Testo di legge
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1La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

2L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Panoramica

L'art. 122 Cost. ripartisce le competenze tra Confederazione e Cantoni nel diritto civile. La Confederazione ha la competenza esclusiva di emanare leggi per il diritto civile (diritto di proprietà, diritto dei contratti, diritto di famiglia) e il diritto processuale civile (procedimenti giudiziari). Questa competenza federale è completa ed esclusiva – secondo l'art. 5 CC non rimane in principio spazio per un diritto civile cantonale (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 5). I Cantoni sono invece competenti per l'organizzazione dei loro tribunali e per l'esercizio pratico della giurisdizione in materia civile.

Un esempio: il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) disciplina uniformemente su tutto il territorio nazionale i contratti di compravendita. Quando qualcuno acquista un'automobile, si applicano le stesse regole a Zurigo come a Ginevra. I Cantoni possono tuttavia determinare autonomamente quale tribunale è competente in caso di controversie e come è organizzato il procedimento giudiziario. Devono però applicare le regole procedurali federali del Codice di procedura civile (CPC).

La delimitazione delle competenze ha rilevanza pratica: se un Cantone emana proprie regole di diritto civile, queste sono incostituzionali (BGE 146 I 70). Il Tribunale federale applica diverse teorie per la delimitazione tra diritto pubblico e diritto privato, senza che nessuna abbia la precedenza a priori (BGE 146 I 70 consid. 5.2). È controverso se i Cantoni possano in casi eccezionali utilizzare strumenti di diritto civile per fini di diritto pubblico – la giurisprudenza più risalente (BGE 73 I 228) lo permetteva, mentre la dottrina più recente (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 6) lo rifiuta.

Nell'organizzazione dei loro tribunali i Cantoni devono rispettare le prescrizioni del diritto federale, in particolare il doppio grado di giudizio secondo l'art. 75 cpv. 2 LTF e le regole di competenza del CPC (BGE 137 III 217). Nella giurisdizione volontaria (questioni tutorie) i Cantoni hanno maggiore libertà di configurazione, ma devono applicare il CPC quando il diritto federale stesso prescrive un'autorità giudiziaria (BGE 139 III 225).

Questa ripartizione delle competenze garantisce un diritto civile uniforme su tutto il territorio nazionale pur mantenendo la diversità cantonale nell'organizzazione giudiziaria e nella giurisprudenza.