1I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.
2Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
Art. 11 Cost. - Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
#Panoramica
L'art. 11 Cost. protegge i fanciulli e gli adolescenti su due livelli. In primo luogo, essi hanno diritto a una protezione particolare della loro integrità. Ciò comprende la violenza fisica, psichica e sessuale. In secondo luogo, il loro sviluppo deve essere promosso. Ciò include l'istruzione, l'assistenza sanitaria preventiva e l'accudimento adeguato all'età.
Cosa disciplina la norma? L'art. 11 cpv. 1 Cost. obbliga lo Stato a una protezione attiva dei fanciulli. Secondo Tschentscher, BSK BV, Art. 11 N. 14 ne deriva un diritto fondamentale a un'educazione senza violenza. Il Tribunale federale applica l'art. 11 Cost. nel ricongiungimento familiare (BGE 144 II 1), nei procedimenti di divorzio (BGE 142 III 481) e nei conflitti religiosi (BGE 135 I 79). La norma ha un contenuto normativo autonomo ed è più di un rafforzamento dei diritti esistenti (Tschentscher, BSK BV, Art. 11 N. 1).
Chi è interessato? I fanciulli e gli adolescenti fino a 18 anni. Ma anche i genitori, le autorità e le scuole devono rispettare questi diritti. Il Tribunale federale ha sentito nei procedimenti i fanciulli a partire dagli 11-12 anni (BGE 133 III 146).
Quali sono le conseguenze giuridiche? L'art. 11 cpv. 2 Cost. disciplina l'esercizio dei diritti: i fanciulli possono esercitare autonomamente i loro diritti fondamentali secondo la loro capacità di discernimento. Nella BGE 135 I 79 il Tribunale federale ha deciso che i genitori dispongono dell'educazione religiosa fino al 16° anno di età (art. 303 CC). I fanciulli capaci di discernimento possono tuttavia far valere autonomamente la loro libertà religiosa.
Esempio: Una ragazza musulmana di 14 anni non vuole partecipare per motivi religiosi alle lezioni di nuoto miste. Il Tribunale federale ha respinto una dispensa, poiché l'obbligatorietà con misure di accompagnamento non costituisce un intervento illecito nella libertà religiosa (BGE 135 I 79). Il mandato di integrazione della scuola pesa più dei dubbi religiosi della famiglia.
Art. 11 Cost. — Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 11 Cost. non era previsto nel progetto del Consiglio federale del 1996 (FF 1997 I 138 seg.). La disposizione trae origine da una proposta di minoranza della Commissione costituzionale del Consiglio nazionale, a sua volta fondata su una proposta della Comunità di lavoro svizzera delle associazioni giovanili (CSAJ). In seno al Consiglio nazionale, Zbinden Hans (PS/AG) si fece promotore di un autonomo articolo 11a sui diritti dei fanciulli e degli adolescenti: i minori non potendo fondare un movimento per i diritti civili, il Consiglio nazionale avrebbe dovuto agire in loro vece. Maury Pasquier Liliane (PS/GE) sostenne la proposta, indicando come obiettivi fondamentali la parità di opportunità, la prevenzione della violenza statale e un divieto esplicito dei trattamenti degradanti. Vi si opposero Schlüer Ulrich (UDC/ZH), Keller Rudolf (Democratici/BL) e Leuba Jean-François (Liberali/VD): un diritto allo «sviluppo armonioso» non sarebbe giustiziabile — «Si può affermare fin dall'inizio, senza avventurarsi in profezie, che il Tribunale federale dichiarerebbe questo articolo non giustiziabile» (Consigliere federale Koller Arnold, Boll. Uff. 1998 CN Stampa separata). Weigelt Peter (PRD/SG) rinviò agli articoli di protezione già previsti agli art. 33 e 81 del progetto.
N. 2 In seno al Consiglio degli Stati, il relatore Inderkum Hansheiri (C/UR) propose di non inserire la protezione dei fanciulli come articolo autonomo sui diritti fondamentali, bensì come capoverso 3 dell'articolo 9 (libertà personale). Il Consigliere federale Koller Arnold si oppose a un articolo autonomo adducendo che «i diritti fondamentali spettano in linea di principio a tutti gli esseri umani e non soltanto a una categoria particolare, ossia ai fanciulli e agli adolescenti» (Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata). In sede di conferenza di conciliazione fu infine trovato il compromesso di un nuovo articolo autonomo 9a, che divenne poi l'art. 11 Cost.
