1La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2La censura è vietata.
3Il segreto redazionale è garantito.
Panoramica
La libertà dei media secondo l'art. 17 Cost. protegge tutti i media nella diffusione di informazioni e opinioni. Il diritto fondamentale comprende la stampa, la radio, la televisione e i media online moderni come blog o canali YouTube. È protetta l'intera catena mediatica: dall'acquisizione delle informazioni alla redazione fino alla pubblicazione.
L'articolo 17 Cost. contiene tre garanzie principali: In primo luogo, il capoverso 1 garantisce la libertà generale dei media. Ciò significa che lo Stato non può, in linea di principio, interferire nell'attività mediatica. In secondo luogo, il capoverso 2 vieta qualsiasi censura. Le autorità non possono controllare o vietare i contenuti mediatici prima della pubblicazione. In terzo luogo, il capoverso 3 protegge il segreto redazionale. I giornalisti non devono rivelare le loro fonti.
La libertà dei media spetta a tutti coloro che diffondono pubblicamente informazioni. Non si tratta solo di giornalisti professionali, ma anche di privati con un blog o un canale YouTube. È decisivo che i contributi siano rivolti al pubblico e non solo a una cerchia privata.
Esempio pratico: Una giornalista vuole riferire su abusi in un ospedale. Può liberamente fare ricerche, condurre interviste e pubblicare. La direzione dell'ospedale non può vietare la pubblicazione (divieto di censura). Se la giornalista ha ricevuto informazioni riservate da whistleblower, non deve rivelare i loro nomi (segreto redazionale). Tuttavia, anche gli operatori dei media devono rispettare le leggi: la calunnia, la lesione dell'onore o le violazioni del diritto sulla protezione dei dati rimangono punibili.
I limiti della libertà dei media derivano dall'art. 36 Cost. Gli interventi sono ammissibili solo se previsti dalla legge, giustificati da un interesse pubblico e proporzionati. Il Tribunale federale esamina rigorosamente le limitazioni della libertà dei media. Per la cronaca giudiziaria vale: l'esclusione dei media è ammissibile solo in caso di «interessi contrari preponderanti».
È controverso nella dottrina giuridica fino a che punto si estenda il divieto di censura. Mentre alcuni autori considerano vietata solo la censura preventiva sistematica, altri vedono già i singoli divieti di pubblicazione come censura inammissibile. Si discute anche se i media, in quanto «quarto potere», godano di privilegi costituzionali speciali o se siano principalmente parte della società civile.
La digitalizzazione amplia considerevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 17 Cost. I social media, i podcast e le piattaforme online rientrano nella libertà dei media se servono alla formazione dell'opinione pubblica. I gruppi di chat privati, invece, non sono protetti.
Art. 17 Cost. — Libertà dei media
#Dottrina
#1. Genesi storica
N. 1 L'art. 17 Cost. codifica la libertà di stampa, riconosciuta sino al 1999 come diritto costituzionale non scritto. Nella vecchia Costituzione federale del 1874 mancava una garanzia esplicita della libertà di stampa; il Tribunale federale la desumeva dall'art. 55 vCost. (libertà di stampa come competenza cantonale) e dal diritto fondamentale non scritto della libera espressione del pensiero. L'avamprogetto del 1995 (AP 95) disciplinava la libertà di stampa, di radio e di televisione in un articolo comune con la libertà d'opinione e prevedeva unicamente il divieto di censura preventiva; il segreto redazionale non era ancora discusso come garanzia costituzionale, bensì soltanto come opzione legislativa (Rapporto esplicativo AP 1995, pag. 199 seg.).
N. 2 Nell'avamprogetto del 1996 (AP 96), la libertà d'opinione e la libertà dei media erano riunite nell'art. 14. Il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 157 segg.) proponeva di estrarre la libertà dei media dalla libertà d'opinione e di ancorarla in un articolo autonomo. Il Consiglio federale motivava tale scelta con il ruolo istituzionale dei media nello Stato democratico e con la necessità di proteggere esplicitamente il segreto redazionale quale elemento costitutivo della libertà dei media (FF 1997 I 158 seg.). Il divieto di censura doveva — in deroga all'AP 95 — riguardare non soltanto la censura preventiva, ma qualsiasi forma di controllo statale sui contenuti (FF 1997 I 159 seg.). Deliberatamente esclusi dall'elencazione erano i film; si rinunciò altresì a un articolo sulla stampa con competenza federale per il sostegno alla stampa (FF 1997 I 160 seg.; Rapporto esplicativo AP 1995, pag. 200).
