1L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.
L'art. 120 Cost. protegge dagli abusi della tecnologia genetica (modificazione del patrimonio genetico). La disposizione ha due capoversi: il capoverso 1 protegge l'essere umano e l'ambiente dagli abusi. Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione il compito di emanare norme per il trattamento del patrimonio genetico di animali, piante e altri organismi.
La Confederazione deve rispettare tre principi importanti: la dignità della creatura, la sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente nonché la protezione della diversità genetica. Per «dignità della creatura» la dottrina giuridica intende il valore etico intrinseco degli esseri viventi. Tuttavia è controverso se questo concetto comprenda solo animali e piante oppure anche gli esseri umani (Errass contra dottrina prevalente secondo Waldmann, BSK Cost., art. 120 n. 14-78).
Sono interessati tutti coloro che lavorano con la tecnologia genetica: ricercatori, agricoltori, aziende farmaceutiche e autorità. Il Tribunale federale ha stabilito che negli esperimenti su animali deve essere considerata la particolare vicinanza dei primati all'essere umano (BGE 135 II 384).
Esempi concreti mostrano l'importanza: un esperimento di disseminazione con frumento geneticamente modificato deve considerare tutti i beni protetti (BGE 129 II 286). Nell'agricoltura vige dal 2005 una moratoria per gli organismi geneticamente modificati (art. 37a LIG), che è stata più volte prolungata.
Le conseguenze giuridiche sono molteplici: i ricercatori necessitano di autorizzazioni per gli esperimenti. Le imprese devono rispettare le prescrizioni di sicurezza. Le autorità esaminano attentamente ogni domanda. Basilea Città ha persino discusso di diritti fondamentali per le scimmie antropomorfe, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto in linea di principio ammissibile (BGE 147 I 183).
L'art. 120 Cost. mostra che la Costituzione reagisce anche alle nuove tecnologie e pone limiti etici.
N. 1 L'art. 120 Cost. è stato creato nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale del 1999 e ha sostituito il precedente art. 24novies Cost. (inserito nel 1992). La disposizione costituzionale ha reagito ai rapidi sviluppi nella tecnologia genetica e al bisogno sociale di orientamenti giuridici per queste nuove tecnologie (FF 1997 I 256). La disposizione è stata successivamente completata dalla disposizione transitoria dell'art. 197 n. 7 Cost., che prevedeva una moratoria di cinque anni per l'uso agricolo di organismi geneticamente modificati (Waldmann, BSK BV, Art. 120 N. 2).
N. 2 Il costituente ha perseguito con l'art. 120 Cost. tre obiettivi centrali: la protezione dagli abusi della tecnologia genetica, il rispetto della dignità della creatura e la protezione della diversità genetica. Il concetto di «dignità della creatura» rappresentava un'innovazione nel diritto costituzionale e ha scatenato dibattiti intensi sul suo contenuto normativo (FF 1997 I 256 s.).
N. 3 L'art. 120 Cost. si trova nella sezione 8 «Abitazione, lavoro, sicurezza sociale e salute» ed è in stretta correlazione sistematica con l'art. 119 Cost. (medicina della procreazione e tecnologia genetica nell'ambito umano). La divisione della regolamentazione della tecnologia genetica in ambito umano ed extra-umano riflette i diversi standard etici e giuridici in questi settori (Waldmann, BSK BV, Art. 120 N. 3).
N. 4 La norma presenta molteplici collegamenti trasversali: → art. 73 Cost. (sostenibilità), → art. 74 Cost. (protezione dell'ambiente), → art. 78 Cost. (protezione della natura e del paesaggio), → art. 80 Cost. (protezione degli animali) e → art. 104 Cost. (agricoltura). Questi riferimenti sistematici sottolineano la pretesa di protezione globale della Costituzione nell'ambito della biotecnologia.
N. 5 L'art. 120 cpv. 1 Cost. stabilisce un precetto generale di protezione dagli «abusi della tecnologia genetica». Il concetto di abuso presuppone un uso lecito e implica quindi che la tecnologia genetica non è vietata di per sé, ma solo la sua applicazione abusiva (Waldmann, BSK BV, Art. 120 N. 4-7).
N. 6 L'art. 120 cpv. 2 frase 1 Cost. fonda una competenza federale globale per l'emanazione di prescrizioni sulla manipolazione del patrimonio germinale ed ereditario. Questa competenza comprende tutte le fasi dal sistema chiuso ai test di rilascio fino alla messa in commercio (Waldmann, BSK BV, Art. 120 N. 8-13).
