L'art. 151 Cost. disciplina quando e come si riuniscono le due Camere del Parlamento (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati). La disposizione prescrive sessioni regolari e stabilisce chi può convocare sessioni straordinarie.
Sessioni regolari: Il Parlamento si riunisce normalmente in sessioni ordinarie. La Legge sul Parlamento (LParl) concretizza questa prescrizione: ogni anno hanno luogo quattro sessioni di tre settimane ciascuna (art. 2 LParl). Si tratta della sessione primaverile, della sessione speciale in maggio o giugno, della sessione autunnale e della sessione invernale. I membri del Parlamento sono tenuti a partecipare (art. 10 LParl).
Sessioni straordinarie: Quando affari urgenti non possono attendere fino alla prossima sessione ordinaria, esistono due possibilità per una riunione supplementare: o un quarto dei membri di un Consiglio oppure il Consiglio federale può chiedere la convocazione (art. 33 LParl). Con 200 consiglieri nazionali sono almeno 50 persone, con 46 consiglieri agli Stati almeno 12 persone.
Esempio: Se una crisi finanziaria richiede misure legislative rapide, il Consiglio federale può convocare i Consigli per una sessione straordinaria. Analogamente, 50 consigliere e consiglieri nazionali possono insieme richiedere una riunione supplementare per trattare ad esempio un referendum urgente.
La disposizione garantisce che il Parlamento si riunisca sia regolarmente sia che possa reagire con flessibilità in circostanze particolari. Le sessioni straordinarie vengono tuttavia utilizzate con moderazione, dato che quattro sessioni ordinarie all'anno sono normalmente sufficienti.
N. 1 L'art. 151 Cost. prosegue la tradizione delle sessioni parlamentari vigente secondo l'art. 75 Cost. 1848 e l'art. 86 Cost. 1874. Il Messaggio per una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) sottolinea che la disciplina è stata volutamente configurata in modo flessibile, per lasciare al legislatore margine di manovra nella configurazione concreta. La revisione costituzionale ha rinunciato a disposizioni dettagliate su numero e durata delle sessioni, per poter soddisfare le future esigenze parlamentari (Thurnherr, BSK BV, Art. 151 N. 1).
N. 2 Il diritto di convocazione per sessioni straordinarie (cpv. 2) è stato modernizzato rispetto all'antico diritto costituzionale. Mentre l'art. 23 cpv. 8 Cost. 1874 prevedeva ancora un diritto di convocazione per cinque Cantoni, Aubert definisce questa disciplina come «disposizione simmetrica mancata» (Thurnherr, BSK BV, Art. 151 N. 13). La nuova Costituzione limita il diritto di convocazione a un quarto dei membri delle Camere o al Consiglio federale, il che corrisponde meglio alla realtà parlamentare.
N. 3 L'art. 151 Cost. è classificato nella 1ª sezione del 5° capitolo sulle autorità federali e forma, insieme agli art. 148–162 Cost., il fondamento costituzionale dell'Assemblea federale. La disposizione è strettamente collegata con:
→ Art. 148 Cost. (posizione dell'Assemblea federale come autorità suprema)
→ Art. 157 Cost. (deliberazioni separate delle Camere)
→ Art. 163 cpv. 2 Cost. (quorum per la capacità di deliberare)
→ Art. 185 cpv. 4 Cost. (rapporti del Consiglio federale)
N. 4 Il sistema bicamerale richiede secondo Biaggini «l'equivalenza materiale di entrambe le Camere, non l'identità formale della procedura di entrambe le Camere» (Thurnherr, BSK BV, Art. 151 N. 3). L'art. 151 Cost. concretizza questo principio, in quanto entrambe le Camere si riuniscono nelle stesse sessioni, ma deliberano separatamente.
N. 5Sessioni regolari (cpv. 1): La Costituzione prescrive soltanto che le Camere si riuniscano «regolarmente» in sessione. La configurazione concreta avviene tramite la Legge sul Parlamento. Secondo l'art. 2 LParl si tengono annualmente quattro sessioni ordinarie di tre settimane ciascuna (sessione primaverile, sessione speciale di maggio/giugno, sessione autunnale, sessione invernale).
N. 6Convocazione: La competenza per la convocazione delle sessioni ordinarie spetta alla legge. L'art. 2 cpv. 2 LParl delega la fissazione delle date delle sessioni alle presidenze di entrambe le Camere. Il coordinamento tra le Camere è obbligatorio, poiché l'art. 151 Cost. parte dal presupposto di sessioni comuni.
N. 7Sessioni straordinarie (cpv. 2): Il diritto di convocazione spetta alternativamente a:
Un quarto dei membri di una Camera (50 di 200 consiglieri nazionali o 12 di 46 consiglieri agli Stati)
Il Consiglio federale come collegio
La richiesta deve riferirsi alla convocazione delle «Camere» (plurale). Una sessione straordinaria di una sola Camera non è prevista dal diritto costituzionale (Thurnherr, BSK BV, Art. 151 N. 11-12).
N. 8 La convocazione per sessioni ordinarie avviene per legge. Per i membri delle Camere sussiste secondo l'art. 10 LParl un obbligo di partecipazione. L'assenza è ammissibile solo per motivi importanti e deve essere giustificata presso il presidente della Camera.
