Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin.
Art. 118a Cost.
#Panoramica
L'art. 118a Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a tenere conto della medicina complementare. Questa disposizione è stata adottata nel 2009 con il 67% di voti favorevoli. È considerata un passo importante per i metodi di cura alternativi in Svizzera.
Che cos'è la medicina complementare? La medicina complementare comprende forme di trattamento che non appartengono alla medicina scolastica convenzionale. Vi rientrano ad esempio l'omeopatia (trattamento con sostanze molto diluite), l'agopuntura (aghi in punti specifici del corpo), la fitoterapia (medicina delle piante) o la medicina antroposofica (arte curativa olistica).
Chi è interessato? La norma riguarda tutti i cittadini svizzeri che desiderano utilizzare trattamenti di medicina complementare. Anche medici, terapisti e assicuratori malattie devono tenere conto di queste forme di trattamento. Le autorità sono tenute a includere la medicina complementare nelle decisioni riguardanti formazioni, autorizzazioni o assunzioni di costi.
Quali sono le conseguenze giuridiche? L'art. 118a Cost. non crea un diritto al trattamento di medicina complementare. È una cosiddetta norma programmatica. Ciò significa: Confederazione e Cantoni devono esaminare con benevolenza i metodi di cura complementari nelle loro leggi e decisioni. Non possono rifiutarli semplicemente senza avere buone ragioni.
Effetti pratici: L'assicurazione malattie copre oggi determinati trattamenti di medicina complementare. I medici possono perfezionarsi in omeopatia, agopuntura o altri metodi. Nuove professioni come terapeuta complementare nascono con esami riconosciuti dallo Stato.
Esempio concreto: Una donna soffre di mal di testa cronici. Il suo medico le prescrive globuli omeopatici (piccole sferette di zucchero con sostanze attive). Grazie all'art. 118a Cost. la cassa malati deve pagare questo trattamento a determinate condizioni. Senza questa disposizione costituzionale non sarebbe stato possibile.
La disposizione fa sì che i metodi di cura alternativi abbiano il loro posto accanto alla medicina scolastica. Devono però essere comunque sicuri ed eseguiti da specialisti ben formati.
Art. 118a Cost. — Medicina complementare
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 118a Cost. è stato inserito nella Costituzione federale tramite l'iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare». Il progetto popolare è stato accolto il 17 maggio 2009 con il 67% di voti favorevoli. Il testo dell'iniziativa è stato recepito nella Costituzione senza modifiche; esiste un messaggio del Consiglio federale in senso tecnico relativo alla raccomandazione di voto, il quale conteneva la raccomandazione di accettare l'iniziativa (Messaggio sull'iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», FF 2007 5815).
N. 2 All'iniziativa popolare aveva preceduto una controversia di politica sanitaria riguardante il rimborso delle prestazioni di medicina complementare da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dal 1999 al 2005 cinque indirizzi terapeutici (medicina antroposofica, omeopatia, terapia neurale, fitoterapia, medicina tradizionale cinese) erano stati inclusi in via provvisoria nel catalogo delle prestazioni dell'AOMS. Il 3 giugno 2005 il Dipartimento federale dell'interno aveva deciso di stralciare questi indirizzi terapeutici dal catalogo delle prestazioni di base per mancanza di prove sufficienti di efficacia. Questo stralcio fu il diretto detonatore politico dell'iniziativa (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118a N. 2).
N. 3 Nel suo messaggio (FF 2007 5815) il Consiglio federale raccomandava l'accettazione dell'iniziativa. Rilevava che la norma non avrebbe dovuto sancire misure concrete di politica sanitaria, bensì obbligare soltanto Confederazione e Cantoni a tener conto della medicina complementare nell'ambito delle rispettive competenze esistenti. Veniva esplicitamente sottolineato che l'iniziativa non avrebbe comportato l'automatica inclusione delle prestazioni di medicina complementare nell'AOMS (FF 2007 5824 s.).
N. 4 Dopo l'accettazione dell'iniziativa, l'art. 118a Cost. è entrato immediatamente in vigore il 17 maggio 2009. La disposizione si trova nel capitolo 2, sezione 5 della Costituzione federale, dedicata alla salute e al benessere comune (→ art. 118 Cost.).
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 118a Cost. appartiene alle norme di politica sanitaria del diritto costituzionale federale. Si pone in connessione sistematica con → art. 118 Cost. (protezione della salute), dal quale la Confederazione desume la sua competenza generale a disciplinare il sistema sanitario, e con → art. 119a Cost. (medicina dei trapianti). La norma non è né un diritto fondamentale né una garanzia di pretese individuali, bensì una norma programmatica (disposizione di obiettivo statale) nel senso di un orientamento per Confederazione e Cantoni (Biaggini, BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 118a N. 1; Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118a N. 4).
N. 6 Nel rapporto con i diritti fondamentali, l'art. 118a Cost. non dispiega alcun effetto autonomo di diritto fondamentale. In particolare non fonda alcuna pretesa costituzionale al trattamento secondo metodi di medicina complementare e nessun obbligo per gli assicuratori di assumere i relativi costi (sentenza del Tribunale federale 5A_154/2022 del 20 maggio 2022 consid. 4.4.2). Nel contesto dei diritti fondamentali come la libertà economica (→ art. 27 Cost.), l'art. 118a Cost. rileva quale concretizzazione dell'interesse pubblico che può essere fatto valere nella regolamentazione delle professioni di medicina complementare.
N. 7 L'ordine delle competenze rimane invariato per effetto dell'art. 118a Cost. Confederazione e Cantoni agiscono «nel quadro delle loro competenze»; la norma non crea nuovi titoli di competenza. Per la formazione professionale (→ art. 63 Cost.), l'assicurazione malattie (→ art. 117 Cost.) e le autorizzazioni all'esercizio professionale (competenza primariamente cantonale, → art. 3 Cost.) rimane determinante la ripartizione dei compiti preesistente. L'art. 118a Cost. è una disposizione trasversale che nei rispettivi ambiti richiede un'accentuazione particolare (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 2137).
#3. Contenuto normativo
N. 8 Tipo di norma: norma programmatica. L'art. 118a Cost. è una norma programmatica astratta (sentenza 2C_168/2019 del 15 aprile 2019 consid. 2.3; sentenza 5A_154/2022 del 20 maggio 2022 consid. 4.4.2). Contiene una funzione di orientamento per Confederazione e Cantoni, ma non fonda diritti soggettivi giustiziabili. Autorità e tribunali possono fare riferimento alla norma come criterio interpretativo, ma non possono far valere in giudizio pretese concrete fondate su di essa.
N. 9 Nozione di medicina complementare. Il Tribunale federale definisce la nozione di medicina complementare come nozione-raccoglitore: essa comprende «in linea di principio quei metodi di trattamento che non appartengono alla medicina convenzionale orientata in senso scientifico-naturalistico» (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.3, con rinvio a Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118a N. 3), oppure che pretendono di «integrare la medicina scientifica ("medicina convenzionale") o di offrire un'alternativa ad essa» (Biaggini, BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 118a N. 3). Non ogni pratica che si autodefinisce complementare rientra nella norma; «non qualsiasi ciarlataneria vale come medicina complementare» (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.3).
N. 10 Tra i principali indirizzi riconosciuti della medicina complementare nella prassi svizzera si annoverano in particolare: omeopatia, medicina antroposofica, fitoterapia, terapia neurale e medicina tradizionale cinese (MTC) inclusa l'agopuntura. Questi indirizzi terapeutici sono stati trattati dal 1999 come i cinque indirizzi rilevanti nel dibattito politico. Ulteriori metodi come la kinesiologia possono essere parimenti compresi, purché corrispondano alla nozione-raccoglitore (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.3; sentenza TAF B-2105/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 2.3).
N. 11 Obbligo di considerazione. La formulazione «provvedono a che [...] venga tenuta in considerazione» è volutamente aperta. Essa obbliga Confederazione e Cantoni a un obbligo positivo di agire, senza prescrivere misure concrete. «Tener conto» significa includere la medicina complementare nelle riflessioni nei rispettivi contesti tematici e attribuirle un peso adeguato (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118a N. 3; Biaggini, BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 118a N. 4). L'obbligo produce effetti su diversi livelli:
- Formazione professionale: l'art. 8 lett. j della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) prescrive che le persone con una laurea in una professione medica universitaria debbano acquisire «adeguate conoscenze sui metodi e sugli approcci terapeutici della medicina complementare». Questa è la più importante attuazione a livello di legge ordinaria dell'art. 118a Cost. sul piano federale (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.3).
- Formazione professionale superiore: nell'ambito dell'approvazione dei regolamenti d'esame per gli indirizzi terapeutici di medicina complementare, l'art. 118a Cost. svolge la funzione di fondare l'interesse pubblico a tali percorsi formativi (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.4; sentenza TAF B-2105/2018 consid. 2.3).
- Assicurazione malattie: dall'art. 118a Cost. non discende un obbligo automatico di prestazione dell'AOMS. I criteri EAE (efficacia, adeguatezza, economicità) ai sensi dell'art. 32 LAMal rimangono determinanti. La norma dispiega tuttavia un effetto interpretativo costituzionale nella decisione sull'inclusione di prestazioni di medicina complementare nel catalogo delle prestazioni (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118a N. 5).
- Autorizzazioni all'esercizio professionale: il diritto cantonale disciplina le condizioni di ammissione per le professioni di medicina complementare nell'ambito della polizia sanitaria. L'art. 118a Cost. richiede che le normative cantonali non escludano in modo arbitrario la medicina complementare (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 4143).
N. 12 Limite delle competenze. L'aggiunta «nel quadro delle loro competenze» chiarisce che l'art. 118a Cost. non crea nuovi titoli di competenza e non modifica l'ordine delle competenze esistente tra Confederazione e Cantoni. Confederazione e Cantoni sono obbligati alla considerazione soltanto nei rispettivi ambiti di competenza. L'obbligo di considerazione vale cumulativamente per entrambi i livelli statali (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118a N. 4).
N. 13 Interesse pubblico. L'art. 118a Cost. definisce la medicina complementare come un interesse pubblico per la cui promozione le autorità statali devono impegnarsi. Ciò ha dirette conseguenze pratiche: le misure statali che perseguono finalità di medicina complementare possono appoggiarsi all'art. 118a Cost. quale interesse pubblico ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 Cost. Per converso, l'art. 118a Cost. da solo non è sufficiente per far prevalere considerazioni di interesse pubblico su principi giuridici sovraordinati (libertà economica, libertà della scienza) (Biaggini, BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 118a N. 4).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 Poiché l'art. 118a Cost. è una norma programmatica, essa non fonda diritti individuali immediatamente giustiziabili. In concreto ciò significa:
- Nessuna pretesa di prestazione: i privati non possono invocare direttamente l'art. 118a Cost. né nei confronti dello Stato né nei confronti degli assicuratori sociali per ottenere prestazioni (sentenza 5A_154/2022 consid. 4.4.2).
- Funzione interpretativa: le leggi e le ordinanze devono essere interpretate alla luce dell'art. 118a Cost., nella misura in cui il loro tenore lascia margine.
- Mandato legislativo: il legislatore a livello federale e cantonale è obbligato a tener conto adeguatamente della medicina complementare nella propria attività, senza che un obbligo concreto di disciplinare sia coercibile.
- Funzione di interesse pubblico: l'art. 118a Cost. legittima le regolamentazioni favorevoli alla medicina complementare come perseguimento di un interesse pubblico riconosciuto a livello costituzionale (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.4).
N. 15 A livello di legge ordinaria, l'art. 118a Cost. ha trovato le seguenti attuazioni: art. 8 lett. j LPMed (conoscenze in medicina complementare come obiettivo di formazione); riammissione di determinati indirizzi terapeutici di medicina complementare all'AOMS tramite l'art. 12a OPre (in vigore dal 1° agosto 2017, con restrizioni alle cure prescritte e dispensate da un medico); legislazioni sanitarie cantonali che disciplinano le autorizzazioni all'esercizio professionale per naturopati e terapeuti complementari.
N. 16 La riammissione dei cinque indirizzi terapeutici all'AOMS è collegata ai criteri EAE ai sensi dell'art. 32 LAMal e sottoposta a una disciplina transitoria («in valutazione»). Ciò rispecchia la tensione costituzionale tra l'obbligo di considerazione (art. 118a Cost.) e il requisito di efficacia (art. 32 LAMal) (Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, sentenza VBE.2017.116 dell'8 giugno 2017).
#5. Questioni controverse
N. 17 Controversia 1: Contenuto normativo e giustiziabilità. La qualificazione dell'art. 118a Cost. come norma programmatica è in dottrina sostanzialmente incontestata. Gächter/Renold-Burch (BSK BV, art. 118a N. 4) e Biaggini (BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 118a N. 1) qualificano concordemente la norma come pura norma di orientamento senza contenuto soggettivo diretto. Il Tribunale federale ha espressamente confermato tale qualificazione (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.3; sentenza 5A_154/2022 consid. 4.4.2). Un'opinione minoritaria divergente, che attribuisce alla norma un contenuto soggettivo minimo, non è rappresentata nella letteratura svizzera.
N. 18 Controversia 2: Portata della nozione di medicina complementare. È controverso se la nozione di medicina complementare di cui all'art. 118a Cost. debba essere interpretata in senso stretto (solo metodi scientificamente valutati) o in senso ampio (tutti i metodi che non appartengono alla medicina convenzionale). Gächter/Renold-Burch (BSK BV, art. 118a N. 3) sostengono un'interpretazione ampia quale nozione-raccoglitore. Biaggini (BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 118a N. 3) accentua maggiormente il carattere complementare (complementare anziché alternativo). Il Tribunale federale segue sostanzialmente l'interpretazione ampia, ma esclude dal concetto «non qualsiasi ciarlataneria» (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.3), senza tuttavia elaborare un chiaro criterio di delimitazione.
N. 19 Controversia 3: Conseguenze per l'assicurazione malattie. È controversa la questione se l'art. 118a Cost. obblighi il legislatore alla riammissione delle terapie complementari nell'AOMS oppure se si limiti a un mero obbligo di considerazione. Il messaggio del Consiglio federale chiarisce esplicitamente che un'inclusione automatica nell'AOMS non sarebbe conseguenza dell'iniziativa (FF 2007 5824 s.). Gächter/Renold-Burch (BSK BV, art. 118a N. 5) confermano questa lettura; il legislatore disporrebbe di un ampio margine discrezionale. Una posizione più estesa, che vuole desumere dall'art. 118a Cost. un obbligo costituzionale di considerazione nell'assicurazione di base, non si è affermata. La disciplina OPre in vigore dal 2017 (art. 12a OPre) rappresenta un compromesso politico che rimane al di sotto di un obbligo costituzionale.
N. 20 Controversia 4: Rapporto con il criterio EAE. È scientificamente controverso il rapporto tra l'obbligo di considerazione (art. 118a Cost.) e il criterio di efficacia secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal). I sostenitori di un trattamento speciale dei metodi di medicina complementare argomentano che l'art. 118a Cost. costituisca una base costituzionale per un'inclusione facilitata nel catalogo delle prestazioni dell'AOMS; la nozione «secondo metodi scientifici» nell'art. 32 LAMal dovrebbe essere interpretata conformemente alla Costituzione alla luce dell'art. 118a Cost. La posizione contraria (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 4143) sostiene che l'art. 118a Cost. non modifichi il criterio EAE e non fondi alcuna deroga alla prova scientifica di efficacia.
#6. Indicazioni pratiche
N. 21 Formazione professionale: gli organizzatori di esami professionali superiori per gli indirizzi terapeutici di medicina complementare possono invocare l'art. 118a Cost. per fondare l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 lett. a OEPr. La SEFRI deve tener conto di questo interesse nelle decisioni di approvazione (sentenza 2C_168/2019 consid. 2.4; sentenza TAF B-2105/2018 consid. 2.3). Il criterio dell'interesse pubblico vale per tutti i metodi di medicina complementare riconosciuti, non per le pratiche al di fuori della nozione-raccoglitore.
N. 22 Esercizio professionale e diritto cantonale: l'autorizzazione all'esercizio professionale per le professioni di medicina complementare è disciplinata dal diritto sanitario cantonale. L'art. 118a Cost. richiede che le normative cantonali non svantaggino arbitrariamente la medicina complementare. Di rilievo pratico è la delimitazione tra le professioni soggette ad autorizzazione (con diploma riconosciuto a livello federale) e le attività non soggette ad autorizzazione; questa delimitazione ha anche conseguenze fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, poiché solo le professioni espressamente approvate valgono come «autorizzazione a praticare la cura medica» ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. b OIVA (DTF 149 II 385 consid. 4.3).
N. 23 Assicurazione malattie: nessun assicurato può esigere, fondandosi sull'art. 118a Cost., il rimborso di trattamenti di medicina complementare da parte dell'AOMS. L'obbligo di prestazione è disciplinato esclusivamente dagli artt. 24–33 LAMal. Rimane determinante il criterio EAE. Per i cinque indirizzi terapeutici (omeopatia, medicina antroposofica, fitoterapia, terapia neurale, MTC) esiste dal 2017, nel quadro dell'art. 12a OPre, un obbligo di prestazione a termine, a condizione che il trattamento sia prescritto ed erogato da un medico (Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, sentenza VBE.2017.116).
N. 24 Diritto fiscale: in materia di imposta sul valore aggiunto, le cure medico-sanitarie di medicina complementare sono escluse dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) soltanto se il prestatore dispone di un'autorizzazione cantonale positiva all'esercizio professionale o di un'ammissione. Una mera tolleranza cantonale senza esplicita approvazione non è sufficiente. A causa del rinvio al diritto sanitario cantonale, la medesima prestazione può essere imponibile o esclusa dall'imposta a seconda del Cantone (DTF 149 II 385 consid. 5). Suggerimento pratico: i medici e i terapeuti di medicina complementare devono verificare attentamente la situazione giuridica nel rispettivo Cantone.
N. 25 Tutela giudiziaria: l'art. 118a Cost. non può essere invocato da privati né dinanzi ai tribunali né dinanzi alle autorità come base per pretese di prestazione dirette (sentenza 5A_154/2022 consid. 4.4.2). La norma può tuttavia essere fatta valere come ausilio interpretativo nell'esame cognitivo quando autorità o tribunali valutano il contenuto normativo di disposizioni concernenti la medicina complementare. Una richiesta di perizia su alternative di medicina complementare non può essere fondata sull'art. 118a Cost. da solo.
#Bibliografia (selezione)
- Biaggini Giovanni, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ed. 2017, art. 118a N. 1–5
- Gächter Thomas/Renold-Burch Stephanie, in: Waldmann/Belser/Epiney (a cura di), Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, art. 118a N. 1–6
- Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 2137
- Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 4143
- Messaggio sull'iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», FF 2007 5815
#Rimandi incrociati
- → Art. 3 Cost. (competenza residua cantonale in materia sanitaria)
- ↔ Art. 27 Cost. (libertà economica; autorizzazione all'esercizio professionale per le professioni di medicina complementare)
- → Art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali; interesse pubblico)
- → Art. 117 Cost. (assicurazione malattie e infortuni)
- ↔ Art. 118 Cost. (protezione della salute; competenza generale della Confederazione)
- → Art. 190 Cost. (diritto determinante; le leggi federali come la LAMal prevalgono)
- → Art. 32 LAMal (criteri EAE come limite di legge ordinaria)
- → Art. 8 lett. j LPMed (obiettivo di formazione: conoscenze in medicina complementare)
Art. 118a Cost.
#Giurisprudenza
La giurisprudenza relativa all'art. 118a Cost. è ancora relativamente scarsa, poiché la disposizione è entrata in vigore soltanto nel 2009. Le decisioni esistenti riguardano principalmente la delimitazione del concetto di medicina complementare e la sua attuazione nel settore della formazione professionale.
#I. Concetto e delimitazione della medicina complementare
Sentenza 2C_168/2019 del 15 aprile 2019
Il Tribunale federale ha definito il concetto di medicina complementare come concetto residuale e ha precisato il suo contenuto costituzionale. La decisione riguardava l'approvazione di un regolamento d'esame modificato per terapisti complementari, da integrare con il metodo della kinesiologia.
«Con il concetto di medicina complementare si intendono in senso residuale fondamentalmente quei metodi di trattamento che non appartengono alla medicina tradizionale di orientamento scientifico.»
Il Tribunale federale ha confermato che l'art. 118a Cost. costituisce una norma programmatica che obbliga Confederazione e Cantoni a tenere conto della medicina complementare nell'ambito delle loro competenze esistenti. La norma definisce la medicina complementare come interesse pubblico.
Sentenza 2P.198/2006 del 9 maggio 2007
Già prima dell'entrata in vigore dell'art. 118a Cost. il Tribunale federale si era occupato della delimitazione delle attività di medicina complementare. La decisione riguardava l'autorizzazione all'esercizio della professione come naturopata nel Cantone di Berna.
«Per le professioni della medicina complementare - inclusa l'attività come naturopata - non esistono attestati specialistici normati a livello federale o intercantonale e nessun corso di studi regolamentato uniformemente.»
Il Tribunale ha stabilito che non si ravvisava alcuna definizione chiara dell'attività del naturopata, il che evidenzia le sfide normative nel settore della medicina complementare.
#II. Considerazione nell'assicurazione malattie
VBE.2017.116 dell'8 giugno 2017 (Tribunale delle assicurazioni Argovia)
Il Tribunale delle assicurazioni argoviese ha precisato i presupposti per l'obbligo di prestazione nei trattamenti di medicina complementare. Il caso riguardava l'assunzione dei costi per l'omeopatia classica da parte dell'assicurazione invalidità.
«Per le misure mediche nell'ambito dell'omeopatia medica classica sussiste un obbligo di prestazione dell'assicuratore malattie obbligatorio e quindi dell'AI, quando le misure sono state prese da medici con una formazione continua in omeopatia che corrisponde al programma di capacità omeopatia (SVHA).»
Il Tribunale è partito dalla finzione che i presupposti di scientificità, efficacia, appropriatezza ed economicità fossero soddisfatti per i preparati omeopatici inclusi nella lista delle specialità.
#III. Deducibilità fiscale dei trattamenti di medicina complementare
Sentenza 2C_103/2009 del 10 luglio 2009
Il Tribunale federale ha chiarito i presupposti per la deducibilità fiscale dei costi per trattamenti di medicina complementare. Il caso riguardava la terapia cranio-sacrale presso una naturopata.
«Il requisito della prescrizione medica costituisce secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un criterio di delimitazione idoneo tra trattamenti curativi terapeutici da una parte e misure per il miglioramento del benessere generale dall'altra.»
Il Tribunale ha confermato che anche per i trattamenti di medicina alternativa è necessaria una prescrizione medica per essere considerati costi di malattia deducibili. Il trattamento deve inoltre essere effettuato da una terapista «riconosciuta».
#IV. Formazione professionale e garanzia della qualità
Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2105/2018 del 3 gennaio 2019
Il Tribunale amministrativo federale si è occupato dei requisiti per gli esami professionali superiori nel settore della terapia complementare. La decisione è stata successivamente confermata dal Tribunale federale nella sentenza 2C_168/2019.
Il Tribunale ha stabilito che l'approvazione di regolamenti d'esame per professioni di medicina complementare deve corrispondere ai criteri generali dell'ordinanza sulla formazione professionale, in particolare al requisito di un interesse pubblico e della garanzia della qualità.
#V. Decisioni mediche di vaccinazione per persone sotto curatela
Sentenza 5A_154/2022 del 20 maggio 2022
Sebbene questa decisione riguardi primariamente il diritto di protezione degli adulti, mostra gli effetti pratici del concetto di medicina ampliato, che può comprendere anche approcci di medicina complementare. Il caso riguardava la vaccinazione COVID-19 di una persona sotto curatela con sindrome di Down.
Il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza di una considerazione olistica delle decisioni mediche, che può tenere conto anche di approcci di trattamento alternativi, purché corrispondano al bene del minore.
#VI. Tendenze evolutive
La giurisprudenza mostra un crescente riconoscimento dei metodi di medicina complementare con contemporanea sottolineatura della garanzia della qualità. Centrale è la delimitazione tra approcci seri di medicina complementare e pratiche non scientifiche. Il Tribunale federale sottolinea che l'art. 118a Cost. non protegge qualsiasi ciarlataneria, ma comprende solo metodi di medicina complementare riconosciuti.
I tribunali cantonali applicano sempre più criteri uniformi nella valutazione di questioni di medicina complementare, dove la prescrizione medica e la qualificazione professionale dei curanti hanno importanza centrale.