Testo di legge
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1Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

2Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere.

3La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente: a. la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare; b. Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009 , in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo; c. Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009 , in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo; d. il preventivo o un’aggiunta al medesimo. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 3394 3401 ).

Art. 156 Cost.

Panoramica

L'art. 156 Cost. disciplina il funzionamento dell'Assemblea federale (il Parlamento svizzero). L'Assemblea federale è composta da due Camere: il Consiglio nazionale con 200 membri e il Consiglio degli Stati con 46 membri.

Deliberazione separata: I due Consigli deliberano separatamente l'uno dall'altro. Il Consiglio nazionale si riunisce nella sua sala, il Consiglio degli Stati nella propria sala. Ogni Consiglio discute e decide autonomamente sugli affari.

Entrambi i Consigli devono approvare: Affinché una legge o un'altra decisione diventi valida, entrambi i Consigli devono decidere esattamente la stessa cosa. Se solo un Consiglio approva, ciò non è sufficiente. Questa regola vale per tutte le decisioni importanti come le leggi, il bilancio statale o i trattati internazionali.

Quando i Consigli non si accordano: A volte i Consigli hanno opinioni diverse. In tal caso esistono procedure speciali per giungere comunque a una soluzione. Questo è particolarmente importante per le iniziative popolari (proposte del popolo per modifiche costituzionali), per il bilancio statale o per l'attuazione di revisioni costituzionali. Qui non può esserci alcun blocco.

Esempio pratico: Se il Consiglio nazionale approva una nuova legge ambientale con regole più severe, ma il Consiglio degli Stati vuole prescrizioni più moderate, i Consigli devono negoziare finché non trovano una soluzione comune. Solo allora la legge diventa valida.

Questa disciplina garantisce che sia il popolo (rappresentato dal Consiglio nazionale) sia i Cantoni (rappresentati dal Consiglio degli Stati) possano partecipare alle decisioni importanti.