Testo di legge
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Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Panoramica

L'art. 174 Cost. definisce il Consiglio federale come suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. Questa disposizione conferisce al Consiglio federale composto di sette membri una doppia funzione: è al contempo governo e suprema autorità amministrativa (DTF 129 II 193 consid. 4.1).

Come autorità direttiva, il Consiglio federale determina l'orientamento politico del Paese. Pianifica le leggi, conduce la politica estera e prende importanti decisioni per la conduzione dello Stato (FF 1997 I 1, 432). Come autorità esecutiva, attua le leggi federali, emana ordinanze e dirige l'amministrazione federale con i suoi circa 38'000 dipendenti.

La denominazione di autorità «suprema» significa che il Consiglio federale occupa la posizione più elevata all'interno dell'esecutivo. Al di sopra di esso vi è soltanto l'Assemblea federale quale autorità suprema della Confederazione. Questa posizione di vertice ha importanti conseguenze giuridiche: le decisioni del Consiglio federale nella sua interezza non possono in principio essere impugnate dinanzi ai tribunali (DTF 129 II 193 consid. 2.1). Un'eccezione sussiste unicamente per le decisioni in materia di personale, laddove la legge lo preveda espressamente.

Un esempio del significato pratico: se il Consiglio federale decide un divieto d'entrata contro una determinata persona per motivi di sicurezza, tale persona non può adire il Tribunale federale contro questa decisione. Diversamente se un dipartimento (ministero) emana un divieto d'entrata su incarico del Consiglio federale – in tal caso la via giudiziaria è aperta (DTF 129 II 193 consid. 4.2.2).

Questa posizione costituzionale fa del Consiglio federale la più potente autorità esecutiva della Svizzera, ma al contempo anche un'autorità con un controllo giudiziario limitato.