N. 7 Il concetto centrale e al contempo più controverso è la «dignità della creatura» nell'art. 120 cpv. 2 frase 2 Cost. La dottrina dominante intende con ciò solo gli esseri viventi non umani (Schmithüsen/Zachariae, Aspekte-Schaerer, 121 ss.), mentre un'opinione minoritaria include anche l'essere umano (Errass, Gentechnologie, 61 ss. e ZSR 2002 I 333 s.). Il Tribunale federale ha chiarito in DTF 135 II 405 cons. 4.3 che la dignità della creatura esiste indipendentemente dalla tecnologia genetica e deve essere rispettata anche al di fuori di questo ambito.
N. 8 La «sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente» costituisce un ulteriore bene protetto. È controverso se questo includa anche la protezione della proprietà: Errass (Gentechnologie, 53 s.; SG Komm. BV-Schweizer/Errass, Art. 120 N. 12) lo afferma, mentre Epiney et al. (Gentechnikfreie Gebiete, Rz. 106 ss., 132 ss.) lo negano.
N. 9 La protezione della «diversità genetica» mira alla conservazione della biodiversità ed è in stretto collegamento con l'→ art. 78 Cost. (protezione della natura e del paesaggio).
N. 10 L'art. 120 Cost. è principalmente una norma di competenza che obbliga la Confederazione all'emanazione di prescrizioni protettive. L'attuazione è avvenuta principalmente attraverso la legge sulla tecnologia genetica (LTG), la legge sulla protezione dell'ambiente (in particolare art. 29a-h LPAmb) e la legge sull'agricoltura (art. 27a LAgr).
N. 11 La dignità della creatura sviluppa effetti diretti nella ponderazione degli interessi nei casi di applicazione concreti. Il Tribunale federale ha stabilito in DTF 135 II 384 che negli esperimenti sui primati la dignità della creatura deve essere considerata come fattore di ponderazione.
N. 12 L'art. 120 Cost. non fonda diritti soggettivi per i singoli, ma influenza l'interpretazione e l'applicazione del diritto di legge ordinaria nel senso di un'interpretazione conforme alla Costituzione.
N. 13 Il concetto di «creatura» è oggetto di una controversia fondamentale: mentre la dottrina dominante (Schmithüsen/Zachariae, Aspekte-Schaerer, 121 ss.) vede comprese solo gli esseri viventi non umani, Errass (Gentechnologie, 61 ss. e ZSR 2002 I 333 s.) propugna l'inclusione dell'essere umano. Questa questione ha ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione della norma.
N. 14 È inoltre controverso l'ambito di protezione della «sicurezza dell'uomo»: Errass (Gentechnologie, 53 s.; SG Komm. BV-Schweizer/Errass, Art. 120 N. 12) e il commentario di San Gallo vedono compresa anche la protezione della proprietà, mentre Epiney et al. (Gentechnikfreie Gebiete, Rz. 106 ss., 132 ss.) respingono ciò con riguardo alla specifica garanzia della proprietà nell'→ art. 26 Cost.
N. 15 La portata concreta della dignità della creatura rimane controversa. Mentre il Tribunale federale rappresenta una soluzione di ponderazione pragmatica (DTF 135 II 405), parti della dottrina esigono limiti assoluti della strumentalizzazione (CENU, La dignità della creatura nel regno vegetale, Berna 2008).
N. 16 Per l'autorizzazione di test di rilascio è richiesta una valutazione del rischio globale che includa tutti i beni protetti menzionati nell'art. 120 Cost. Le autorità devono dimostrare di aver incluso la dignità della creatura nella loro ponderazione (DTF 129 II 286).
N. 17 Per la prassi delle commissioni cantonali per l'esperimentazione animale DTF 135 II 384 ha stabilito criteri vincolanti: più un animale è vicino all'uomo, più pesanti sono i suoi interessi da considerare nella ponderazione.
N. 18 La moratoria prolungata per gli OGM in agricoltura (art. 37a LTG) limita l'importanza pratica dell'art. 120 Cost. in questo settore. La ricerca in sistema chiuso rimane tuttavia lecita, purché vengano rispettate le misure di sicurezza.
N. 19 La giurisprudenza più recente sui diritti fondamentali per i primati (DTF 147 I 183) mostra che la dignità della creatura sviluppa effetti anche al di fuori della tecnologia genetica e che gli sviluppi cantonali in questo ambito non sono esclusi.
Il Tribunale federale ha precisato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 2 Cost. nelle sperimentazioni animali con primati non umani. La dignità della creatura deve essere considerata nella ponderazione degli interessi legalmente prescritta tra acquisizione di conoscenze e sofferenza degli animali.
