Testo di legge
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1La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

2Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 — Approvvigionamento del Paese

Panoramica

L'articolo 102 Cost. attribuisce alla Confederazione il compito di approvvigionare il Paese con beni e servizi vitali. Ciò vale per situazioni di crisi come guerre, minacce politiche o gravi situazioni di carenza, quando l'economia non può garantire da sola l'approvvigionamento. La Confederazione deve adottare misure preventive già in tempo di pace (FF 1997 I 351).

I beni vitali sono energia, prodotti alimentari, medicamenti e importanti prestazioni di trasporto (art. 4 cpv. 2 LAPPae). Il mezzo più importante sono le scorte obbligatorie: le imprese private devono tenere in riserva determinate quantità di questi beni e ricevono a tale scopo un'indennità statale (DTF 135 II 38 consid. 5.2). Queste scorte garantiscono l'approvvigionamento per diversi mesi.

In tempi di crisi la Confederazione può derogare alla libertà economica. Può allora fissare i prezzi, sequestrare merci o dirigere la produzione. Queste misure devono essere proporzionate e possono durare solo finché perdura la crisi (→ art. 36 Cost.).

Un esempio: se minaccia una penuria di elettricità in inverno, la Confederazione può mettere a disposizione centrali elettriche di riserva o limitare il consumo di elettricità. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato nel 2024 che anche le situazioni di carenza di elettricità rientrano nell'art. 102 Cost. (TAF A-1706/2023 consid. 4.3.2).

Il sistema funziona tramite organizzazioni di auto-aiuto dell'economia: la Carbura gestisce le scorte di carburanti, Réservesuisse le scorte alimentari. Queste organizzazioni operano sotto vigilanza statale, ma possono riscuotere autonomamente contributi e rilasciare autorizzazioni.

L'approvvigionamento del Paese ha carattere sussidiario: lo Stato interviene solo quando il mercato fallisce. Gli interessati possono ricorrere contro le decisioni dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese. Solo in caso di minaccia acuta è esclusa la via giudiziaria (art. 83 lett. j LTF).