Art. 139a Cost. — Panoramica

L'art. 139a Cost. disciplina l'esame delle iniziative popolari federali per quanto riguarda la loro compatibilità con il diritto internazionale. Questa disposizione è stata creata nel 2018 come controprogetto indiretto all'iniziativa di autodeterminazione ritirata ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (FF 2019 205).

Cosa disciplina la norma?

L'Assemblea federale deve esaminare, per ogni iniziativa costituzionale valida, se questa sia compatibile con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. Ciò comprende tutti i tipi di diritto internazionale — dai trattati internazionali al diritto internazionale consuetudinario (Waldmann, BSK BV, Art. 139a N. 4). Se viene constatata un'incompatibilità, il Consiglio federale e l'Assemblea federale devono informare gli aventi diritto di voto sulla «portata e sulle conseguenze» di un'eventuale accettazione dell'iniziativa.

Chi è interessato?

Direttamente interessati sono i comitati d'iniziativa, le cui richieste vengono esaminate, nonché gli aventi diritto di voto, che devono ricevere informazioni complete sui possibili conflitti con il diritto internazionale. L'Assemblea federale porta la responsabilità principale per la procedura d'esame, mentre il Consiglio federale collabora nell'informazione del pubblico.

Quali sono le conseguenze giuridiche?

A differenza dell'art. 139 cpv. 3 Cost., una violazione del diritto internazionale constatata non comporta la dichiarazione di nullità dell'iniziativa. La principale conseguenza giuridica consiste in un obbligo di informazione rafforzato: la documentazione per la votazione deve informare in modo obiettivo e comprensibile sulle conseguenze di un'accettazione (Epiney, BSK BV, Art. 139a N. 8). L'iniziativa rimane valida e viene sottoposta a votazione.

Esempio concreto

Un'iniziativa popolare chiede che la Svizzera esca dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'Assemblea federale constata che ciò sarebbe incompatibile con gli obblighi di diritto internazionale. L'iniziativa non viene dichiarata nulla, ma la documentazione per la votazione deve spiegare dettagliatamente quali conseguenze giuridiche e politiche avrebbe un'uscita — per esempio la perdita della protezione dei diritti umani o conseguenze diplomatiche.

L'art. 139a Cost. rafforza quindi la democrazia diretta attraverso un'informazione completa, senza limitare i diritti popolari mediante ulteriori motivi di nullità. Il popolo decide in conoscenza di tutte le conseguenze (FF 2017 5179, 5202).