Testo di legge
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1L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.

2La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Panoramica

L'art. 120 Cost. protegge dagli abusi della tecnologia genetica (modificazione del patrimonio genetico). La disposizione ha due capoversi: il capoverso 1 protegge l'essere umano e l'ambiente dagli abusi. Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione il compito di emanare norme per il trattamento del patrimonio genetico di animali, piante e altri organismi.

La Confederazione deve rispettare tre principi importanti: la dignità della creatura, la sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente nonché la protezione della diversità genetica. Per «dignità della creatura» la dottrina giuridica intende il valore etico intrinseco degli esseri viventi. Tuttavia è controverso se questo concetto comprenda solo animali e piante oppure anche gli esseri umani (Errass contra dottrina prevalente secondo Waldmann, BSK Cost., art. 120 n. 14-78).

Sono interessati tutti coloro che lavorano con la tecnologia genetica: ricercatori, agricoltori, aziende farmaceutiche e autorità. Il Tribunale federale ha stabilito che negli esperimenti su animali deve essere considerata la particolare vicinanza dei primati all'essere umano (BGE 135 II 384).

Esempi concreti mostrano l'importanza: un esperimento di disseminazione con frumento geneticamente modificato deve considerare tutti i beni protetti (BGE 129 II 286). Nell'agricoltura vige dal 2005 una moratoria per gli organismi geneticamente modificati (art. 37a LIG), che è stata più volte prolungata.

Le conseguenze giuridiche sono molteplici: i ricercatori necessitano di autorizzazioni per gli esperimenti. Le imprese devono rispettare le prescrizioni di sicurezza. Le autorità esaminano attentamente ogni domanda. Basilea Città ha persino discusso di diritti fondamentali per le scimmie antropomorfe, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto in linea di principio ammissibile (BGE 147 I 183).

L'art. 120 Cost. mostra che la Costituzione reagisce anche alle nuove tecnologie e pone limiti etici.