L'articolo 167 Cost. conferisce all'Assemblea federale (il Parlamento svizzero) il potere centrale sulle finanze federali. Il Parlamento decide su tutte le spese della Confederazione. Approva ogni anno il budget (denominato preventivo) e verifica alla fine dell'anno il consuntivo.
Questa norma garantisce che solo la rappresentanza popolare decida sui soldi dei contribuenti. Il Consiglio federale (il governo) non può sostenere spese maggiori senza il consenso del Parlamento. Questo è un elemento importante della separazione dei poteri (ripartizione del potere statale tra diverse autorità).
Applicazione concreta: Se la Confederazione vuole costruire una nuova autostrada, il Parlamento deve approvare i costi. Prima il denaro viene inserito nel budget annuale. Successivamente il Parlamento controlla se il denaro è stato effettivamente speso per lo scopo previsto.
I tre compiti principali sono:
Decidere le spese: Il Parlamento approva tutte le spese maggiori della Confederazione
Stabilire il preventivo: Ogni anno il Parlamento approva il budget per l'anno seguente
Approvare il consuntivo: Alla fine dell'anno il Parlamento verifica se il governo ha utilizzato correttamente il denaro
Il Parlamento non può trasferire queste competenze ad altre autorità. Esse sono il cuore del controllo democratico sulle finanze statali.
N. 1 L'art. 167 Cost. è stato introdotto nel quadro della revisione totale della Costituzione federale del 1999 e riunisce le competenze finanziarie dell'Assemblea federale in un'unica disposizione. Il Messaggio su una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) sottolinea che questa norma sancisce a livello costituzionale la tradizionale sovranità parlamentare in materia di bilancio. La disposizione ha ripreso dal punto di vista contenutistico la prassi vigente sotto la vecchia Costituzione federale del 1874, dove le competenze di bilancio erano sparse in diversi articoli.
N. 2 La norma è stata formulata volutamente in modo conciso per lasciare all'Assemblea federale un sufficiente margine di manovra nell'esercizio delle sue competenze finanziarie. L'assemblea costituente ha voluto in tal modo sottolineare il ruolo centrale del Parlamento nell'economia finanziaria della Confederazione (FF 1997 I 434).
N. 3 L'art. 167 Cost. è collocato nel 5° titolo «Autorità federali» sotto il 1° capitolo «Assemblea federale». La norma è strettamente collegata con:
→ Art. 126 Cost. (condotta del bilancio), che disciplina i principi materiali della politica finanziaria
→ Art. 159 cpv. 3 lett. b Cost., che prevede maggioranze qualificate per certe decisioni di spesa
→ Art. 166 Cost. (alta vigilanza), che comprende anche la vigilanza finanziaria
→ Art. 183 Cost., che delimita le competenze finanziarie del Consiglio federale
N. 4 La disposizione concretizza il principio della separazione dei poteri (→ art. 144 Cost.) nell'ambito finanziario: il Parlamento quale rappresentanza popolare decide sull'utilizzo delle finanze statali, mentre l'esecutivo è responsabile dell'esecuzione.
N. 5«Spese della Confederazione»: questo concetto comprende tutte le utilizzazioni di mezzi della Confederazione, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1823). La dottrina dominante distingue tra spese una tantum e ricorrenti, entrambe sottostanti alla competenza decisionale parlamentare (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, § 12 N 28).
N. 6«Preventivo»: il preventivo (budget) è la pianificazione finanziaria vincolante per un esercizio contabile. Secondo Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 167 N 8) ha una doppia natura: è da un lato strumento di pianificazione, dall'altro base di autorizzazione per le spese. Il preventivo vincola l'amministrazione, ma non dà diritti soggettivi a terzi (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2a ed. 2024, art. 167 N 12).
N. 7«Conto di Stato»: il conto di Stato documenta le entrate e le spese effettive di un esercizio contabile. La sua approvazione da parte dell'Assemblea federale ha primariamente una funzione di controllo politico e scarica il Consiglio federale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, § 18 N 45).
N. 8 L'art. 167 Cost. fonda una competenza esclusiva dell'Assemblea federale nell'ambito finanziario. Il Consiglio federale non può effettuare spese che vadano oltre il preventivo approvato senza autorizzazione parlamentare (Sägesser, Kommentar zum Finanzhaushaltgesetz, 2a ed. 2014, art. 4 N 15).
N. 9 Le decisioni dell'Assemblea federale secondo l'art. 167 Cost. non sono soggette a referendum (→ art. 163 cpv. 2 Cost.). Ciò rafforza la sovranità finanziaria parlamentare, ma esclude ampiamente il controllo democratico diretto (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 892).
N. 10 Le violazioni dei crediti approvati possono avere conseguenze disciplinari e penali (→ art. 314 CP). La responsabilità colpisce primariamente le autorità esecutive, non il Parlamento stesso.
