La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.
#Panoramica
L'art. 133 Cost. conferisce alla Confederazione il potere esclusivo sui dazi e altri tributi nel commercio transfrontaliero di merci. Questa disposizione della Costituzione federale è un pilastro fondamentale del diritto economico svizzero e risale alla fondazione dello Stato federale nel 1848 (Oesch, BSK BV, Art. 133 n. 1).
La norma comprende tutti i tributi riscossi al passaggio di frontiera delle merci. Ciò include sia i dazi classici che altri tributi come le tasse per i servizi doganali. Secondo la dottrina dominante, l'art. 133 Cost. comprende sia i dazi fiscali (per il finanziamento statale) che i dazi orientativi dell'economia (per la protezione dell'economia nazionale), poiché una limitazione ai soli dazi fiscali sarebbe poco efficace (Oesch, BSK BV, Art. 133 n. 15).
La competenza federale è esclusiva: i Cantoni non possono riscuotere dazi propri o disciplinare la procedura doganale (DTF 151 II 533 consid. 1.2.2). L'applicazione pratica avviene oggi principalmente attraverso la legge doganale e si orienta secondo gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare il diritto del commercio mondiale (diritto OMC) e gli accordi di libero scambio.
Esempio: Un'impresa importa macchinari dalla Germania. Deve pagare l'aliquota doganale stabilita nella tariffa doganale e rispettare la procedura doganale di diritto federale. Le autorità cantonali non possono riscuotere tributi aggiuntivi o prescrivere procedure proprie.
Art. 133 Cost. - Legislazione doganale
#Dottrina
#1. Storia costituzionale
N. 1 L'art. 133 Cost. risale alla Costituzione federale del 1848. La sovranità doganale rappresentava uno dei pilastri fondamentali del nuovo Stato federale, eliminando le dogane interne tra i Cantoni e conferendo alla Confederazione la competenza esclusiva per la riscossione di dazi sul traffico transfrontaliero delle merci (Oesch, BSK BV, Art. 133 N. 1). Questa centralizzazione della competenza doganale, insieme all'introduzione di una moneta unica, costituì il fondamento economico dello Stato federale svizzero.
N. 2 La revisione costituzionale del 1999 portò a un riordino sistematico dell'ordinamento finanziario. L'art. 133 Cost. fu integrato come parte dell'ordinamento finanziario nella sezione «Ordinamento finanziario», il che portò a discussioni sulla portata della competenza (Oesch, BSK BV, Art. 133 N. 2). Il messaggio concernente la nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 sottolineò il carattere meramente adeguatore della revisione senza modifiche materiali (FF 1997 I 1, 456).
#2. Classificazione sistematica
N. 3 L'art. 133 Cost. si colloca sistematicamente nel 3° titolo («Confederazione, Cantoni e Comuni»), 3° capitolo («Ordinamento finanziario»), 1° sezione («Disposizioni generali»). Questa collocazione sottolinea l'importanza finanziaria dei dazi per il bilancio federale, anche se oggi il loro significato fiscale è passato in secondo piano rispetto ad altre fonti di entrata.
N. 4 La norma è strettamente collegata ad altre disposizioni costituzionali: → art. 54 Cost. (Affari esteri) per gli accordi commerciali internazionali, ↔ art. 94 Cost. (Libertà economica) per i limiti ai dazi di orientamento economico, → art. 127 Cost. (Principi della tassazione) per i principi generali della riscossione di tributi e → art. 130 Cost. (Imposta sul valore aggiunto) per la delimitazione dall'imposta d'importazione (Oesch, BSK BV, Art. 133 N. 14).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
N. 5 Il concetto di «dazi» comprende tutti i tributi riscossi a causa dell'attraversamento della frontiera da parte delle merci. È irrilevante se il tributo persegua scopi fiscali o di orientamento economico. La dottrina dominante intende il concetto di dazio in senso ampio e include sia i dazi fiscali sia i dazi protettivi (Oesch, BSK BV, Art. 133 N. 15; Cottier/Oesch, International Trade Regulation, 2005, p. 782).