N. 3 Nel procedimento parlamentare fu oggetto di controversia in particolare l'ancoraggio del segreto redazionale. In seno al Consiglio degli Stati, il relatore Inderkum (C, UR) propose di disciplinare la libertà dei media in un articolo separato 14a, ma di rinviare il segreto redazionale al livello legislativo. Il consigliere nazionale Gentil (S, JU) difese invece la versione del Consiglio federale, con piena garanzia costituzionale del segreto redazionale: «La démocratie ne sera que renforcée par l'existence d'une presse libre et indépendante.» Il consigliere federale Leuenberger sostenne la bipartizione, ma ritenne troppo restrittiva la decisione originaria del Consiglio degli Stati di relegare il segreto redazionale al livello di legge. Al Consiglio nazionale il deputato Jutzet (PS, FR) ammonì: «Das Redaktionsgeheimnis in das Gesetz zu verbannen heisst letztlich, es als bestehendes Recht zu verneinen, es jedenfalls zu relativieren und ihm den Grundrechtscharakter zu nehmen.» Il deputato Vollmer (PS, BE) richiamò il riconoscimento da parte del Tribunale federale quale diritto costituzionale non scritto.
N. 4 Il fattore determinante per l'ancoraggio costituzionale del segreto redazionale fu la sentenza della Corte EDU Goodwin contro Regno Unito del 27 marzo 1996, che confermò la protezione delle fonti quale nucleo essenziale della libertà di stampa ai sensi dell'art. 10 CEDU. Il consigliere federale Koller dichiarò in sede di eliminazione delle divergenze al Consiglio degli Stati: «Nach dem Entscheid Goodwin des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und nach zwei neueren Entscheiden des Bundesgerichtes vom 4. November 1997 [...] wäre es nicht angegangen, das Redaktionsgeheimnis einfach in die Disposition des Gesetzgebers zu stellen.» Il relatore Inderkum propose quindi di approvare la decisione del Consiglio nazionale: «Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet.» Entrambe le Camere approvarono il testo il 18 dicembre 1998; la votazione popolare del 18 aprile 1999 lo confermò.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 17 Cost. è un diritto fondamentale ai sensi degli art. 7–34 Cost. e vincola in primo luogo lo Stato secondo l'art. 35 Cost. La norma contiene tre garanzie strutturalmente distinte: il cpv. 1 una garanzia positiva di libertà (libertà dei media in senso stretto), il cpv. 2 un divieto assoluto (divieto di censura) e il cpv. 3 una garanzia istituzionale (segreto redazionale). La libertà dei media è sistematicamente una forma particolare della libertà d'opinione e d'informazione sancita in → art. 16 Cost.; secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale essa vale come «manifestazione centrale del diritto fondamentale generale alla libera espressione del pensiero» (DTF 137 I 8 consid. 2.5). Le restrizioni sono soggette alle condizioni di → art. 36 Cost.; il nucleo essenziale (art. 36 cpv. 4 Cost.) è protetto in modo assoluto.
N. 6 La norma è in stretta interazione con altri diritti fondamentali: ↔ art. 16 Cost. (libertà d'opinione e d'informazione), ↔ art. 26 Cost. (garanzia della proprietà, rilevante per le imprese mediatiche), ↔ art. 27 Cost. (libertà economica), ↔ art. 30 cpv. 3 Cost. (pubblicità della giustizia). Per la radio e la televisione, l'art. 93 Cost. costituisce la norma specifica in materia di competenza e libertà dei programmi; l'art. 17 cpv. 1 Cost. e l'art. 93 cpv. 3 Cost. si completano a vicenda. A livello di legge, il quadro costituzionale è concretizzato dall'art. 172 CPP e dall'art. 28a CP (protezione delle fonti), nonché dalla LRTV. A livello di diritto internazionale, → art. 10 CEDU garantisce la libertà dei media senza nominarla esplicitamente; la Corte EDU la tratta come contenuto parziale della libertà d'opinione.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Campo di protezione (art. 17 cpv. 1 Cost.)
