Testo di legge
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1La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

5La legge disciplina i particolari.

Art. 126 Cost. — Gestione del bilancio

Panoramica

Il freno all'indebitamento della Confederazione disciplina come lo Stato amministra le sue finanze. Esso richiede che le uscite e le entrate siano equilibrate a lungo termine (FF 2000 4223 segg.). La Confederazione non può spendere durevolmente più di quanto incassa.

Il freno all'indebitamento agisce in tre fasi: dapprima stabilisce quanto denaro la Confederazione può spendere al massimo. Questo limite massimo si orienta in base alle entrate previste e alla situazione economica. In caso di congiuntura debole si può spendere più di quanto si incassa, in caso di buona congiuntura meno (BSK BV-Lienhard/Marti Locher, Art. 126 n. 24 seg.).

In situazioni di emergenza come catastrofi naturali o gravi recessioni, il Parlamento può innalzare questo limite con la maggioranza qualificata (art. 159 cpv. 3 lett. c Cost.). Se le uscite vengono comunque superate, i costi supplementari devono essere nuovamente risparmiati entro sei anni (Legge sulle finanze della Confederazione art. 16).

Un esempio: se la Confederazione incassa 70 miliardi di franchi e l'economia va bene (fattore congiunturale 0,95), può spendere solo 66,5 miliardi. Se spende comunque 68 miliardi, deve compensare la differenza di 1,5 miliardi nei prossimi sei anni.

Il freno all'indebitamento è entrato in vigore nel 2003, dopo essere stato accettato nel 2001 con l'84,7% di voti favorevoli (FF 2002 2067). Ha stabilizzato il debito della Confederazione e viene impiegato anche a livello cantonale. La Legge sulle finanze della Confederazione disciplina i dettagli dell'attuazione (art. 126 cpv. 5 Cost.).

La regola vincola solo il Consiglio federale e il Parlamento, ma non i privati. Un'imposizione giudiziaria non è pertanto possibile.