1La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
2L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
Panoramica
L'art. 122 Cost. ripartisce le competenze tra Confederazione e Cantoni nel diritto civile. La Confederazione ha la competenza esclusiva di emanare leggi per il diritto civile (diritto di proprietà, diritto dei contratti, diritto di famiglia) e il diritto processuale civile (procedimenti giudiziari). Questa competenza federale è completa ed esclusiva – secondo l'art. 5 CC non rimane in principio spazio per un diritto civile cantonale (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 5). I Cantoni sono invece competenti per l'organizzazione dei loro tribunali e per l'esercizio pratico della giurisdizione in materia civile.
Un esempio: il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) disciplina uniformemente su tutto il territorio nazionale i contratti di compravendita. Quando qualcuno acquista un'automobile, si applicano le stesse regole a Zurigo come a Ginevra. I Cantoni possono tuttavia determinare autonomamente quale tribunale è competente in caso di controversie e come è organizzato il procedimento giudiziario. Devono però applicare le regole procedurali federali del Codice di procedura civile (CPC).
La delimitazione delle competenze ha rilevanza pratica: se un Cantone emana proprie regole di diritto civile, queste sono incostituzionali (BGE 146 I 70). Il Tribunale federale applica diverse teorie per la delimitazione tra diritto pubblico e diritto privato, senza che nessuna abbia la precedenza a priori (BGE 146 I 70 consid. 5.2). È controverso se i Cantoni possano in casi eccezionali utilizzare strumenti di diritto civile per fini di diritto pubblico – la giurisprudenza più risalente (BGE 73 I 228) lo permetteva, mentre la dottrina più recente (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 6) lo rifiuta.
Nell'organizzazione dei loro tribunali i Cantoni devono rispettare le prescrizioni del diritto federale, in particolare il doppio grado di giudizio secondo l'art. 75 cpv. 2 LTF e le regole di competenza del CPC (BGE 137 III 217). Nella giurisdizione volontaria (questioni tutorie) i Cantoni hanno maggiore libertà di configurazione, ma devono applicare il CPC quando il diritto federale stesso prescrive un'autorità giudiziaria (BGE 139 III 225).
Questa ripartizione delle competenze garantisce un diritto civile uniforme su tutto il territorio nazionale pur mantenendo la diversità cantonale nell'organizzazione giudiziaria e nella giurisprudenza.
Dottrina
#1. Storia della genesi
N. 1 L'art. 122 Cost. corrisponde in gran parte al precedente art. 64 aCost., ma estende espressamente la competenza federale al diritto processuale civile. La revisione totale della Costituzione federale del 1999 ha così trasferito nel testo costituzionale una prassi seguita da lungo tempo. Già sotto la vecchia Costituzione federale, la Confederazione aveva emanato regolamentazioni processuali fondate sulla competenza in materia di diritto civile, ad esempio nell'ambito del diritto di esecuzione e fallimento. Il messaggio concernente una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 stabilisce che la menzione esplicita del diritto processuale civile è avvenuta «per ragioni di chiarezza e completezza» (FF 1997 I 1, 324).
N. 2 L'ancoraggio costituzionale della competenza federale in materia di diritto processuale civile ha creato le basi per l'unificazione del diritto processuale civile svizzero. Dopo lavori preparatori durati decenni, fondata sull'art. 122 cpv. 1 Cost., è stata emanata la Procedura civile svizzera del 19 dicembre 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e che ha sostituito le 26 procedure civili cantonali.
#2. Inquadramento sistematico
N. 3 L'art. 122 Cost. si trova nel 3° titolo della Costituzione federale su Confederazione, Cantoni e Comuni, ivi nel 3° capitolo sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La norma appartiene alle disposizioni di competenza che attribuiscono alla Confederazione una competenza legislativa globale in un determinato settore materiale. A differenza di altre norme di competenza che conferiscono alla Confederazione solo facoltà di regolamentazione parziali, l'art. 122 Cost. costituisce una cosiddetta competenza di codificazione globale.