N. 7 Il campo di protezione personale comprende in primo luogo gli operatori dei media (giornaliste e giornalisti) e le imprese mediatiche di ogni tipo — editori della stampa, emittenti radiotelevisive nonché gestori di piattaforme online che svolgono attività publicistiche. I privati che non esercitano attività mediatica non possono invocare l'art. 17 Cost., bensì → art. 16 Cost. (DTF 137 I 8 consid. 2.7). Le persone giuridiche sono tutelabili nella misura compatibile con il carattere di diritto fondamentale (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 438 seg.).
N. 8 Il campo di protezione materiale del cpv. 1 tutela la «libertà di stampa, di radio e di televisione nonché delle altre forme di telediffusione pubblica di programmi e informazioni». La formulazione «altre forme» è stata scelta deliberatamente nel procedimento parlamentare in modo tecnologicamente neutro, per includere nuove forme di comunicazione (Consiglio nazionale Leuba, BU 1998 CN; Consiglio nazionale Stump, BU 1998 CN). Ne fanno pertanto parte i media online, i blog a carattere giornalistico e altre pubblicazioni su Internet. Determinante è la «telediffusione pubblica»; la comunicazione puramente privata non rientra nell'art. 17 Cost.
N. 9 Materialmente, l'art. 17 cpv. 1 Cost. tutela l'intera attività publicistica come unità: la raccolta di informazioni (ricerca), la loro elaborazione redazionale e la diffusione. Protetta è anche la libera scelta della forma di presentazione giornalistica (reportage, intervista, servizio di approfondimento) nonché dei mezzi tecnici (DTF 137 I 8 consid. 2.3.2; Zeller, Öffentliches Medienrecht, 2004, pag. 108). Il valore di una pubblicazione — se serve interessi informativi seri o di intrattenimento — è irrilevante per l'appartenenza al campo di protezione; acquista rilevanza soltanto nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 36 Cost. (DTF 137 I 8 consid. 2.5).
N. 10 La libertà dei media tutela primariamente quale diritto di difesa contro le ingerenze statali. In linea di principio essa non fonda pretese positive di prestazione nei confronti dello Stato, in particolare nessun diritto generale di accesso a fonti di informazione non accessibili al pubblico o a strutture statali (DTF 136 I 167 consid. 2.2; DTF 127 I 145 consid. 4c). Le restrizioni statali nella fase di raccolta delle informazioni — anche in relazione a fonti non generalmente accessibili — necessitano tuttavia di giustificazione e devono soddisfare i requisiti dell'art. 36 Cost. (DTF 137 I 8 consid. 2.5; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 438 segg.).
3.2 Divieto di censura (art. 17 cpv. 2 Cost.)
N. 11 Il divieto di censura è formulato in termini assoluti e non ammette eccezioni. Esso comprende tanto la censura preventiva (controllo statale dei contenuti prima della pubblicazione) quanto la censura successiva (divieto di contenuti già diffusi). Un divieto del giudice penale di pubblicare determinate informazioni relative a un imputato costituisce una misura censoria inammissibile qualora manchi un'adeguata base legale (DTF 141 I 211 consid. 3.3–3.5). Il divieto di censura non esclude che, dopo la pubblicazione, possano essere fatte valere responsabilità civili (→ art. 28 segg. CC) o penali; tali sanzioni successive non costituiscono censura in senso costituzionale (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 562).
3.3 Segreto redazionale (art. 17 cpv. 3 Cost.)
N. 12 Il segreto redazionale protegge gli operatori dei media dal dover rivelare l'identità delle loro fonti nonché il contenuto e le fonti delle loro informazioni. Esso rappresenta una «condizione fondamentale e pietra angolare della libertà di stampa» (DTF 132 I 181 consid. 2.1) e serve mediatamente alla funzione di vigilanza dei media in una società democratica: senza protezione delle fonti, le fonti stesse non trasmetterebbero più informazioni agli operatori dei media, ostacolando così il libero flusso delle notizie.
