1Der Bund kann für grosse Unternehmensgruppen Vorschriften über eine Besteuerung im Marktstaat und eine Mindestbesteuerung erlassen.
2Er orientiert sich dabei an internationalen Standards und Mustervorschriften.
3Er kann zur Wahrung der Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft abweichen von:
a.
den Grundsätzen der Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemäss Artikel 127 Absatz 2;
b.
den maximalen Steuersätzen gemäss Artikel 128 Absatz 1;
c.
den Vorschriften über den Vollzug gemäss Artikel 128 Absatz 4 erster Satz;
d.
den Ausnahmen von der Steuerharmonisierung gemäss Artikel 129 Absatz 2 zweiter Satz.
L'art. 129a Cost. autorizza la Confederazione a tassare le grandi imprese con un'imposta minima del 15 per cento. Questa nuova imposta si applica ai gruppi di imprese con un fatturato annuo di almeno 750 milioni di euro.
La disposizione è nata da accordi internazionali dell'OCSE e del G20. Senza questa nuova imposta, altri Paesi avrebbero potuto tassare le imprese svizzere. Il popolo svizzero ha approvato questo emendamento costituzionale il 18 giugno 2023 con il 78,5 per cento di sì.
L'imposta minima funziona come imposta integrativa. Se una grande impresa paga in Svizzera meno del 15 per cento di imposta sugli utili, deve versare la differenza. Un'impresa con un onere fiscale del 10 per cento paga un ulteriore 5 per cento per raggiungere il 15 per cento. La tassazione normale rimane invariata.
La nuova imposta riguarda soltanto circa 150-200 grandi gruppi di imprese. Le piccole e medie imprese (PMI) rimangono completamente esentate. I Cantoni riscuotono l'imposta, orientandosi agli standard internazionali.
Per questa imposta la Confederazione può derogare a certi principi costituzionali. Ad esempio, può tassare diversamente le varie imprese, cosa normalmente vietata dal principio di uguaglianza.
Le entrate fiscali previste ammontano a circa 1-2,5 miliardi di franchi all'anno. Tre quarti vanno ai Cantoni, un quarto alla Confederazione. I Cantoni dovrebbero utilizzare le loro quote per la promozione della piazza economica.
L'art. 129a Cost. è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Le prime imposte saranno riscosse a partire dal 2025 per l'esercizio 2024.
N. 1 L'art. 129a Cost. è stato accettato il 18 giugno 2023 da popolo e Cantoni con il 78,5% di voti favorevoli ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. La disposizione risale all'accordo internazionale nel quadro dell'OCSE e del G20 per l'introduzione di un'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali di imprese (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, Pillar Two).
N. 2 Il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la modifica della Costituzione federale (Introduzione di un'imposizione minima OCSE per i grandi gruppi di imprese) (FF 2022 1561). La modifica costituzionale si rendeva necessaria poiché l'ordinamento costituzionale vigente non conferiva alla Confederazione alcuna competenza per riscuotere una siffatta imposta complementare.
N. 3 La consultazione parlamentare si è svolta secondo la procedura accelerata. Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno approvato il progetto nella votazione finale del 16 dicembre 2022 con maggioranze schiaccianti (Consiglio nazionale: 170:11 voti, Consiglio degli Stati: 40:2 voti). Ciò riflette l'ampio consenso politico per garantire l'accettazione internazionale del sistema fiscale svizzero.
N. 4 L'art. 129a Cost. è inquadrato sistematicamente nel 3° titolo (Confederazione, Cantoni e Comuni), 3° capitolo (Ordinamento finanziario), 1ª sezione (Disposizioni generali). La disposizione completa le competenze fiscali esistenti della Confederazione secondo gli art. 128-134 Cost. con una competenza fiscale speciale e vincolata a uno scopo.
N. 5 A differenza delle imposte federali tradizionali (imposta federale diretta secondo l'art. 128 Cost., imposta sul valore aggiunto secondo l'art. 130 Cost.), l'imposizione minima secondo l'art. 129a Cost. si tratta di un'imposta complementare con riferimento internazionale. Essa interviene soltanto nella misura in cui l'imposizione ordinaria non raggiunge la soglia del 15% (→ art. 128 Cost.).
N. 6 La disposizione presenta uno stretto collegamento con l'art. 94 Cost. (Principi dell'ordinamento economico) e l'art. 100 Cost. (Politica congiunturale), poiché deve garantire la competitività della piazza economica svizzera nella concorrenza fiscale internazionale. Inoltre sussiste un riferimento all'art. 5a Cost. (Sussidiarietà), poiché l'attuazione avviene primariamente attraverso i Cantoni.
#Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 7Grandi gruppi di imprese: Il concetto non è costituzionalmente autonomo, ma rinvia agli standard internazionali dell'OCSE. Secondo questi, i gruppi di imprese con un fatturato annuo consolidato di almeno 750 milioni di euro sono considerati «grandi». La soglia corrisponde allo standard del Country-by-Country-Reporting.
