Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.

Art. 109 Cost.

Panoramica

Testo di legge

L'art. 109 Cost. autorizza la Confederazione ad emanare prescrizioni contro gli abusi in materia di locazione. Secondo il capoverso 1, la Confederazione emana prescrizioni contro le pigioni abusive e le disdette abusive e disciplina la proroga a termine dei rapporti di locazione. Secondo il capoverso 2, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i contratti quadro di locazione se tengono conto degli interessi delle minoranze e delle diversità regionali.

In sintesi

L'art. 109 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di proteggere i locatari dagli abusi. Questa disposizione costituzionale è nata negli anni '70 come reazione alla penuria di alloggi e protegge i locatari quale parte contrattuale più debole (Cardinaux, BSK BV, Art. 109 N. 10). La Confederazione ha attuato questa competenza negli art. 253-274g CO. La norma vieta le pigioni eccessive e le disdette arbitrarie. In caso di rigore, i rapporti di locazione possono essere prorogati. La disciplina di diritto federale prevale sul diritto cantonale (BGE 149 I 25 consid. 4.4.5).

Importanza pratica

L'art. 109 Cost. protegge circa il 60 per cento delle economie domestiche svizzere che vivono in locazione. I locatari possono contestare le pigioni eccessive presso l'autorità di conciliazione (art. 270 CO). Sono considerate abusive le pigioni che superano chiaramente il livello abituale del luogo o generano renditi sproporzionatamente elevati (BGE 150 III 123 consid. 4.2). Le disdette sono vietate se contrastano con la buona fede, ad esempio in caso di vendetta o pressione (art. 271 CO). Le famiglie con figli o le persone anziane possono richiedere in caso di rigore una proroga del contratto di locazione fino a quattro anni (art. 272 CO).

I Comuni possono promuovere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili nel quadro della pianificazione del territorio, ma non possono intervenire direttamente nei contratti di locazione esistenti (BGE 146 I 70 consid. 5). Esempio: la città può prescrivere una quota di alloggi economici nelle nuove costruzioni, ma non può limitare le pigioni negli edifici privati esistenti. Per gli alloggi sovvenzionati pubblicamente sono possibili regole più severe, ad esempio limiti di reddito per i locatari (sentenza 4A_82/2024 consid. 3.3.4).