1Der Bund erlässt Vorschriften auf dem Gebiet der Transplantation von Organen, Geweben und Zellen. Er sorgt dabei für den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Gesundheit.
2Er legt insbesondere Kriterien für eine gerechte Zuteilung von Organen fest.
3Die Spende von menschlichen Organen, Geweben und Zellen ist unentgeltlich. Der Handel mit menschlichen Organen ist verboten.
Art. 119a CF – Medicina dei trapianti
#Panoramica
L'art. 119a CF disciplina la medicina dei trapianti (trapianto di organi). La Confederazione deve proteggere la dignità umana, la personalità e la salute. Gli organi devono essere distribuiti equamente. Il commercio di organi è vietato.
La disposizione riguarda tutte le persone: donatori di organi, riceventi e le loro famiglie. I medici e gli ospedali devono rispettare regole severe. La legge sui trapianti (LTx) concretizza la disposizione costituzionale.
La donazione di organi avviene volontariamente e gratuitamente. Nessuno può ricevere denaro per i propri organi. La distribuzione avviene secondo criteri medici come l'urgenza e le prospettive di successo. Le liste d'attesa sono gestite dai centri di trapianto.
Un punto controverso centrale riguarda il momento della morte. I sostenitori del concetto di morte cerebrale vedono la morte come evento biologico, quando tutte le funzioni critiche cessano irreversibilmente (Belser/Molinari, BSK BV, Art. 119a N. 60). I critici come Becchi obiettano che il concetto di morte cerebrale serve unilateralmente allo scopo del prelievo precoce di organi (Bondolfi/Kostka/Seelmann, Organallokation, 2004). Il concetto di morte basato sull'autonomia richiede il consenso esplicito al prelievo di organi dalla morte cerebrale.
La distribuzione equa degli organi richiede secondo Sitter-Liver il trattamento paritario di tutti i pazienti, criteri medici come base decisionale primaria e trasparenza della procedura (Gerechte Organallokation, 2003). Schott sottolinea lo sviluppo di criteri di selezione chiari per i pazienti (Patientenauswahl und Organallokation, 2001).
Giuridicamente la disposizione costituzionale rafforza il diritto all'autodeterminazione. Ognuno può decidere in vita se desidera donare i propri organi dopo la morte. Il registro dei donatori di organi documenta questa volontà. Senza consenso non possono essere prelevati organi.
Esempio: Maria subisce un ictus. In ospedale si constata che è cerebralmente morta, ma i suoi organi sono funzionali. I medici controllano il registro dei donatori di organi e interrogano la famiglia. Solo in caso di consenso documentato o presunto i suoi organi possono salvare la vita di altri pazienti.
Art. 119a Cost. – Medicina dei trapianti
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 L'art. 119a Cost. risale all'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti elaborato dal Consiglio federale e dal Parlamento nel quadro del processo di revisione totale della Costituzione. Il suo predecessore era l'art. 24decies vCost., accettato da Popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999 e ripreso come art. 119a Cost. con l'entrata in vigore della Costituzione federale totalmente riveduta il 1° gennaio 2000 (RU 1999 1341; GAAC 68.113, n. 2.1).
N. 2 All'origine dell'articolo costituzionale vi sono due mozioni del 1994 (mozione Onken, 94.3052; mozione Huber, 93.3573), con le quali il Consiglio federale veniva invitato a elaborare basi costituzionali e legali per la medicina dei trapianti. In precedenza i Cantoni regolavano la materia in modo disomogeneo e con notevoli lacune normative. Il Tribunale federale aveva stabilito espressamente nel fondamentale DTF 123 I 112 consid. 3 che, in mancanza di una normativa federale, la competenza legislativa spettava ancora ai Cantoni. I Cantoni stessi si erano espressi — tramite la Conferenza dei direttori cantonali della sanità il 9 dicembre 1994 — a favore di una soluzione federale (cfr. DTF 123 I 112 consid. 6).
