Testo di legge
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1La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

2L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

3La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni: a. per la costruzione di stabilimenti; b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure; c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

1Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

2È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all’internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall’autorità che ha posto fine all’internamento.

3Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio. L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili. Chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.

Art. 123 Cost.

Panoramica

L'art. 123 Cost. disciplina la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel diritto penale. La Confederazione è competente per la legislazione — emana il Codice penale e il Codice di procedura penale (CPP). Questi si applicano uniformemente in tutta la Svizzera.

I Cantoni organizzano i tribunali e conducono i procedimenti penali. Costruiscono le carceri ed eseguono le pene. La Confederazione può fornire fondi per nuovi istituti e miglioramenti nell'esecuzione delle pene.

Esempio dalla pratica: Un furto viene punito secondo il diritto federale (art. 139 CP). Il procedimento si svolge secondo il CPP. L'accusa è però promossa dal Ministero pubblico del Cantone dove è avvenuto il furto. Il tribunale cantonale pronuncia la sentenza. La pena viene scontata in un carcere cantonale.

I Cantoni possono punire solo le contravvenzioni non disciplinate dal diritto federale (art. 335 CP). Così ad esempio Appenzello Esterno punisce l'escursionismo nudista come violazione del pudore e del decoro. Ciò è permesso perché il diritto federale non disciplina questa condotta.

Il lavoro di polizia prima di un reato rimane disciplinato dal diritto cantonale. Non appena però sussiste un concreto sospetto di reato, si applica il CPP. La polizia può quindi sorvegliare le manifestazioni secondo il diritto cantonale. In caso di danneggiamento deve però indagare secondo il CPP.

Questa ripartizione si è dimostrata valida da 150 anni. La Confederazione garantisce regole uniformi. I Cantoni adattano l'esecuzione ai bisogni locali. Tre grandi concordati di esecuzione coordinano oggi la collaborazione tra i Cantoni.