Testo di legge
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1100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

2L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

3Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

4Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.

5L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto. Art. 139 a Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 ). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009 , con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). Questo art. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

1Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009 , in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ).

2Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 139 Cost. — Panoramica

L'articolo 139 Cost. disciplina l'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale. Questo strumento permette ai cittadini di chiedere modifiche della Costituzione e di decidere direttamente.

Chi ha diritto? 100'000 aventi diritto di voto possono presentare un'iniziativa. Ciò corrisponde a circa l'1,9% di tutti gli aventi diritto di voto in Svizzera (Epiney/Diezig, BSK BV, Art. 139 N. 8). Le firme devono essere raccolte entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio federale.

Quali forme esistono? Ci sono due possibilità: l'iniziativa generica formula una richiesta in termini generali e lascia l'elaborazione all'Assemblea federale (Parlamento). Il progetto elaborato contiene già il testo costituzionale definitivo.

Quando le iniziative sono nulle? L'Assemblea federale dichiara le iniziative nulle in tutto o in parte se violano l'unità della forma (mescolanza di entrambe le forme), l'unità della materia (questioni non connesse in un testo) o il diritto internazionale cogente (Tschannen, Die Formen der Volksinitiative, ZBl 2002, 2). Il diritto internazionale cogente comprende il divieto di tortura, il genocidio e altri divieti fondamentali (FF 2010 2263, 2291).

Come si svolge la procedura? Le iniziative generiche portano a una procedura a due fasi: prima l'Assemblea federale raccomanda l'accettazione o il rifiuto. In caso di rifiuto decide il popolo sull'iniziativa. I progetti elaborati vanno direttamente alla votazione popolare. Il Parlamento può elaborare un controprogetto.

Esempio: L'iniziativa sui minareti (2009) chiedeva il divieto di costruzione di minareti. È stata presentata come progetto elaborato ed è stata accettata con il 57,5% di voti favorevoli (Biaggini, ZÖR 2010, 325). Il nuovo articolo 72 capoverso 3 Cost. è diventato parte della Costituzione, benché sia in tensione con la libertà religiosa.

Effetto giuridico: Le iniziative accettate diventano diritto costituzionale e vincolano tutte le autorità (art. 5 cpv. 1 Cost., art. 195 Cost.). Il Tribunale federale non può annullarle. In caso di conflitti con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) il Tribunale federale ha tuttavia applicato la sua «giurisprudenza PKK»: la CEDU prevale (DTF 139 I 16 consid. 5). Dal 1891 al 2023, 216 iniziative sono giunte alla votazione. 24 sono state accettate (tasso di successo: 11%).