N. 3 Il 23 aprile 1997 il Consiglio federale adottò il messaggio concernente una disposizione costituzionale sulla medicina dei trapianti (FF 1997 III 627 segg.). Il messaggio proponeva la base di competenza per la Confederazione (cpv. 1), il precetto di un'equa attribuzione degli organi (cpv. 2) e il principio della gratuità per la donazione di organi (cpv. 3 primo periodo). Su iniziativa delle commissioni che avevano esaminato preventivamente il progetto, il Parlamento vi aggiunse il divieto esplicito del commercio di organi umani come secondo periodo del cpv. 3 (BU 1997 N 2419, 2426; GAAC 68.113, n. 2.1, nota 9); nel messaggio il Consiglio federale si era limitato al precetto della gratuità (FF 1997 III 696).
N. 4 Fondandosi sull'art. 119a cpv. 1 Cost., il legislatore federale ha emanato la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti, LTra; RS 810.21), entrata in vigore il 1° luglio 2007. La LTra ha sostituito il decreto federale sul controllo dei trapianti del 22 marzo 1996 (RS 818.111) e concretizza tutti e tre i capoversi dell'art. 119a Cost. a livello di legge.
N. 5 Un'iniziativa popolare volta a introdurre il modello del consenso presunto («Promuovere la donazione di organi — Salvare vite») è stata depositata nel 2018. Il Consiglio federale propose dapprima un controprogetto diretto a livello di legge; il Parlamento ha infine recepito il modello del consenso presunto nella LTra (revisione 2022, in vigore dal 1° luglio 2023) e l'iniziativa è stata ritirata. La votazione popolare sull'articolo costituzionale stesso non ha avuto luogo. La revisione di legge concretizza l'art. 119a cpv. 1 e 3 Cost. senza modificare il testo costituzionale.
#2. Inquadramento sistematico
N. 6 L'art. 119a Cost. è una norma di competenza con limiti materiali. Attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa esclusiva in materia di medicina dei trapianti (cpv. 1 primo periodo) e la vincola al contempo a principi di contenuto (dignità umana, personalità, salute; cpv. 1 secondo periodo), a un'equa attribuzione degli organi (cpv. 2) nonché alla gratuità e al divieto del commercio (cpv. 3). L'art. 119a Cost. combina così una norma di ripartizione delle competenze con contenuti minimi normativi (Schweizer/Schott, Commentario SG, 4a ed. 2023, art. 119a N. 1–3).
N. 7 La norma si trova nel capitolo 8 («Formazione, ricerca e cultura»), sezione 7 («Medicina»). Sul piano sistematico è collocata accanto all'art. 119 Cost. (medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano). Il divieto del commercio di cui all'art. 119a cpv. 3 secondo periodo Cost. è affine, sul piano del contenuto, al divieto del commercio di prodotti ottenuti da embrioni previsto dall'art. 119 cpv. 2 lett. e Cost.; entrambi i divieti sono, secondo Schweizer/Schott, Commentario SG, art. 119a N. 26, sufficientemente determinati per l'applicazione diretta da parte delle autorità e dei tribunali.
N. 8 L'art. 119a Cost. non è una disposizione sui diritti fondamentali; non fonda diritti soggettivi al trapianto né all'approvvigionamento di organi. I diritti fondamentali rilevanti sono la libertà personale (→ art. 10 cpv. 2 Cost.), la dignità umana (→ art. 7 Cost.) e le garanzie generali di procedura (→ art. 29 Cost.). Il principio della proporzionalità (→ art. 5 cpv. 2 Cost.; → art. 36 Cost.) vale per tutte le restrizioni statali dei diritti di libertà connessi al trapianto. Gli artt. 3 e 8 CEDU nonché l'art. 21 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione di biomedicina; RS 0.810.20) costituiscono il quadro di diritto internazionale.
