Testo di legge
Fedlex ↗

1L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

2Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

3Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 172 Cost.

Panoramica

L'articolo 172 della Costituzione federale disciplina tre importanti compiti dell'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) nel federalismo svizzero.

Cura dei rapporti tra Confederazione e Cantoni: L'Assemblea federale fa sì che Confederazione e Cantoni collaborino bene. Sente i Cantoni per le leggi importanti e tiene conto dei loro interessi. Per esempio, le commissioni parlamentari conducono regolarmente colloqui con i rappresentanti cantonali prima dell'approvazione di nuove leggi federali.

Garanzia delle costituzioni cantonali: Ogni nuova costituzione cantonale deve essere approvata dall'Assemblea federale. Essa verifica se la costituzione è conforme al diritto federale e rispetta i diritti fondamentali. Senza questa approvazione una costituzione cantonale non può entrare in vigore. Esempio: se un Cantone modificasse la sua costituzione limitando la libertà di opinione, l'Assemblea federale dovrebbe respingere tale modifica.

Approvazione di trattati tra Cantoni: I Cantoni possono concludere tra loro trattati (chiamati concordati). Possono anche concludere trattati con l'estero. L'Assemblea federale deve approvarli solo se il Consiglio federale o un altro Cantone si oppone. Un esempio noto è il concordato HarmoS, che armonizza la durata della scolarità in diversi Cantoni.

Queste disposizioni fanno sì che il federalismo svizzero funzioni e che tutti i livelli statali siano rispettati.