Testo di legge
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1L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.

Art. 168 Cost. — Panoramica

L'art. 168 Cost. disciplina uno dei compiti più importanti del Parlamento: l'elezione dei supremi funzionari dello Stato. L'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati riuniti) elegge quattro gruppi di persone: tutti e sette i consiglieri federali, la cancelliera o il cancelliere della Confederazione, tutti i giudici del Tribunale federale nonché il generale dell'esercito.

Questa competenza elettorale rende il Parlamento l'anello di congiunzione democratico tra il popolo e i supremi organi dello Stato. Mentre il popolo elegge i membri del Parlamento, il Parlamento a sua volta elegge il governo e i supremi giudici. Inoltre la legge può conferire al Parlamento ulteriori compiti elettorali.

Persone interessate: Tutti i candidati e le candidate per le cariche menzionate nonché i titolari di carica già eletti in caso di rielezioni. Il corpo elettorale è costituito dai 246 membri di entrambe le Camere del Parlamento.

Conseguenze giuridiche: L'elezione ha effetto costitutivo (fonda la carica). Le persone elette devono in principio accettare la carica. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi. Gli atti elettorali del Parlamento non possono essere impugnati davanti ai tribunali, ma devono seguire i principi dello Stato di diritto.

Esempio pratico: Per l'elezione del presidente della Confederazione del 2024 tutti e sette i consiglieri federali si sono presentati per la rielezione. Il Parlamento li ha eletti singolarmente con votazione segreta. Viola Amherd ha ottenuto per la presidenza della Confederazione 158 voti su 245 ed è così diventata presidente della Confederazione per il 2024.

Le procedure elettorali seguono tradizioni secolari: per le elezioni del Consiglio federale si svolgono tanti scrutini quanti sono necessari. I giudici federali sono normalmente eletti per sei anni. Il generale viene eletto solo in caso di servizio attivo.