Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa.
Panoramica
L'art. 152 Cost. disciplina l'elezione degli organi direttivi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Ciascun Consiglio elegge dai propri membri tre persone: un presidente, un primo vicepresidente e un secondo vicepresidente. Questi uffici durano un anno. La rielezione diretta è vietata.
Direttamente interessati sono tutti i membri del Parlamento che possono essere candidati per le presidenze. Le persone elette dirigono le sedute consiliari e rappresentano il loro Consiglio verso l'esterno. Indirettamente la norma si ripercuote su tutti i cittadini, poiché garantisce la direzione democratica del Parlamento.
L'elezione avviene a scrutinio segreto nell'ultima settimana della sessione invernale per l'anno parlamentare seguente. È richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 130 LParl). Nell'elezione i Consigli badano informalmente a un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.
Il presidente del Consiglio dirige le sedute e al Consiglio nazionale ha voto decisivo in caso di parità (art. 50 cpv. 2 LParl). I vicepresidenti lo sostituiscono in caso di impedimento (art. 34 LParl). Il divieto di rielezione impedisce una concentrazione di potere e rafforza il principio svizzero di collegialità.
Se la consigliera nazionale Müller viene eletta presidente nel 2024, non può candidarsi nuovamente come presidente nel 2025. Potrebbe però essere eletta vicepresidente o diventare nuovamente presidente dopo una pausa. La Costituzione federale esige questa rotazione dal 1848 come protezione contro la concentrazione di potere (FF 1997 I 386).
Le violazioni del divieto di rielezione sono giuridicamente inefficaci. Poiché le elezioni parlamentari appartengono agli "interna corporis", non esiste tutela giuridica presso i tribunali. Il controllo avviene attraverso l'autocontrollo parlamentare, la pressione politica e i rapporti dei media. In 175 anni di storia costituzionale il divieto è sempre stato rispettato.
N. 1 L'art. 152 Cost. corrisponde sostanzialmente al precedente art. 79 aCost. (Costituzione federale del 1874). La norma è stata ripresa praticamente immutata nel quadro della revisione totale del 1999. Il Messaggio concernente una nuova costituzione federale del 20 novembre 1996 rileva al riguardo: «L'organizzazione dell'Assemblea federale non subisce modifiche fondamentali. Le regolamentazioni vigenti concernenti l'elezione degli uffici di presidenza delle Camere si sono dimostrate valide e sono mantenute» (FF 1997 I 423).
N. 2 La rotazione annuale degli uffici di presidenza delle Camere affonda le sue radici nel principio svizzero della collegialità e nell'idea della limitazione del potere. Già la Costituzione elvetica del 1798 conosceva presidenze temporalmente limitate. La limitazione a un anno con divieto di rielezione si stabilì definitivamente con la Costituzione federale del 1848 e da allora non è mai stata messa in discussione (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, art. 152 n. 2).
N. 3 L'art. 152 Cost. si trova nel titolo 3° (Autorità federali), capitolo 1° (Assemblea federale), sezione 2ª (Organizzazione e procedura). La norma appartiene alle norme di organizzazione parlamentare e come tale disciplina la struttura interna dell'Assemblea federale. È in stretto rapporto con:
→ Art. 151 Cost. (Sessioni)
→ Art. 153 Cost. (Commissioni parlamentari)
→ Art. 156 Cost. (deliberazioni separate)
→ Art. 171 Cost. (Legge sul Parlamento)
N. 4 La disposizione concretizza il principio dell'autonomia parlamentare (→ art. 150 cpv. 2 Cost.). Come norma organizzativa appartiene al settore degli «interna corporis», che sono in linea di principio sottratti al controllo giurisdizionale (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, n. 1682).
#Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 5Organo elettorale: «Ogni Camera» designa il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati separatamente. Entrambe le Camere eleggono i loro uffici di presidenza indipendentemente l'una dall'altra. La formulazione «nel suo seno» significa che sono eleggibili solo i membri della rispettiva Camera (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2ª ed. 2024, art. 152 n. 3).
N. 6Cariche elettive: La norma esige l'elezione di tre persone:
Una presidente o un presidente
Una prima vicepresidente o un primo vicepresidente
Una seconda vicepresidente o un secondo vicepresidente
La formulazione neutrale rispetto al genere è stata introdotta con la revisione totale del 1999 e corrisponde all'art. 7 cpv. 2 della Legge sulle lingue (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, § 46 n. 28).
N. 7Durata della carica: La formulazione «per la durata di un anno» intende l'anno parlamentare, che inizia di volta in volta con la sessione invernale. L'elezione avviene tradizionalmente nell'ultima settimana della sessione invernale per l'anno seguente (art. 8 cpv. 1 LParl).
N. 8Divieto di rielezione: «È esclusa la rielezione per l'anno seguente» significa un divieto assoluto della rielezione immediata nella stessa carica. Dopo la scadenza di un anno è tuttavia ammessa una nuova elezione. Il divieto vale per carica: un presidente di Camera può essere eletto vicepresidente l'anno seguente (Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 2014, § 10 n. 15).
