Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.
L'art. 134 Cost. impedisce a Cantoni e Comuni di riscuotere lo stesso tipo di imposte della Confederazione. Il divieto di similitudine (divieto di imposte analoghe) vale per quattro imposte federali: imposta sul valore aggiunto, imposte speciali di consumo, imposta di bollo e imposta preventiva.
La norma protegge i contribuenti da una doppia imposizione da parte della Confederazione e dei Cantoni per lo stesso tipo di imposta. Quando la legislazione federale designa un oggetto d'imposta o lo dichiara esente da imposta, Cantoni e Comuni non possono riscuotere un'imposta analoga su di esso. Il divieto è assoluto e non ammette eccezioni.
Analoghe sono le imposte secondo il Tribunale federale solo in caso di configurazione tecnica largamente identica (DTF 140 I 176 consid. 8). Decisivi sono la base di calcolo, la tecnica di riscossione e il soggetto passivo. Il Tribunale federale interpreta il concetto in modo restrittivo - già piccole differenze tecniche possono giustificare l'ammissibilità di un'imposta cantonale.
Esempio dalla prassi: Un Comune turgoviese voleva riscuotere una tassa commisurata alla quantità sui liquori. Il Tribunale federale lo ha permesso, perché la tassa si distingueva fondamentalmente dall'imposta sul valore aggiunto commisurata al fatturato - nonostante l'identico oggetto d'imposta (acquaviti). L'imposta cantonale gravava la quantità venduta, l'imposta sul valore aggiunto invece il valore aggiunto (sentenza 2P.316/2004 consid. 3.2).
Il divieto riguarda solo le imposte in senso proprio, non le tasse causali come tasse o oneri preferenziali (DTF 86 I 97 consid. 2). I Cantoni possono quindi continuare a riscuotere tasse per prestazioni statali concrete, anche se la Confederazione tassa oggetti simili.
Nella prassi giuridica sorgono problemi soprattutto nella delimitazione tra imposte e tasse causali nonché nella valutazione di differenze tecniche tra tributi federali e cantonali. La dottrina critica l'interpretazione restrittiva del Tribunale federale in parte come troppo "favorevole ai Cantoni" (Biaggini, BSK BV, Art. 134 n. 6).
N. 1 L'art. 134 Cost. riunisce le disposizioni di armonizzazione che, sotto la vecchia Costituzione federale, erano sparse in diverse norme (art. 32bis cpv. 5, art. 36ter, art. 41bis cpv. 2 e art. 41ter cpv. 2 aCostituzione federale). Secondo il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 sulla nuova Costituzione federale, la norma si prefigge un «aggiornamento formale» della situazione giuridica esistente (FF 1997 I 389). Il costituente non intendeva modificare materialmente l'ordinamento fiscale stabilito tra Confederazione e Cantoni.
N. 2 La disposizione ha radici storiche nell'ampliamento graduale delle competenze della Confederazione in materia fiscale. Mentre i Cantoni disponevano originariamente di una sovranità fiscale completa, il fabbisogno di finanziamento della Confederazione portò all'introduzione successiva di imposte federali. Con ogni nuova legge fiscale federale si poneva la questione della delimitazione rispetto ai tributi cantonali, per evitare un carico eccessivo sui contribuenti (Behnisch, BSK Cost., art. 134 n. 1).
N. 3 L'art. 134 Cost. si trova nel terzo titolo (Confederazione, Cantoni e Comuni), terza sezione (Ordinamento finanziario) della Costituzione federale. La norma completa le competenze fiscali della Confederazione (art. 128-133 Cost.) attraverso una norma di competenza negativa a favore dei Cantoni e dei Comuni. Essa concretizza il principio federalista ancorato nell'art. 3 Cost. nel settore fiscale.
N. 4 La disposizione è in stretto rapporto con:
→ art. 127 cpv. 2 Cost. (principi della tassazione)
→ art. 128-133 Cost. (singole imposte federali)
→ art. 3 Cost. (sussidiarietà delle competenze federali)
↔ art. 127 cpv. 3 Cost. (divieto della doppia imposizione intercantonale)
N. 5 Il precetto di armonizzazione statuito nell'art. 134 Cost. si distingue dal divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.). Mentre l'art. 134 Cost. disciplina il rapporto verticale tra la Confederazione da un lato e i Cantoni/Comuni dall'altro, l'art. 127 cpv. 3 Cost. riguarda il piano orizzontale tra i Cantoni (→ art. 127 Cost.).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 6 La fattispecie dell'art. 134 Cost. presuppone tre elementi:
La legislazione federale deve designare un oggetto d'imposta
Deve trattarsi dell'imposta sul valore aggiunto, di imposte speciali di consumo, dell'imposta di bollo o dell'imposta preventiva
L'imposta cantonale o comunale deve essere «dello stesso genere»
N. 7Designazione da parte della legislazione federale: Determinante non è la Costituzione federale stessa, bensì la legislazione federale concretizzante. Il concetto di «designa» comprende sia la descrizione positiva dell'oggetto d'imposta sia l'esenzione fiscale esplicita di determinate fattispecie (DTF 140 I 176 consid. 8.2).
