d'immunità
N. 16 La disposizione protegge in linea di principio gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale dalla verifica giudiziaria. Ciò corrisponde al principio della separazione dei poteri e rispetta il margine di configurazione politica delle supreme autorità federali (DTF 129 II 193 consid. 2.1; DTF 138 I 61 consid. 2).
N. 17 Il concetto di "atti" comprende tutte le azioni delle autorità citate, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Sono incluse leggi federali, decreti federali, ordinanze del Consiglio federale nonché decisioni su casi singoli (Tschannen/Zimmerli/Müller, Diritto amministrativo generale, 4a ed. 2014, § 54 n. 12).
N. 18 L'art. 189 Cost. fonda la competenza costituzionale del Tribunale federale. Se manca una delle violazioni di diritto menzionate nel cpv. 1, il Tribunale federale non è competente per la valutazione. La norma ha quindi un effetto che fonda e allo stesso tempo limita la competenza.
N. 19 La clausola d'immunità nel cpv. 4 comporta l'inammissibilità di mezzi di ricorso contro gli atti citati. Il Tribunale federale non entra in materia sui ricorsi corrispondenti. Eccezioni esistono solo nella misura in cui la legge le prevede espressamente, ad esempio per le decisioni del Consiglio federale nel diritto del personale federale (DTF 129 II 193 consid. 2.1).
N. 20 Per le controversie tra Cantoni o tra Confederazione e Cantoni secondo il cpv. 2, il Tribunale federale decide quale unica istanza. Non esiste un sistema di istanze cantonali (DTF 137 III 593).
N. 21Portata della clausola d'immunità: È controversa la portata dell'art. 189 cpv. 4 Cost. Mentre Rhinow/Schefer/Uebersax (Diritto costituzionale svizzero, n. 3502) sostengono un'interpretazione restrittiva, Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Commentario di San Gallo, art. 189 n. 24) propendono per un'interpretazione ampia. La giurisprudenza tende a un'interpretazione estensiva (DTF 147 I 194 consid. 2.2).
N. 22Rapporto con il diritto internazionale: È discusso in modo controverso il rapporto tra l'art. 189 cpv. 1 lett. b Cost. e l'art. 190 Cost. in caso di conflitti tra diritto internazionale e diritto federale. Waldmann/Belser/Epiney (BSK Cost., art. 189 n. 8) sostengono che l'art. 189 Cost. regola solo la competenza, non però il criterio di verifica. Müller/Schefer (Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, p. 982) vedono invece nell'art. 189 cpv. 1 lett. b Cost. una competenza di verifica autonoma.
N. 23Giustiziabilità dei diritti politici: La portata dell'art. 189 cpv. 1 lett. f Cost. è controversa. Tschannen (in: Ehrenzeller et al., Commentario di San Gallo, art. 189 n. 16) sostiene una giustiziabilità completa. Kley (in: Waldmann et al., BSK Cost., art. 189 n. 14) propende per la moderazione nelle questioni di discrezionalità politica.
N. 24 Nell'impugnazione di atti normativi cantonali occorre verificare se può essere denunciata una violazione del diritto federale (lett. a), dei diritti costituzionali cantonali (lett. d) o dell'autonomia comunale (lett. e). Se manca un simile punto di aggancio, la verifica da parte del Tribunale federale è esclusa.
N. 25 I ricorsi contro atti dell'Assemblea federale o del Consiglio federale sono sin dall'inizio senza prospettive di successo, salvo che sia data un'eccezione legale. Ciò vale anche per le ordinanze del Consiglio federale e le spiegazioni di voto (DTF 147 I 194).
N. 26 Per le controversie intercantonali è da osservare il procedimento d'azione secondo l'art. 120 LTF. I Cantoni interessati sono parti, non le autorità cantonali coinvolte (DTF 137 III 593 consid. 5).
N. 27 L'invocazione del diritto internazionale (lett. b) presuppone che esista una norma di diritto internazionale vincolante per la Svizzera. Il soft law e gli standard internazionali non vincolanti non sono sufficienti (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Commentario di San Gallo, art. 189 n. 10).
Il Tribunale federale giudica anche le controversie per violazione del diritto internazionale secondo l'art. 189 cpv. 1 lett. b Cost. La competenza a esaminare la compatibilità degli atti giuridici svizzeri con il diritto internazionale è un elemento essenziale dell'attività giurisprudenziale del Tribunale federale.
«Il Tribunale federale giudica anche le controversie per violazione del diritto internazionale (consid. 3.3). Con l'Accordo sulla libera circolazione (ALC), la Svizzera ha concesso ai cittadini degli Stati membri dell'UE essenzialmente un diritto esteso e reciproco all'attività lucrativa.»
#Inammissibilità dell'impugnazione di atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
Le decisioni del Consiglio federale non possono in principio essere impugnate presso il Tribunale federale tramite ricorso di diritto amministrativo (art. 189 cpv. 4 Cost.). Questa regola vale in particolare per le decisioni del Consiglio federale basate direttamente sulla Costituzione federale riguardanti i divieti di entrata e le espulsioni politiche.