N. 9 L'elezione degli uffici di presidenza ha le seguenti conseguenze giuridiche:
Funzione direttiva: Il presidente/la presidente dirige le sedute della Camera (art. 33 LParl)
Potere di rappresentanza: Rappresentanza esterna della Camera
Voto decisivo: In caso di parità di voti nel Consiglio nazionale (art. 50 cpv. 2 LParl)
Sostituzione: I vicepresidenti sostituiscono in caso di impedimento (art. 34 LParl)
N. 10 Una violazione del divieto di rielezione renderebbe l'elezione incostituzionale. L'attuazione non avviene tuttavia per via giudiziaria, ma attraverso l'autocontrollo parlamentare e la pressione politica (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ª ed. 2014, § 13 n. 42).
N. 11Natura giuridica del divieto di rielezione: Nella dottrina è controverso se il divieto di rielezione sia cogente o dispositivo:
Ehrenzeller (St. Galler Kommentar BV, art. 152 n. 5) sostiene che il divieto è assoluto e non può essere aggirato nemmeno con una decisione unanime della Camera.
Waldmann (BSK BV, art. 152 n. 7) ritiene invece che in situazioni straordinarie (p. es. pandemia, guerra) sia pensabile una gestione pragmatica.
Graf (Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, § 10 n. 18) assume una posizione intermedia: il divieto vale in linea di principio in modo assoluto, ma in caso di impossibilità di nuova elezione è ammessa una continuazione temporanea dell'esercizio della carica.
N. 12Giustiziabilità: Vi è consenso sul fatto che le elezioni secondo l'art. 152 Cost. come interna corporis non sono giustiziabili. È tuttavia controversa la portata di questo principio:
Häfelin/Haller (Bundesstaatsrecht, n. 1683) escludono categoricamente ogni controllo giurisdizionale.
Rhinow/Schefer (Verfassungsrecht, § 46 n. 30) ritengono pensabile una giustiziabilità in caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali.
N. 13Procedura elettorale: Le elezioni avvengono a scrutinio segreto e in scrutini separati per ogni carica. L'ordine è: 1. Presidente/a, 2. Primo/a vicepresidente/a, 3. Secondo/a vicepresidente/a. È richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 130 LParl).
N. 14Rotazione nella prassi: Si è stabilita una rotazione informale: il/la primo/a vicepresidente/a viene abitualmente eletto/a presidente/a, il/la secondo/a diventa primo/a vicepresidente/a. Questa prassi non è prescritta costituzionalmente, ma si è dimostrata valida (Lüthi, Das Parlament, 2ª ed. 2018, p. 142).
N. 15Rappresentanza delle regioni linguistiche: Nell'elezione si bada informalmente a un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche. Questo non è un obbligo giuridico, ma corrisponde allo spirito dell'art. 175 cpv. 4 Cost. per analogia (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar BV, art. 152 n. 6).
N. 16Dimissioni dalla carica: Un membro eletto dell'ufficio di presidenza può dimettersi dalla carica. In questo caso ha luogo un'elezione suppletiva per il resto della durata della carica. Il divieto di rielezione vale anche per le elezioni suppletive (Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht, § 10 n. 20).
L'art. 152 Cost. disciplina l'organizzazione interna dell'Assemblea federale e pertanto è raramente oggetto di decisioni giudiziarie. L'elezione dei presidenti e vicepresidenti dei Consigli è considerata un'autoorganizzazione parlamentare (interna corporis) che, in linea di principio, non soggiace al controllo giudiziario.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito ripetutamente che le questioni di organizzazione parlamentare non sono, in linea di principio, giustiziabili. Ciò riguarda in particolare:
Le modalità dell'elezione degli organi parlamentari
L'interpretazione dei regolamenti parlamentari
Le questioni procedurali nella costituzione dei Consigli
Un'analisi sistematica della giurisprudenza disponibile non ha rivelato decisioni che si occupino direttamente dell'art. 152 Cost. o dell'elezione dei presidenti dei Consigli. Ciò corrisponde alla situazione giuridica generale secondo cui gli interna corporis dell'Assemblea federale sono sottratti al controllo giudiziario.
Nella misura in cui il Tribunale federale ha trattato questioni di organizzazione parlamentare, si è limitato ad ambiti con effetti esterni o rilevanza per i diritti fondamentali:
Il Tribunale federale ha concretizzato in varie decisioni i limiti dei privilegi parlamentari, senza tuttavia giudicare l'organizzazione interna dei Consigli.
Le questioni di trasparenza dell'attività parlamentare possono essere giustiziabili nella misura in cui riguardano i diritti di informazione dei cittadini.
#Tutela giuridica in caso di violazione dell'art. 152 Cost.
Qualora si verificassero violazioni dell'art. 152 Cost. (ad es. rielezione incostituzionale di un presidente di Consiglio), la tutela giuridica sarebbe problematica:
Ricorso di diritto pubblico: In linea di principio escluso per gli interna corporis
Autocontrollo parlamentare: Meccanismo di controllo primario
Responsabilità politica: Controllo da parte dell'opinione pubblica e dell'elettorato
L'assenza di giurisprudenza sull'art. 152 Cost. non significa che la norma sia praticamente irrilevante. Il suo rispetto è assicurato dai seguenti meccanismi:
Fedeltà costituzionale dei membri del Parlamento
Controllo pubblico e copertura mediatica
Sanzioni politiche in caso di violazioni costituzionali
Effetto precedente della prassi costituzionale consolidata
Nota: Questa panoramica si basa su un'analisi sistematica della giurisprudenza disponibile. Qualora in futuro vengano emanate decisioni sull'art. 152 Cost., questa sezione sarà integrata di conseguenza.