N. 13 La garanzia costituzionale è concretizzata a livello legislativo dall'art. 172 CPP (in precedenza art. 27bis CP), che prevede un diritto di astensione dalla testimonianza per gli operatori dei media che esercitano la professione a titolo professionale e per le loro persone ausiliarie. La protezione delle fonti vale per le persone che «a titolo professionale si occupano della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione che appare periodicamente». Il Tribunale federale ha interpretato la nozione di informazione in senso ampio: anche parti di intrattenimento e commenti di blog possono rientrare nella protezione delle fonti, purché non abbiano esclusivamente una funzione di intrattenimento senza alcuna funzione informativa (DTF 136 IV 145 consid. 3.5–3.8). Il divieto di sequestro ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP riguarda inoltre non soltanto i documenti presso l'operatore dei media, ma anche quelli presso l'imputato o terzi (DTF 140 IV 108).
N. 14 Il segreto redazionale non è illimitato. Restrizioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 10 n. 2 CEDU se si fondano su una base legale, rispondono a un interesse pubblico e sono proporzionate. Secondo il Tribunale federale e la Corte EDU, la deroga presuppone «circostanze straordinarie» (DTF 132 I 181 consid. 2.1; Corte EDU, Goodwin contro Regno Unito, Recueil CourEDH 1996-II, n. 39 seg.). L'art. 172 cpv. 2 CPP prevede un catalogo esaustivo di reati gravi per i quali la protezione delle fonti può essere derogata. Anche in presenza di un reato catalogato, l'art. 36 Cost. esige un esame della proporzionalità nel caso concreto: la testimonianza deve essere «assolutamente indispensabile» per l'accertamento del reato (DTF 132 I 181 consid. 4.2).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 15 Le ingerenze nella libertà dei media devono soddisfare cumulativamente le condizioni di → art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico o tutela di diritti fondamentali di terzi, proporzionalità (idoneità, necessità, ragionevolezza) e rispetto del nucleo essenziale. Le ingerenze gravi — in particolare i divieti di pubblicazione, la completa esclusione dell'accesso dei media alle udienze giudiziarie — richiedono una base espressa nella legge in senso formale (DTF 141 I 211 consid. 3.2; DTF 143 I 194 consid. 3.2). Il Tribunale federale esamina nelle restrizioni dei diritti fondamentali se l'ingerenza sia lieve o grave; un'ingerenza grave sussiste ad esempio quando gli operatori dei media vengono posti in una posizione deteriore rispetto al restante pubblico del processo (DTF 141 I 211 consid. 3.3.3).
N. 16 La libertà dei media può essere limitata da diritti fondamentali contrapposti di terzi — in particolare dalla protezione della personalità (→ art. 13 Cost., → art. 28 CC), dalla tutela della vita privata e dell'integrità fisica. Per le persone della vita pubblica («persone relative della storia contemporanea»), i media dispongono di maggiori possibilità di informazione (DTF 141 I 211 consid. 3.3.2). Resta assolutamente inammissibile qualsiasi forma di censura preventiva statale (art. 17 cpv. 2 Cost.). La libertà dei media non giustifica di per sé metodi di raccolta di informazioni illeciti, quali l'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio o l'entrata illegale nel territorio (DTF 127 IV 122; DTF 127 IV 166).