N. 8Imposizione minima del 15 per cento: La Costituzione fissa l'aliquota d'imposta minima al 15%. Questa si riferisce all'aliquota fiscale effettiva, non alla tariffa nominale. Determinante è l'onere complessivo delle imposte sugli utili di tutti i livelli statali (Confederazione, Cantoni, Comuni).
N. 9Imposizione dell'utile: L'imposizione minima si collega esclusivamente all'utile, non ad altre basi di calcolo come capitale o fatturato. Il concetto di utile si orienta alle regole GloBE internazionali (Global Anti-Base Erosion Rules), che si basano sugli standard di contabilità.
N. 10 La disposizione costituzionale fonda una competenza della Confederazione per l'imposizione minima. Questa comprende sia la legislazione sia l'esecuzione, dovendo coinvolgere i Cantoni secondo il cpv. 1 frase 2 «per quanto possibile». Ciò corrisponde al federalismo cooperativo (→ art. 46 Cost.).
N. 11Imposta complementare: Se l'onere fiscale effettivo di un'entità di gruppo residente in Svizzera è inferiore al 15%, la differenza deve essere riscossa come imposta complementare. Questa imposta si aggiunge all'imposizione ordinaria e non la sostituisce.
N. 12Coordinamento internazionale: La Svizzera può applicare l'imposizione minima anche ad entità di gruppo estere, se il loro Stato di residenza non prevede un'imposizione equivalente (cosiddetta Undertaxed Profits Rule). Ciò impedisce che altri Stati accedano a società di gruppo svizzere.
N. 13Attuazione federalistica: Nella consultazione era controverso se l'attuazione dovesse avvenire centralmente attraverso la Confederazione o decentratamente attraverso i Cantoni. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) si è imposta con successo per una soluzione cantonale con legge quadro federale (FF 2022 1561, 1573 seg.).
N. 14Utilizzo delle maggiori entrate: È stata discussa in modo controverso la ripartizione delle maggiori entrate previste. Il testo costituzionale lascia ciò aperto. Nel dibattito parlamentare Confederazione e Cantoni si sono accordati su una ripartizione del 25% (Confederazione) al 75% (Cantoni), dovendo i Cantoni impiegare le loro quote per la promozione della piazza economica (BU 2022 N 1766 segg.).
N. 15Rapporto con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni: Non è chiarito il rapporto dell'imposizione minima con le convenzioni esistenti per evitare le doppie imposizioni. La dottrina prevalente sostiene che l'imposizione minima OCSE come misura coordinata multilateralmente non viola le CDI bilaterali (Matteotti/Roth, ASA 91 (2022/23), 417, 425 segg.).
N. 16Verifica del valore soglia: I gruppi di imprese devono verificare annualmente se superano la soglia di fatturato di 750 milioni di euro. Determinanti sono due degli ultimi quattro esercizi. Per le ristrutturazioni vigono regole speciali.
N. 17Onere fiscale effettivo: Il calcolo dell'onere fiscale effettivo avviene per giurisdizione secondo le complesse regole GloBE. Le imprese dovrebbero implementare tempestivamente sistemi per la raccolta e il calcolo dei dati.
N. 18Attrattività della piazza: I Cantoni possono mantenere la loro attrattività come piazza economica attraverso misure non fiscali (sussidi, infrastrutture, formazione) o attraverso la riduzione delle aliquote ordinarie dell'imposta sugli utili per le imprese non interessate. L'imposizione minima vale solo per i grandi gruppi, le PMI rimangono non toccate.
Per l'art. 129a Cost. non esiste al momento attuale una giurisprudenza consolidata. La disposizione è stata accettata solo il 18 giugno 2023 attraverso la votazione popolare ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. I primi casi di applicazione si presenteranno nel corso dell'attuazione dell'imposizione minima OCSE/G20 a partire dal 2024.
Ricorso cantonale in materia di votazioni concernente la revisione della legge fiscale nel Cantone di Lucerna per l'attuazione dell'imposizione minima OCSE. Il Tribunale federale ha esaminato i diritti politici nella procedura di votazione, senza decidere materialmente sulla disposizione costituzionale. I ricorrenti hanno lamentato informazioni incomplete sui proventi comunali derivanti dall'imposizione minima OCSE.
«klarzustellen, dass der Gemeindeanteil an den Einnahmen aus der OECD-Mindestbesteuerung gemäss der Steuergesetzrevision lediglich CHF 26.6 Mio. bzw. ab 2030 CHF 23.5 Mio. beträgt»
La procedura mostra l'importanza pratica della disposizione costituzionale per la legislazione cantonale e la ripartizione finanziaria tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
La giurisprudenza materiale sull'art. 129a Cost. si svilupperà non appena sorgeranno casi concreti di controversia relativi alla delimitazione delle competenze federali, all'interpretazione dell'imposta minima del 15 per cento e alla ripartizione dei proventi fiscali. Le questioni rilevanti riguarderanno in particolare la compatibilità delle leggi cantonali di attuazione con la disposizione costituzionale nonché il coordinamento con gli accordi internazionali.