1La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
2Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale. Dal 1° gen. 2024 l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8 % (art. 25 cpv. 4 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20 ).
3Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale. Dal 1° gen. 2024 l’aliquota normale ammonta al 8,1 % e l’aliquota ridotta al 2,6 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20 ).
3bis Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014 , in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF del 13 mag. 2014, DCF del 2 giu. 2014, DCF del 6 giu. 2014 – RU 2015 645 ; FF 2010 5843 , 2012 1283 , 2013 4003 5646, 2014 3507 3511 ).
3ter Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l’aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022 , in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91 ; FF 2019 5179 ; 2021 2991 ; 2023 486 ).
3quater I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3 ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022 , in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91 ; FF 2019 5179 ; 2021 2991 ; 2023 486 ).
4Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
L'art. 130 Cost autorizza la Confederazione a riscuotere un'imposta sul valore aggiunto. Questa imposta è riscossa su tutte le forniture di beni, sui servizi (anche sull'autoconsumo) e sulle importazioni dall'estero. L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sui consumi secondo il sistema dell'imposta netta plurifase con deduzione dell'imposta precedente.
L'aliquota normale prevista dalla Costituzione non può superare il 6,5 per cento, l'aliquota ridotta deve raggiungere almeno il 2,0 per cento. Per i servizi di alloggio (alberghi, pensioni) può essere stabilita un'aliquota speciale compresa tra queste due aliquote. Le attuali aliquote d'imposta sono superiori a questi principi perché sono stati aggiunti diversi supplementi: per il finanziamento dell'AVS, l'infrastruttura ferroviaria e la riforma AVS 21.
L'imposta sul valore aggiunto è limitata nel tempo fino alla fine del 2035. Un prolungamento necessita dell'approvazione del popolo e dei Cantoni. Una parte del gettito (5 per cento) deve essere utilizzata per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per le persone con redditi bassi.
Esempio: Un panettiere vende pane per 5 franchi. Deve calcolarci sopra il 2,6 per cento di imposta sul valore aggiunto (aliquota ridotta), ossia 13 centesimi. Questa può rifatturarla ai clienti. Al contempo può dedurre come imposta precedente l'imposta sul valore aggiunto che ha pagato all'acquisto di farina e altri ingredienti. In questo modo si evita che l'imposta sia applicata a ogni livello della produzione.
L'imposta sul valore aggiunto riguarda tutte le imprese con una cifra d'affari annua superiore ai 100'000 franchi. È una delle più importanti fonti di entrata della Confederazione. I Cantoni e i Comuni non possono riscuotere imposte simili.
N. 1 L'attuale imposta sul valore aggiunto secondo l'art. 130 Cost. è stata introdotta con la votazione popolare del 28 novembre 1993 (FF 1994 I 361) in sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari. La versione originale dell'art. 41ter aCost. (RU 1994 268) prevedeva un'aliquota normale di al massimo il 6,5% e un'aliquota ridotta di almeno il 2,0%. Con la revisione totale della Costituzione federale del 1999 la norma è stata ripresa come art. 130 Cost. (FF 1997 I 1, 463 seg.).
N. 2 I capoversi 3 e 3bis sono stati inseriti mediante votazione popolare del 20 marzo 1998 (FF 1997 III 585, RU 1998 1581), per garantire il finanziamento dell'AVS e cofinanziare l'infrastruttura ferroviaria. L'ultima integrazione è avvenuta con la riforma AVS 21, con l'aggiunta dei capoversi 3ter e 3quater mediante votazione popolare del 25 settembre 2022 (FF 2022 2695, RU 2023 160).
N. 3 Il messaggio del 1996 sulla nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1, 463) caratterizzava l'imposta sul valore aggiunto come «la più importante imposta federale» con un gettito di circa 15 miliardi di franchi. Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 8) conferma che l'imposta sul valore aggiunto, con un gettito di oltre 22 miliardi di franchi (2023), rappresenta la fonte di entrate fiscalmente più significativa della Confederazione.
