Il preambolo della Costituzione federale è una solenne prefazione senza effetti giuridici. Inizia con la tradizionale invocazione divina «Nel nome di Dio Onnipotente!» e contiene i valori fondamentali della Svizzera.
Cosa contiene il preambolo? Il Popolo svizzero e i Cantoni si impegnano per la libertà, la democrazia, l'indipendenza e la pace. Si assumono la responsabilità verso il creato e le generazioni future. Il preambolo sottolinea l'unità nella diversità e l'apertura verso il mondo.
Chi è interessato? Il preambolo si rivolge a tutti gli organi dello Stato e ai cittadini come dichiarazione programmatica. Esprime l'atteggiamento di fondo dell'ordinamento costituzionale svizzero.
Quali conseguenze giuridiche ha? Il preambolo non crea diritti o doveri azionabili. Nessuno può invocarlo direttamente per far valere pretese. Serve al massimo come ausilio interpretativo in caso di disposizioni costituzionali ambigue.
Esempio dalla prassi: Un cittadino non può pretendere che lo Stato adotti determinate misure di politica ambientale a causa del preambolo. La formulazione «responsabilità verso il creato» è una professione di valori, ma non un obbligo giuridico. I concreti obblighi di protezione dell'ambiente derivano da altri articoli costituzionali come gli art. 73 e 74 Cost.
Il preambolo è quindi un testo simbolico che esprime lo spirito della Costituzione, ma non produce conseguenze giuridiche pratiche.
N. 1 Il preambolo della Costituzione federale del 1999 riprende sostanzialmente il testo del preambolo della Costituzione federale del 1874, integrandolo con elementi programmatici supplementari. L'invocatio Dei («Nel nome di Dio Onnipotente!») è stata mantenuta per tradizione storica, sebbene nella riforma costituzionale del 1995-1999 ne fosse stata discussa la soppressione (FF 1997 I 1, 140-141).
N. 2 Il messaggio concernente la nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 stabilisce che il preambolo «esprime i valori e gli obiettivi fondamentali della Confederazione», senza tuttavia creare esso stesso norme giustiziabili (FF 1997 I 1, 140). Il costituente ha deciso consapevolmente di mantenere la formula tradizionale, integrandola con obiettivi statali moderni come la responsabilità verso le generazioni future e la promozione della libertà e della democrazia.
N. 3 Il preambolo si colloca al di fuori degli articoli numerati della Costituzione federale e ne costituisce l'introduzione programmatica. È sistematicamente da distinguere dalle successive disposizioni costituzionali, in particolare da:
→ art. 2 Cost. (articolo sui fini), che norma obiettivi statali concreti
→ art. 3 Cost. (Cantoni), che stabilisce l'ordinamento fondamentale federalistico
N. 4 A differenza dei diritti fondamentali (→ art. 7-36 Cost.) e degli obiettivi sociali (→ art. 41 Cost.), il preambolo non fonda né diritti soggettivi né obblighi statali oggettivi. Ha carattere dichiarativo e serve primariamente all'autoaffermazione del costituente.
L'invocatio Dei come formula tradizionale di invocazione
L'autodesignazione come «Popolo e Cantoni svizzeri»
La responsabilità verso la creazione e le generazioni future
La professione di fede nella libertà, democrazia, indipendenza e pace
La volontà di reciproco riguardo e di unità nella diversità
L'apertura verso il mondo
N. 6 Secondo la dottrina dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, n. 99; Ehrenzeller, in: St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, Preambolo n. 8-10), si tratta di dichiarazioni programmatiche senza effetto vincolante normativo. Il preambolo contiene professioni di valori e obiettivi che esprimono lo «spirito della Costituzione».
N. 7 Il preambolo non dispiega conseguenze giuridiche immediate. Da esso non possono essere derivati né diritti soggettivi né pretese azionabili. Il Tribunale federale ha confermato nella prassi costante la mancanza di giustiziabilità dei preamboli, anche se mancano decisioni esplicite sul preambolo della Cost. (cfr. sul significato metodologico dei preamboli DTF 140 II 112 consid. 3.6.2).
N. 8 Come ausilio interpretativo, il preambolo può essere utilizzato nell'interpretazione di altre disposizioni costituzionali. Questa funzione interpretativa rimane tuttavia limitata ai casi limite in cui il testo normativo è ambiguo (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, n. 358).