N. 8Imposte federali contemplate: L'enumerazione nell'art. 134 Cost. è esaustiva. Non sono contemplate segnatamente l'imposta federale diretta e altri tributi federali. Tra le imposte speciali di consumo rientrano l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali e l'imposta sugli autoveicoli (art. 131 Cost.).
N. 9Stesso genere: Questo è l'elemento della fattispecie centrale e più controverso. Il Tribunale federale interpreta restrittivamente il concetto di stesso genere e si basa principalmente sulla struttura dell'imposta. La giurisprudenza ha sviluppato diversi criteri di delimitazione:
N. 10 Se i presupposti della fattispecie sono adempiuti, è vietato ai Cantoni e ai Comuni di riscuotere imposte dello stesso genere. Il divieto è assoluto e non conosce eccezioni. Le imposte cantonali o comunali esistenti diventano illegittime con l'introduzione di un'imposta federale dello stesso genere e devono essere abrogate.
N. 11 Il divieto contempla soltanto le imposte in senso proprio, ma non i tributi causali come le tasse o gli oneri di preferenza. La delimitazione avviene secondo i criteri generali: le imposte sono dovute senza presupposti e servono al finanziamento generale dello Stato, mentre i tributi causali compensano una controprestazione particolare o un vantaggio particolare (DTF 140 I 176 consid. 3.1).
N. 12Interpretazione del «stesso genere»: La dottrina è divisa nella valutazione della giurisprudenza del Tribunale federale:
Biaggini (BSK Cost., art. 134 n. 6) critica la prassi come «favorevole ai Cantoni» resp. «più favorevole al fisco che ai cittadini», poiché il cumulo di imposte viene sostituito soltanto da una giustapposizione.
Behnisch (BSK Cost., art. 134 n. 7, 20) respinge la giurisprudenza che si basa su categorie di scienza finanziaria invece che su criteri giuridico-tecnici. Egli esige che il Tribunale federale si discosti dal suo «atteggiamento troppo restrittivo».
Vallender (StR 1997, 1 ss.) difende invece la considerazione differenziante del Tribunale federale come adeguata alla cosa.
N. 13Considerazione civilistica vs. considerazione tributaria: Nella delimitazione delle tasse di bollo esiste una controversia metodologica. Il Tribunale federale si è pronunciato per una considerazione civilistica e ha accettato un carico con entrambe le imposte (Behnisch, BSK Cost., art. 134 n. 29). La dottrina è divisa al riguardo:
Beusch (Commentario LT, art. 3 n. 15 ss.) favorisce la qualificazione civilistica
Blumenstein/Locher (System, p. 358) propugnano una considerazione economica
N. 14 Per l'esame della compatibilità di un'imposta cantonale o comunale con l'art. 134 Cost. si deve procedere come segue:
Qualificazione del tributo come imposta o tributo causale
Verifica se è presente una delle imposte federali menzionate nell'art. 134 Cost.
Analisi dettagliata della struttura tecnica di entrambe le imposte
Confronto secondo i criteri del Tribunale federale
N. 15 La prassi mostra che oggetti d'imposta identici non portano forzatamente al «stesso genere». Decisiva è la struttura concreta. Così il Tribunale federale ha ad esempio ritenuto ammissibili i tributi cantonali sull'alcol dipendenti dalla quantità, perché si distinguono dall'imposta sul valore aggiunto dipendente dalla cifra d'affari (sentenza 2P.316/2004 consid. 3.2; sentenza 9C_759/2023 consid. 2.2).
N. 16 Per la legislazione cantonale si raccomanda un'analisi preventiva della struttura tecnica delle imposte federali rilevanti. Divergenze nella base di calcolo, nella tecnica di riscossione o nella cerchia dei contribuenti possono fondare l'ammissibilità di un'imposta cantonale. Nel dubbio è da esaminare una struttura alternativa come tributo causale.
DTF 140 I 176 del 27 marzo 2014 consid. 8
Imposta sulle seconde abitazioni del Comune di Silvaplana: si nega la similarità con l'imposta fondiaria pure riscossa.
