1Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
2La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura.
3Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.
Art. 188 Cost. — Tribunale federale
L'art. 188 Cost. disciplina i fondamenti del Tribunale federale quale supremo tribunale della Svizzera. Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria (suprema istanza giudiziaria) della Confederazione. Decide in ultima istanza su questioni di diritto e provvede all'applicazione uniforme del diritto federale in tutta la Svizzera.
L'organizzazione e la procedura del Tribunale federale sono determinate dalla legge. La legge più importante è la legge sul Tribunale federale (LTF). Essa disciplina la struttura del tribunale, le sezioni di cui dispone e secondo quali regole si svolgono le procedure. Senza base legale non possono essere apportate modifiche sostanziali.
Il Tribunale federale si amministra autonomamente. Questa autoamministrazione significa che può disciplinare autonomamente i propri affari interni. Ciò comprende la gestione del personale, la pianificazione del budget e la ripartizione degli affari. Questa indipendenza protegge il tribunale dall'influenza politica e garantisce la separazione dei poteri (separazione del potere statale).
Esempio: Una cittadina perde la sua causa civile davanti al tribunale cantonale. Può presentare ricorso al Tribunale federale. Questo esamina se il tribunale cantonale ha applicato correttamente il diritto federale. La decisione del Tribunale federale è definitiva e vincola tutti gli altri tribunali in casi analoghi.
Sono interessate tutte le persone e autorità che ricorrono ai tribunali. Il Tribunale federale può anche esaminare le decisioni delle autorità amministrative quando queste violano il diritto federale. Le sue sentenze hanno effetto pregiudiziale (carattere esemplare) per i casi futuri.
Dottrina
#1. Storia della genesi
N. 1 L'art. 188 Cost. è stato introdotto nel quadro della revisione totale della Costituzione federale del 1999 e sostituisce gli art. 106-114 della Costituzione federale del 1874. Il Messaggio concernente una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) ha sottolineato la necessità di ancorare chiaramente a livello costituzionale la posizione del Tribunale federale quale suprema autorità giudiziaria.
N. 2 La disposizione costituzionale doveva essere formulata intenzionalmente in modo aperto, per lasciare al legislatore margine di manovra per la configurazione dell'organizzazione giudiziaria (FF 1997 I 496). La garanzia di autoamministrazione di cui al cpv. 3 è stata inserita per assicurare istituzionalmente l'indipendenza giudiziaria e rafforzare la separazione dei poteri.
#2. Collocazione sistematica
N. 3 L'art. 188 Cost. forma insieme agli art. 189-191c Cost. la sezione sull'amministrazione della giustizia della Confederazione. La disposizione è strettamente collegata con:
- → Art. 189 Cost. (Competenze del Tribunale federale)
- → Art. 191a Cost. (Altre autorità giudiziarie della Confederazione)
- → Art. 191b Cost. (Autorità giudiziarie dei Cantoni)
- → Art. 191c Cost. (Indipendenza giudiziaria)
N. 4 La norma è inoltre collegata con i principi dello Stato di diritto nell'→ art. 5 Cost. e le garanzie procedurali negli → art. 29-30 Cost. Essa concretizza il principio della separazione dei poteri per la giudiziaria a livello federale.
#3. Elementi costitutivi del fatto / Contenuto della norma
#3.1 Suprema autorità giudiziaria (cpv. 1)
N. 5 Il Tribunale federale è la suprema istanza del potere giudiziario a livello federale. Questa posizione comprende secondo Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1752:
- La competenza decisionale di ultima istanza negli affari federali
- La garanzia dell'applicazione uniforme del diritto
- La vigilanza sui tribunali federali inferiori
N. 6 La formulazione «della Confederazione» delimita la competenza nei confronti dei tribunali cantonali. Il Tribunale federale non è la suprema istanza dell'intero sistema giudiziario svizzero, ma solo dell'amministrazione della giustizia federale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3502).
#3.2 Base legale per organizzazione e procedura (cpv. 2)
N. 7 La riserva di legge del cpv. 2 concretizza il principio di legalità per l'organizzazione giudiziaria. Secondo Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 188 N 8, ciò comprende:
- L'organizzazione interna del tribunale (sezioni, camere)
- L'ordinamento processuale (LTF, regolamenti di procedura)
- La ripartizione degli affari e la formazione dei collegi giudicanti
N. 8 La Legge sul Tribunale federale (LTF) costituisce la legislazione d'esecuzione primaria. Le ordinanze possono disciplinare solo dettagli organizzativi, ma non spostare competenze (DTF 148 III 172).