N. 4 La posizione sistematica tra le norme di competenza per il diritto penale (art. 123 Cost.) e la metrologia (art. 125 Cost.) sottolinea l'importanza centrale dell'unificazione del diritto nel settore del diritto privato. → L'art. 42 cpv. 2 Cost. rinvia alla Costituzione federale per la ripartizione delle competenze, → l'art. 49 cpv. 1 Cost. stabilisce il primato del diritto federale. La competenza residua cantonale secondo → l'art. 3 Cost. vale solo nella misura in cui la Costituzione federale non attribuisce una competenza alla Confederazione.
N. 5 L'art. 5 CC concretizza l'ordinamento costituzionale delle competenze per il diritto civile. Stabilisce che il diritto cantonale trova applicazione nelle cause civili solo dove il diritto civile federale autorizza i Cantoni a tale scopo. Questa autorizzazione può avvenire espressamente o risultare dalla natura della cosa. → L'art. 6 CC permette ai Cantoni regolamentazioni di diritto pubblico complementari, purché queste non escludano il senso del diritto civile federale.
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
#Diritto civile (cpv. 1)
N. 6 Il concetto di diritto civile comprende secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza costante l'intero diritto privato, ossia i rapporti giuridici tra soggetti di diritto parificati. Göksu (BSK BV, Art. 122 N. 7) sottolinea che il diritto civile include tutte le norme giuridiche che perseguono obiettivi tipicamente di diritto privato e appartengono tradizionalmente al settore del diritto privato. Il Tribunale federale applica per la delimitazione tra diritto pubblico e diritto privato un pluralismo metodologico, senza che una singola teoria di delimitazione abbia priorità a priori (DTF 146 I 70 consid. 5.2).
N. 7 La competenza di codificazione globale della Confederazione è globale. Göksu (BSK BV, Art. 122 N. 5) espone: «Dal principio della codificazione globale deriva che per il diritto civile cantonale non rimane più alcuno spazio, neppure in settori che non sono stati regolamentati affatto dal diritto federale sotto il profilo del diritto civile.» Questa posizione si contrappone alla giurisprudenza del Tribunale federale più antica (DTF 73 I 228), che permetteva ai Cantoni di impiegare, a determinate condizioni, mezzi di diritto civile nel quadro di ordinamenti di diritto pubblico.
N. 8 Parti della dottrina sostengono una posizione meno assoluta. Argomentano che alla Confederazione con l'art. 122 Cost. è stato sì attribuito globalmente un settore materiale per la legislazione, ma non esclusivamente, il che permetterebbe ai Cantoni di porre proprio diritto civile, purché la Confederazione non abbia legiferato in modo conclusivo (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 6, con rinvio a opinioni dottrinali divergenti). Questa controversia è praticamente rilevante nella valutazione di regolamentazioni cantonali con effetti di diritto civile, ad esempio nell'ambito del diritto edilizio o di diritti di prelazione a favore della mano pubblica.
#Diritto processuale civile (cpv. 1)
N. 9 Il diritto processuale civile comprende tutte le norme che regolano la procedura giudiziaria in materia civile. Secondo la definizione contenuta nel messaggio concernente la Procedura civile svizzera ne fanno parte in particolare i principi procedurali, l'ordinamento delle competenze, i presupposti dell'azione e dei rimedi giuridici, le prove nonché l'esecuzione delle pretese di diritto civile (FF 2006 6841, 6852).
N. 10 La delimitazione tra diritto processuale civile di diritto federale e organizzazione giudiziaria cantonale si rivela impegnativa nella pratica. Il Tribunale federale ha chiarito in DTF 139 III 225 che la CPC trova applicazione diretta nell'ambito della giurisdizione volontaria solo dove il diritto federale stesso prescrive un'autorità giudiziaria. Nella misura in cui il Cantone designa l'autorità competente, regola anche il diritto procedurale.
#Organizzazione dei tribunali (cpv. 2)
N. 11 L'organizzazione dei tribunali comprende secondo Göksu (BSK BV, Art. 122 N. 59-60) la creazione dei tribunali, la loro denominazione, la loro articolazione gerarchica, la loro competenza locale nonché i requisiti per l'elezione dei giudici. Questi settori rimangono in linea di principio di competenza cantonale, nella misura in cui il diritto federale non contiene disposizioni divergenti.
