Testo di legge
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1L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.

2La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti: a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili; b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo; c. Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 2015 , in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 – RU 2015 2887 ; FF 2013 5041 , 2014 8363 , 2015 5163 ). le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita; d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili; e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni; f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale; g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

Panoramica

L'art. 119 Cost. protegge le persone dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica. La disposizione vieta completamente certe procedure e regola severamente altre.

Divieti assoluti: La clonazione di esseri umani è fondamentalmente vietata. Analogamente, embrioni umani e cellule germinali non possono essere modificati geneticamente. Il patrimonio genetico animale e umano non può essere mescolato. La maternità surrogata (quando una donna porta in grembo un bambino per altri) e la donazione di embrioni sono vietate. Con le cellule germinali (cellule uovo e spermatozoi) e gli embrioni non si può fare commercio.

Regole severe per le procedure consentite: La fecondazione artificiale e metodi simili sono consentiti solo in caso di sterilità o per evitare malattie ereditarie gravi. Non possono essere utilizzati per produrre determinate caratteristiche nel bambino o per la ricerca. Possono essere sviluppati solo tanti embrioni quanti sono necessari per il trattamento.

Protezione dei dati personali: Gli esami genetici (test del DNA) sono consentiti solo con il consenso della persona interessata o in base a disposizioni di legge. Ogni persona ha il diritto di sapere chi sono i suoi genitori biologici.

Esempio dalla prassi: Una coppia svizzera non può farsi aiutare da una madre surrogata negli Stati Uniti. Se nonostante ciò nasce un bambino tramite maternità surrogata, la Svizzera non riconosce automaticamente il certificato di nascita estero. Il padre biologico può però riconoscere il bambino, la madre committente deve adottarlo.

La Confederazione deve emanare leggi che attuino questi principi e nel contempo proteggano la dignità umana, la personalità e la famiglia. Le regole valgono anche quando le persone viaggiano all'estero per i trattamenti.