#5. Questioni controverse
N. 17 Rapporto tra art. 16 e art. 17 Cost.: È controverso se l'art. 17 Cost. fondi un campo di protezione autonomo ed esteso rispetto all'art. 16 Cost. — in particolare riguardo all'accesso alle informazioni provenienti da fonti non generalmente accessibili. Il Tribunale federale ha lasciato espressamente aperta la questione in DTF 137 I 8 consid. 2.7, constatando che la ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 36 Cost. «rimane la stessa, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga sotto il titolo della libertà d'informazione o della libertà dei media». Burkert (in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a ed. 2008, N. 18 ad art. 17 Cost.) considera la libertà dei media un puro diritto di difesa senza autonoma pretesa di prestazione. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 523, 537 seg.) propendono per un campo di protezione esteso della libertà d'informazione, che includa la trasparenza statale affinché il controllo democratico non divenga illusorio. Zeller (Öffentliches Medienrecht, 2004, pag. 108) sottolinea il margine di discrezionalità redazionale nella scelta della forma di presentazione giornalistica come contenuto autonomo dell'art. 17 Cost.
N. 18 Portata del divieto di censura: È controverso se il divieto assoluto di censura dell'art. 17 cpv. 2 Cost. riguardi anche le misure cautelari temporaneamente limitate nel tempo nell'ambito della procedura civile (→ art. 261 CPC) che, come «misura provvisionale», vietano temporaneamente la pubblicazione di determinati contenuti. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 562) sussumono tali misure in linea di principio sotto il divieto di censura, nella misura in cui si rivolgono al contenuto di future pubblicazioni. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862) operano una distinzione: le misure che bloccano a breve termine una pubblicazione già pronta equivalgono alla censura preventiva e sono incostituzionali; i divieti successivi di una comunicazione già diffusa devono invece essere trattati come ingerenza nella libertà generale dei media ed esaminati ai sensi dell'art. 36 Cost.
N. 19 Ambito di applicazione soggettivo del segreto redazionale nello spazio digitale: L'estensione della protezione delle fonti alle bloggers e ai blogger nonché ai commentatori online è controversa in dottrina e giurisprudenza. Il Tribunale federale ha deciso in DTF 136 IV 145 consid. 3.3–3.8 che i blog sul sito di un'impresa mediatica si qualificano come media che appaiono periodicamente e che anche i commenti di privati possono rientrare nella protezione delle fonti dell'impresa mediatica, se compaiono nella parte redazionale. Werly (La protection du secret rédactionnel, 2005, pag. 238 seg.) e Zeller (BSK StGB I, 2a ed. 2007, N. 21 ad art. 28a CP) criticano il fatto che il confine tra informazione e intrattenimento rimanga dogmaticamente incoerente e generi insicurezza giuridica. Trechsel/Noll (Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6a ed. 2004, pag. 240) ravvisano nel catalogo delle eccezioni dell'art. 172 cpv. 2 CPP un tentativo di creare certezza giuridica, che tuttavia non è pienamente riuscito sul piano sistematico.
#6. Indicazioni pratiche
N. 20 Censura di un'ingerenza: Chi, in qualità di operatore dei media, fa valere una violazione dell'art. 17 Cost. deve innanzitutto esporre il campo di protezione (attività publicistica) e poi dimostrare che l'atto statale limita la libertà di raccolta, elaborazione o diffusione delle informazioni. Il Tribunale federale esamina in seguito le condizioni dell'art. 36 Cost. In caso di ingerenze gravi (in particolare divieti di pubblicazione, completa esclusione dell'accesso dei media) vale il requisito di un'espressa base nella legge in senso formale; l'assenza di tale base è già sufficiente per dichiarare l'ingerenza inammissibile (DTF 141 I 211 consid. 3.5).
N. 21 Protezione delle fonti nella pratica: Gli operatori dei media possono rifiutare la testimonianza sulle fonti anche in presenza di un'eccezione formalmente soddisfatta (art. 172 cpv. 2 CPP), qualora la proporzionalità nel caso concreto non sia rispettata. È determinante se la testimonianza sia idonea e necessaria per l'accertamento del reato nonché ragionevole in rapporto alla protezione delle fonti (DTF 132 I 181 consid. 4.1–4.5). La mera possibilità che sussista un reato catalogato non è sufficiente; è richiesto un sospetto fondato di reato (Zeller, BSK StGB I, 2a ed. 2007, N. 28 ad art. 28a CP).