N. 4 L'art. 130 Cost. appartiene al titolo 3 su Confederazione, Cantoni e Comuni, capitolo 3 sull'ordinamento finanziario. La norma è in stretto rapporto sistematico con → l'art. 127 Cost. (principi della tassazione), → l'art. 133 Cost. (dazi) e → l'art. 134 Cost. (esclusione di imposte cantonali e comunali). L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta esclusiva della Confederazione, per cui è vietato ai Cantoni di riscuotere imposte dello stesso tipo (art. 134 Cost.).
N. 5 L'ancoraggio costituzionale come imposta sul valore aggiunto con aliquote massime stabilite vincola il legislatore. Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 14) sottolinea che l'art. 130 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza generale per la riscossione di un'imposta sul valore aggiunto, senza tuttavia fondare un obbligo di riscossione. Il legislatore potrebbe teoricamente rinunciare alla riscossione o stabilire aliquote più basse.
N. 6 Le disposizioni transitorie nell'→ art. 196 n. 14 Cost. disciplinano la validità temporale dell'imposta sul valore aggiunto. Secondo il cpv. 1 di questa disposizione, l'imposta sul valore aggiunto è riscossa fino alla fine del 2035. La proroga necessita del consenso di Popolo e Cantoni.
N. 7 L'art. 130 cpv. 1 Cost. definisce l'imposta sul valore aggiunto come imposta generale sui consumi secondo il sistema dell'imposta netta plurifase con deduzione dell'imposta precedente. Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 10) la caratterizza come «imposta lorda plurifase con deduzione dell'imposta precedente». Oggetto dell'imposizione sono le consegne di beni, le prestazioni di servizi compresi i consumi propri e le importazioni.
N. 8 Il corridoio costituzionale delle aliquote stabilisce limiti vincolanti: l'aliquota normale non può superare il 6,5% (attualmente 8,1% con tutti i supplementi secondo l'art. 25 cpv. 1 LIVA), l'aliquota ridotta deve ammontare ad almeno il 2,0% (attualmente 2,6% secondo l'art. 25 cpv. 2 lett. a LIVA). Per le prestazioni alberghiere il cpv. 2 prevede un'aliquota speciale tra l'aliquota ridotta e quella normale (attualmente 3,8% secondo l'art. 25 cpv. 2 lett. b LIVA).
N. 9 Le possibilità di aumento secondo il cpv. 3 (finanziamento AVS), il cpv. 3bis (infrastruttura ferroviaria) e il cpv. 3ter (riforma AVS) sono cumulative e portano alle attuali aliquote complessive. DTF 142 II 488 consid. 2.2.1 conferma questa struttura costituzionale di base come «imposta sui consumi secondo il sistema dell'imposta netta plurifase».
N. 10 La riscossione dell'imposta sul valore aggiunto avviene a livello di legge mediante la LIVA. La soggezione soggettiva all'imposta inizia con una cifra d'affari imponibile annua di CHF 100'000 derivante da attività imprenditoriale (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Comuni, Cantoni e altre istituzioni pubbliche sottostanno a regole speciali (art. 12 LIVA).
N. 11 Il cpv. 3quater dispone l'attribuzione integrale del gettito dell'aumento secondo il cpv. 3 al fondo di compensazione AVS. Questo vincolo di destinazione è costituzionalmente vincolante e non può essere modificato con una legge semplice. Camenzind et al. (Handbuch MWSTG, 3. ed. 2012, § 1 N. 15) qualificano questa regolamentazione come «vincolo parziale di destinazione di rango costituzionale».
N. 12 Il vincolo parziale di destinazione secondo il cpv. 4 obbliga a utilizzare il 5% del gettito non vincolato per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale ha attuato questa prescrizione nell'art. 53 cpv. 3 LIVA. La ripartizione precisa è disciplinata dall'ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (OPre, RS 832.112.4).