N. 3 Il capoverso 2 fu particolarmente controverso. Il relatore Frick Bruno (C/SZ) definì l'art. 9a «la disposizione politicamente più delicata» e avvertì: «Il capoverso 2 non deve in nessun caso diventare un cuneo che la Costituzione ficca tra genitori e figli» (Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata, Conferenza di conciliazione). Il Consigliere federale Koller Arnold giustificò invece l'inserimento del capoverso 2 su basi pragmatiche: la disposizione era volta a «non sancire nella Costituzione alcun nuovo diritto», ma rinviava al «diritto positivo ben calibrato del diritto civile, del diritto pubblico e del diritto penale» (Koller Arnold, Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata, Conferenza di conciliazione). Leumann Helen (R/LU) si espresse esplicitamente a favore della seconda frase, poiché corrispondeva al CC e le organizzazioni giovanili l'avevano sostenuta. Rhinow René (R/BL) ritenne la seconda frase «sostenibile» e propose il titolo «Fanciulli e adolescenti».
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 11 Cost. è collocato nella terza sezione del secondo capitolo della Costituzione federale, sotto il titolo «Diritti fondamentali». La norma costituisce un diritto fondamentale speciale per il gruppo dei fanciulli e degli adolescenti e integra i diritti fondamentali universali (in particolare → art. 10 cpv. 2 Cost., libertà personale) con una pretesa di protezione specifica per tale gruppo. Il Tribunale federale qualifica l'art. 11 cpv. 1 Cost. come norma a carattere bipartito: il contenuto parziale «protezione dell'integrità» è un diritto fondamentale direttamente applicabile; il contenuto parziale «promozione dello sviluppo» possiede in larga misura carattere programmatico (DTF 126 II 377 consid. 5d).
N. 5 All'interno della Costituzione federale, l'art. 11 è inserito in una rete di disposizioni protettive complementari: → art. 19 Cost. (diritto all'istruzione scolastica di base gratuita) concretizza la pretesa di promozione nel settore dell'istruzione; → art. 41 cpv. 1 lett. f e g Cost. (obiettivi sociali) stabilisce obiettivi statali a favore di fanciulli e adolescenti, senza fondare pretese soggettive; → art. 67 Cost. obbliga Confederazione e Cantoni a tenere conto dei particolari bisogni di promozione e protezione nell'adempimento dei loro compiti; → art. 119 cpv. 2 lett. d Cost. sancisce a livello costituzionale il divieto di maternità sostitutiva. A livello legislativo, il CC (art. 296 segg.; art. 307 segg. CC, protezione del figlio), il CP (art. 187 segg. CP, reati contro l'integrità sessuale) e la DPMin concretizzano i doveri di protezione costituzionali.
N. 6 In rapporto al diritto internazionale, l'art. 11 Cost. costituisce l'ancoraggio costituzionale delle garanzie sancite dalla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). La finalità di entrambe le norme è identica secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per cui la giurisprudenza relativa alla CDF è da richiamarsi per concretizzare l'art. 11 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 377 consid. 5d). Sul piano della CEDU, l'art. 11 Cost. completa la protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, senza fondare pretese autonome nel diritto degli stranieri.
#3. Contenuto normativo
3.1 Ambito di applicazione personale
N. 7 Titolari del diritto fondamentale sono i fanciulli e gli adolescenti. Manca una definizione costituzionale dell'età; la terminologia corrisponde alla nozione civilistica di minorenni (art. 14 CC: maggiore età a 18 anni). La distinzione tra «fanciulli» e «adolescenti» non ha rilevanza normativa per la tutela dei diritti fondamentali; sottolinea soltanto che la protezione perdura oltre la prima infanzia. Sia i bambini piccoli privi della capacità di agire (incapaci di discernimento) sia gli adolescenti capaci di discernimento sono titolari dei diritti fondamentali — ciò era indiscusso nel corso del procedimento parlamentare (Inderkum, Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata). La cittadinanza è irrilevante; l'art. 11 Cost. tutela tutti i fanciulli e gli adolescenti che si trovano in Svizzera. → Art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali) si applica senza limitazioni al contenuto protettivo del cpv. 1.
