1Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.
2Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda.
3Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero.
4Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.
Art. 186 Cost. — Panoramica
L'art. 186 Cost. disciplina i compiti del Consiglio federale nel sistema federale. Il Consiglio federale deve curare i rapporti con i Cantoni e collaborare con essi (cpv. 1). Deve approvare gli atti normativi cantonali quando il diritto federale lo esige per la sua corretta attuazione (cpv. 2). Il Consiglio federale può opporsi ai trattati tra Cantoni o tra Cantoni e Paesi esteri (cpv. 3). Infine, vigila sull'osservanza del diritto federale da parte dei Cantoni e prende le misure necessarie in caso di violazioni (cpv. 4).
La norma è centrale per il federalismo cooperativo in Svizzera (FF 1997 I 447). La cura dei rapporti (cpv. 1) comprende consultazioni regolari e il dialogo nelle conferenze, ma non fonda diritti azionabili dei Cantoni (Biaggini, BV Kommentar, Art. 186 N 3). L'obbligo di approvazione (cpv. 2) sussiste solo in presenza di una prescrizione espressa del diritto federale o quando senza approvazione sarebbe compromessa l'applicazione uniforme del diritto (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar, Art. 186 N 11).
La vigilanza federale (cpv. 4) è un dovere, non solo una facoltà del Consiglio federale (JAAC 69.1). Essa deve garantire l'applicazione uniforme e corretta del diritto federale (DTF 148 II 369). Il Consiglio federale dispone di diversi strumenti di vigilanza: dall'informazione agli ammonimenti fino alla sostituzione nell'adempimento (Tschannen/Zimmerli/Müller, Verwaltungsrecht, § 57 N 23). Come ultima risorsa è disponibile l'intervento federale.
Un esempio: se un Cantone rifiuta l'attuazione regolare del diritto degli stranieri, il Consiglio federale può dapprima ammonire, poi impartire istruzioni e infine assumere direttamente il compito.
Art. 186 Cost. — Dottrina
#Storia dell'elaborazione
N. 1 L'art. 186 Cost. codifica le relazioni del Consiglio federale con i Cantoni e affonda le sue radici immediate nell'art. 102 n. 2, 8 e 9 della Costituzione federale del 1874 (vCost.). Già sotto la vecchia Costituzione il Consiglio federale era competente per la cura delle relazioni con i Cantoni, per l'approvazione degli atti normativi cantonali e per la vigilanza sul rispetto del diritto federale. La revisione totale del 1999 ha trasfuso tali competenze — lievemente sistematizzate e aggiornate sul piano linguistico — nella nuova Costituzione, senza introdurre nuovi contenuti normativi sostanziali.
N. 2 Il messaggio del Consiglio federale concernente la nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1 segg., pag. 436 segg.) sottolineava che l'art. 186 Cost. raccoglie in un'unica disposizione gli elementi centrali della cooperazione federale tra Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale ha ribadito che la cura delle relazioni non è un semplice mandato di rappresentanza degli interessi, bensì una cooperazione attiva orientata alla collaborazione e al dialogo. Il messaggio descrive l'approvazione degli atti normativi cantonali come meccanismo di controllo per garantire la conformità del diritto cantonale al diritto federale nell'ambito dell'esecuzione; il diritto di opposizione nei confronti dei trattati cantonali è rimasto nel suo nucleo immutato rispetto alla vecchia Costituzione (FF 1997 I 437 seg.).
N. 3 Nel corso del processo parlamentare non sono state apportate correzioni di contenuto sostanziali al progetto. La norma è stata adottata sostanzialmente nella versione proposta dal Consiglio federale. Il carattere del capoverso 4 — la vigilanza federale come obbligo generale — era già riconosciuto prima della revisione totale nella prassi del Consiglio federale e in dottrina, senza essere fondamentalmente rielaborato.
