Testo di legge
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1La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

2La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell’imposta spetta ai Cantoni. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

Panoramica

L'art. 132 Cost. autorizza la Confederazione a riscuotere due imposte importanti: le tasse di bollo e l'imposta preventiva. Queste imposte federali completano le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto quali importanti fonti di entrate della Confederazione.

Le tasse di bollo (cpv. 1) sono prelievi su operazioni con titoli e assicurazioni. La Confederazione può riscuoterne tre tipi: la tassa d'emissione all'emissione di azioni e obbligazioni, la tassa di negoziazione sul commercio di titoli e la tassa sui premi di assicurazione. Le operazioni immobiliari sono espressamente escluse - qui rimangono competenti i Cantoni. Un esempio concreto: quando una società anonima emette nuove azioni, secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a LTB è dovuta una tassa d'emissione dell'1% sull'importo di emissione.

L'imposta preventiva (cpv. 2) viene riscossa su interessi, dividendi e rendimenti di capitale simili, nonché su vincite di lotterie e prestazioni assicurative. L'aliquota fiscale ammonta secondo l'art. 4 cpv. 1 LIP fondamentalmente al 35%. Questa imposta persegue un duplice scopo: assicura la dichiarazione corretta dei rendimenti di capitale presso i contribuenti svizzeri (che ottengono il rimborso dell'imposta) e tassa definitivamente i beneficiari esteri senza diritto al rimborso.

Particolare è la quota cantonale: il 10% del gettito dell'imposta preventiva affluisce automaticamente ai Cantoni. Questa componente federalista rafforza le finanze cantonali.

Entrambi i tipi di imposta sono oggetto di discussione politica. Così il Parlamento dibatte da anni sull'abolizione della tassa d'emissione per rafforzare la piazza finanziaria. Il Consiglio nazionale ha approvato nel 2013, il Consiglio degli Stati ha tuttavia sospeso il progetto (Simonek, BSK BV, Art. 132 N. 15).

Le competenze sono esclusive: i Cantoni non possono riscuotere proprie tasse di bollo o imposte preventive. La Confederazione non deve però necessariamente riscuotere queste imposte - la Costituzione le conferisce solo il diritto di farlo.