N. 9 L'art. 49 cpv. 1 Cost. esclude, dall'entrata in vigore della LTra, le normative cantonali nel settore della medicina dei trapianti nella misura in cui la Confederazione ha disciplinato la materia in modo esaustivo (→ art. 49 Cost.). In particolare, le leggi cantonali sul prelievo e il trapianto di organi, che in precedenza sussistevano sulla base della DTF 123 I 112, sono state derogate dalla LTra.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Mandato legislativo e principi di protezione (cpv. 1)
N. 10 L'art. 119a cpv. 1 primo periodo Cost. conferisce alla Confederazione un mandato legislativo imperativo sull'intero settore del trapianto di organi, tessuti e cellule. «Organo» va interpretato in senso ampio e comprende sia gli impianti vitali che quelli devitalizzati, i prodotti di trapianto standardizzati, nonché i tessuti e le cellule (messaggio art. 119a Cost., FF 1997 III 678; GAAC 68.113, n. 5.2).
N. 11 L'art. 119a cpv. 1 secondo periodo Cost. menziona tre beni protetti: dignità umana, personalità e salute. Secondo il messaggio del Consiglio federale, il Costituente pensava in primo luogo al rispetto della dignità umana nel prelievo di organi da persone decedute, in relazione alla determinazione del momento del decesso nonché al diritto a una morte dignitosa (FF 1997 III 679; GAAC 68.113, n. 3.1 in fine). La protezione della personalità comprende, secondo la DTF 123 I 112 consid. 4b, il diritto di ogni persona di disporre del proprio corpo dopo la morte («le droit de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort»). Il Tribunale federale aveva già riconosciuto tale diritto nella DTF 98 Ia 508 consid. 8b come componente della libertà personale.
N. 12 Secondo l'analisi dell'Ufficio federale di giustizia (GAAC 68.113, n. 3.1), l'articolo costituzionale non contiene una dimensione autonoma di protezione della dignità umana nel senso di tutela dell'essere umano dalla commercializzazione in quanto tale. Gli scopi protettivi sono in primo luogo la vita e l'integrità fisica di donatori e riceventi, nonché la protezione della personalità post-mortale.
3.2 Equa attribuzione degli organi (cpv. 2)
N. 13 L'art. 119a cpv. 2 Cost. obbliga la Confederazione a stabilire criteri per un'equa attribuzione degli organi. Equa attribuzione significa, secondo il messaggio, che l'attribuzione degli organi avviene esclusivamente sulla base di criteri oggettivi; determinanti sono in particolare le prospettive di successo medico e l'urgenza (FF 1997 III 685; GAAC 68.113, n. 3.5). Il legislatore federale ha attuato tale mandato negli artt. 17–22 LTra; Swisstransplant gestisce le liste d'attesa e coordina l'attribuzione quale organo nazionale di attribuzione.
N. 14 Il cpv. 2 mira, secondo Schweizer/Schott, Commentario SG, art. 119a N. 20, alla parità di trattamento di tutte le pazienti e di tutti i pazienti indipendentemente dalla loro situazione economica o da criteri sociali (↔ art. 8 Cost.). Esso si rivolge esclusivamente al legislatore e non fonda alcun diritto soggettivo del singolo all'iscrizione in una lista d'attesa né all'attribuzione di un organo. L'attuazione mediante la LTra è tuttavia soggetta al controllo della proporzionalità da parte del Tribunale amministrativo federale (→ art. 5 Cost.; TAF C-4780/2019 del 1° marzo 2021).
3.3 Gratuità e divieto del commercio (cpv. 3)
N. 15 L'art. 119a cpv. 3 Cost. contiene due divieti autonomi:
-
Principio della gratuità (primo periodo): La donazione di organi, tessuti e cellule è gratuita. Il divieto riguarda, secondo l'Ufficio federale di giustizia (GAAC 68.113, n. 5.1), qualsiasi controprestazione diretta in denaro o avente valore patrimoniale per la donazione stessa. Non sono contemplati il rimborso della perdita di guadagno, delle spese direttamente sostenute e dei danni subiti dalla persona donatrice, né le manifestazioni di gratitudine simboliche successive (messaggio art. 119a Cost., FF 1997 III 682; art. 6 cpv. 2 LTra).