#Collocazione sistematica
N. 4 L'art. 186 Cost. si trova nel capitolo 6 («Consiglio federale e Amministrazione federale») del titolo 5 («Autorità federali») e enumera le competenze del Consiglio federale nelle sue relazioni con i Cantoni. La norma è una norma di competenza di natura organizzativa; non fonda diritti soggettivi dei privati.
N. 5 La disposizione si trova in stretto nesso sistematico con:
- → Art. 3 Cost. (autonomia cantonale e competenza residuale dei Cantoni): la vigilanza federale ai sensi dell'art. 186 cpv. 4 Cost. trova il suo limite là dove i Cantoni agiscono in modo autonomo nel rispetto della Costituzione.
- ↔ Artt. 44–53 Cost. (rapporti tra Confederazione e Cantoni): l'art. 186 Cost. concretizza a livello dell'esecutivo federale quanto gli artt. 44 (collaborazione e reciproca considerazione), 46 (attuazione del diritto federale) e 49 cpv. 2 Cost. (vigilanza federale) stabiliscono in via programmatica.
- → Art. 49 cpv. 2 Cost.: il mandato di vigilare sul rispetto del diritto federale è il fondamento costituzionale della vigilanza federale. L'art. 186 cpv. 4 Cost. designa il Consiglio federale quale titolare primario di tale vigilanza.
- → Art. 182 Cost. (emanazione di norme giuridiche ed esecuzione): il Consiglio federale esegue il diritto federale ed emana le ordinanze necessarie; l'art. 186 Cost. integra tale competenza di esecuzione con strumenti di vigilanza specifici.
- → Art. 191c Cost. (indipendenza dei tribunali): i limiti della vigilanza federale nei confronti dei tribunali cantonali sono determinati dal principio della separazione dei poteri in combinato disposto con l'art. 191c Cost.
N. 6 L'art. 186 Cost. è una norma di organizzazione; i suoi effetti giuridici si rivolgono in primo luogo al Consiglio federale quale autorità. Essa non attribuisce ai privati pretese direttamente azionabili; tuttavia, l'obbligo di vigilanza federale (cpv. 4) è, secondo la giurisprudenza, un vero e proprio obbligo d'ufficio della Confederazione (→ N. 30).
#Elementi costitutivi e contenuto normativo
#Capoverso 1: Cura delle relazioni e collaborazione
N. 7 L'art. 186 cpv. 1 Cost. obbliga il Consiglio federale a curare attivamente le relazioni con i Cantoni e a collaborare con essi. Questa disposizione ha carattere programmatico e istituzionale e costituisce il fondamento costituzionale della collaborazione istituzionalizzata tra Confederazione e Cantoni (Conferenza dei Governi cantonali, conferenze intercantonali e Confederazione-Cantoni). Secondo Tschannen/Zimmerli/Müller, tale obbligo comprende in particolare l'informazione e la consultazione tempestiva dei Cantoni nei procedimenti di pianificazione e di legislazione della Confederazione (Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5a ed. 2021, n. marg. 908 seg.).
N. 8 Dal cpv. 1 non discende alcun obbligo del Consiglio federale di scegliere determinate forme di cooperazione. La scelta delle forme di collaborazione è rimessa alla sua discrezionalità. Una violazione del cpv. 1 non può in linea di principio essere fatta valere in giudizio, trattandosi di un obbligo organizzativo e non di un diritto soggettivo di terzi.
#Capoverso 2: Approvazione degli atti normativi cantonali
N. 9 L'art. 186 cpv. 2 Cost. autorizza il Consiglio federale ad approvare gli atti normativi cantonali laddove l'esecuzione del diritto federale lo esige. L'obbligo di approvazione non è generale, ma presuppone una base legale federale che ordini l'approvazione quale condizione di esecuzione (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. marg. 1461). La norma non fonda di per sé un obbligo di approvazione, bensì lo presuppone.