N. 13 La natura giuridica dell'imposta sul valore aggiunto è controversa nella dottrina. Mentre Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 10) parla di un'«imposta lorda plurifase con deduzione dell'imposta precedente», Mollard/Oberson/Tissot Benedetto (Traité TVA, 2009, § 1 N. 12) la qualificano come «impôt général sur la consommation». Robinson (Mehrwertsteuerrecht, in: Reich, Steuerrecht, 2. ed. 2012, 645) sottolinea il carattere di «imposta indiretta».
N. 14 La giustiziabilità del vincolo parziale di destinazione secondo il cpv. 4 è controversa. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. ed. 2016, N. 3687) sostengono la posizione che dalla norma si possa derivare un diritto azionabile dei Cantoni. Blumenstein/Locher (System des Schweizerischen Steuerrechts, 6. ed. 2002, 325) vedono invece solo un obbligo politico della Confederazione.
N. 15 Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 12) critica i «difetti del sistema» del diritto dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare la «complessità soggetta a errori» e l'«attuazione lacunosa da parte dell'AFC». Questa critica è stata parzialmente ripresa nel rapporto Spori (Rapporto dell'incaricato P. Spori in materia di riforma dell'imposta sul valore aggiunto, 2006, 23 segg.), ma non ha portato a un cambiamento fondamentale del sistema.
N. 16 L'ammissibilità costituzionale di tax ruling nell'ambito dell'IVA è giudicata diversamente. Baumgartner (Möglichkeiten und Grenzen von Steuer-Rulings, in: Mäusli-Allenspach/Beusch, 2013, 201 seg.) la afferma invocando → l'art. 5 cpv. 3 Cost. (buona fede). Geiger/Schluckebier (MWSTG Kommentar, 2012, Art. 69 N. 8) vedono limiti costituzionali in caso di informazioni contrarie al sistema.
N. 17 Nell'interpretazione dell'art. 130 Cost. occorre osservare la giurisprudenza del Tribunale federale sull'interpretazione restrittiva delle eccezioni fiscali. DTF 138 II 251 consid. 2.3 ha stabilito il principio: «Sullo sfondo della generalità e della neutralità concorrenziale dell'imposta sul valore aggiunto, tutti i tipi di eccezioni sono problematici. Devono pertanto essere interpretati restrittivamente.»
N. 18 L'applicazione pratica delle aliquote richiede la consultazione delle pubblicazioni IVA-Info dell'AFC, in particolare IVA-Info 08 «Aliquote» e IVA-Info 19 «Settore alberghiero». Questi stabilimenti della prassi concretizzano le prescrizioni costituzionali e devono essere apprezzati secondo DTF 151 II 364 consid. 5.1.1 sotto l'aspetto della protezione del legittimo affidamento (→ art. 5 cpv. 3 e → art. 9 Cost.).
N. 19 Il calcolo corretto delle aliquote attuali tenendo conto di tutti i supplementi costituzionali avviene secondo la formula: aliquota di base + supplemento AVS (cpv. 3) + supplemento infrastruttura ferroviaria (cpv. 3bis) + supplemento riforma AVS (cpv. 3ter). L'AFC pubblica le aliquote vigenti nella prassi IVA (VPB) e nelle info-settoriali IVA.
#I. Fondamenti costituzionali dell'imposta sul valore aggiunto
DTF 142 II 488 del 29 agosto 2016 (consid. 2.2.1)
Il Tribunale federale conferma la base costituzionale dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'art. 130 Cost.
Centrale per la comprensione dell'IVA come imposta sui consumi secondo il sistema netto plurifase.
«Secondo l'art. 130 cpv. 1 Cost. e l'art. 1 cpv. 1 LIVA la Confederazione riscuote un'imposta sul valore aggiunto. Dal profilo tecnico-fiscale si tratta di un'imposta sui consumi.»
DTF 140 II 80 del 1° gennaio 2014 (consid. 2.1)
Il Tribunale federale precisa l'elemento caratteristico del rapporto di prestazione nell'imposta sul valore aggiunto.