N. 12 Le limitazioni di diritto federale dell'autonomia organizzativa cantonale sono molteplici. → L'art. 75 cpv. 2 LTF esige un doppio grado cantonale di giurisdizione per l'accesso al Tribunale federale. La CPC contiene negli art. 3 segg. prescrizioni cogenti sulla competenza per materia e funzionale. Il Tribunale federale ha confermato in DTF 137 III 217 che tali prescrizioni di diritto federale sono compatibili con la sovranità cantonale di organizzazione.
#Giurisdizione in materia civile (cpv. 2)
N. 13 La competenza giurisdizionale dei Cantoni significa che i tribunali cantonali sono competenti per l'applicazione del diritto civile materiale e lo svolgimento delle procedure di diritto processuale civile. Göksu (BSK BV, Art. 122 N. 68) qualifica questa competenza come natura giuridica. Le limitazioni risultano da disposizioni speciali di diritto federale, ad esempio la competenza del Tribunale federale dei brevetti per le controversie brevettuali o dei tribunali arbitrali nell'ambito dell'assicurazione malattie (DTF 135 V 443).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 La competenza legislativa esclusiva della Confederazione in materia di diritto civile ha per conseguenza che gli atti legislativi cantonali che regolano il diritto civile materiale o il diritto processuale civile sono incostituzionali e pertanto nulli. Il Tribunale federale esamina d'ufficio il rispetto dell'ordinamento delle competenze e annulla le disposizioni cantonali contrarie alle competenze (DTF 146 I 70 consid. 5).
N. 15 Per i Cantoni risulta dall'art. 122 cpv. 2 Cost. l'obbligo di predisporre un'organizzazione giudiziaria funzionante e assicurare la giurisdizione in materia civile. Questo obbligo si concretizza negli → art. 30 cpv. 1 Cost. e → art. 6 n. 1 CEDU, che garantiscono il diritto a un tribunale indipendente e imparziale. I Cantoni devono in particolare garantire il doppio grado di giurisdizione richiesto dall'→ art. 75 cpv. 2 LTF.
N. 16 Le delegazioni di diritto federale ai Cantoni sono ammissibili e frequenti. Così l'art. 4 CPC autorizza i Cantoni a designare i tribunali competenti per territorio, l'art. 3 CPC a determinare i tribunali competenti per materia entro le prescrizioni di diritto federale. Tali delegazioni devono tuttavia muoversi nel quadro dell'ordinamento costituzionale delle competenze e non possono mettere in pericolo l'unità giuridica materiale.
#5. Controversie
N. 17 La controversia centrale riguarda la portata della codificazione globale di diritto federale. Mentre Göksu (BSK BV, Art. 122 N. 6) sostiene la posizione che «né la menzionata (vecchia) giurisprudenza del Tribunale federale né le conseguenze più ampie nella dottrina si lasciano sostenere riguardo all'art. 122 Cost. e all'art. 5 CC», altri autori mantengono la possibilità di regolamentazioni cantonali di diritto civile con finalità di diritto pubblico. Queste diverse concezioni hanno conseguenze pratiche ad esempio per i diritti di prelazione cantonali o le servitù di diritto edilizio.
N. 18 Un altro punto controverso riguarda la metodica di delimitazione. Fritz Gygi ha sviluppato la teoria dei settori materiali, che non parte dalla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, ma si collega ai settori materiali per i quali è prevista una competenza federale (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 41). Göksu critica che questa teoria sia sì tagliata sulla norma costituzionale, ma fallisca in altri casi dove si deve distinguere tra diritto pubblico e diritto privato (BSK BV, Art. 122 N. 41).
N. 19 La portata dell'autonomia procedurale cantonale nell'ambito della giurisdizione volontaria è controversa. Mentre il Tribunale federale in DTF 139 III 225 concede ai Cantoni ampia libertà di configurazione, purché il diritto federale non prescriva un'autorità giudiziaria, parti della dottrina propugnano un'applicazione più estensiva della CPC per garantire l'unità procedurale.