N. 6 La formulazione «altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci» estende la competenza della Confederazione oltre i dazi propriamente detti. Sono inclusi tutti i tributi relativi al traffico transfrontaliero delle merci, comprese le tasse per i servizi doganali e altri tributi legati all'attraversamento della frontiera (Oesch, BSK BV, Art. 133 N. 11).
N. 7 La competenza copre l'intero «traffico transfrontaliero delle merci», ossia importazione, esportazione e transito. È controverso se l'art. 133 Cost. fondi anche una competenza per la riscossione di dazi di transito. Oesch lo afferma facendo riferimento al tenore letterale e alla ratio legis (BSK BV, Art. 133 N. 15), mentre Arpagaus lo nega (Zollrecht, 2ª ed. 2007, n. marg. 142).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 8 L'art. 133 Cost. fonda una competenza federale completa ed esclusiva. Ai Cantoni è vietata qualsiasi legislazione doganale propria o riscossione di tributi sul traffico transfrontaliero delle merci (DTF 151 II 533 consid. 1.2.2). Questa competenza comprende sia le disposizioni doganali materiali sia il diritto procedurale doganale.
N. 9 La competenza federale è configurata come competenza normativa. La Confederazione non è obbligata a fare uso della sua competenza. Può riscuotere dazi, ma non deve farlo. L'esercizio effettivo avviene oggi principalmente attraverso la legge doganale del 18 marzo 2005 (RS 631.0) e la legge sulla tariffa doganale del 9 ottobre 1986 (RS 632.10).
N. 10 Gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale economico, in particolare dal diritto OMC e da accordi bilaterali di libero scambio, limitano considerevolmente l'esercizio pratico della competenza doganale. La Svizzera si è impegnata al consolidamento doganale e può riscuotere dazi solo nel quadro degli obblighi internazionali assunti (Oesch, BSK BV, Art. 133 N. 17-21).
#5. Controversie
N. 11 Un punto controverso centrale riguarda la portata della competenza dell'art. 133 Cost. Un'interpretazione restrittiva, che si basa sulla collocazione sistematica nell'ordinamento finanziario, vuole limitare l'art. 133 Cost. ai puri dazi fiscali (così in parte la dottrina più datata). L'opinione oggi dominante, rappresentata da Oesch (BSK BV, Art. 133 N. 15), comprende anche i dazi di orientamento economico, poiché una limitazione ai puri dazi fiscali sarebbe poco opportuna e anche i dazi fiscali hanno effetti riflessi di orientamento economico.
N. 12 La questione dei dazi di transito è discussa in modo controverso. Oesch argomenta che l'art. 133 Cost. fonda anche una competenza per la riscossione di dazi di transito, basandosi sul tenore letterale ampio «traffico transfrontaliero delle merci» e sulla ratio legis di una competenza federale completa (BSK BV, Art. 133 N. 15). Arpagaus rappresenta la posizione contraria e nega una tale competenza facendo riferimento agli obblighi di diritto internazionale e all'irrilevanza pratica dei dazi di transito (Zollrecht, 2ª ed. 2007, n. marg. 142).
#6. Indicazioni per la prassi
N. 13 L'applicazione pratica dell'art. 133 Cost. avviene oggi quasi esclusivamente nel quadro degli obblighi derivanti dal diritto OMC e da accordi bilaterali della Svizzera. Le imprese devono rispettare all'importazione le tariffe doganali in vigore, mentre gli accordi preferenziali possono prevedere riduzioni o esenzioni doganali considerevoli.
N. 14 Per la prassi è centrale la delimitazione tra dazi e altri tributi, in particolare rispetto all'imposta sul valore aggiunto. Mentre i dazi rientrano nell'art. 133 Cost., l'imposta d'importazione si fonda sull'art. 130 Cost. Questa distinzione ha ripercussioni su procedura e tutela giuridica.