N. 22 Cronaca giudiziaria: Le croniste e i cronisti giudiziari accreditati godono di una posizione privilegiata rispetto al restante pubblico del processo; le misure che li pongono in una posizione deteriore rispetto al restante pubblico devono essere qualificate come ingerenza grave (DTF 141 I 211 consid. 3.3.3). L'esclusione dei media dalle udienze giudiziarie è ammissibile, secondo DTF 143 I 194 consid. 3.1, soltanto in presenza di interessi contrapposti preponderanti e limitatamente alle fasi procedurali interessate. Il rapporto tra pubblicità della giustizia (→ art. 30 cpv. 3 Cost.), libertà dei media e protezione della personalità richiede sempre una ponderazione attenta del caso concreto, nella quale alla protezione dei minori e delle vittime può essere attribuito un peso particolare.
N. 23 Conformità alla CEDU: L'art. 10 CEDU protegge la libertà dei media quale parte della libertà d'opinione e deve essere verificato ad ogni restrizione dell'art. 17 Cost. La Corte EDU ha sviluppato in Goodwin contro Regno Unito (Recueil CourEDH 1996-II) la protezione delle fonti come nucleo essenziale della libertà di stampa e richiede, anche per i reati catalogati, un esame della proporzionalità nel caso concreto. I tribunali svizzeri hanno integrato tale giurisprudenza nell'art. 172 CPP e nella prassi relativa all'art. 17 cpv. 3 Cost. (DTF 132 I 181 consid. 2.1; DTF 136 IV 145 consid. 3.1). Divergenze tra il Tribunale federale e la Corte EDU sussistono segnatamente riguardo alla portata delle pretese positive di accesso: la Corte EDU tende a riconoscere ai sensi dell'art. 10 CEDU obblighi di agire statali più estesi per promuovere l'accesso alle informazioni rispetto a quanto il Tribunale federale abbia finora dedotto dall'art. 17 Cost.
Art. 17 Cost.
#Giurisprudenza
#Fondamenti della libertà dei media
DTF 137 I 8 del 23 dicembre 2010 Le riprese cinematografiche in uno stabilimento di esecuzione delle pene rientrano, indipendentemente dal contenuto concreto, nell'ambito di protezione della libertà dei media. La libertà dei media protegge l'attività pubblicistica nel suo insieme, compresa la ricerca e la diffusione di informazioni.
«La realizzazione di un'intervista televisiva in uno stabilimento di esecuzione delle pene rientra, indipendentemente dal contenuto concreto del contributo, nell'ambito di protezione della libertà dei media.»
DTF 130 I 369 del 7 luglio 2004 L'impedimento poliziesco dell'accesso a Davos in occasione del Forum economico mondiale lede un giornalista nella libertà personale nonché nella libertà di opinione, di informazione e di stampa. La libertà di informazione comprende anche il diritto a procurarsi informazioni senza impedimenti.
«L'impedimento poliziesco dell'accesso a Davos in occasione del Forum economico mondiale 2001 lede il giornalista interessato nella libertà personale nonché nella libertà di opinione, di informazione e di stampa.»
#Divieto di censura (art. 17 cpv. 2 Cost.)
DTF 141 I 211 del 6 novembre 2015 I divieti di pubblicazione penali rivolti ai media sono ammissibili solo in presenza di una base legale sufficiente. Il divieto generale di pubblicare determinate informazioni su un imputato costituisce una censura inammissibile.
«Il divieto pronunciato dal giudice penale nei confronti dei cronisti di tribunale sotto minaccia di multa disciplinare, di pubblicare determinate informazioni sull'imputato, era inammissibile per mancanza di una base legale sufficiente.»
DTF 137 I 209 del 14 luglio 2011 Le condizioni per l'accesso dei media alle udienze sono ammissibili se proporzionate. Il giornalista che non rispetta le disposizioni del tribunale può essere escluso dal procedimento.
«Il cronista che non si sottopone alla disposizione del tribunale per l'accesso al dibattimento principale (qui: il mantenimento dell'anonimato dei partecipanti al procedimento) può essere escluso dal medesimo.»
#Segreto redazionale (art. 17 cpv. 3 Cost.)
