Testo di legge
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1Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; c. del diritto intercantonale; d. dei diritti costituzionali cantonali; e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. 1bis ... Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 ). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009 , con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

2Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

3La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

4Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 189 Cost. - Competenze del Tribunale federale

Panoramica

L'art. 189 Cost. disciplina le competenze più importanti del Tribunale federale. Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Svizzera (art. 188 Cost.) e verifica se le autorità hanno applicato correttamente il diritto.

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro decisioni che violano diversi settori del diritto. Tra questi vi sono il diritto federale (Costituzione, leggi, ordinanze), il diritto internazionale (trattati internazionali come la CEDU), il diritto intercantonale (accordi tra Cantoni), i diritti fondamentali cantonali e l'autonomia comunale. Il Tribunale federale può essere adito anche in caso di violazioni dei diritti politici (diritto di voto e di eleggibilità).

Particolarmente importante è la competenza per le controversie tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni. In questi casi il Tribunale federale decide come unica istanza (DTF 137 III 593).

Non tutte le decisioni possono essere impugnate presso il Tribunale federale. Gli atti dell'Assemblea federale (Parlamento) e del Consiglio federale non possono in linea di principio essere impugnati (DTF 129 II 193, DTF 147 I 194). Ciò tutela la separazione dei poteri (separazione tra giustizia e politica).

Un esempio: un Cantone emana una legge che limita la libertà d'opinione. Le persone interessate possono presentare un ricorso presso il Tribunale federale e sostenere che la legge cantonale viola il loro diritto fondamentale di cui all'art. 16 Cost. Il Tribunale federale verifica quindi se la legge cantonale è compatibile con il diritto federale.

La legge può attribuire al Tribunale federale ulteriori competenze (cpv. 3). Le più importanti sono disciplinate nella Legge sul Tribunale federale (LTF) e nella Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF).