Testo di legge
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Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Art. 1 Cost. — Panoramica

L'art. 1 Cost. è il primo e più fondamentale articolo della Costituzione federale. Stabilisce che il Popolo svizzero insieme ai 26 Cantoni nominativamente elencati formano la Confederazione Svizzera. Questa disposizione definisce la struttura dello Stato federale svizzero.

I 26 Cantoni sono enumerati in ordine storico della loro adesione alla Confederazione. Zurigo, Berna e Lucerna appartengono ai membri più antichi, mentre il Giura come Cantone più recente è entrato a farne parte nel 1979. Ogni Cantone ha pari diritti, anche quelli più piccoli come Obvaldo o Appenzello Interno.

L'art. 1 Cost. ha importanti conseguenze giuridiche: la Confederazione Svizzera diventa così persona giuridica. Può concludere contratti, possedere proprietà e comparire in giudizio. Secondo la giurisprudenza, è esente da imposte e tasse cantonali (TG Lucerna, SJZ 1993, 283).

L'enumerazione dei Cantoni è vincolante. Se si vuole modificare la composizione cantonale - ad esempio tramite l'unione di due Cantoni - deve essere modificato l'art. 1 Cost. Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nelle discussioni su una riunificazione delle due Basilea (DTF 94 I 525).

Un esempio concreto: se il Canton Basilea Città e Basilea Campagna volessero unirsi, dovrebbe aver luogo una votazione popolare sulla modifica costituzionale. Servirebbero sia la maggioranza del popolo sia la maggioranza dei Cantoni - cioè l'approvazione della maggioranza dei Cantoni. Solo allora nell'art. 1 Cost. potrebbe esserci invece di "Basilea Città e Basilea Campagna" soltanto "Basilea".

La formulazione "Il Popolo svizzero e i Cantoni... formano" mostra il carattere particolare della Svizzera: sia i cittadini e le cittadine sia i Cantoni sono titolari del potere statale. Ciò distingue la Svizzera da altri Stati federali e fonda il sistema della doppia maggioranza nelle modifiche costituzionali.