#6. Indicazioni per la prassi
N. 20 Nell'esame di atti legislativi cantonali è da chiarire innanzitutto se questi regolano il diritto civile materiale o il diritto processuale civile. Decisivo non è la denominazione formale o la classificazione da parte del legislatore cantonale, bensì il contenuto materiale della norma. Regolamentazioni su proprietà, possesso, contratti o rapporti di diritto di famiglia rientrano regolarmente nella competenza federale, anche se sono contenute in una legge cantonale sul diritto pubblico.
N. 21 Le autorità cantonali devono nell'configurazione della loro organizzazione giudiziaria osservare le prescrizioni cogenti di diritto federale. Ne fanno parte in particolare le regole di competenza degli art. 3-8 CPC, le prescrizioni sul doppio grado di giurisdizione secondo l'art. 75 cpv. 2 LTF nonché disposizioni di leggi speciali come gli art. 440 segg. CC per le autorità di protezione dell'adulto e del minore. Margini di manovra esistono nella denominazione e articolazione gerarchica dei tribunali nonché nella fissazione delle competenze locali.
N. 22 Per la prassi giuridica si raccomanda nelle questioni di competenza un'analisi accurata della giurisprudenza del Tribunale federale pertinente. Il Tribunale federale ha mostrato di recente la tendenza a esaminare più rigorosamente le regolamentazioni cantonali con effetti di diritto civile sulla loro compatibilità con l'art. 122 Cost. (DTF 146 I 70). Al contempo riconosce ancora certi margini di configurazione dei Cantoni nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria e nelle procedure della giurisdizione volontaria (DTF 139 III 225).
Giurisprudenza
#Panoramica
L'art. 122 Cost. disciplina la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel diritto civile e nel diritto processuale civile. La giurisprudenza concretizza tale delimitazione in tre ambiti centrali: la competenza legislativa federale esclusiva per le disposizioni materiali del diritto civile e processuali (cpv. 1), la competenza cantonale residua per l'organizzazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia (cpv. 2) nonché i limiti di tale ripartizione delle competenze per questioni processuali specifiche. Il Tribunale federale ha sviluppato i principi fondamentali per la delimitazione tra disciplina processuale di diritto federale e autonomia organizzativa cantonale.
Stato: dicembre 2024
#Competenza legislativa federale per il diritto civile e il diritto processuale civile
#Disciplina conclusiva mediante diritto federale
DTF 146 I 70 del 30 aprile 2019 — Disposizioni comunali su abitazioni a prezzi contenuti Conferma della competenza legislativa federale esclusiva secondo l'art. 122 cpv. 1 Cost. per il diritto civile. La sentenza riguarda la delimitazione tra diritto pubblico cantonale e norme civilistiche di diritto federale nelle prescrizioni comunali sull'edilizia abitativa.
«Secondo l'art. 122 cpv. 1 Cost. la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione. Secondo l'art. 109 cpv. 1 Cost. la Confederazione è competente per l'emanazione di prescrizioni contro gli abusi nella locazione.»
DTF 140 III 155 del 10 febbraio 2014 — Competenza esclusiva del tribunale di commercio Disciplina conclusiva della competenza per materia per le controversie di diritto commerciale mediante diritto federale. Conferma che in caso di creazione di un tribunale di commercio da parte del Cantone non è ammissibile un'ulteriore disciplina cantonale delle competenze.
«Con l'art. 6 CPC il legislatore federale ha disciplinato in modo conclusivo la competenza per materia per le controversie di diritto commerciale (art. 6 cpv. 2 lett. a-c CPC) nel caso in cui un Cantone abbia fatto uso della possibilità di creare un tribunale di commercio. Non rimane spazio per un'ulteriore disciplina delle competenze da parte del Cantone.»