#3.3 Autoamministrazione (cpv. 3)
N. 9 La garanzia di autoamministrazione assicura l'indipendenza giudiziaria a livello istituzionale. Essa comprende secondo Kiener/Kälin/Wyttenbach, Grundrechte, 4a ed. 2024, § 37 N 15:
- Autonomia amministrativa (personale, finanze)
- Autonomia organizzativa (regolamento degli affari, formazione delle sezioni)
- Autonomia procedurale (direzione del processo, ripartizione degli affari)
N. 10 I limiti dell'autoamministrazione si trovano laddove sono toccati il principio della trasparenza e il controllo democratico (DTF 133 II 209). Gli atti amministrativi sottostanno alla Legge sulla trasparenza, le attività giurisdizionali ne sono escluse.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 11 Dalla posizione di suprema autorità giudiziaria consegue:
- Definitività delle decisioni (art. 61 LTF)
- Effetto di precedente per le istanze inferiori
- Competenza per il controllo astratto delle norme
- Funzione di vigilanza sui tribunali federali di prima istanza
N. 12 La riserva di legge del cpv. 2 ha come conseguenza che le questioni organizzative essenziali non possono essere disciplinate a livello di ordinanza. Ciò riguarda in particolare gli spostamenti di competenze tra settori del diritto.
N. 13 La garanzia di autoamministrazione fonda un diritto a risorse personali e finanziarie sufficienti nonché protezione da ingerenze dell'esecutivo o del legislativo nell'attività giurisdizionale.
#5. Controversie
N. 14 È controversa la portata dei poteri di vigilanza del Tribunale federale sui tribunali federali di prima istanza. Mentre Seiler, in: St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 188 N 12, afferma una vigilanza completa, Biaggini, BV Kommentar, 2a ed. 2017, art. 188 N 6, sostiene una posizione più restrittiva, che comprende solo la vigilanza amministrativa.
N. 15 È anche discussa controversamente la portata dell'autoamministrazione nell'ambito della sovranità di bilancio. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 962, esigono una completa autonomia di bilancio, mentre la dottrina dominante (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, § 11 N 28) considera la sovranità di bilancio parlamentare come costituzionalmente prioritaria.
N. 16 È ugualmente controversa la portata della riserva di legge per i regolamenti di procedura. Una parte della dottrina (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2a ed. 2024, art. 188 N 15) esige un'autorizzazione legale esplicita, mentre altri (Kley, ZSR 2020, p. 215) considerano la garanzia di autoamministrazione come base sufficiente.
#6. Indicazioni pratiche
N. 17 Per i ricorsi contro decisioni organizzative del Tribunale federale bisogna distinguere tra attività giurisdizionale e azione amministrativa. Solo quest'ultima può essere oggetto di domande di consultazione secondo la Legge sulla trasparenza.
N. 18 La formazione dei collegi giudicanti deve avvenire secondo criteri astratti, stabiliti in anticipo. Un'assegnazione ad hoc di giudici a determinati casi viola l'art. 30 cpv. 1 Cost. in connessione con l'art. 188 Cost.
N. 19 Le ordinanze che spostano competenze tra diversi settori del diritto (p.es. assegnazione di controversie di diritto pubblico a tribunali civili) violano la riserva di legge dell'art. 188 cpv. 2 Cost. e sono nulle.
N. 20 La garanzia di autoamministrazione non protegge da inchieste parlamentari o dall'alta vigilanza, purché queste non interferiscano in procedure pendenti. Il limite si trova nell'indipendenza della giurisdizione concreta.
Giurisprudenza
#Posizione del Tribunale federale quale suprema autorità giudiziaria
DTF 139 IV 314 consid. 2.3.1 del 22 ottobre 2013 Il Tribunale federale ha precisato il suo ruolo quale suprema autorità giudiziaria della Confederazione e la sua delimitazione rispetto alle autorità penali cantonali. La decisione chiarisce l'applicazione di diversi ordinamenti processuali ai diversi livelli giurisdizionali.
«Il Tribunale federale, contrariamente al Ministero pubblico e al tribunale d'appello penale, non è una tale autorità penale (art. 12 e 13 CPP e contrario). [...] La giurisprudenza relativa al diritto di ricorso del Ministero pubblico secondo il codice di procedura penale non è quindi applicabile al procedimento del ricorso in materia penale al Tribunale federale, poiché questo si fonda su una base legale diversa - la legge sul Tribunale federale. [...] Inoltre, al Tribunale federale quale suprema autorità giudiziaria della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.) è affidato in particolare il compito di garantire l'applicazione uniforme e adeguata del diritto federale.»
DTF 148 III 172 consid. 3 del 1° gennaio 2022 Il Tribunale federale ha sottolineato la sua posizione fondata costituzionalmente nel sistema giudiziario e i limiti delle competenze di ordinanza nell'ordinamento delle competenze. La decisione chiarisce l'ordine gerarchico della giurisprudenza.