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Divieto del commercio (secondo periodo): Il commercio di organi umani è vietato. Tale divieto si limita — deliberatamente — agli organi e non si estende ai tessuti e alle cellule (verbale del Consiglio degli Stati 1998 BU S 627, voto Rochat: «Cette différence organes/tissus/cellules n'est pas une faute de style, ni une habileté juridique»). Sono vietati tutti gli atti di scambio finalizzati a ottenere vantaggi materiali riguardanti organi umani (GAAC 68.113, n. 5.2). Non è contemplato il rimborso delle spese per il prelievo, il trasporto, la preparazione, la conservazione e l'impianto (messaggio art. 119a Cost., FF 1997 III 682).
N. 16 Il principio della gratuità e il divieto del commercio vanno qualificati, secondo l'Ufficio federale di giustizia (GAAC 68.113, n. 6.2c), come «lois d'application immédiate» ai sensi dell'art. 18 LDIP e appartengono all'ordine pubblico svizzero. Costituiscono diritto costituzionale direttamente applicabile (Schweizer/Schott, Commentario SG, art. 119a N. 26).
N. 17 Il principio della gratuità si applica anche alle donazioni a scopo di ricerca nel campo della medicina dei trapianti e non soltanto alle donazioni per trapianto in senso stretto (GAAC 68.113, n. 6.1b). La protezione delle potenziali donatrici da un'autolesione della loro integrità fisica giustifica questa interpretazione estensiva (GAAC 68.113, n. 3.3).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 18 Le violazioni dell'art. 119a cpv. 3 Cost. (divieto del commercio, principio della gratuità) sono sanzionate penalmente a livello di legge negli artt. 69 e segg. LTra. Gli atti giuridici contrari al divieto del commercio sono nulli ai sensi dell'art. 20 CO (Belser/Molinari, BSK Cost., art. 119a N. 65).
N. 19 L'art. 119a cpv. 1 Cost. vincola la Confederazione quale mandato legislativo: l'inerzia del legislatore potrebbe essere censurata come omissione normativa. Dall'entrata in vigore della LTra nel 2007 tale mandato è adempiuto; le revisioni legislative in corso (p. es. il modello del consenso presunto del 2023) lo concretizzano ulteriormente.
N. 20 L'art. 119a cpv. 2 Cost. fonda per il legislatore un obbligo di stabilire criteri di attribuzione equi, ma non un diritto individualmente azionabile delle pazienti all'attribuzione di un organo. I diritti procedurali nelle decisioni riguardanti l'iscrizione nelle liste d'attesa sono tutelati ai sensi dell'art. 29 Cost.; il Tribunale amministrativo federale annulla i rifiuti insufficientemente motivati (TAF C-4780/2019 del 1° marzo 2021; TAF C-3092/2022 del 1° dicembre 2023).
N. 21 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è tenuta ad assumere i costi dei trapianti di organi qualora siano soddisfatti i requisiti dell'art. 32 cpv. 1 LAMal (efficacia, adeguatezza, economicità). Il Tribunale federale lo ha affermato per i trapianti di cuore (DTF 114 V 258) e per i trapianti di fegato da donatore vivente (DTF 131 V 338 consid. 7).
#5. Controversie
5.1 Morte cerebrale quale momento del decesso di rango costituzionale
N. 22 L'art. 119a cpv. 1 Cost. presuppone implicitamente la possibilità del trapianto di organi da persone decedute, ma non disciplina il momento del decesso. Il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 98 Ia 508 consid. 4 che, sul piano costituzionale, occorre esigere che la morte cerebrale (cessazione completa e irreversibile delle funzioni cerebrali) sia ritenuta accertata soltanto quando sia certo che la condizione così instauratasi sia irreversibile. La competenza direttiva del diritto federale per l'accertamento del decesso spetta da allora all'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), le cui direttive il Tribunale federale ha qualificato nella DTF 123 I 112 consid. 7 come base legale sufficientemente chiara.