N. 9 L'invocatio Dei fu controversa nella riforma costituzionale. Mentre i sostenitori (Giusep Nay, Boll. uff. CS 1998, 486) enfatizzavano la tradizione storica e l'identità culturale, gli oppositori (Gian-Reto Plattner, Boll. uff. CS 1998, 487) criticavano la formula religiosa come incompatibile con la neutralità ideologica dello Stato.
N. 10 Nella dottrina, il significato giuridico del preambolo è largamente indiscusso. Müller/Schefer (Grundrechte, 4ª ed. 2008, 48) e Biaggini (BV-Kommentar, 2ª ed. 2017, Preambolo n. 3) sottolineano concordemente il carattere puramente programmatico. Voci isolate (Schweizer, in: St. Galler Kommentar BV, 3ª ed. 2014, Preambolo n. 15) riconoscono al preambolo una certa funzione di orientamento per l'interpretazione costituzionale, senza tuttavia attribuirgli qualità normativa.
N. 11 Per la prassi giuridica il preambolo è privo di significato. Non può essere fatto valere né come fondamento autonomo di pretese né come limite dell'attività statale. I riferimenti al preambolo negli scritti giuridici hanno al massimo funzione retorica.
N. 12 Nell'interpretazione costituzionale bisognerebbe fare riferimento primariamente al metodo sistematico e teleologico. Il preambolo può al massimo essere utilizzato in via complementare per confermare un risultato già ottenuto da altri elementi interpretativi. Non gli spetta alcuna forza normativa autonoma.
La giurisprudenza relativa al preambolo della Costituzione federale (art. 0 Cost.) è estremamente scarsa, poiché il preambolo non dispiegaun'efficacia giuridica immediata e pertanto viene invocato raramente nei procedimenti giudiziari. Le poche decisioni disponibili trattano prevalentemente i principi generali dell'interpretazione costituzionale e il ruolo dei preamboli nell'interpretazione dei trattati di diritto internazionale.
#Interpretazione costituzionale e principi metodologici
Sentenza 1B_511/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 2.1
Principi dell'interpretazione legale per le disposizioni costituzionali. Il Tribunale federale conferma i principi metodologici dell'interpretazione costituzionale, che sono rilevanti anche per l'interpretazione del preambolo.
«Motivo per una tale assunzione possono essere la genesi della disposizione (storico), il suo scopo (teleologico) o il contesto con altre prescrizioni (sistematico), in particolare quando l'interpretazione grammaticale conduce a un risultato che il legislatore non può aver voluto.»
DTF 140 II 112 consid. 3.6.2 del 31 gennaio 2014
Significato dei preamboli nell'interpretazione dei trattati di diritto internazionale. Il Tribunale federale riconosce la rilevanza interpretativa dei preamboli nel contesto dell'Accordo sulla libera circolazione.
La sentenza mostra in modo esemplare come i preamboli possano essere utilizzati nell'interpretazione dei trattati, il che vale mutatis mutandis anche per il preambolo della Costituzione federale.
«Ebbene, le parti contraenti erano secondo il preambolo "decise" a "realizzare" la libera circolazione sulla base delle disposizioni vigenti nella CE. Questa era una dichiarazione d'intenti riguardo a "uno sviluppo armonioso delle loro relazioni" (preambolo).»
Sviluppo storico-costituzionale dei diritti fondamentali. La decisione tratta lo sviluppo storico della libertà d'espressione e mostra come le considerazioni storico-costituzionali confluiscano nella determinazione del diritto.
La giurisprudenza valuta lo sviluppo storico della Costituzione federale dal 1848 attraverso il 1874 fino all'attuale Costituzione del 1999 come ausilio interpretativo per le singole disposizioni costituzionali.
La ricerca conferma che il preambolo della Costituzione federale non svolge praticamente alcun ruolo diretto nella giurisprudenza del Tribunale federale. Non viene utilizzato né come fonte giuridica autonoma né come base immediata per pretese giuridiche. Ciò corrisponde alla dottrina dominante, secondo cui i preamboli hanno carattere programmatico, ma non contengono norme giuridiche giustiziabili.
Le poche menzioni di preamboli nella giurisprudenza si limitano al loro ruolo come ausilio interpretativo nell'interpretazione di altre disposizioni costituzionali o trattati di diritto internazionale, dove anche qui la rilevanza pratica rimane scarsa.