N. 10 L'approvazione è uno strumento di vigilanza preventiva che garantisce la conformità al diritto federale degli atti normativi cantonali di esecuzione prima che entrino in vigore o dispieghino i loro effetti. Nel merito, nell'ambito della procedura di approvazione il Consiglio federale esamina esclusivamente la conformità dell'atto normativo cantonale con il diritto federale pertinente; una verifica dell'opportunità non ha luogo di regola (Künzli, BSK BV, art. 186 N. 18 seg.). L'approvazione ha carattere dichiarativo nella misura in cui l'atto normativo cantonale è già conforme al diritto federale; in caso di riserva o diniego, essa produce effetti costitutivi.
N. 11 Gli atti normativi cantonali che necessitano di un'approvazione federale spiegano i loro effetti soltanto con l'approvazione. Se il Consiglio federale concede l'approvazione con oneri o riserve, il Cantone è tenuto ad apportare le necessarie modifiche.
#Capoverso 3: Opposizione ai trattati cantonali
N. 12 L'art. 186 cpv. 3 Cost. conferisce al Consiglio federale il diritto di fare opposizione ai trattati intercantonali (concordati) e ai trattati dei Cantoni con l'estero. I motivi di opposizione sono in particolare: la violazione del diritto federale o della Costituzione federale, il pregiudizio agli interessi federali o l'intromissione nelle competenze della Confederazione (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. marg. 2805 seg.). Il termine «opposizione» designa qui uno strumento formale di contestazione che unisce carattere preventivo e repressivo.
N. 13 I trattati intercantonali necessitano, ai sensi dell'art. 48 cpv. 3 Cost., dell'approvazione della Confederazione quando toccano i diritti e i doveri degli altri Cantoni o della Confederazione. L'opposizione ai sensi dell'art. 186 cpv. 3 Cost. è invece uno strumento del Consiglio federale, da distinguere dall'obbligo formale di approvazione previsto dall'art. 48 cpv. 3 Cost. Il diritto di opposizione ai sensi del cpv. 3 viene esercitato raramente nella prassi; il coordinamento avviene per lo più preventivamente attraverso la consultazione.
N. 14 Il diritto di opposizione del Consiglio federale nei confronti dei trattati di diritto internazionale dei Cantoni con l'estero va letto alla luce dell'art. 55 Cost. e della partecipazione dei Cantoni alla politica estera. Il diritto di opposizione garantisce che i Cantoni, nella loro attività di diritto internazionale (entro i limiti tracciati dall'art. 56 Cost.), non collidano con gli interessi di politica estera della Confederazione.
#Capoverso 4: Vigilanza federale
N. 15 L'art. 186 cpv. 4 Cost. incarica il Consiglio federale di vigilare sull'osservanza (1) del diritto federale, (2) delle costituzioni cantonali e (3) dei trattati dei Cantoni e di adottare a tal fine «i provvedimenti necessari». La norma è l'attuazione principale a livello di diritto costituzionale ordinario della vigilanza federale sancita dall'art. 49 cpv. 2 Cost.
N. 16 Titolare della vigilanza è in primo luogo il Consiglio federale, laddove le competenze di vigilanza possono essere delegate mediante legge federale ad altre autorità federali — cosa che è avvenuta in numerosi settori (p. es. FINMA, UFT, UFAM). In tali casi, la rispettiva autorità federale esercita la vigilanza nell'ambito dei compiti ad essa delegati.
N. 17 La vigilanza federale ai sensi del cpv. 4 non è una mera facoltà, bensì un vero e proprio obbligo del Consiglio federale (GAAC 69.1 del 31 agosto 2004). Essa comprende sia il settore in cui i Cantoni eseguono il diritto federale (ambito di competenze delegate), sia quello in cui il diritto cantonale autonomo può essere valutato alla luce del diritto federale (ambito di competenze proprie). La vigilanza è globale e non limitata a determinati settori giuridici.
