Testo di legge
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1La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.

2Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

4In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Panoramica

L'art. 108 Cost. obbliga la Confederazione a promuovere l'edilizia abitativa e la proprietà d'abitazioni. Questa disposizione costituzionale risale al 1947 ed è nata come reazione alla penuria di alloggi del dopoguerra (FF 1997 I 339). La Confederazione deve sostenere tre settori: l'edilizia abitativa in generale, l'acquisizione di proprietà d'abitazioni ad uso proprio e gli enti di utilità pubblica per l'edilizia abitativa come le cooperative.

La promozione avviene attraverso diversi strumenti. La Confederazione può mettere a disposizione terreni per l'edilizia abitativa, migliorare tecnicamente la costruzione di case e ridurre i costi dell'abitare. Importanti promozioni sono oggi i mutui e le fideiussioni per l'edilizia abitativa sociale, le agevolazioni fiscali sul valore locativo (DTF 148 I 210 consid. 4.4.6) e la possibilità di utilizzare denaro dalla cassa pensioni per l'acquisto di una casa (art. 30c LPP).

Un sostegno particolare ricevono le famiglie, le persone anziane, quelle bisognose e le persone con disabilità. Esse hanno la priorità nelle misure di promozione (Cardinaux, BSK BV, Art. 108 n. 42-43). La Confederazione può anche emanare leggi sull'allacciamento di terreni edificabili e sul miglioramento dei metodi di costruzione.

Un esempio pratico: una famiglia vuole comprare una casa, ma ha troppo poco capitale proprio. Può prelevare anticipatamente una parte del denaro della sua cassa pensioni. Inoltre, una cooperativa di utilità pubblica per l'edilizia abitativa le offre un alloggio conveniente che la Confederazione ha cofinanziato.

L'art. 108 Cost. non crea tuttavia diritti diretti ad alloggi o a fondi di promozione. È un compito della Confederazione, non un diritto dei cittadini. L'attuazione avviene attraverso leggi speciali come la Legge sulla promozione dell'alloggio (LPAll) e la Legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni (LPPA). La Confederazione decide a seconda dei mezzi disponibili quali promozioni offre.