N. 9 Per le sessioni straordinarie nasce con la richiesta di un organo autorizzato un diritto alla convocazione. Gli uffici delle Camere devono fissare la sessione straordinaria, ma dispongono di un certo margine di apprezzamento temporale riguardo alla data concreta. La prassi parlamentare mostra un uso contenuto di questo strumento (cfr. verbali parlamentari degli anni 1980: «solo per casi in cui l'urgenza di un affare è così grande che un trattamento solo nella sessione seguente non può bastare»).
N. 10Luogo di riunione: Mentre la Costituzione non nomina alcun luogo di riunione, l'art. 33d cpv. 1 lett. b RAN prevede che gli uffici possano determinare «in situazioni particolari» un altro luogo di adunanza diverso da Berna. La dottrina concorda sul fatto che l'Assemblea federale non deve necessariamente riunirsi a Berna, benché considerazioni pratiche parlino a favore della sede parlamentare nella città federale (Thurnherr, BSK BV, Art. 151 N. 9-10).
N. 11Rapporto con l'art. 185 cpv. 4 Cost.: È controverso se il Consiglio federale possa utilizzare il suo diritto di convocazione secondo l'art. 151 cpv. 2 Cost. anche per riferire al di fuori delle sessioni ordinarie. Sägesser (Die Bestimmungen über die Bundesbehörden in der neuen Bundesverfassung, LeGes 1999, 11–49) lo afferma, mentre Lombardi (Volksrechte und Bundesbehörden in der neuen Bundesverfassung, AJP 1999, 706–721) si riferisce alla destinazione finalistica primaria per la legislazione urgente.
N. 12 Le parlamentari e i parlamentari dovrebbero considerare la pianificazione delle sessioni nella pianificazione delle iniziative. Gli affari urgenti devono essere messi all'ordine del giorno in modo che possano essere trattati nella prossima sessione ordinaria. Lo strumento della sessione straordinaria è riservato alle vere emergenze.
N. 13 Il coordinamento tra le Camere avviene tramite la Conferenza di coordinamento (art. 53 RCN). Per la pianificazione pratica delle sessioni sono competenti le delegazioni amministrative delle Camere. Il carico di lavoro è reso trasparente tramite il rapporto sugli affari pendenti previsto nell'art. 85 LParl.
N. 14 Nel contesto del diritto di necessità l'art. 151 cpv. 2 Cost. acquisisce particolare importanza. Trümpler (Notrecht. Eine Taxonomie der Manifestationen und eine Analyse des intrakonstitutionellen Notrechts de lege lata und de lege ferenda, 2012, p. 187 segg.) indica la funzione delle sessioni straordinarie come strumento di controllo parlamentare in situazioni di crisi.
Per l'art. 151 Cost. non esiste giurisprudenza pubblicata del Tribunale federale. Ciò si spiega con il carattere di diritto organizzativo della norma, che disciplina principalmente i procedimenti parlamentari interni e non fonda diritti individuali azionabili. La convocazione delle Camere per sessioni ordinarie e straordinarie avviene secondo le procedure concretizzate nella Legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), senza che si pongano tipicamente questioni che necessitino di chiarimento giudiziario.
Le deliberazioni parlamentari mostrano che l'art. 151 cpv. 2 Cost. è applicato con riserva nella prassi. Nei protocolli parlamentari degli anni 1980 si trovano discussioni sull'opportunità delle sessioni straordinarie, dove si sottolineava che «con quattro sessioni annuali il bisogno di sessioni straordinarie è significativamente minore» rispetto ai tempi «in cui le Camere si riunivano solo una volta all'anno». Uno strumento straordinario dovrebbe «essere previsto solo per casi in cui l'urgenza di un affare è così grande che un trattamento solo nella sessione seguente non può bastare».
#Giurisprudenza di diritto amministrativo sulla Legge sul Parlamento
Sentenza 6B_186/2012 dell'11.1.2013 consid. 3.2
Il Tribunale federale ha stabilito in un procedimento penale per pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete:
«Secondo l'art. 47 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10), le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali. In particolare non viene reso noto come i singoli partecipanti hanno preso posizione o votato.»
Rilevanza: Mostra la concretizzazione delle disposizioni costituzionali sull'Assemblea federale nella Legge sul Parlamento e il loro riconoscimento giudiziario.
Sentenza 1C_222/2018 del 21.3.2019 consid. 2.4
In relazione alla Legge sulla trasparenza, il Tribunale federale ha confermato:
«L'art. 47 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) costituisce una disposizione speciale secondo cui le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali e in particolare non viene reso noto come i singoli partecipanti hanno preso posizione o votato.»
Rilevanza: Illustra il rapporto tra norme organizzative costituzionali e la loro configurazione legislativa.
L'assenza di giurisprudenza sull'art. 151 Cost. riflette il carattere di questa disposizione costituzionale come norma organizzativa procedurale. L'applicazione pratica avviene nel quadro del regolamento parlamentare e della Legge sul Parlamento, dove i tribunali possono essere aditi solo in caso di violazione di diritti giustiziabili. La prassi esistente mostra un uso restrittivo della possibilità di sessioni straordinarie, il che corrisponde allo scopo originario come strumento eccezionale per affari urgenti.