N. 18 L'oggetto della vigilanza comprende, oltre al diritto federale, anche le costituzioni cantonali. Ciò si spiega con il fatto che la Confederazione garantisce le costituzioni cantonali ai sensi dell'art. 51 Cost. e ha quindi interesse al loro rispetto. La Confederazione vigila così implicitamente anche sulla costituzionalità cantonale dell'agire cantonale (Tschannen, op. cit., n. marg. 985).
N. 19 I «provvedimenti necessari» ai sensi del cpv. 4 sono indeterminati e il Consiglio federale deve operare una scelta in base ai principi della proporzionalità (→ art. 5 cpv. 2 Cost.) e della sussidiarietà. I mezzi di vigilanza riconosciuti sono (secondo la prassi enunciata in GAAC 69.1): diritti di informazione, obblighi di rendiconto, istruzioni, consulenza, il ricorso delle autorità al Tribunale federale, l'esecuzione sostitutiva nonché — assai controversa — la cassazione di atti cantonali (→ N. 26–29).
#Effetti giuridici
N. 20 L'art. 186 Cost., in quanto norma di organizzazione, non fonda diritti soggettivi. Tuttavia, dalla violazione dell'obbligo di vigilanza (cpv. 4) consegue che la Confederazione può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 3 LResp (RS 170.32) a determinate condizioni. Il Tribunale amministrativo federale ha precisato che l'art. 49 cpv. 2 Cost. non costituisce una norma di comportamento che fonda una posizione di garante in senso responsabilistico (sentenza A-112/2017 del 31 agosto 2017; confermata in dottrina da Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., n. marg. 1480).
N. 21 L'approvazione ai sensi del cpv. 2 costituisce una decisione (ai sensi della PA, RS 172.021) e può essere impugnata con i rimedi giuridici ordinari, nella misura in cui ciò sia ammissibile in termini di diritto materiale o processuale. Un'impugnazione a livello cantonale o federale del diniego di approvazione è possibile nel singolo caso.
N. 22 Il diritto di opposizione ai sensi del cpv. 3 non fa sorgere un procedimento formale con un decorso prestabilito. L'effetto giuridico di un'opposizione proposta dipende dalla disciplina legale nel rispettivo settore. Di regola, se è stata proposta opposizione, il trattato non è provvisoriamente eseguibile.
N. 23 L'esercizio della vigilanza federale ai sensi del cpv. 4 può avvenire — qualora la via giudiziaria ordinaria non sia disponibile — mediante istruzioni, disposizioni o, in extremis, attraverso l'esecuzione sostitutiva. Il Tribunale federale ha rilevato che il Consiglio federale può in linea di principio utilizzare tutti i mezzi appropriati per fare rispettare il diritto federale (sentenza 1C_35/2022 del 23 novembre 2022, consid. 5.2, con rinvio a Griffel, Gutachten 2017, pag. 61 seg.).
#Questioni controverse
#1. Cassazione di sentenze giudiziarie cantonali da parte del Consiglio federale
N. 24 La questione più importante e controversa relativa all'art. 186 cpv. 4 Cost. riguarda la portata dei «provvedimenti necessari»: può il Consiglio federale, in qualità di autorità di vigilanza, annullare sentenze giudiziarie cantonali?
N. 25 La dottrina dominante risponde negativamente in linea di principio. Hangartner (ZBl 76/1975 pag. 6 segg. e 12 segg.), Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., n. marg. 788) e Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., n. marg. 1480) ritengono che dal principio della separazione dei poteri (in combinato disposto con l'art. 191c Cost., indipendenza dei tribunali) discende che la Confederazione non può in linea di principio annullare una sentenza giudiziaria cantonale. Una sentenza può essere modificata solo da un tribunale; la vigilanza sulla giustizia deve limitarsi agli aspetti amministrativi.