N. 11Efficacia vincolante del preventivo: è controverso il grado dell'efficacia vincolante del preventivo. Tschannen (Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5a ed. 2021, § 42 N 18) rappresenta un vincolo rigoroso, mentre Lienhard/Mächler (Finanzrecht, 2017, N 234) invocano maggiore flessibilità per eventi imprevisti. La prassi segue una soluzione di compromesso con crediti aggiuntivi.
N. 12Grado di dettaglio: è discusso in modo controverso il grado di dettaglio richiesto del preventivo. Sägesser (op. cit., art. 5 N 8) richiede una ripartizione dettagliata per un controllo parlamentare effettivo. Waldmann (BSK BV, art. 167 N 15) mette in guardia contro un sovracontrollo dell'esecutivo tramite disposizioni di bilancio troppo minuziose. La vigente legge sulla gestione finanziaria cerca una via di mezzo.
N. 13Rapporto con le leggi materiali: è controverso il rapporto tra decisioni di spesa secondo l'art. 167 Cost. e obblighi di spesa legali. L'opinione maggioritaria (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar, art. 167 N 14; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1825) vede le leggi materiali come base sufficiente per le spese. Una minoranza (Reich, Finanzordnung, 2012, p. 156) richiede ulteriori decisioni di credito.
N. 14 L'Assemblea federale esercita le sue competenze secondo l'art. 167 Cost. nel processo di bilancio annuale. Le commissioni finanziarie parlamentari preparano le decisioni ed esaminano approfonditamente le proposte del Consiglio federale. Il preventivo deve essere deciso al più tardi nella sessione invernale.
N. 15 In caso di superamento dei crediti è obbligatorio ottenere crediti aggiuntivi. Eccezioni valgono solo per spese urgenti e improrogabili (→ art. 34 legge sulla gestione finanziaria). L'approvazione successiva da parte dell'Assemblea federale è però necessaria anche in tal caso.
N. 16 Il conto di Stato viene trattato tipicamente nella sessione estiva dell'anno successivo. La sua approvazione ha primariamente significato politico, ma in caso di gravi violazioni può portare all'attivazione di procedure di responsabilità (→ art. 14 legge sulla responsabilità).
L'art. 167 Cost. quale norma organizzativa sul diritto di bilancio dell'Assemblea federale è raramente oggetto della giurisprudenza del Tribunale federale. Le decisioni disponibili si occupano principalmente delle competenze analoghe in materia di bilancio a livello cantonale e comunale, benché i principi sviluppati siano rilevanti anche per il livello federale.
DTF 95 I 531 del 15 ottobre 1969
Il Tribunale federale ha sviluppato in questo referendum finanziario cantonale i principi sul rapporto tra decisione di bilancio e decisione di spesa.
Il significato giuridico delle decisioni di bilancio varia a seconda della situazione: esse contengono principalmente una rappresentazione delle entrate e uscite previste, ma possono anche includere decisioni materiali di spesa.
«La decisione del Gran Consiglio di inserire nel bilancio gli affitti richiesti costituisce pertanto - almeno per quanto riguarda l'autorizzazione iniziale - una vera decisione di spesa [...].»
Questa giurisprudenza sulla doppia natura delle decisioni di bilancio è trasferibile all'art. 167 Cost.: attraverso la fissazione del preventivo, l'Assemblea federale non decide soltanto una panoramica delle finanze pianificate, ma anche le spese materiali della Confederazione.
La scarsa giurisprudenza sull'art. 167 Cost. conferma la ripartizione costituzionale fondamentale delle competenze finanziarie. Il Tribunale federale rispetta la sovranità finanziaria dell'Assemblea federale sancita nell'art. 167 Cost. e la esamina solo con riserbo.
Il dibattito parlamentare del 2 novembre 2009 (raccomandazione IFPDT sulla documentazione aggiuntiva preventivo 2010) ha sottolineato che «il potere finanziario spetta all'Assemblea federale» e che il preventivo viene ultimamente approvato mediante decisione parlamentare.
Il numero ridotto di decisioni DTF sull'art. 167 Cost. riflette la natura politica delle competenze di bilancio. Le controversie su decisioni di spesa, preventivo e consuntivo vengono tipicamente risolte nel processo politico dell'Assemblea federale e non davanti ai tribunali.
Ciò corrisponde alla logica istituzionale del principio di separazione dei poteri: la giustizia si trattiene dal controllo delle decisioni finanziarie parlamentari, finché queste avvengono nel quadro delle competenze costituzionali.
La giurisprudenza disponibile conferma l'art. 167 Cost. quale elemento centrale della sovranità parlamentare sul bilancio. I tribunali riconoscono la competenza globale dell'Assemblea federale su spese, preventivo e consuntivo e intervengono solo in caso di violazioni costituzionali evidenti. La configurazione pratica di queste competenze spetta al potere discrezionale politico dell'Assemblea federale.