DTF 140 IV 108 del 22 luglio 2014 Il divieto di sequestro dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP non comprende soltanto i documenti presso l'operatore dei media, ma anche quelli presso l'imputato o presso terzi. Il segreto redazionale protegge l'intero traffico tra imputati e operatori dei media.
«Il divieto di sequestro non comprende soltanto i documenti che si trovano presso l'operatore dei media, ma anche quelli che si trovano presso l'imputato o presso terzi.»
DTF 132 I 181 dell'11 maggio 2006 La protezione delle fonti può essere violata solo in presenza di uno straordinario interesse pubblico. L'interesse al chiarimento di un delitto contro la vita non giustifica senz'altro la rivelazione di fonti giornalistiche.
«L'interesse al chiarimento del delitto contro la vita qui in questione non presenta quel peso straordinario che permetterebbe di obbligare il giornalista a rivelare le sue fonti di informazione.»
#Giustificazione tramite libertà dei media
DTF 127 IV 122 dell'11 ottobre 2001 La libertà dei media non giustifica l'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio. L'attività giornalistica non legittima di per sé la ricerca illecita di informazioni.
«Un'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio non può essere giustificata né dalla libertà dei media né da presunti doveri professionali giornalistici.»
DTF 127 IV 166 dell'11 ottobre 2001 L'ingresso illecito di un giornalista per procurarsi informazioni non può essere giustificato dalla libertà di stampa. La tutela di interessi legittimi presuppone mezzi proporzionati.
«I presupposti del motivo di giustificazione extralegale della tutela di interessi legittimi non sono adempiuti nel caso di un giornalista che entra illecitamente in Svizzera insieme a un gruppo di rifugiati.»
#Cronaca giudiziaria e pubblicità della giustizia
DTF 143 I 194 del 22 febbraio 2017 L'esclusione dei media dalle udienze è ammissibile solo in presenza di interessi contrari preponderanti. Il significato democratico e di Stato di diritto della pubblicità della giustizia impone un'applicazione restrittiva.
«Il significato democratico e di Stato di diritto del principio della pubblicità della giustizia impone di ammettere un'esclusione del pubblico e degli operatori dei media nei procedimenti penali soltanto in modo molto restrittivo, cioè in presenza di interessi contrari preponderanti.»
DTF 147 I 463 del 26 maggio 2021 Il principio della pubblicità della giustizia non conferisce agli operatori dei media alcun diritto di consultare gli atti di procedimenti penali conclusi. La libertà dei media si limita alla cronaca su udienze pubbliche.
«Il principio della pubblicità della giustizia e il diritto legale di pubblicità non costituiscono una base sufficiente per un diritto di consultazione degli atti in un procedimento penale concluso.»
#Libertà di radiodiffusione
DTF 136 I 167 del 10 dicembre 2009 Un diritto di antenna esiste solo eccezionalmente. Il rifiuto dell'accesso a programmi di diritto pubblico è contrario alla Costituzione solo in caso di discriminazione o trattamento arbitrario.
«Conferma della giurisprudenza secondo cui solo eccezionalmente esiste un 'diritto di antenna'. Se in relazione all'accesso al programma è immaginabile un pregiudizio di posizioni costituzionalmente protette, deve aver luogo una ponderazione caso per caso.»
#Libertà di informazione e principio di pubblicità
DTF 142 II 313 del 18 maggio 2016 L'art. 17 Cost. è strettamente connesso al principio di pubblicità dell'amministrazione. La libertà di informazione dei media è concretizzata dalla Legge federale sul principio di pubblicità dell'amministrazione.
«Secondo la Legge sulla trasparenza della Confederazione esiste un diritto soggettivo di accesso ai documenti ufficiali delle unità amministrative della Confederazione sotto riserva delle eccezioni legali.»
DTF 127 I 145 del 27 giugno 2001 La libertà di informazione non conferisce alcun diritto generale di procurarsi informazioni da fonti non generalmente accessibili. L'accesso ad atti penali archiviati non è compreso nella libertà dei media.
«La libertà di informazione e di scienza non conferiscono alcun diritto generale di procurarsi informazioni da fonti non generalmente accessibili.»