N. 26 Un'opinione minoritaria ammette la cassazione di sentenze giudiziarie cantonali come «ultima ratio» in caso di violazioni gravissime del diritto federale: Kölz/Häner/Bertschi (Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. marg. 768) e Künzli (BSK BV, art. 186 N. 36) ritengono la cassazione concepibile in casi eccezionali. Tschannen (Staatsrecht, 5a ed. 2021, n. marg. 988) condivide questa posizione, ma la limita ai casi in cui la via giudiziaria ordinaria non sia disponibile.
N. 27 Il Tribunale federale, nella sentenza DTF 151 I 382 (= sentenza 2C_681/2023 del 19 marzo 2025), consid. 4.9.2, ha sostanzialmente risolto questa questione a favore della dottrina dominante: la cassazione di vigilanza di una sentenza giudiziaria cantonale fondata sull'art. 186 cpv. 4 Cost. è possibile, se mai, soltanto in casi eccezionali ed è esclusa in ogni caso quando sia disponibile la via giudiziaria ordinaria sotto forma di ricorso delle autorità. Dal principio della separazione dei poteri e dall'art. 191c Cost. discende che le autorità amministrative sono vincolate alle sentenze giudiziarie passate in giudicato.
#2. Il ricorso delle autorità quale strumento di vigilanza preferenziale
N. 28 Il ricorso delle autorità della Confederazione al Tribunale federale (art. 89 cpv. 2 lett. a e art. 111 cpv. 2 LTF) è considerato dalla giurisprudenza e dalla dottrina quale strumento di vigilanza prioritario, poiché ricorre alla via giudiziaria ordinaria e preserva così l'autonomia della giustizia cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato nella DTF 148 II 369 (= 2C_1038/2020 del 15 marzo 2022) che il ricorso delle autorità è un mezzo di vigilanza federale che si riallaccia al sistema cantonale delle impugnazioni ed è «in una certa misura autonomo» rispetto ad esso. Waldmann (BSK BV, art. 49 N. 44) e Pflüger (Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, 2013, n. marg. 826 segg.) sottolineano la priorità di questo strumento rispetto agli altri mezzi di vigilanza.
N. 29 Il Tribunale federale ha rilevato nella DTF 148 II 369, consid. 3.3.7, che la funzione del ricorso delle autorità quale mezzo di vigilanza della Confederazione viene sostanzialmente compromessa quando il diritto processuale cantonale è applicato in modo tale da addossare spese giudiziarie all'autorità federale. A un'autorità federale che nell'ambito di un ricorso delle autorità esercita la propria funzione di vigilanza senza interessi patrimoniali non possono in linea di principio essere addossate spese giudiziarie cantonali.
#3. Rapporto tra vigilanza federale e sussidiarietà
N. 30 L'art. 186 cpv. 4 Cost. obbliga il Consiglio federale a intervenire qualora il diritto federale non sia rispettato. Secondo la giurisprudenza, si applica il principio di sussidiarietà: il Consiglio federale sceglie dapprima il mezzo di vigilanza più mite tra quelli idonei. Se la via giudiziaria ordinaria (ricorso delle autorità) è percorribile, essa prevale sull'intervento diretto di vigilanza (Tschannen, op. cit., n. marg. 986). Il Tribunale federale ha confermato espressamente ciò nella sentenza 1C_35/2022, consid. 5.2: il Consiglio federale «può in linea di principio adottare tutti i mezzi appropriati», ma «in base al principio di proporzionalità e al principio di sussidiarietà».
#Note pratiche
N. 31 Nella prassi, la vigilanza federale ai sensi dell'art. 186 cpv. 4 Cost. è per lo più delegata su base settoriale: nel diritto degli stranieri (SEM), nel diritto fiscale (AFC), nel diritto della pianificazione del territorio (ARE), nel diritto ambientale (UFAM), autorità federali specializzate esercitano la vigilanza. Al Consiglio federale residua una vigilanza residuale per i casi in cui non esiste una delega settoriale.
