Testo di legge
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I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Panoramica

L'art. 145 Cost. disciplina la durata delle principali cariche federali. I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale sono eletti per quattro anni. Lo stesso vale per la cancelliera o il cancelliere della Confederazione. I giudici federali hanno un mandato più lungo di sei anni.

Questa disciplina riguarda tutte le persone che vogliono essere elette in queste cariche o che già le ricoprono. Le diverse durate dei mandati hanno ragioni importanti. Per le cariche politiche, i quattro anni fanno sì che gli eletti debbano render conto regolarmente al popolo. Ciò rafforza la democrazia.

La durata di sei anni per i giudici federali ha un altro scopo. Deve proteggere l'indipendenza della giustizia. I giudici possono prendere le loro decisioni senza dover temere una rapida revoca. Allo stesso tempo devono sottoporsi a una rielezione ogni sei anni.

Allo scadere del mandato, tutti i diritti e doveri della carica cessano automaticamente. Non esiste alcun prolungamento. La persona interessata deve essere rieletta se vuole rimanere in carica. Una revoca anticipata per motivi politici non è ammessa.

Un esempio pratico: una consigliera nazionale viene eletta nel 2023. Il suo mandato termina automaticamente nel 2027, anche se vorrebbe continuare. Se vuole rimanere in carica, deve candidarsi per la rielezione nel 2027. Un giudice federale eletto nel 2022 rimane in carica fino al 2028 e deve poi anch'egli candidarsi nuovamente.

Le diverse durate dei mandati creano un equilibrio tra controllo democratico e giurisprudenza indipendente. Sono un elemento importante della separazione dei poteri svizzera.