N. 23 In dottrina esiste una controversia sulla portata normativa del concetto di morte cerebrale. Belser/Molinari, BSK Cost., art. 119a N. 60, sostengono il concetto di morte cerebrale come fenomeno biologico-empirico della cessazione irreversibile di tutte le funzioni vitali critiche. Per contro, Bondolfi/Kostka/Seelmann (Organallokation, 2004, pag. 45 segg.) — e nel dibattito bioetico Becchi — sostengono che il concetto di morte cerebrale sia stato sviluppato principalmente in funzione strumentale al prelievo di organi e non sia pertanto necessariamente equiparabile, sul piano normativo, alla fine della vita. Questa opinione minoritaria incide sulla valutazione giuridica nella misura in cui propugna un obbligo di protezione rafforzato da parte dello Stato e un rigoroso requisito del consenso.
5.2 Modello del consenso presunto versus modello del consenso esplicito
N. 24 L'art. 119a Cost. non determina in modo definitivo la scelta tra il modello del consenso presunto (prelievo di organi ammesso salvo esplicita opposizione) e il modello del consenso esplicito (prelievo di organi solo con consenso espresso). Il Tribunale federale ha qualificato nella DTF 98 Ia 508 consid. 8c e nella DTF 123 I 112 consid. 9b il modello del consenso presunto come conforme alla Costituzione, purché il diritto all'autodeterminazione sia garantito da un'adeguata politica di informazione. Il modello del consenso esplicito (opt-in) è parimenti conforme alla Costituzione e tutela in misura maggiore il diritto all'autodeterminazione.
N. 25 Schweizer/Schott, Commentario SG, art. 119a N. 15, riconoscono la conformità costituzionale del modello del consenso presunto, ma sottolineano — fondandosi sulla DTF 123 I 112 consid. 9e — il dovere costituzionale di un'informazione esaustiva della popolazione quale condizione necessaria. In assenza di tale politica informativa, il modello del consenso presunto perde, secondo il Tribunale federale, la sua proporzionalità. Con la revisione della LTra del 2023 il legislatore ha introdotto il «modello del consenso presunto esteso» (artt. 8 segg. LTra nuova versione), in base al quale è determinante in primo luogo la volontà della persona deceduta e — in mancanza di una dichiarazione propria — vengono consultati i congiunti più prossimi. Questa soluzione si inscrive nel quadro tracciato dalla Costituzione federale.
5.3 Portata protettiva del divieto del commercio e giustizia sociale
N. 26 Aubert (Petit commentaire de la Constitution fédérale, art. 119a N. 9) e Dumoulin (Organtransplantation in der Schweiz, 1998, pag. 81) ravvisano nel divieto del commercio anche uno strumento per salvaguardare la giustizia sociale, poiché un mercato degli organi renderebbe più difficile l'accesso alle pazienti finanziariamente più deboli. L'Ufficio federale di giustizia (GAAC 68.113, n. 3.5) respinge i motivi di politica sociale come scopo protettivo autonomo dell'art. 119a cpv. 3 Cost.: l'equa attribuzione è la preoccupazione autonoma del cpv. 2; il divieto del commercio tutela principalmente la vita e l'integrità di donatori e riceventi. Questa interpretazione del messaggio (FF 1997 III 685) è la più convincente, poiché i materiali parlamentari non documentano alcuna motivazione di politica sociale per il divieto del commercio.
5.4 Dignità umana quale bene giuridico autonomo
N. 27 Una parte della dottrina — in particolare Reusser/Schweizer, Commentario SG, art. 119 N. 33, nonché Schweizer/Schott, art. 119a N. 27 — qualifica la dignità umana come bene giuridico autonomo del divieto del commercio e del principio della gratuità. L'Ufficio federale di giustizia (GAAC 68.113, n. 3.1) lo nega per l'art. 119a cpv. 3 Cost.: la tutela della dignità umana non può andare autonomamente, per l'art. 119a, oltre la protezione della personalità garantita dall'art. 10 Cost. L'Ufficio federale si fonda su considerazioni sistematiche (divieto del commercio solo per gli organi, non per tessuti e cellule) e sul carattere di tutela individuale della dignità umana quale diritto fondamentale (art. 7 Cost.). La questione rimane controversa in letteratura, ma ha scarsa incidenza pratica, poiché i beni protetti concorrenti — personalità e salute — conducono agli stessi risultati.