3.2 Capoverso 1: diritto alla protezione dell'integrità e alla promozione dello sviluppo
N. 8 Il diritto a una «protezione particolare dell'integrità» comprende l'integrità fisica e psichica. Il Tribunale federale constata che tale contenuto parziale «non sarebbe, in senso strettamente costituzionale, necessario», poiché l'art. 10 cpv. 2 Cost. garantisce già a tutti gli esseri umani il diritto alla libertà personale; l'aggettivo «particolare» non va inteso in senso restrittivo, ma pone in evidenza che ai fanciulli e agli adolescenti in quanto gruppo sociale spetta una protezione qualitativamente più elevata (DTF 126 II 377 consid. 5d, con riferimento al votum Inderkum, Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata). La dimensione del dovere di protezione obbliga lo Stato a proteggere i fanciulli dalla violenza, dai maltrattamenti e dai trattamenti degradanti da parte di privati (in particolare nell'ambito familiare).
N. 9 Il diritto alla «promozione dello sviluppo» non ha, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un contenuto direttamente fondante pretese. Costituisce una direttiva oggettiva che invita il legislatore a tener conto degli interessi di fanciulli e adolescenti nella produzione normativa, e obbliga le autorità che applicano il diritto a considerare i particolari bisogni di protezione nell'esercizio di potere discrezionale e nel colmare lacune della legge (DTF 126 II 377 consid. 5d). Questo carattere programmatico distingue il secondo contenuto parziale dell'art. 11 cpv. 1 dagli obiettivi sociali dell'art. 41 Cost. nella misura in cui l'art. 11 vincola anche i soggetti che applicano il diritto, non soltanto il legislatore.
N. 10 Nel diritto degli stranieri, l'art. 11 cpv. 1 Cost. non conferisce un diritto autonomo al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno; la disposizione è troppo indeterminata per fondare pretese al permesso giustiziabili al di là delle specifiche fattispecie di protezione della CDF (DTF 126 II 377 consid. 5e; DTF 144 II 1 consid. 2). Essa deve tuttavia essere presa in considerazione nell'esercizio del potere discrezionale e nella ponderazione degli interessi nell'ambito dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2).
3.3 Capoverso 2: esercizio dei diritti nei limiti della capacità di discernimento
N. 11 L'art. 11 cpv. 2 Cost. stabilisce che i fanciulli e gli adolescenti esercitano i loro diritti nei limiti della loro capacità di discernimento. La disposizione codifica a livello costituzionale il principio già riconosciuto nel diritto civile (art. 19 cpv. 2 CC) e nel diritto pubblico, secondo cui i minorenni capaci di discernimento possono esercitare autonomamente i diritti strettamente personali — compresi i diritti fondamentali. Il costituente non ha creato nuovi diritti con questa disciplina, ma ha rinviato al «diritto positivo ben calibrato del diritto civile, del diritto pubblico e del diritto penale» (Consigliere federale Koller Arnold, Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata, Conferenza di conciliazione).
N. 12 La capacità di discernimento ai sensi del cpv. 2 si determina secondo l'art. 16 CC: è capace di discernimento chiunque abbia la facoltà di agire ragionevolmente, vale a dire di cogliere il senso, lo scopo e gli effetti di un determinato atto (elemento intellettivo) e di agire conformemente a tale comprensione (elemento volitivo). La capacità di discernimento è relativa; deve essere valutata in concreto con riferimento al singolo atto giuridico e alla sua portata (DTF 134 II 235 consid. 4.3.2).
N. 13 Il cpv. 2 acquista particolare importanza pratica nel settore delle decisioni mediche. Nella DTF 134 II 235 (multa disciplinare contro un osteopata; paziente di 13 anni), il Tribunale federale ha stabilito che la volontà del paziente minorenne deve essere rispettata nella misura in cui sia capace di discernimento; un terapeuta che si basa unicamente sul consenso della madre presente e ignora la resistenza chiaramente espressa dell'adolescente capace di discernimento agisce in violazione dei propri obblighi. La capacità di discernimento va valutata in relazione alla natura e alla portata dell'intervento concreto; il Tribunale federale respinge limiti di età fissi (consid. 4.3.2). La tendenza, ricavabile anche dalla Convenzione di Biomedicina (art. 6) e dall'art. 12 CDF, a ponderare in misura crescente la volontà dei minorenni conferma questa interpretazione.
