Testo di legge
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1L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera; b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna; c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b; d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti; e. prende misure per attuare il diritto federale; f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite; g. coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato; h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente; i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

3La legge può conferire all’Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Art. 173 — Altri compiti e attribuzioni

Panoramica

L'art. 173 Cost. disciplina le attribuzioni «ulteriori» dell'Assemblea federale oltre alla legislazione, alle elezioni e alle finanze. La norma è un «articolo collettore per le attribuzioni dell'Assemblea federale sparse nella costituzione precedente» (FF 1997 I 354). Conferisce al parlamento importanti competenze nella politica di sicurezza, nelle situazioni di emergenza e in vari casi speciali.

Le attribuzioni più significative riguardano la sicurezza esterna e interna. L'Assemblea federale può emanare proprie ordinanze d'urgenza in circostanze straordinarie (Biaggini, BV Kommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 173 N. 7). Un esempio pratico è la legge antiterrorismo contro Al-Qaida e IS, la cui costituzionalità è stata confermata dal Tribunale federale in BGE 148 IV 298. Il parlamento può anche mobilitare l'esercito, competenza che non è più stata esercitata dalla Seconda guerra mondiale (Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4. Aufl. 2023, Art. 173 N. 15).

Altre importanti attribuzioni sono l'esame della validità delle iniziative popolari e la decisione nei conflitti tra autorità federali. Così il Tribunale federale ha chiarito in BGE 129 II 193 che il Consiglio federale quale governo possiede competenze autonome. L'Assemblea federale può anche pronunciare grazie e decidere su amnistie, benché tali atti siano politicamente controversi.

Quale regola residuale, l'Assemblea federale tratta tutti gli affari della Confederazione che non sono attribuiti ad altra autorità (cpv. 2). Ciò impedisce lacune di competenza nel diritto dell'organizzazione dello Stato (Waldmann, BSK BV, 2. Aufl. 2024, Art. 173 N. 20).