Fondamentale per la delimitazione tra rapporti di diritto fiscale e di diritto privato.
«Secondo l'art. 130 cpv. 1 Cost. e l'art. 1 cpv. 1 frase 1 LIVA la Confederazione riscuote un'imposta sul valore aggiunto, ossia un'imposta generale sui consumi secondo il sistema dell'imposta netta plurifase con deduzione dell'imposta precedente. Caratteristico dell'imposta sul valore aggiunto è lo scambio di prestazioni.»
DTF 123 II 16 del 1° gennaio 1997 (consid. 5)
Il Tribunale federale esamina la conformità costituzionale delle disposizioni d'ordinanza relative alle aliquote fiscali.
Orientativo per la delimitazione tra aliquota normale e ridotta nelle prestazioni alberghiere.
«L'art. 41ter cpv. 1 lett. a Cost. introduce una tassa sul giro d'affari (imposta sul valore aggiunto). Secondo il suo cpv. 3 l'imposta sul valore aggiunto secondo il principio plurifase con deduzione dell'imposta precedente colpisce le consegne di oggetti, le prestazioni di servizi e le importazioni. L'imposta ammonta al 2% tra l'altro sui generi alimentari e le bevande, ad eccezione delle bevande alcoliche, e al 6,5% sulle consegne e l'importazione di altri oggetti e su prestazioni di servizi.»
#III. Attività imprenditoriale e obbligo fiscale soggettivo
DTF 138 II 251 del 13 aprile 2012 (consid. 2.3)
Il Tribunale federale sviluppa criteri per l'obbligo fiscale soggettivo IVA dei collezionisti d'arte.
Determinante per l'interpretazione del concetto di impresa nel diritto dell'imposta sul valore aggiunto.
«Sullo sfondo della generalità e della neutralità concorrenziale dell'imposta sul valore aggiunto, ogni tipo di eccezione è problematico. Esse devono pertanto essere interpretate restrittivamente.»
#IV. Deduzione dell'imposta precedente e utilizzazione imprenditoriale
DTF 142 II 488 del 29 agosto 2016 (consid. 2.3)
Il Tribunale federale precisa i presupposti della deduzione dell'imposta precedente negli acquisti di opere d'arte.
Decisivo per la delimitazione tra utilizzazione imprenditoriale e privata.
«La deduzione dell'imposta precedente richiede, oltre ai presupposti formali, che la persona soggetta a imposta sia economicamente gravata da imposte precedenti e che queste si verifichino 'nell'ambito dell'attività imprenditoriale'.»
#V. Tutela del legittimo affidamento e diritto all'informazione
DTF 151 II 364 del 1° gennaio 2025 (consid. 5.1.1)
Il Tribunale federale riconosce un diritto costituzionale alla tutela del legittimo affidamento nelle informazioni IVA.
Orientativo per il rapporto tra l'art. 69 LIVA e i principi costituzionali.
«L'art. 69 LIVA conferisce alla persona che cerca il diritto un diritto all'informazione, che è coperto dal diritto costituzionale alla tutela del legittimo affidamento (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.).»
DTF 140 II 495 del 10 ottobre 2014 (consid. 2.2.1)
Il Tribunale federale stabilisce i requisiti formali per l'opzione per l'assoggettamento.
Rilevante per l'interpretazione delle esenzioni fiscali nell'art. 130 Cost.
«Il requisito di esprimere in caso di opzione in senso oggettivo chiaramente che non si rivendica un'esenzione fiscale è imperativo.»
#VII. Sviluppi recenti e consolidamento della prassi
DTF 149 II 290 del 21 giugno 2023 (consid. 2)
Il Tribunale federale chiarisce la natura delle diminuzioni di corrispettivo nel diritto dell'imposta sul valore aggiunto.
Attuale per il trattamento di rapporti di prestazione complessi.
«Se vi sia una o due prestazioni (principali) deve essere giudicato sulla base di considerazioni economiche oggettive.»