N. 14 In materia di libertà religiosa, il Tribunale federale ha precisato nella DTF 135 I 79 consid. 1.2: prima del compimento del 16° anno di età, i fanciulli capaci di discernimento possono certamente invocare personalmente la libertà di coscienza e di credo; l'esercizio di tale diritto spetta tuttavia in linea di principio ai genitori, che ai sensi dell'art. 303 cpv. 1 CC dispongono dell'educazione religiosa. Con il compimento del 16° anno di età il figlio decide autonomamente sulla propria appartenenza religiosa (art. 303 cpv. 3 CC). L'art. 11 cpv. 2 Cost. non modifica questa ripartizione di competenze disciplinata dal diritto civile, ma la presuppone a livello costituzionale.
#4. Effetti giuridici
N. 15 In quanto diritto fondamentale, l'art. 11 cpv. 1 Cost. esplica un triplice effetto: (1) Diritto di difesa: gli interventi statali nell'integrità e nello sviluppo di fanciulli e adolescenti richiedono una base legale, un interesse pubblico e il rispetto della proporzionalità (→ art. 36 Cost.). (2) Dovere di protezione: lo Stato è tenuto a proteggere i fanciulli e gli adolescenti da aggressioni di privati (effetto orizzontale). (3) Direttiva interpretativa: le autorità che applicano il diritto devono attribuire particolare peso al bene del fanciullo nell'esercizio del potere discrezionale e nel colmare lacune della legge.
N. 16 Nel diritto degli stranieri, l'art. 11 Cost. produce qualificati effetti riflessi. Nel caso del cosiddetto ricongiungimento familiare inverso — genitore straniero avente l'autorità parentale su un figlio svizzero — il bene del fanciullo ai sensi dell'art. 11 Cost. può essere determinante nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU. Il Tribunale federale ha statuito nella DTF 135 I 153 consid. 2.2.2: se non sussiste nulla a carico del genitore straniero avente l'autorità parentale che lo faccia apparire indesiderato, non è in linea di principio esigibile dal figlio svizzero seguire il genitore all'estero. In questo contesto, l'art. 11 Cost. impone una ponderazione degli interessi favorevole al minore, senza fondare di per sé un diritto autonomo al permesso.
N. 17 Nel diritto civile, il bene del fanciullo vale come «massima suprema del diritto dei figli in senso ampio» (DTF 141 III 328 consid. 5.4, con riferimento a DTF 132 III 359 consid. 4.2.2; DTF 129 III 250 consid. 3.4.2); con l'art. 11 Cost. tale bene del fanciullo gode di rango costituzionale. Nella fattispecie della maternità sostitutiva, il Tribunale federale ha statuito nella DTF 141 III 328 consid. 5.4 che il bene del fanciullo — pur godendo di rango costituzionale — non obbliga in astratto al riconoscimento di una filiazione costituita all'estero tramite maternità sostitutiva, qualora il bene del fanciullo non sia stato ancora concretamente accertato.
N. 18 Nel diritto scolastico, l'art. 11 cpv. 1 Cost. rafforza il diritto all'istruzione scolastica di base ai sensi dell'art. 19 Cost. Un'esclusione scolastica permanente viola regolarmente l'art. 11 cpv. 1 Cost. e può essere disposta soltanto come ultima ratio (DTF 129 I 12 consid. 4). Il dovere statale di tener conto del diritto all'istruzione dei fanciulli si riflette anche nell'obbligo di sopportare i costi del percorso scolastico, nella misura in cui è toccato il diritto all'istruzione scolastica di base gratuita (DTF 133 I 156).
#5. Questioni controverse
5.1 Diritto fondamentale o norma programmatica?
N. 19 È controversa la qualificazione dell'art. 11 cpv. 1 Cost. Il Tribunale federale ha scelto nella sua sentenza di principio DTF 126 II 377 consid. 5c–d una soluzione differenziata: il contenuto parziale «protezione dell'integrità» ha carattere di diritto fondamentale e può essere invocato direttamente; il contenuto parziale «promozione dello sviluppo» è prevalentemente programmatico e vincola in primo luogo il legislatore.