L'imposta sulle seconde abitazioni si distingue dall'imposta fondiaria generale per il suo carattere specifico di orientamento e l'assoggettamento limitato alle sole seconde abitazioni non affittate.
«Non è arbitrario negare la similarità dell'imposta sulle seconde abitazioni e l'imposta fondiaria pure riscossa (consid. 8). L'imposta sulle seconde abitazioni non comporta una limitazione inammissibile della garanzia della proprietà (consid. 9).»
Sentenza 2P.316/2004 del 31 ottobre 2005 consid. 3.2
Tributo ticinese sulle acquaviti: delimitazione rispetto all'imposta sul valore aggiunto.
Il tributo cantonale dipendente dalla quantità non viola l'art. 134 Cost., in quanto si distingue fondamentalmente dall'imposta sul valore aggiunto dipendente dal fatturato.
«Il tributo controverso è, contrariamente all'imposta sul valore aggiunto, dipendente dalla quantità e non dal fatturato, poiché è riscosso sul volume venduto delle acquaviti e non sul fatturato (in franchi) ottenuto. Non grava come l'imposta sul valore aggiunto il valore aggiunto, ma è commisurata tra un minimo e un massimo di tributo secondo la quantità venduta.»
DTF 128 I 102 del 30 gennaio 2002 consid. 5
Tassa di patente solettese per l'industria alberghiera: ammissibilità dopo l'abrogazione dell'art. 31 cpv. 2 vCost.
La nuova Costituzione federale non esclude generalmente le imposte cantonali sui mestieri, purché non siano similari alle imposte federali.
«La riscossione di tasse di patente non è esclusa soltanto dal fatto che la nuova Costituzione federale non si esprime più esplicitamente sulla liceità delle imposte cantonali sui mestieri, come era ancora il caso nell'art. 31 cpv. 2 vCost.»
Sentenza 2P.316/2004 del 31 ottobre 2005 consid. 4.2-4.6
Tributi cantonali sull'alcol: proseguimento dell'ordinamento precedente sotto l'art. 134 Cost.
L'art. 134 Cost. prosegue in forma riassunta la regolamentazione degli art. 32bis, 36ter, 41bis e 41ter vCost., senza limitare ulteriormente la tassazione cantonale del commercio al dettaglio di acquaviti.
«Non esistono indicazioni che il costituente del 1999 volesse limitare ulteriormente la tassazione del commercio al dettaglio di acquaviti all'interno del territorio cantonale da parte dei Cantoni (art. 32bis cpv. 8 vCost.) oltre alla prescrizione della configurazione non similare dell'imposta cantonale.»
Sentenza 9C_759/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 2.2
Tributo argoviese sull'alcol: commercio online per corrispondenza e obbligo di tributo.
I Cantoni possono riscuotere, basandosi sull'art. 41a cpv. 6 LAIc, tasse di patente periodiche per il commercio di acquaviti, anche per la vendita online.
«La commisurazione di un tributo annuale secondo la quantità venduta può essere basata sul criterio 'importanza dell'attività commerciale' (art. 41a cpv. 6 LAIc). Non sussiste un'imposta similare nel senso dell'art. 134 in relazione all'art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.»
DTF 86 I 97 dell'8 giugno 1960 consid. 2
Contributo per i pompieri di Villeneuve: il divieto di doppia imposizione vale solo per le imposte in senso proprio.
Il divieto di doppia imposizione non comprende tasse ed oneri preferenziali, ma solo vere imposte.
«L'interdiction de la double imposition ne vise que les impôts au sens propre et non les émoluments ou les charges de préférence.»
DTF 122 I 213 dell'11 aprile 1996 consid. 2c/2e
«Droit des pauvres» ginevrino: concretizzazione della similarità nelle imposte sui consumi.
Le imposte cantonali sui consumi sono ammissibili se non seguono lo stesso concetto di imposizione delle imposte federali.
«Le loro imposte sui consumi riscosse in base all'art. 3 Cost. non possono però essere similari, vale a dire non seguire lo stesso concetto di imposizione delle imposte sui consumi già riscosse dalla Confederazione.»
DTF 137 I 145 del 21 dicembre 2010 consid. 4
Imposta sugli utili immobiliari per commerciante di beni immobili extracantonale: delimitazione rispetto all'art. 134 Cost.
Il divieto di imposte similari nell'art. 134 Cost. si riferisce solo al rapporto tra Confederazione e Cantoni, non ai rapporti intercantonali.
«L'assoggettamento degli utili di commercianti di beni immobili all'imposta sugli utili immobiliari non viola divieti di doppia imposizione, nella misura in cui le corrispondenti disposizioni cantonali sono compatibili con il diritto superiore.»