#6. Indicazioni pratiche
N. 28 Campo d'applicazione della LTra: La LTra attua l'art. 119a Cost. a livello di legge. Tribunali, autorità e centri di trapianto devono interpretare la LTra in conformità alla Costituzione, utilizzando come parametro interpretativo i beni protetti di dignità umana, personalità e salute (cpv. 1) (Schweizer/Schott, Commentario SG, art. 119a N. 6).
N. 29 Liste d'attesa e diritti procedurali: Le decisioni sull'iscrizione o sul rifiuto di iscrizione nelle liste d'attesa per trapianti costituiscono decisioni ai sensi dell'art. 5 PA e sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 29 segg. Cost.; TAF C-4780/2019 del 1° marzo 2021). Il centro di trapianto deve motivare il rifiuto; una motivazione insufficiente viola l'art. 29 cpv. 2 Cost.
N. 30 Assunzione dei costi da parte dell'AOMS: I trapianti sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie qualora soddisfino i criteri dell'art. 32 cpv. 1 LAMal. L'obbligo prestazionale comprende, secondo la DTF 131 V 338 consid. 7, anche i trapianti di fegato da donatore vivente, nonché, secondo la sentenza 9C_121/2024 del 23 giugno 2025, i costi a lungo termine e le indennità per perdita di guadagno per le persone riceventi.
N. 31 Divieto del commercio nella prassi: Il divieto del commercio (art. 7 LTra) e il principio della gratuità (art. 6 LTra) sono direttamente applicabili quale parte dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 18 LDIP ed escludono l'applicazione del diritto straniero che ammette il commercio di organi (GAAC 68.113, n. 6.2c). Il rimborso delle spese per il prelievo, il trasporto, la preparazione e l'impianto è ammissibile; le controprestazioni aventi valore patrimoniale per la donazione stessa sono vietate.
N. 32 Protezione dei dati: I dati medici relativi alla donazione di organi e tessuti nonché al Registro nazionale dei donatori di organi (RNDO) sono soggetti alla LPD e alle disposizioni speciali della LTra (art. 57 LTra). L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha formulato, nel suo rapporto finale del 17 giugno 2022 (indagine IFPDT RNDO), raccomandazioni in merito alla sicurezza del registro delle donazioni, che Swisstransplant ha in larga parte accolto.
N. 33 Riferimenti alla CEDU: L'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata) tutela il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo e le sue implicazioni post-mortali. Il Tribunale federale ha già indicato nella DTF 123 I 112 consid. 4d gli artt. 2 e 8 CEDU come parametri interpretativi. L'art. 21 della Convenzione di biomedicina concretizza il divieto di trarre profitto finanziario dal corpo umano ed è conforme all'art. 119a cpv. 3 Cost. (FF 2002 323; GAAC 68.113, n. 5.2 in fine).
Giurisprudenza
#Principi del trapianto di organi prima dell'entrata in vigore della LTx
DTF 123 I 112 (16 aprile 1997)
Il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della legge sui trapianti, esaminò la costituzionalità della legge ginevrina sui prelievi e trapianti di organi nel quadro del controllo astratto delle norme. La legge ginevrina introdusse per prima a livello cantonale il sistema del consenso presunto (soluzione dell'opposizione). La sentenza sviluppa i fondamenti costituzionali per la medicina dei trapianti.