N. 20 In dottrina, Koller Heinrich (AJP 1999, p. 664) ha ritenuto l'art. 11 Cost. nel suo complesso «giuridicamente discutibile», poiché la disposizione sarebbe «difficilmente giustiziabile e da intendere probabilmente soltanto come precisazione della libertà personale». Rhinow René vede invece nell'art. 11 Cost. anzitutto una «promessa di Stato sociale» (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 1872). Kley Andreas assume una posizione valutativa contraria: l'art. 11 Cost. non sancisce soltanto una ripetizione della libertà personale, bensì una libertà d'azione globale «nella misura in cui essa è nell'interesse precipuo dello sviluppo personale dei fanciulli e degli adolescenti», ed è in grado di colmare potenziali lacune nella tutela dei diritti fondamentali (ZBJV 1999, p. 316). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 353a) pongono la questione della giustiziabilità senza risolverla definitivamente. La prassi del Tribunale federale conferma nel risultato la soluzione differenziata.
5.2 Qualità normativa del capoverso 2
N. 21 Il Consigliere federale Koller Arnold si oppose nel procedimento parlamentare al cpv. 2: «Con questa seconda frase relativizziamo in realtà la dottrina indiscussa secondo cui sono titolari della libertà personale anche i minorenni e gli incapaci» (Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata). Cavadini Jean (L/NE) dubitò della qualità normativa della seconda frase. Per contro, Rhinow René vi scorse una disciplina costituzionalmente sostenibile, conforme al CC. Il Tribunale federale ha interpretato la seconda frase come codificazione descrittiva del diritto vigente, che non crea nuove posizioni giuridiche, ma rinvia al diritto civile e al diritto pubblico differenziati (DTF 135 I 79 consid. 1.2; DTF 134 II 235 consid. 4.1). Questa interpretazione corrisponde alla finalità dichiarata durante le deliberazioni (Consigliere federale Koller Arnold, Boll. Uff. 1998 CS Stampa separata).
5.3 Rapporto con la CDF e applicabilità diretta
N. 22 In dottrina è controverso se e in quale misura singole disposizioni della CDF siano self-executing e possano essere fatte valere direttamente dinanzi ai tribunali svizzeri. Il Tribunale federale ha statuito nella DTF 126 II 377 consid. 5e che dalla CDF non si possono ricavare pretese giudizialmente eseguibili in materia di permessi nel diritto degli stranieri. Per concretizzare la fattispecie aperta dell'art. 11 cpv. 1 Cost. occorre tuttavia richiamarsi alla giurisprudenza relativa alla CDF. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, p. 729) sottolineano che la CDF è determinante come ausilio interpretativo per l'art. 11 Cost., senza fondare un autonomo diritto alla promozione azionabile in giudizio.
5.4 Art. 11 Cost. nel diritto degli stranieri
N. 23 La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'art. 11 Cost. non conferisce un diritto autonomo al permesso di soggiorno (DTF 126 II 377 consid. 5e; DTF 144 II 1 consid. 2). Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto nella DTF 135 I 153 consid. 2.2.2 — nel contesto del ricongiungimento familiare inverso — l'art. 11 Cost. come elemento della ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU, acquistando così rilevanza pratica. La dottrina (Achermann/Caroni, Einfluss der völkerrechtlichen Praxis auf das schweizerische Migrationsrecht, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 6.35) ha valutato criticamente questa prassi restrittiva — in particolare la precedente esigibilità per i figli svizzeri di seguire il genitore all'estero. La DTF 143 I 21 consid. 4 conferma che l'interesse del fanciullo deve essere preso in considerazione nelle decisioni nel diritto degli stranieri con intensità crescente, senza fondare una priorità assoluta.
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 Invocazione come diritto di difesa: l'art. 11 cpv. 1 Cost. può essere fatto valere in combinazione con l'art. 10 cpv. 2 Cost. come diritto di difesa contro interventi statali nell'integrità fisica o psichica di fanciulli e adolescenti. Chi invoca l'art. 11 cpv. 1 Cost. deve dimostrare che l'intervento nell'integrità di un fanciullo o di un adolescente non soddisfa le esigenze dell'art. 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità).
N. 25 Esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità: le autorità che dispongono di un margine di apprezzamento o devono colmare lacune della legge sono tenute a tener conto dei particolari bisogni di protezione di fanciulli e adolescenti. Ciò vale segnatamente nei procedimenti di polizia degli stranieri, nelle cause di diritto scolastico e nel diritto sociale. L'art. 11 Cost. funge in tal misura da direttiva interpretativa e guida all'esercizio del potere discrezionale.