«Le decisioni del Consiglio federale non possono in principio essere impugnate presso il Tribunale federale tramite ricorso di diritto amministrativo. Un'eccezione sussiste soltanto per quanto riguarda le decisioni del Consiglio federale nel settore del rapporto di servizio del personale federale, nella misura in cui il diritto federale prevede che il Consiglio federale decida come prima istanza.»
Secondo l'art. 189 cpv. 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono in principio essere impugnati presso il Tribunale federale. La Costituzione concede all'Assemblea federale e al Consiglio federale un margine di manovra nel quale il potere giudiziario non deve in principio intervenire. La disposizione ammette tuttavia delle eccezioni.
«Secondo l'art. 189 cpv. 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono in principio essere impugnati presso il Tribunale federale. La Costituzione concede all'Assemblea federale e al Consiglio federale un margine di manovra nel quale il potere giudiziario non deve in principio intervenire.»
La disciplina dell'art. 189 cpv. 4 Cost. vale anche per i ricorsi per violazione dei diritti politici. Non sono quindi direttamente impugnabili nemmeno le spiegazioni di voto del Consiglio federale. Solo nel caso eccezionale di una tutela giuridica successiva riesaminatoria possono essere inclusi nell'esame anche atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.
«Secondo l'art. 189 cpv. 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale, salvo che la legge lo preveda. Ciò vale anche per i ricorsi per violazione dei diritti politici.»
Nelle controversie tra Cantoni sulla competenza per la conduzione di una curatela, l'azione al Tribunale federale è ammissibile secondo l'art. 189 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 lett. b LTF. Il Tribunale federale giudica come unica istanza le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra Cantoni.
«Nelle controversie tra Cantoni sulla competenza per la conduzione di una curatela, l'azione al Tribunale federale è ammissibile. Le autorità di tutela del luogo dell'istituto devono assumere la conduzione della curatela quando la persona sotto curatela lascia il suo precedente domicilio, entra volontariamente nell'istituto e manifesta in modo riconoscibile per i terzi l'intenzione di rimanere durevolmente nel luogo dell'istituto.»
La disciplina dell'art. 189 cpv. 1 lett. e Cost. (violazione dell'autonomia comunale e di altre garanzie dei Cantoni a favore di enti di diritto pubblico) comprende anche le violazioni dei diritti costituzionalmente garantiti dei Comuni da parte della legislazione cantonale. Ciò include segnatamente l'autonomia comunale garantita dalla costituzione cantonale.
«L'art. 189 cpv. 1 lett. e Cost. comprende le violazioni dell'autonomia comunale e di altre garanzie dei Cantoni a favore di enti di diritto pubblico. La costituzione cantonale può concedere ai Comuni diritti più estesi rispetto alla Costituzione federale.»
Nell'esame di atti normativi cantonali sotto il profilo della libertà economica è da considerare che l'art. 189 cpv. 4 Cost. esclude l'impugnazione di atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. L'esame di norme cantonali sulla loro compatibilità con il diritto federale rimane tuttavia possibile.
«L'esame di atti normativi cantonali sulla loro compatibilità con la libertà economica e altri diritti costituzionali avviene nel quadro del ricorso in materia di diritto pubblico. L'art. 189 cpv. 4 Cost. non vi si oppone, poiché si tratta di atti cantonali e non di atti del Consiglio federale.»
Il Tribunale federale è competente a giudicare le controversie per violazione del diritto internazionale (art. 189 cpv. 1 lett. b Cost.). Ciò comprende anche l'esame di atti giuridici svizzeri sulla loro compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera.
«Nella misura in cui l'art. 45 cpv. 4 OAC prescrive in generale che la licenza di condurre straniera revocata non deve essere consegnata all'avente diritto quando lascia la Svizzera, se ha qui domicilio, questa disciplina viola il divieto di discriminazione dell'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo con l'Italia del 14 dicembre 1962 sulla sicurezza sociale.»
La competenza del Tribunale federale secondo l'art. 189 Cost. si estende anche all'esame dell'ammissibilità di interventi delle autorità in vista di votazioni popolari federali. Al riguardo sono da osservare i limiti dell'art. 189 cpv. 4 Cost.
«Con il ricorso in materia di diritti politici può essere fatto valere che un video di votazione pubblicato dalla Cancelleria federale in vista di una votazione popolare federale viola la libertà di voto. L'esame si limita a violazioni gravi delle esigenze costituzionali.»
Il Tribunale federale giudica secondo l'art. 189 cpv. 1 lett. d Cost. le controversie per violazione di diritti costituzionali cantonali. Vi appartengono segnatamente i diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni cantonali, nella misura in cui vanno oltre lo standard della Costituzione federale.
«La competenza del Tribunale federale a giudicare violazioni di diritti costituzionali cantonali si estende a tutti i diritti garantiti dalle costituzioni cantonali, inclusi quelli che vanno oltre lo standard della Costituzione federale.»