Testo di legge
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La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell’esercizio delle attività ufficiali.

Panoramica

L'art. 146 Cost. obbliga la Confederazione a rispondere dei danni causati dai suoi organi. Questa responsabilità dello Stato costituisce secondo Jellinek l'«Ultima Ratio del Stato di diritto» (BSK BV-Schaub, n. 2). Essa vale per tutte le autorità federali, dall'amministrazione fino ai tribunali.

La Confederazione deve adempiere quattro presupposti: deve sussistere un danno, causato da un organo federale nell'esercizio di un'attività ufficiale, illecitamente e con nesso causale adeguato. È illecito ogni pregiudizio all'ordinamento giuridico, indipendentemente dalla colpa dei funzionari. La responsabilità è una pura responsabilità causale senza requisito di colpa (art. 3 LResp; BSK BV-Schaub, n. 31).

Esempio: Un poliziotto danneggia illegittimamente un veicolo durante un intervento. La Confederazione risponde per il danno di riparazione, anche se il funzionario non aveva alcuna intenzione. Un secondo esempio: L'Ufficio federale della sanità pubblica emette una raccomandazione di vaccinazione errata che porta a danni alla salute.

I dettagli giuridici sono disciplinati dalla Legge sulla responsabilità (LResp). I danneggiati hanno un termine di prescrizione di un anno dalla conoscenza del danno, al più tardi tuttavia dieci anni dall'atto dannoso (art. 20 LResp). Questi termini sono brevi e vengono osservati d'ufficio.

La responsabilità comprende l'intero danno secondo il diritto della responsabilità civile. In caso di colpa grave del funzionario la Confederazione può esercitare il diritto di regresso (art. 7 LResp). Per ambiti particolari come l'esercito o l'energia nucleare esistono normative speciali.

Le azioni contro la Confederazione sono decise dal Tribunale federale come unica istanza (art. 120 LTF). L'importanza pratica della responsabilità dello Stato è grande, poiché i cittadini spesso entrano necessariamente in contatto con organi statali e dipendono da una tutela giuridica efficace.