Testo di legge
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1La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.

2Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

3A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 , in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199 ; FF 2008 1649 , 2009 4427 , 2010 3171, 2011 2529 ).

4Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 , in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199 ; FF 2008 1649 , 2009 4427 , 2010 3171, 2011 2529 ).

5L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 , in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199 ; FF 2008 1649 , 2009 4427 , 2010 3171, 2011 2529 ).

6Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 , in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199 ; FF 2008 1649 , 2009 4427 , 2010 3171, 2011 2529 ).

Art. 121 Cost. — Legislazione in materia di stranieri e d'asilo

Panoramica

L'articolo 121 Cost. disciplina la competenza della Confederazione per il diritto degli stranieri e dell'asilo. La Confederazione determina da sola chi può entrare in Svizzera, per quanto tempo gli stranieri possono rimanere e quando ricevono asilo.

Le principali disposizioni:

Competenza federale: Solo la Confederazione può emanare leggi su entrata e uscita, dimora e domicilio degli stranieri. Anche il diritto d'asilo spetta alla Confederazione. I Cantoni eseguono queste leggi, ma non possono stabilire regole proprie.

Espulsione di sicurezza: Gli stranieri possono essere espulsi se mettono in pericolo la sicurezza della Svizzera. Ciò riguarda ad esempio persone che sostengono attività terroristiche.

Perdita automatica del diritto di dimora: In caso di reati gravi gli stranieri perdono automaticamente il diritto di rimanere in Svizzera. Questo vale per condanne per reati contro la vita (omicidio, assassinio), violenze carnali, rapina, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti, reati di scasso o truffa nelle assicurazioni sociali. Viene pronunciato un divieto d'entrata da 5 a 15 anni. In caso di reati ripetuti il divieto è di 20 anni.

Esempio: Un cittadino italiano con permesso di domicilio viene condannato a due anni di carcere per traffico di stupefacenti. Secondo la legge deve lasciare la Svizzera e riceve un divieto d'entrata. Solo in casi di rigore particolare il tribunale può astenersene – ad esempio se la persona è nata in Svizzera ed è molto ben integrata.

Punibilità: Chi entra illegalmente in Svizzera nonostante il divieto d'entrata si rende punibile e può essere punito con il carcere fino a un anno.

Queste regole severe sono sorte dopo l'accettazione della cosiddetta "iniziativa per l'espulsione" nel 2010. L'attuazione deve però rispettare i diritti umani, in particolare la protezione della famiglia e il divieto di inviare persone verso torture o trattamenti inumani.