N. 15 Nel procedimento amministrativo va osservato che la legislazione doganale prevede disposizioni procedurali speciali che precedono il diritto procedurale amministrativo generale. In particolare si applicano termini e requisiti formali speciali per le dichiarazioni doganali e i rimedi giuridici nel procedimento doganale (sentenza del Tribunale federale 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017).
#Giurisprudenza
#Competenza federale di principio e diritto procedurale
BGE 151 II 533 consid. 1.2.2 25 novembre 2024 La legislazione sui dazi e su altri tributi del traffico transfrontaliero di merci è esclusivamente diritto federale. L'art. 133 Cost. stabilisce una competenza federale completa nel settore doganale, comprese le disposizioni procedurali e il controllo giurisdizionale degli accertamenti doganali.
«Il diritto federale comprende in particolare anche il diritto doganale (art. 133 Cost.). Contro le decisioni sull'accertamento doganale il ricorso è tuttavia inammissibile se queste si fondano sulla tariffazione o sul peso della merce (art. 83 lett. l LTF).»
Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7733/2008 consid. 2.2 8 settembre 2009 L'art. 133 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza esclusiva per i dazi e altri tributi del traffico transfrontaliero di merci. Questa competenza comprende anche la determinazione delle regole d'origine e delle disposizioni preferenziali per gli accordi di libero scambio.
«La legislazione sui dazi e su altri tributi del traffico transfrontaliero di merci è di competenza della Confederazione (art. 133 Cost.; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1753/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1).»
#Delimitazione rispetto ad altre competenze federali
Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4178/2016 consid. 3.1.1 28 settembre 2017 L'art. 133 Cost. sussiste autonomamente accanto ad altre competenze federali come l'imposta sull'alcol (art. 105 e 131 Cost.). La competenza doganale deve essere intesa indipendentemente dalle competenze specifiche sulle imposte di consumo e comprende tutte le merci nel traffico transfrontaliero.
«La legislazione sui dazi e su altri tributi del traffico transfrontaliero di merci è di competenza della Confederazione (art. 133 Cost.). Le merci che vengono immesse nel territorio doganale o esportate dal territorio doganale sono soggette a dazio e devono essere accertate secondo la LD.»
#Particolarità di diritto procedurale
Sentenza 2C_3/2022 consid. 1.2.1 17 maggio 2022 I procedimenti di diritto doganale sottostanno alle disposizioni generali della giustizia federale. L'art. 133 Cost. non stabilisce disposizioni procedurali speciali, per cui si applicano il diritto procedurale amministrativo generale e l'ordinamento ordinario dei rimedi giuridici.
«Nel diritto doganale non si trovano disposizioni divergenti riguardo al procedimento davanti al Tribunale federale. Al contrario l'art. 116 cpv. 4 della legge doganale del 18 marzo 2005 rinvia alle disposizioni generali sulla giustizia federale.»
#Portata della competenza doganale
Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5558/2013 consid. 2.1.1 4 aprile 2014 La competenza federale secondo l'art. 133 Cost. comprende tutte le merci nel traffico transfrontaliero indipendentemente dalla loro specifica natura o dal loro scopo d'uso. La competenza è completa e non lascia ai Cantoni alcuno spazio per proprie disposizioni doganali.
«La legislazione sui dazi e su altri tributi del traffico transfrontaliero di merci è di competenza della Confederazione (art. 133 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999). Le merci che vengono immesse nel territorio doganale o esportate dal territorio doganale devono essere accertate secondo le disposizioni del diritto federale.»
Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-703/2017 consid. 2.3 15 maggio 2018 L'art. 133 Cost. stabilisce una competenza federale sia per le disposizioni doganali materiali sia per il procedimento doganale. I Cantoni non hanno la facoltà di riscuotere propri tributi sul traffico transfrontaliero di merci o di disciplinare il procedimento doganale.
«La legislazione sui dazi e su altri tributi del traffico transfrontaliero di merci è di competenza della Confederazione (art. 133 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999). Le merci che vengono immesse nel territorio doganale o esportate dal territorio doganale sottostanno alla disciplina del diritto federale.»