«L'art. 5 cpv. 5 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) viola l'art. 164 e l'art. 182 cpv. 1 Cost., nella misura in cui rinvia le controversie riguardanti rapporti di diritto pubblico alla via civile.»
#Autoamministrazione del Tribunale federale
DTF 133 II 209 del 25 maggio 2007 Decisione di principio sull'autoamministrazione del Tribunale federale e applicazione della legge sulla trasparenza agli atti amministrativi del tribunale. La sentenza definisce i limiti dell'autoamministrazione e gli obblighi di trasparenza.
«La consultazione di documenti ufficiali degli organi direttivi del Tribunale federale è possibile secondo le condizioni generali della legge federale sul principio di pubblicità basata sull'art. 28 LTF, quando è in discussione un atto amministrativo che non tocca direttamente le competenze centrali del tribunale.»
Il Tribunale federale ha distinto tra attività giurisdizionale e azione amministrativa:
«La costituzione delle singole sezioni è un atto organizzativo legato alla giurisprudenza, motivo per cui non sussiste alcun diritto alla consultazione dei relativi documenti; i fondamenti e le discussioni sul regolamento del tribunale valgono invece come legislazione e sono quindi accessibili su richiesta basandosi sulla legge sulla trasparenza.»
Sentenza 13Y_1/2007 del 25 maggio 2007 Procedimento per l'attuazione pratica della consultazione dei verbali del tribunale nel suo insieme e della commissione amministrativa. La decisione concretizza le modalità dell'autoamministrazione nella pratica.
Il tribunale ha spiegato che la commissione amministrativa e il tribunale nel suo insieme, quali organi direttivi del Tribunale federale, hanno funzioni diverse che sono soggette a diversi obblighi di trasparenza.
#Organizzazione e procedura secondo legge
DTF 144 I 70 del 13 marzo 2018 Il Tribunale federale ha precisato i requisiti per la formazione dei collegi giudicanti e la loro regolamentazione legale. La decisione mostra il collegamento tra l'art. 188 cpv. 2 Cost. e le garanzie procedurali.
«L'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU esigono che per la formazione dei collegi giudicanti siano definiti in anticipo criteri astratti e in modo trasparente. Ciò può avvenire anche sotto forma di una prassi consolidata.»
Sentenza 8C_602/2022 del 25 maggio 2023 Decisione sull'organizzazione del Tribunale amministrativo federale e il suo rapporto con la vigilanza del Tribunale federale. La decisione chiarisce l'attuazione dell'art. 188 cpv. 2 Cost. nella prassi di vigilanza del Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza delle basi legali per l'organizzazione giudiziaria e ha rimandato alle prescrizioni costituzionali per il procedimento.
#Competenze direttive del procedimento
Sentenza 1B_185/2014 del 27 maggio 2014 Il Tribunale federale ha esposto i principi per le decisioni direttive del procedimento e ha richiamato la sua particolare posizione nel sistema giudiziario.
«Quale suprema autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale dovrebbe di regola occuparsi soltanto una volta della medesima controversia.»
Sentenza 9F_4/2014 del 29 aprile 2014 Decisione sui motivi di revisione e la cosa giudicata delle sentenze del Tribunale federale quale espressione del supremo potere giurisdizionale.
«Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.; art. 1 cpv. 1 LTF). Le sue decisioni passano in giudicato secondo l'art. 61 LTF il giorno della loro pronuncia. Un nuovo esame della controversia alla base di una sentenza del Tribunale federale è in principio escluso.»
Sentenza 6B_1481/2021 del 10 febbraio 2022 Il Tribunale federale ha definito le sue competenze di esame e i limiti dell'accertamento dei fatti quale suprema autorità giudiziaria.
«Il Tribunale federale, quale suprema autorità giudiziaria, esamina le decisioni impugnate unicamente per quanto riguarda la loro corretta applicazione del diritto e non conduce alcun procedimento probatorio (art. 105 cpv. 1 LTF).»
#Delimitazione rispetto ad altre autorità giudiziarie
Sentenza RR.2021.116 del 14 settembre 2022 (Tribunale penale federale) Decisione sulla funzione di vigilanza del Tribunale federale sui tribunali federali di prima istanza e la loro autonomia organizzativa.
Il Tribunale penale federale ha spiegato riguardo alla commissione amministrativa del Tribunale federale e la sua attività di vigilanza, che questa dispone di speciali competenze di vigilanza basate sul regolamento del Tribunale federale.
Sentenza CA.2025.8 del 9 maggio 2025 (Tribunale penale federale) Decisione sull'indipendenza dei giudici e separazione organizzativa tra diversi gradi giurisdizionali nell'ambito della vigilanza del Tribunale federale.
Il Tribunale penale federale ha tematizzato i limiti dell'autoamministrazione e il ruolo delle istanze di vigilanza superiori nella garanzia dell'indipendenza dei giudici.