N. 26 Capacità di discernimento dei minorenni: nella valutazione della capacità di discernimento ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 Cost. in relazione con l'art. 16 CC occorre procedere sempre in modo concreto-individuale. Limiti di età fissi sono costituzionalmente inammissibili. Nella prassi — segnatamente nei procedimenti medici e di diritto scolastico — occorre rispondere a tre domande: (1) Il minore comprende la natura e la portata del pertinente atto giuridico? (2) È in grado di valutarne le conseguenze? (3) È in grado di agire conformemente? A tal riguardo, la prova della capacità di discernimento nella fascia d'età dell'adolescenza (circa 12–15 anni) dipende dal contesto fattuale concreto (DTF 134 II 235 consid. 4.3.3). Nelle decisioni terapeutiche la volontà di un minorenne capace di discernimento deve essere rispettata con priorità rispetto al consenso genitoriale.
N. 27 Maternità sostitutiva e rapporti di filiazione: nel riconoscimento di rapporti di filiazione esteri nel contesto della maternità sostitutiva, il bene del fanciullo ai sensi dell'art. 11 Cost. non può essere richiamato in astratto per motivare un riconoscimento. È determinante se il bene del fanciullo sia stato effettivamente accertato nel procedimento estero (DTF 141 III 328 consid. 6.6–6.7). Le autorità dovrebbero ricondurre le fattispecie di maternità sostitutiva al procedimento di adozione, che offre le pertinenti garanzie di protezione.
N. 28 Rapporto con la CDF: in tutti i procedimenti che riguardano fanciulli, occorre richiamarsi all'art. 3 cpv. 1 CDF (primato del bene del fanciullo). La CDF concretizza il mandato di protezione dell'art. 11 Cost. senza conferire un autonomo diritto di ricorso a pretese al permesso (DTF 126 II 377 consid. 5d–e). L'art. 12 CDF (diritto di ascolto del fanciullo) è espressione dell'idea di fondo sancita nell'art. 11 cpv. 2 Cost., secondo cui la voce del fanciullo capace di discernimento trova ascolto nel procedimento giuridico.
#Giurisprudenza
La giurisprudenza relativa all'art. 11 Cost. si è sviluppata in vari ambiti dalla sua entrata in vigore nel 1999, con il Tribunale federale che ha precisato la portata della protezione dell'infanzia e della capacità di discernimento.
#I. Significato fondamentale e campo d'applicazione
DTF 126 II 377 (18 aprile 1999)
Prima determinazione fondamentale della portata dell'art. 11 Cost. nel diritto degli stranieri.
Il Tribunale federale ha considerato per la prima volta il significato del nuovo art. 11 cpv. 1 Cost. per le autorizzazioni del diritto degli stranieri.
«L'art. 11 cpv. 1 Cost. garantisce ai fanciulli e ai giovani il diritto a una protezione particolare della loro integrità e alla promozione del loro sviluppo. Questa disposizione non fonda tuttavia un diritto diretto al rilascio di un'autorizzazione di dimora.»
DTF 144 II 1 (29 novembre 2017)
L'art. 11 Cost. non conferisce un diritto autonomo nel diritto degli stranieri.
Conferma dell'interpretazione restrittiva riguardo alle autorizzazioni del diritto degli stranieri.
«L'art. 11 Cost. non conferisce un diritto al rilascio o al prolungamento dell'autorizzazione di dimora. La disposizione contiene un obiettivo generale, ma non fonda diritti soggettivi diretti.»
#II. Interesse del minore nell'esecuzione delle pene
DTF 146 IV 267 (17 agosto 2020)
Esecuzione della pena di una madre single e interesse del minore.
L'art. 11 Cost. non si oppone all'esecuzione legale della pena, anche se ne risulta una separazione di madre e figlio.
«Né le disposizioni della Cost. né quelle della CDC e degli altri accordi sui diritti umani impediscono l'esecuzione della pena detentiva legale. La separazione della madre dal suo bambino è una conseguenza inevitabile e direttamente legale dell'esecuzione della pena detentiva.»
#III. Capacità di discernimento ed esercizio dei diritti (art. 11 cpv. 2 Cost.)
DTF 135 I 79 (24 ottobre 2008)
Libertà religiosa di allievi minorenni nelle lezioni di nuoto.
Precisazione della capacità di discernimento dei bambini nell'esercizio autonomo dei diritti.