N. 32 Il ricorso delle autorità al Tribunale federale (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF) è lo strumento di vigilanza più efficace e più frequentemente utilizzato. Le autorità federali possono esperire i rimedi giuridici cantonali anche a livello cantonale (art. 111 cpv. 2 LTF) prima di ricorrere al Tribunale federale. Di regola non sono loro addossate spese giudiziarie, purché esercitino esclusivamente una funzione di vigilanza senza interessi patrimoniali (DTF 148 II 369, consid. 3.3.8).
N. 33 L'approvazione degli atti normativi cantonali ai sensi del cpv. 2 avviene nella prassi regolarmente nell'ambito dell'approvazione dei piani direttori (art. 11 LPT), dell'approvazione delle leggi cantonali di applicazione di leggi federali nonché dell'approvazione delle costituzioni cantonali (art. 51 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con art. 186 cpv. 2 Cost.). L'approvazione delle costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale (art. 51 cpv. 2 Cost.) è da distinguere dalla competenza di approvazione esecutiva ai sensi dell'art. 186 cpv. 2 Cost.
N. 34 Il diritto di opposizione ai sensi del cpv. 3 contro i trattati intercantonali e i trattati dei Cantoni con l'estero viene nella prassi quasi mai esercitato formalmente. Il coordinamento e la riserva avvengono prevalentemente in fase di consultazione. Le autorità che preparano trattati cantonali dovrebbero pertanto informare tempestivamente i servizi federali competenti (in particolare DFGP, DFAE) per evitare un'opposizione formale.
N. 35 L'obbligo di vigilanza ai sensi dell'art. 186 cpv. 4 Cost. non fonda una posizione di garante della Confederazione ai sensi del diritto della responsabilità dello Stato. Il Tribunale amministrativo federale ha rilevato nella sentenza A-112/2017, consid. 7.3, che l'art. 49 cpv. 2 Cost. non è una norma di comportamento che fonda una responsabilità della Confederazione per vigilanza insufficiente nei confronti dei privati. Una responsabilità dello Stato può tuttavia discendere da obblighi di vigilanza previsti da leggi speciali che vanno al di là dell'art. 186 cpv. 4 Cost.
N. 36 Per i Cantoni vale quanto segue: gli atti normativi cantonali che necessitano dell'approvazione federale ai sensi del cpv. 2 non possono senz'altro essere messi in vigore. La prassi del Consiglio federale di accordare approvazioni con oneri o con riserve obbliga i Cantoni ad apportare adattamenti successivi. Se gli atti normativi cantonali devono entrare in vigore nel più breve tempo possibile, è opportuno un coordinamento tempestivo con l'ufficio federale competente.
#Bibliografia (selezione)
- Ehrenzeller, BSK BGG, 3a ed. 2018, art. 111 LTF N. 11
- Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. marg. 1461, 1480
- Hangartner, Bundesaufsicht und richterliche Unabhängigkeit, ZBl 76/1975, pag. 6 segg.
- Künzli, BSK BV, art. 186 N. 18 seg., 36
- Pflüger, Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, 2013, n. marg. 826 segg.
- Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. marg. 788, 2805 seg.
- Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5a ed. 2021, n. marg. 908 seg., 985–988
- Waldmann, BSK BV, art. 49 N. 44
Art. 186 Cost. — Giurisprudenza
#Vigilanza federale (cpv. 4)
#Fondamenti e scopo della vigilanza federale
DTF 148 II 369 del 15 marzo 2022, consid. 3 La vigilanza federale serve ad assicurare l'applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Il ricorso amministrativo della Confederazione è uno strumento di vigilanza federale che si avvale del sistema cantonale dei rimedi giuridici ed è in un certo senso autonomo rispetto a questo.
«Senso e scopo del ricorso amministrativo della Confederazione è assicurare l'applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Esso è uno strumento di vigilanza federale che a questo fine si avvale del sistema cantonale dei rimedi giuridici ed è in un certo senso autonomo rispetto a questo.»