«Nella ponderazione degli interessi deve essere considerata la particolare vicinanza dei primati non umani all'essere umano e la dignità della creatura. Questa particolare vicinanza è rilevante dal punto di vista giuridico: più un animale è elevato nella gerarchia, ossia più è vicino geneticamente e fisiologicamente all'essere umano, tanto più peso assume il carico per gli animali e tanto più probabile è la sproporzione della sperimentazione.»
In complemento al BGE 135 II 384, il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 120 cpv. 2 Cost. richiede la considerazione della dignità della creatura anche nella ricerca di base. La ponderazione degli interessi secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali deve avvenire in conformità alla Costituzione.
«Nella ponderazione degli interessi devono essere considerate la particolare vicinanza dei primati non umani all'essere umano e la dignità della creatura. La dignità della creatura è menzionata espressamente solo nella norma di competenza della tecnologia genetica nel settore non umano, ma vi è presupposta come qualcosa di esistente. Alle creature spetta pertanto dignità indipendentemente dalla tecnologia genetica nel settore non umano.»
Il Tribunale federale si è occupato dell'iniziativa popolare cantonale «Diritti fondamentali per i primati» a Basilea Città. Ha confermato che i Cantoni possono fondamentalmente andare oltre i diritti fondamentali della Costituzione federale, anche attraverso la concessione di diritti per determinati animali come diritti di difesa contro lo Stato.
«La garanzia di tali diritti speciali nel settore di diritto pubblico per determinati animali da parte di un Cantone apparirebbe certamente insolita, dato che i diritti fondamentali esistenti della Costituzione federale e della CEDU sono orientati antropologicamente. Tuttavia, in sé non contraddice il diritto superiore, tanto più che non si intende estendere agli animali diritti fondamentali concepiti per gli esseri umani con una lunga tradizione e non si mette in questione la distinzione fondamentale tra diritti per gli animali e diritti fondamentali umani.»
#Sperimentazioni di disseminazione con organismi geneticamente modificati
In una sperimentazione di disseminazione con frumento geneticamente modificato, il Tribunale federale ha esaminato i presupposti per il ritiro dell'effetto sospensivo di un ricorso. L'art. 120 Cost. obbliga a considerare la sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e a proteggere la diversità genetica.
«L'articolo costituzionale sulla tecnologia genetica e la biotecnologia nel settore non umano obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale ed ereditario di animali, piante e altri organismi e a tenere conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e a proteggere la diversità genetica delle specie animali e vegetali.»
#Prassi amministrativa giudiziaria sulle sperimentazioni animali
VB.2007.00156 del Tribunale amministrativo di Zurigo del 27 marzo 2008
Il Tribunale amministrativo zurighese ha applicato l'art. 120 cpv. 2 Cost. nella valutazione di domande di sperimentazione animale. L'ancoraggio costituzionale della dignità della creatura influenza l'interpretazione del diritto sulla protezione degli animali.
«La dignità della creatura secondo l'art. 120 cpv. 2 Cost. deve essere considerata nell'esame di domande di sperimentazione animale. Ciò vale in particolare per le sperimentazioni con primati non umani, che in ragione della loro particolare vicinanza all'essere umano sono soggetti a una maggiore protezione.»
VB.2007.00157 del Tribunale amministrativo di Zurigo del 27 marzo 2008
In una procedura parallela al VB.2007.00156, il Tribunale amministrativo ha concretizzato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 2 Cost. nelle sperimentazioni animali invasive su macachi reso. La ponderazione degli interessi deve considerare le prescrizioni costituzionali.
«Nella ponderazione degli interessi tra interessi della ricerca e protezione degli animali sono determinanti le prescrizioni costituzionali dell'art. 120 cpv. 2 Cost. La dignità della creatura pone limiti alla strumentalizzazione degli animali, senza mettere fondamentalmente in questione la libertà di ricerca.»
B-7579/2015 del Tribunale amministrativo federale del 6 gennaio 2017
Il Tribunale amministrativo federale ha applicato l'art. 120 Cost. nella valutazione di diritti a pagamenti diretti in relazione a organismi geneticamente modificati. La norma costituzionale influenza anche la legislazione agricola.
«L'art. 120 Cost. obbliga la Confederazione a proteggere dagli abusi della tecnologia genetica. Questo obbligo si estende a tutti gli ambiti del trattamento di organismi geneticamente modificati, compreso l'utilizzo agricolo.»