Testo di legge
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Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Panoramica

L'art. 158 Cost. garantisce che le sedute del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati siano pubbliche. Ciò significa: chiunque può seguire i dibattiti parlamentari. Cittadine e cittadini hanno libero accesso alle sale del Consiglio. I media possono riferire in diretta. I dibattiti vengono trasmessi e diffusi in streaming su Internet.

La Costituzione consente però eccezioni. La legge sul Parlamento (LParl) le disciplina nel dettaglio. L'eccezione più importante: le sedute delle commissioni sono riservate (art. 47 cpv. 1 LParl). Là i parlamentari preparano le leggi. Possono discutere apertamente senza che il pubblico ascolti. Anche le sedute dei gruppi parlamentari non sono pubbliche.

In casi rari i Consigli stessi possono escludere il pubblico. Ciò avviene solo per temi molto delicati come i segreti di Stato. A tal fine occorre un decreto formale del Consiglio (art. 4 LParl).

Esempio dalla prassi: Un giornalista vuole riferire su una seduta della commissione per la revisione del diritto penale. Non può entrare nella seduta perché è riservata. Ma non appena la commissione pubblica il suo rapporto, può scriverne. Il successivo dibattito in Consiglio nazionale è poi nuovamente pubblico.

Il Tribunale federale ha confermato in BGE 107 IV 185: la riservatezza delle sedute delle commissioni è legittima. Essa consente una libera formazione dell'opinione senza pressioni esterne.

La pubblicità delle sedute dei Consigli è un pilastro fondamentale della democrazia. Essa rende possibile il controllo democratico. Cittadine e cittadini possono osservare i loro rappresentanti al lavoro. I media possono riferire criticamente. Così il Parlamento rimane responsabile verso il popolo.