GAAC 69.1 del 31 agosto 2004 L'esercizio della vigilanza federale non è una facoltà, bensì un obbligo della Confederazione. Essa si applica sia nel settore delle competenze autonome sia in quello delle competenze delegate dei Cantoni.
«L'esercizio della vigilanza sui Cantoni non è una mera facoltà, bensì un obbligo della Confederazione. Si tratta di garantire l'applicazione conforme al diritto delle norme sovraordinate del diritto federale, che sono vincolanti per tutti i livelli federalistici.»
#Delegazione della vigilanza federale
Sentenza 1C_35/2022 del 23 novembre 2022, consid. 5.1 La vigilanza federale compete in primo luogo al Consiglio federale, che tuttavia, in applicazione del principio di proporzionalità e del principio di sussidiarietà, può utilizzare in linea di principio tutti i mezzi idonei per far rispettare il diritto federale.
«L'art. 49 cpv. 2 Cost. incarica la Confederazione di vigilare sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. La vigilanza federale compete in primo luogo al Consiglio federale (art. 186 cpv. 4 Cost.), che - in applicazione del principio di proporzionalità e del principio di sussidiarietà - può utilizzare in linea di principio tutti i mezzi idonei per far rispettare il diritto federale.»
Sentenza 2C_681/2023 del 19 marzo 2025, consid. 4 La vigilanza federale non può in linea di principio essere utilizzata per revocare sentenze di tribunali cantonali, poiché ciò violerebbe il principio della separazione dei poteri.
«Questi principi valgono anche nel rapporto tra Confederazione e Cantoni. Così la Confederazione non può in linea di principio revocare una sentenza di un tribunale cantonale nell'ambito della vigilanza federale.»
#Mezzi di vigilanza
GAAC 69.1 del 31 agosto 2004 I mezzi di vigilanza si sono sviluppati nel corso dei decenni nella prassi e in linea di principio non necessitano di una particolare base legale. Essi devono essere nell'interesse pubblico e proporzionati.
«I mezzi di vigilanza si sono sviluppati nel corso dei decenni nella prassi. Secondo la dottrina prevalente essi non necessitano in linea di principio di una particolare base legale, ma si fondano direttamente sull'art. 186 cpv. 4 Cost. [...] I mezzi di vigilanza devono essere impiegati nell'interesse pubblico e in modo proporzionato.»
Decisione 150000224 del 27 novembre 2009 Il Consiglio federale deve esercitare l'obbligo di vigilanza secondo l'art. 186 cpv. 4 Cost. e adottare le misure necessarie per far rispettare il diritto federale.
«Il Consiglio federale provvede secondo l'art. 186 cpv. 4 Cost. al rispetto del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati dei Cantoni e adotta le misure necessarie.»
#Approvazione di atti normativi cantonali (cpv. 2)
La giurisprudenza relativa all'art. 186 cpv. 2 Cost. è limitata, poiché l'obbligo di approvazione sussiste solo «quando l'esecuzione del diritto federale lo esige». La maggior parte delle decisioni disponibili riguarda altri settori giuridici con proprie procedure di approvazione.
#Opposizione contro trattati dei Cantoni (cpv. 3)
La giurisprudenza relativa all'art. 186 cpv. 3 Cost. è scarsa. Il diritto di opposizione contro i trattati intercantonali e i trattati dei Cantoni con l'estero è esercitato raramente e di conseguenza è raramente oggetto di giudizio davanti ai tribunali.
#Collaborazione con i Cantoni (cpv. 1)
Sentenza A-112/2017 del 31 agosto 2017 La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è un principio fondamentale del federalismo svizzero. La vigilanza federale non serve a pretese di responsabilità primarie, bensì alla corretta applicazione del diritto.
«Certamente [la vigilanza federale] serve alla corretta e uniforme attuazione della legislazione federale, tuttavia la disposizione dell'art. 49 cpv. 2 Cost. non è una norma comportamentale che fondi una posizione di garanzia.»