Testo di legge
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1L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero.

2Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 166 Cost.

Panoramica

L'art. 166 Cost. disciplina le competenze di politica estera dell'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati). Il Parlamento ha tre importanti compiti in materia di politica estera.

Primo compito: Partecipazione alla definizione della politica estera
L'Assemblea federale contribuisce a determinare quali obiettivi di politica estera persegue la Svizzera. Può impartire mandati al Consiglio federale per i negoziati e deve essere informata sui piani di politica estera importanti. Esempio: Prima che la Svizzera negozi un accordo quadro con l'UE, il Parlamento discute gli obiettivi e i limiti dei negoziati.

Secondo compito: Controllo delle relazioni estere
Il Parlamento sorveglia se il Consiglio federale attua correttamente la politica estera. Può richiedere rapporti e intervenire in caso di problemi. Questo controllo è esercitato principalmente dalle Commissioni della politica estera (CPE).

Terzo compito: Approvazione di trattati di diritto internazionale
Prima che la Svizzera sottoscriva un trattato internazionale, il Parlamento deve dare il suo consenso. Ciò vale per tutti gli accordi internazionali importanti come trattati di libero scambio, convenzioni per evitare le doppie imposizioni o accordi di cooperazione. Solo i trattati tecnici minori possono essere conclusi dal Consiglio federale da solo.

Significato pratico
Questa disciplina impedisce che il Consiglio federale decida da solo sulla politica estera. Il Parlamento come rappresentanza popolare ha l'ultima parola sugli impegni internazionali importanti. Senza approvazione parlamentare la Svizzera non può concludere alcun trattato di diritto internazionale significativo.