«La portata della libertà personale nel campo del trapianto di organi; la garanzia costituzionale della libertà personale non si limita alla durata della vita degli individui. Prolunga i suoi effetti, in una certa misura, oltre il decesso. Dal punto di vista costituzionale, il defunto deve essere considerato come il titolare prioritario dei diritti che proteggono la sua spoglia contro attentati contrari ai buoni costumi e agli usi. Ogni persona ha così il diritto di determinare la sorte della sua spoglia dopo la morte.»
DTF 114 V 258 (22 novembre 1988)
Decisione pionieristica sulla copertura dei costi dei trapianti di organi da parte dell'assicurazione malattie. Il Tribunale federale confermò l'obbligo delle casse malati di assumere i costi di un trapianto cardiaco quale prestazione obbligatoria secondo la vecchia LAMI. La decisione stabilì i trapianti come metodo di trattamento medico riconosciuto.
«Le casse malati devono assumere i costi necessari per un trapianto cardiaco quali prestazioni obbligatorie. Les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge, au titre des prestations obligatoires, les frais nécessités par une transplantation cardiaque.»
#Copertura dei costi da parte dell'assicurazione malattie
DTF 131 V 338 (30 giugno 2005)
Precisazione della copertura dei costi per trapianti di fegato da donatore vivente secondo la LAMal. Il Tribunale federale confermò che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è tenuta ad assumere i costi anche in caso di donazione da vivente, se sono adempiute le condizioni legali.
«L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve assumere i costi di un trapianto di fegato da donatore vivente. L'assurance obligatoire des soins doit prendre en charge la transplantation du foie d'un donneur vivant.»
#Diritto procedurale e diritti dei pazienti
C-4780/2019 (1° marzo 2021) – Tribunale amministrativo federale
Decisione di principio sull'iscrizione nelle liste d'attesa per ri-trapianti. Un paziente con grave disabilità dopo trapianto polmonare lottò per l'iscrizione nella lista d'attesa per un secondo trapianto. Il Tribunale amministrativo federale annullò il rifiuto e concretizzò i diritti procedurali dei pazienti trapiantati.
C-3092/2022 (1° dicembre 2023) – Tribunale amministrativo federale
Sviluppo della giurisprudenza sulle procedure di ammissione alle liste d'attesa. Il Tribunale sottolineò l'importanza dell'esame individuale e di adeguate garanzie procedurali nelle decisioni sull'iscrizione nelle liste d'attesa per trapianti.
C-2635/2021 (7 marzo 2022) – Tribunale amministrativo federale
Il Tribunale amministrativo federale precisò ulteriori requisiti procedurali per l'iscrizione nelle liste d'attesa per trapianti e rafforzò la posizione giuridica dei pazienti nei confronti dei centri di trapianto.
#Protezione dei dati e trasparenza
C-90/2013 (18 gennaio 2013) – Tribunale amministrativo federale
Sentenza fondamentale sul ricorso per diniego di giustizia nel settore dei trapianti. Un vedovo lottò per l'accesso alle informazioni sulle circostanze mediche che portarono alla non idoneità della moglie deceduta quale donatrice di organi. La sentenza tocca l'equilibrio tra trasparenza e segreto professionale medico.
#Diritto penale e traffico di organi
BES.2020.106 (7 maggio 2018) – Corte d'appello di Basilea Città
Procedimento penale per sospetto di violazioni della legge sui trapianti. Il Tribunale trattò accuse di prelievo illegale di organi e concretizzò le disposizioni penali di protezione della LTx. Il procedimento fu infine archiviato.
BES.2018.93 (7 maggio 2018) – Corte d'appello di Basilea Città
Altro caso su aspetti penali del trapianto di organi. Il Tribunale esaminò il sospetto di prelievo illecito di organi e sottolineò l'importanza del consenso informato quale disposizione centrale di protezione.
#Sviluppi attuali
9C_121/2024 (23 giugno 2025) – Tribunale federale
Decisione più recente sull'assicurazione malattie nel settore dei trapianti. Il Tribunale federale trattò questioni complesse della copertura dei costi per i costi consequenziali a lungo termine dei trapianti di organi e le indennità per perdita di guadagno per i riceventi di organi.