Testo di legge
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1La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale. Dal 1° gen. 2024 l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8 % (art. 25 cpv. 4 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20 ).

3Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale. Dal 1° gen. 2024 l’aliquota normale ammonta al 8,1 % e l’aliquota ridotta al 2,6 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20 ). 3bis Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014 , in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF del 13 mag. 2014, DCF del 2 giu. 2014, DCF del 6 giu. 2014 – RU 2015 645 ; FF 2010 5843 , 2012 1283 , 2013 4003 5646, 2014 3507 3511 ). 3ter Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l’aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022 , in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91 ; FF 2019 5179 ; 2021 2991 ; 2023 486 ). 3quater I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3 ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022 , in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91 ; FF 2019 5179 ; 2021 2991 ; 2023 486 ).

4Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

Art. 130 Cost - Imposta sul valore aggiunto

Panoramica

L'art. 130 Cost autorizza la Confederazione a riscuotere un'imposta sul valore aggiunto. Questa imposta è riscossa su tutte le forniture di beni, sui servizi (anche sull'autoconsumo) e sulle importazioni dall'estero. L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sui consumi secondo il sistema dell'imposta netta plurifase con deduzione dell'imposta precedente.

L'aliquota normale prevista dalla Costituzione non può superare il 6,5 per cento, l'aliquota ridotta deve raggiungere almeno il 2,0 per cento. Per i servizi di alloggio (alberghi, pensioni) può essere stabilita un'aliquota speciale compresa tra queste due aliquote. Le attuali aliquote d'imposta sono superiori a questi principi perché sono stati aggiunti diversi supplementi: per il finanziamento dell'AVS, l'infrastruttura ferroviaria e la riforma AVS 21.

L'imposta sul valore aggiunto è limitata nel tempo fino alla fine del 2035. Un prolungamento necessita dell'approvazione del popolo e dei Cantoni. Una parte del gettito (5 per cento) deve essere utilizzata per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per le persone con redditi bassi.

Esempio: Un panettiere vende pane per 5 franchi. Deve calcolarci sopra il 2,6 per cento di imposta sul valore aggiunto (aliquota ridotta), ossia 13 centesimi. Questa può rifatturarla ai clienti. Al contempo può dedurre come imposta precedente l'imposta sul valore aggiunto che ha pagato all'acquisto di farina e altri ingredienti. In questo modo si evita che l'imposta sia applicata a ogni livello della produzione.

L'imposta sul valore aggiunto riguarda tutte le imprese con una cifra d'affari annua superiore ai 100'000 franchi. È una delle più importanti fonti di entrata della Confederazione. I Cantoni e i Comuni non possono riscuotere imposte simili.