Testo di legge
Fedlex ↗

Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin.

Art. 118a Cost.

Panoramica

L'art. 118a Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a tenere conto della medicina complementare. Questa disposizione è stata adottata nel 2009 con il 67% di voti favorevoli. È considerata un passo importante per i metodi di cura alternativi in Svizzera.

Che cos'è la medicina complementare? La medicina complementare comprende forme di trattamento che non appartengono alla medicina scolastica convenzionale. Vi rientrano ad esempio l'omeopatia (trattamento con sostanze molto diluite), l'agopuntura (aghi in punti specifici del corpo), la fitoterapia (medicina delle piante) o la medicina antroposofica (arte curativa olistica).

Chi è interessato? La norma riguarda tutti i cittadini svizzeri che desiderano utilizzare trattamenti di medicina complementare. Anche medici, terapisti e assicuratori malattie devono tenere conto di queste forme di trattamento. Le autorità sono tenute a includere la medicina complementare nelle decisioni riguardanti formazioni, autorizzazioni o assunzioni di costi.

Quali sono le conseguenze giuridiche? L'art. 118a Cost. non crea un diritto al trattamento di medicina complementare. È una cosiddetta norma programmatica. Ciò significa: Confederazione e Cantoni devono esaminare con benevolenza i metodi di cura complementari nelle loro leggi e decisioni. Non possono rifiutarli semplicemente senza avere buone ragioni.

Effetti pratici: L'assicurazione malattie copre oggi determinati trattamenti di medicina complementare. I medici possono perfezionarsi in omeopatia, agopuntura o altri metodi. Nuove professioni come terapeuta complementare nascono con esami riconosciuti dallo Stato.

Esempio concreto: Una donna soffre di mal di testa cronici. Il suo medico le prescrive globuli omeopatici (piccole sferette di zucchero con sostanze attive). Grazie all'art. 118a Cost. la cassa malati deve pagare questo trattamento a determinate condizioni. Senza questa disposizione costituzionale non sarebbe stato possibile.

La disposizione fa sì che i metodi di cura alternativi abbiano il loro posto accanto alla medicina scolastica. Devono però essere comunque sicuri ed eseguiti da specialisti ben formati.