«Prima del compimento del 16° anno di età, il fanciullo capace di discernimento (art. 11 cpv. 2 Cost.) può certamente invocare personalmente la propria libertà di credo e di coscienza, ma fino ad allora i genitori dispongono della sua educazione religiosa (art. 303 cpv. 1 CC).»
VB.2021.00611 del Tribunale amministrativo di Zurigo (11 novembre 2021)
Capacità processuale di un'allieva di 12 anni nel diritto all'istruzione elementare.
L'art. 11 cpv. 2 Cost. consente ai bambini capaci di discernimento l'esercizio autonomo di diritti strettamente personali.
«Il diritto all'istruzione elementare secondo l'art. 19 Cost. è di natura strettamente personale e può essere fatto valere processualmente da un bambino secondo l'art. 11 cpv. 2 Cost. anche senza rappresentanza legale, se questo può agire ragionevolmente riguardo alla natura del procedimento e alle censure ivi sollevate.»
#IV. Diritto scolastico e diritto all'istruzione
DTF 129 I 12 (7 novembre 2002)
Esclusione disciplinare dalla scuola e diritto fondamentale all'istruzione.
L'art. 11 Cost. rafforza il diritto all'istruzione elementare come diritto del fanciullo.
«Il diritto all'istruzione elementare è rafforzato dall'art. 11 cpv. 1 Cost., che garantisce ai fanciulli e ai giovani una protezione particolare della loro integrità e la promozione del loro sviluppo. Un'esclusione scolastica a lungo termine può essere ordinata solo come ultima risorsa.»
DTF 144 II 233 (15 giugno 2018)
Campagna "LOVE LIFE" e protezione della gioventù.
L'art. 11 Cost. fonda obblighi di protezione statali nei confronti dei giovani nelle campagne pubbliche.
«L'art. 11 cpv. 1 Cost. obbliga le autorità statali a considerare i particolari bisogni di protezione di bambini e giovani nelle campagne informative pubbliche.»
#V. Diritto civile e rapporti familiari
DTF 142 III 481 (11 marzo 2016)
Trasferimento del bambino all'estero e interesse del minore.
L'art. 11 Cost. rafforza l'importanza dell'interesse del minore nei procedimenti di diritto civile.
«Nell'esame del luogo di dimora appropriato per il bambino è determinante l'interesse del minore. L'art. 11 Cost. sottolinea la particolare tutela dei bambini nelle decisioni sulla loro situazione di vita.»
DTF 141 III 328 (14 settembre 2015)
Maternità surrogata e interessi del bambino.
L'interesse del minore secondo l'art. 11 Cost. deve essere considerato nel riconoscimento di rapporti di filiazione stranieri.
«Gli interessi del bambino secondo l'art. 11 Cost. devono essere osservati anche nel riconoscimento di rapporti di filiazione sorti all'estero, senza che vengano così legittimate elusioni del diritto svizzero.»
#VI. Capacità di discernimento in questioni mediche
DTF 134 II 235 (2 aprile 2008)
Consenso al trattamento di una paziente di 13 anni.
Capacità di discernimento dei minorenni negli interventi medici secondo l'art. 11 cpv. 2 Cost.
«La volontà del paziente minorenne deve essere rispettata nella misura in cui è capace di discernimento. L'art. 11 cpv. 2 Cost. conferma che i bambini esercitano i loro diritti nell'ambito della loro capacità di discernimento.»
#VII. Diritto degli stranieri e unità familiare
DTF 143 I 21 (17 novembre 2016)
Ricongiungimento familiare e interessi del bambino.
L'art. 11 Cost. deve essere considerato nella ponderazione degli interessi nel diritto degli stranieri, senza fondare diritti autonomi.
«Nel caso di rigore post-matrimoniale sono in primo piano gli interessi dei figli comuni. L'art. 11 Cost. deve essere incluso nella ponderazione degli interessi, senza che ne possa essere derivato un diritto diretto a un'autorizzazione di dimora.»
DTF 135 I 153 (27 marzo 2009)
Ricongiungimento familiare inverso per bambini svizzeri.
L'interesse del minore secondo l'art. 11 Cost. rafforza la posizione dei bambini residenti in Svizzera nelle decisioni del diritto degli stranieri.
«Il bene di bambini svizzeri deve essere particolarmente considerato secondo l'art. 11 Cost. quando si decide sulla permanenza dei loro genitori stranieri. Ciò può eccezionalmente portare a un diritto all'autorizzazione di dimora.»