#Delimitazione rispetto al diritto pubblico cantonale
DTF 139 III 225 del 25 aprile 2013 — Applicabilità del CPC nella giurisdizione volontaria
Distinzione tra disciplina processuale di diritto federale e competenza cantonale per le autorità.
Applicazione diretta del CPC solo quando il diritto federale prescrive un'autorità giudiziaria.
«Nell'ambito della giurisdizione volontaria il CPC trova applicazione diretta solo laddove il diritto federale prescrive esso stesso un'autorità giudiziaria. Nella misura in cui il Cantone designa l'autorità competente, disciplina anche il diritto processuale; se dichiara applicabile il CPC, questo rappresenta diritto cantonale.»
#Organizzazione giudiziaria cantonale e amministrazione della giustizia
#Limiti dell'autonomia organizzativa cantonale
DTF 137 III 217 dell'11 aprile 2011 — Procedura di gravame cantonale a istanza unica nel diritto del registro di commercio Conferma della sovranità organizzativa cantonale entro i limiti delle prescrizioni di diritto federale. Compatibilità della procedura di gravame a istanza unica con la norma di delega nell'art. 929 CO.
«L'art. 165 cpv. 2 OURC può fondarsi sulla norma di delega dell'art. 929 cpv. 1 CO ed è in accordo con il principio della «double instance» secondo l'art. 75 cpv. 2 LTF.»
DTF 142 III 795 del 27 ottobre 2016 — Misure disciplinate a livello cantonale nella protezione dei minori e degli adulti Attribuzione di misure di protezione dei minori e degli adulti al ricorso di diritto civile nonostante il carattere di diritto pubblico. Conferma della natura civilistica in base alla competenza legislativa federale secondo l'art. 122 Cost.
«Non si può negare che le disposizioni sulla protezione dei minori e degli adulti siano fondamentalmente da qualificare come diritto pubblico. È tuttavia altrettanto riconosciuto che le relative norme sono state emanate in base alla competenza della Confederazione per il diritto civile (art. 122 Cost.).»
#Diritto processuale e competenza cantonale
DTF 143 III 395 del 12 giugno 2017 — Azione revocatoria secondo LEF contro la Confederazione Classificazione delle procedure esecutive nel sistema del CPC. Determinazione della competenza nelle azioni revocatorie contro il fisco secondo le prescrizioni di diritto federale.
«L'azione revocatoria secondo gli art. 285 segg. LEF contro il fisco appartiene alle questioni giudiziarie della LEF disciplinate dal CPC.»
#Questioni processuali speciali
#Procedura di gravame e gradi di giurisdizione
DTF 135 V 443 del 9 novembre 2009 — Tribunali arbitrali nelle controversie di assicurazione malattie Delimitazione tra procedure civilistiche e di diritto delle assicurazioni sociali. Competenza dei tribunali speciali anche per controversie al di fuori dell'assicurazione malattie obbligatoria.
«Anche quando un obbligo di rimborso nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria non entra in considerazione, il tribunale arbitrale nelle controversie di assicurazione malattie secondo l'art. 89 LAMal è competente per il giudizio delle controversie tra assicuratori e fornitori di prestazioni.»
#Delega e diritto d'ordinanza
DTF 132 III 470 del 20 aprile 2006 — Fusione di società anonime di diritto pubblico Applicazione delle disposizioni civilistiche sulla fusione alle società anonime speciali. Limiti dell'applicazione della legge sulle fusioni per forme organizzative di diritto pubblico.
«Le FFS sono una società anonima speciale di diritto pubblico e quindi non un soggetto giuridico nel senso della legge sulle fusioni.»
#Sviluppi recenti
#Aspetti di diritto costituzionale
DTF 147 I 183 del 23 marzo 2005 — Iniziativa popolare cantonale «Diritti fondamentali per i primati» Limiti della legislazione cantonale in materie disciplinate dal diritto federale. Esame della compatibilità di iniziative cantonali con il diritto superiore.
«Sussistono motivi per dichiarare nulla un'iniziativa popolare cantonale nel Cantone Basilea Città quando si estende ad ambiti che sottostanno alla competenza esclusiva della Confederazione.»